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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 19/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZETTI Parte_1 C.F._1
STEFANIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore avv. VINCENZETTI STEFANIA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEZZANOGLIO Controparte_1 C.F._2
MARCO e elettivamente domiciliato in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 18 TORINO presso lo studio dell'avv. MEZZANOGLIO MARCO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, chiedendo, i coniugi, di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, designare il relatore, eventualmente delegandolo alla trattazione del procedimento, e Voglia fissare l'udienza di prima comparizione personale dei coniugi davanti al medesimo giudice, e,
sentite le parti e tentata la conciliazione, rimettere la causa in pagina 1 di 15 decisione, affinché il Tribunale Ill.mo, in composizione collegiale,
provvedere con sentenza all'omologa degli accordi seguenti intervenuti tra i coniugi e e Parte_1 Controparte_1
segnatamente:
1-I coniugi sono autorizzati a vivere separati, stabilendo la loro rispettiva residenza ove lo ritengano più opportuno, rispettandosi reciprocamente e senza interferire nella reciproca vita privata.
-I figli , ed saranno affidati Per_1 Per_2 Per_3
congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della potestà riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione.
2-I figli avranno abitazione principale e residenza presso la madre,
in Aosta, via Festaz nr. 79, ovvero ove la medesima riterrà di trasferire la propria residenza.
3-I tempi di soggiorno dei figli con i genitori saranno così
suddivisi:
a. con la madre, continuativamente, dal lunedì, dall'uscita di scuola o, in caso di malattia, visita medica o qualsivoglia altro impedimento alla frequentazione della scuola dall'orario di ingresso a scuola, al rientro a scuola il mercoledì mattina;
b. con il padre, continuativamente, dal mercoledì, dall'uscita da scuola o, in caso di malattia, visita medica o qualsivoglia altro impedimento alla frequentazione della scuola dall'orario di ingresso a scuola, al rientro a scuola il venerdì mattina;
c. dal venerdì dall'uscita da scuola o, in caso di malattia, visita medica o qualsivoglia altro impedimento alla frequentazione della scuola dall'orario di ingresso a scuola, al rientro a scuola il lunedì mattina, continuativamente, a settimane alterne con l'uno o con l'altro genitore;
pagina 2 di 15 d. i figli trascorreranno il periodo estivo (dalla sera della prima domenica dopo la fine della scuola alla sera della domenica precedente l'inizio della scuola), a settimane alterne complete, con l'uno o con l'altro genitore, tranne due settimane da trascorrere consecutivamente con ciascun genitore, durante tale periodo, in date da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
restano salvi diversi accordi, in funzione di viaggi e soggiorni di villeggiatura. In tale periodo (sub d) i figli saranno affidati a ciascun genitore alle ore
21 della domenica salvo altro orario da concordare. Nel caso in cui il numero di settimane da trascorrere coi figli come sopra determinato non fosse di pari numero, si conviene che l'ultima settimana del periodo estivo sarà da suddividersi tra i genitori in due periodi, ovvero dalla domenica al giovedì mattina e quindi dal giovedì mattina fino alla domenica successiva.
e. le vacanze natalizie saranno suddivise e saranno trascorse dai figli con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, dal 23
mattina al 31 dicembre mattina ovvero dal 31 dicembre mattina al momento del rientro a scuola del primo giorno dopo le vacanze ove riprenderà il calendario secondo quanto sopra stabilito alle lettere a), b) e c); i figli trascorreranno la cena della Vigilia o il pranzo del giorno di Natale con il genitore con il quale non trascorreranno il periodo dal 23 al 31 dicembre;
i figli trascorreranno il periodo dal 23 al 31 dicembre dell'anno in corso con la mamma;
f. i figli trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
i ricorrenti convengono che nell'anno
2025 i figli trascorreranno le vacanze pasquali con il padre;
g. i figli trascorreranno le altre festività di calendario, compresi eventuali “ponti”, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore,
pagina 3 di 15 che li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo alla festività
per poi riprendere il calendario secondo i punti precedenti;
h. i coniugi garantiscono reciprocamente la massima collaborazione al fine di consentire ed agevolare i contatti telefonici giornalieri dei figli con l'altro genitore;
i. i coniugi garantiscono la propria disponibilità e collaborazione ad agevolare la possibilità dei figli di effettuare eventuali viaggi con l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze di studio dei minori.
