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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3177/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14418/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pollena Trocchia - Via Esperanto 2 80040 Pollena Trocchia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23580 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.07.2025 notificato al Comune di Pollena Trocchia, la ricorrente Chiesa_1
e Ricorrente_2 Cercola con sede in Madonna delle Grazie n.3 frazione Caravita Cercola, in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti, impugnava l'avviso di accertamento
I.M.U. imposta municipale propria anno 2021 - prot. n. 23580 avviso n.701 del 16.12.2024, di complessivi
€. 4.778,00.
Nello specifico contestava che il Comune di Pollena Trocchia chiedeva il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2021 sulle seguenti particelle” Foglio 1 n. 964 - 973 - 967 - 965 – 966” oggetto di accertamento, che come da visura catastale storica allegata erano classificate come terreni agricoli “SEM IRR ARB” classe U ovvero "Seminativo Irriguo Arborato” ovvero un terreno che poteva essere coltivato, che veniva irrigato e che presentava alberi sulla superficie, mentre il Comune invece lo classificava come “area fabbricabile” calcolandone l'imposta ai sensi dell' art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019 sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Eccepiva pertanto l'errata determinazione dell'imposta che, nel caso in esame, andava calcolata sulla base del reddito dominicale trattandosi di terreno agricolo. Palmare era l'errore del Comune nel calcolo dell'imposta dovuta e pertanto chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento ricevuto.
Concludeva chiedendo, contraris reiectis, e per i motivi articolati, accogliersi le seguenti istanze: a) dichiararsi nullo e illegittimo l'avviso di accertamento impugnato;
b) dichiararsi non dovuta l'I.M.U Imposta Municipale
Propria Anno 2021 - prot. n. 23580 richiesta con l'avviso di accertamento n. 701 del 16.12.2024, notificato a mezzo posta in data 21.06.2025, per i motivi esposti nel presente ricorso;
c) condannare la resistenti alle spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito.
Il Comune di Pollena Trocchia, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
Su tali conclusioni la causa veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le considerazioni che seguono, posto che le eccezioni della ricorrente non sono state smentite in concreto dal resistente Comune di Pollena Trocchia, ente impositore, su cui incombeva l'onere probatorio di fornire la prova contraria, atteso il suo ruolo processuale di parte attorea in senso sostanziale, che ha invece preferito restare assente nel presente giudizio.
Ed infatti in ordine all'I.M.U. dovuta per l'anno 2021, l'ente ecclesiale ricorrente ha fornito la prova documentale - mediante visure storiche versate in atti- della natura agricola dei terreni accertati e individuati con le particelle catastali riportati nello stesso avviso di accertamento opposto, dimostrando conseguentemente pertanto l'errata determinazione da parte del Comune impositore dell'I.M.U. effettivamente dovuta palesemente inferiore a quella richiesta.
Orbene, a fronte di tale dirimente eccezione, incombeva a carico del Comune di Pollena Trocchia fornire idonea prova contraria circa la correttezza del presupposto impositivo, del criterio determinativo applicato e del quantum debeatur che, nella specie, non è stata prodotta. Alla stregua di quanto precede, consegue l'accoglimento del ricorso in questione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispostivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune di Pollena Trocchia al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 400,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, rimborso contributo unificato, con distrazione in favore del costituito procuratore.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14418/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pollena Trocchia - Via Esperanto 2 80040 Pollena Trocchia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23580 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.07.2025 notificato al Comune di Pollena Trocchia, la ricorrente Chiesa_1
e Ricorrente_2 Cercola con sede in Madonna delle Grazie n.3 frazione Caravita Cercola, in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti, impugnava l'avviso di accertamento
I.M.U. imposta municipale propria anno 2021 - prot. n. 23580 avviso n.701 del 16.12.2024, di complessivi
€. 4.778,00.
Nello specifico contestava che il Comune di Pollena Trocchia chiedeva il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2021 sulle seguenti particelle” Foglio 1 n. 964 - 973 - 967 - 965 – 966” oggetto di accertamento, che come da visura catastale storica allegata erano classificate come terreni agricoli “SEM IRR ARB” classe U ovvero "Seminativo Irriguo Arborato” ovvero un terreno che poteva essere coltivato, che veniva irrigato e che presentava alberi sulla superficie, mentre il Comune invece lo classificava come “area fabbricabile” calcolandone l'imposta ai sensi dell' art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019 sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Eccepiva pertanto l'errata determinazione dell'imposta che, nel caso in esame, andava calcolata sulla base del reddito dominicale trattandosi di terreno agricolo. Palmare era l'errore del Comune nel calcolo dell'imposta dovuta e pertanto chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento ricevuto.
Concludeva chiedendo, contraris reiectis, e per i motivi articolati, accogliersi le seguenti istanze: a) dichiararsi nullo e illegittimo l'avviso di accertamento impugnato;
b) dichiararsi non dovuta l'I.M.U Imposta Municipale
Propria Anno 2021 - prot. n. 23580 richiesta con l'avviso di accertamento n. 701 del 16.12.2024, notificato a mezzo posta in data 21.06.2025, per i motivi esposti nel presente ricorso;
c) condannare la resistenti alle spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito.
Il Comune di Pollena Trocchia, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
Su tali conclusioni la causa veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le considerazioni che seguono, posto che le eccezioni della ricorrente non sono state smentite in concreto dal resistente Comune di Pollena Trocchia, ente impositore, su cui incombeva l'onere probatorio di fornire la prova contraria, atteso il suo ruolo processuale di parte attorea in senso sostanziale, che ha invece preferito restare assente nel presente giudizio.
Ed infatti in ordine all'I.M.U. dovuta per l'anno 2021, l'ente ecclesiale ricorrente ha fornito la prova documentale - mediante visure storiche versate in atti- della natura agricola dei terreni accertati e individuati con le particelle catastali riportati nello stesso avviso di accertamento opposto, dimostrando conseguentemente pertanto l'errata determinazione da parte del Comune impositore dell'I.M.U. effettivamente dovuta palesemente inferiore a quella richiesta.
Orbene, a fronte di tale dirimente eccezione, incombeva a carico del Comune di Pollena Trocchia fornire idonea prova contraria circa la correttezza del presupposto impositivo, del criterio determinativo applicato e del quantum debeatur che, nella specie, non è stata prodotta. Alla stregua di quanto precede, consegue l'accoglimento del ricorso in questione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispostivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune di Pollena Trocchia al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 400,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, rimborso contributo unificato, con distrazione in favore del costituito procuratore.