4-I coniugi hanno già costituito un conto corrente, cointestato,
dedicato al mantenimento ordinario dei figli, sul quale verseranno ogni mese, a far data dal mese di ottobre 2024, l'importo complessivo di € 700,00 (euro settecento/00), pari a € 233,33 (euro duecentotrentatre/33) per ciascun figlio, di cui € 490,00 (euro quattrocentonovanta/00) saranno versati dal NO ed € CP_1
210,00 (euro duecentodieci/00) saranno versati dalla NOa Pt_1
Da questo conto entrambi genitori potranno attingere per soddisfare tutti i fabbisogni ordinari dei figli, tra i quali i coniugi annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo – anche in parziale deroga a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Aosta – gli importi necessari per provvedere all'acquisto del materiale scolastico (libri, vocabolari, personal computers, tablets e cancelleria), per l'acquisto dei telefoni cellulari e delle relative ricariche ovvero abbonamenti, le spese per l'abbigliamento,
le spese per visite mediche non prestate dal Servizio Sanitario
Nazionale, le spese per prodotti farmaceutici ovvero omeopatici,
spese di barbiere/parrucchiere e spese per pasti fuori casa dei figli con amici. Per il mese di ottobre 2024, onde costituire un fondo di pagina 4 di 15 emergenza, il sig. ha già versato sul conto l'importo di CP_1
ulteriori € 700,00 (euro settecento/00) e la NOa ha già Pt_1
versato l'importo di ulteriori € 300,00 (euro trecento/00). I
genitori convengono che ogni spesa che unitariamente supererà
l'importo di € 200,00 dovrà essere concordata tra i genitori e che se la giacenza sul conto corrente in oggetto dovesse superare la somma di € 3.000,00, la somma in esubero potrà essere utilizzata per il pagamento delle spese straordinarie.
5-Il sig. verserà inoltre, alla NOa entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 175,00, quale contributo per le spese di vitto dei figli e si accollerà interamente le spese di vitto dei figli per il tempo che i medesimi trascorreranno in sua compagnia. Per le spese di vitto, pertanto, i coniugi non utilizzeranno il conto corrente di cui al precedente punto 4. Tale
importo è commisurato al tempo di soggiorno coi figli come definito sub 3.
Tutti gli importi di cui ai punti 4 e 5 saranno assoggettati alla rivalutazione annuale ISTAT.
6-Le spese straordinarie relative ai figli, comprensive di rette per i centri estivi, convitto, spese sportive (abbonamenti, iscrizioni,
attrezzature e abbigliamento sportivo), spese per cure odontoiatriche sia ordinarie che relative ad eventuali apparecchi correttivi, spese per gite scolastiche e vacanze studio nonché le ulteriori eventuali spese straordinarie, che dovranno essere sempre concordate o necessitate e, in ogni caso, documentate, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 70% a carico del NO e del 30% a CP_1
carico della NOa . Le spese saranno di regola anticipate Pt_1
dal NO tranne che in casi eccezionali in cui saranno CP_1
pagina 5 di 15 pagate dalla NOa . Il NO fornirà il dettaglio Pt_1 CP_1
delle spese straordinarie sostenute entro fine mese;
la NOa
rimborserà al NO il 30%, pari alla quota di sua Pt_1 CP_1
competenza, tramite bonifico da eseguirsi entro il giorno 5 del mese successivo alla data della spesa.
Nel caso di spese anticipate dalla NOa il NO Pt_1 CP_1
rimborserà il 70% delle spese di sua competenza alla NOa tramite bonifico da eseguirsi entro il giorno 5 del mese successivo alla data della spesa. Questo ultimo rimborso potrà essere compensato deducendolo dal rimborso da effettuarsi a carico della NOa
. Pt_1
Parimenti, negli stessi termini e modalità sopra previsti per il
NO , anche la NOa si impegna a fornire il CP_1 Pt_1
dettaglio delle spese straordinarie, così da permettere al NO
di operare la compensazione, ove possibile. CP_1
7-I benefici fiscali saranno suddivisi tra i coniugi nella misura del
70% a favore del NO e del 30% a favore della NOa CP_1
e/o comunque saranno ripartiti tra i NOi e Pt_1 CP_1
nella stessa misura in cui dovessero essere sostenute le Pt_1
spese relative.
8-I coniugi/ricorrenti convengono che, quando la NOa Pt_1
acquisirà la piena proprietà, per riunione dell'usufrutto, degli appartamenti di cui è oggi nuda proprietaria, in Aosta, via Festaz
nr. 79, la percentuale di contribuzione alle spese per il mantenimento dei figli prevista ai precedenti punti 4, 5 e 6 nonché
la percentuale relativa alla suddivisione dei benefici fiscali di cui al precedente punto 7 varieranno e saranno determinate per il 50% a carico e beneficio del NO e per il 50% a carico ed a CP_1
pagina 6 di 15 beneficio della NOa . Le parti altresì convengono che tale Pt_1
nuova misura di contribuzione al mantenimento dei figli e conseguente suddivisione dei correlati benefici fiscali permarrà tale anche nel caso in cui – a seguito del verificarsi dell'evento che avrà
determinato la riunione di usufrutto la NOa diverrà Pt_1
titolare - in conseguenza di successione o donazione - di ulteriori beni mobili e/o immobili. Tale previsione ha natura transattiva, al fine di compensare gli squilibri reddituali e patrimoniali oggi presenti tra i coniugi con quelli che interverranno in futuro a seguito del verificarsi degli eventi sopra citati.
9-L'assegno unico per i figli erogato dal Governo italiano sarà
interamente a beneficio della NOa l'assegno per i figli Pt_1
erogato dalla Cassa Aziendale Svizzera sarà di beneficio del NO
. La NOa si impegna a fornire ogni anno al NO CP_1 Pt_1
il dettaglio di quanto erogato dallo Stato italiano per i CP_1
figli.
10-I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di concorso al mantenimento per sé;
essi dichiarano di aver suddiviso le giacenze sui conti comuni e di aver già definito ogni rapporto di credito e/o debito maturato alla data del 25.10.2024, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altra,
fatta eccezione per:
*i beni mobili di cui al punto 13 prelevabili dal momento della sottoscrizione della presente scrittura;
*gli immobili in comunione tra i coniugi di cui al punto 14.
11- I ricorrenti/coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'iscrizione dei figli sui passaporti.
12-Il NO ha già rilasciato nella piena ed incondizionata CP_1
pagina 7 di 15 disponibilità della NOa l'ex domicilio coniugale, sito in Pt_1
Aosta, via Festaz nr. 79, avendo asportato i propri effetti personali e gli arredi concordati. Il sig. rilascerà nella piena ed CP_1
incondizionata disponibilità della NOa – che assumerà in Pt_1
via esclusiva ogni obbligazione nei confronti del comodante - il deposito ed il garage siti in via Festaz nr. 79 entro e non oltre il
31.1.2025.
13-I ricorrenti riconoscono:
-che sono di proprietà della famiglia della NOa il quadro Pt_1
di e i quadretti di presenti Persona_4 Persona_5
nell'appartamento di oltre a i tre quadri di le 6 Pt_2 Persona_6
sedie a rocchetto e la poltroncina foderata con poggiapiedi presenti nella casa di;
Persona_7
-che appartiene alla NOa la stampa con il suo nome Pt_1
presente nella casa di;
Pt_2
-che spetta al NO il quadro di presente CP_1 Per_6
nell'appartamento di . Pt_2
Essi danno atto di aver provveduto alla suddivisione e al prelievo di piccoli oggetti e di altri elementi presenti nell'appartamento di via
Festaz nr. 79 e acquisiti in pendenza di matrimonio Fatta eccezione per quanto ancora di titolarità del NO nel garage e nel CP_1
deposito di Aosta Via Festaz, ogni altro bene presente nella detta casa ex coniugale di Aosta, Via Festaz n.79, deve considerarsi di piena ed esclusiva titolarità della NOa . Pt_1
14-Immobili – I ricorrenti sono titolari dei seguenti immobili:
in – Via Alla Costa n.3 Persona_7
porzione di villa foglio 10 mappale n.139/3 – di proprietà per ½
ciascuno, oltre ad altri enti immobiliari accessori pagina 8 di 15 in – Via Alla Costa n.1 Persona_7
posto auto foglio 10 mappale n.1223/3 – di proprietà per ½ ciascuno in Gressan – Frazione Pila n.72
alloggio foglio 21 mappale n.473/88 – di titolarità del NO
per 20/100 di piena proprietà e per 80/100 di usufrutto e CP_1
della NOa per 80/100 di nuda proprietà Pt_1
in Gressan – Frazione Pila n.72
garage foglio 21 mappale n.473/20 – di titolarità del NO CP_1
per 100/100 di usufrutto e della NOa per 100/100 di nuda Pt_1
proprietà
in Torgnon – Frazione Mongnod n.265
alloggio foglio 21 mappale n.1211/3
cantina foglio 21 mappale n.1211/12
corte foglio 21 mappale n.1211/16
di titolarità del NO per 60/100 di piena proprietà e CP_1
della NOa per 40/100 di piena proprietà. Pt_1
I ricorrenti concordemente si riservano di valutare la divisione degli immobili – che dovranno essere considerati comprensivi degli attuali arredi, al netto dell'elenco di cui al punto 13 – attraverso successivi e separati accordi, fatta eccezione per le porzioni immobiliari di Torgnon, Frazione Mongnod n.265, che vengono qui trattate.
Tali porzioni immobiliari fanno parte di un fabbricato (comprendente anche unità di titolarità esclusiva dei ricorrenti) che è stato oggetto di un intervento edilizio ancora da ultimare.
Pertanto, con riferimento alle sole unità di titolarità del NO
per 60/100 di piena proprietà e della NOa per CP_1 Pt_1
40/100 di piena proprietà, costituite da:
pagina 9 di 15 alloggio a piano seminterrato distinto al foglio 21 con il mappale n.1211/3;
deposito a piano primo seminterrato distinto al foglio 21 con il mappale n.1211/12;
corte a piano seminterrato distinta al foglio 21 con il mappale n.1211/16;
le parti convengono quanto segue:
-I La NOa si impegna a trasferire al NO che Pt_1 CP_1
si impegna ad acquisire la sua quota di piena proprietà pari al 40%
delle dette porzioni immobiliari (subb.3, 12 e 16) al corrispettivo di € 160.000,00 che verrà pagato, come meglio spiegato infra, in parte, mediante accollo di mutuo (a), in parte mediante accollo dei costi di lavorazioni residue (b) e per la differenza mediante assegno circolare (c).
In particolare:
a) quanto a € 82.356,42 mediante accollo che la Banca dovrà
qualificare come liberatorio da parte del NO del residuo CP_1
mutuo originariamente stipulato dalla NOa con la Banca Pt_1
BNL con l'atto in data 5 maggio 2022; a tal fine, il NO CP_1
si impegna a richiedere alla Banca BNL di procedere alla valutazione dell'accollo del detto mutuo in capo a lui e alla conseguente modifica della ipoteca relativa, che dovrà essere trasferita unicamente su appartamenti di proprietà di con totale CP_1
liberazione di quelli di proprietà Pt_1
b) in considerazione del fatto che i ricorrenti hanno concordemente valutato in complessivi € 49.600,00 il costo di tutti gli oneri economici di completamento dei lavori di spettanza delle unità di proprietà della NOa , sia per le porzioni (subb.3, 12 e Pt_1
pagina 10 di 15 16) in comproprietà con il NO di cui sopra sia per le CP_1
altre porzioni (subb.10, 17 e 18) che sono e restano di piena proprietà della NOa , € 49.600,00 vengono accollati dal Pt_1
NO a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente CP_1
ricorso.
Il NO pertanto, si impegna a versare la detta somma sul CP_1
conto del condominio al fine di permettere la regolare esecuzione dei pagamenti dovuti.
Le parti concordano che tale valore viene considerato fisso. Se i lavori, a consuntivo, supereranno le cifre preventivate, la differenza permarrà a carico di;
se i lavori saranno invece CP_1
di importo minore sarà comunque calcolata come erogata da la CP_1
cifra complessiva di € 49.600. Se ci saranno nuove spese, non pianificate e visibili al momento, la NOa sarà Pt_1
responsabile per la sola quota relativa alle porzioni rimaste in sua proprietà (subb.10, 17 e 18), ovvero pari al 14,35% del totale.
c) al momento della stipulazione dell'atto di cessione qui concordata, il NO si impegna a corrispondere alla CP_1
NOa un assegno circolare del valore residuo tra il Pt_1
corrispettivo concordato di € 160.000,00 detratto il costo dei lavori concordati di € 49.600,00 e l'importo del mutuo purché effettivamente accollato con accollo liberatorio (saldo dovuto al 31.12.2024 € €
82.356,42). Qualora la banca avvalli l'accollo del mutuo da parte di il valore di detto assegno sarà ridotto del valore del CP_1
capitale residuo al momento dell'omologazione (si ipotizza al momento, in base ai valori al 31.12.2024, 110.400-82.356,42=
28.043,58). Nel caso di accollo liberatorio del mutuo il NO
rimborserà inoltre gli interessi passivi pagati dalla CP_1
pagina 11 di 15 NOa dalla firma della scrittura all'accollo stesso. Pt_1
Qualora invece la Banca non permettesse il concordato accollo liberatorio, il NO si impegna a versare, sempre al CP_1
momento della stipulazione dell'atto di cessione qui concordata, un assegno circolare del valore residuo tra il corrispettivo concordato di € 160.000,00 detratto il solo costo dei lavori concordati di €
49.600,00 e quindi un assegno di € 110.400,00.
-II Le parti convengono che devono considerarsi comprese nella cessione anche:
-la quota pari a 96 millesimi sul terreno sempre sito in Torgnon e distinto al foglio 21 con il mappale n.1205;
-la quota pari a 96 millesimi sulle entità immobiliari comuni al fabbricato distinte al foglio 21 con i mappali:
-1211/8- area, scale, centrale termica - bene comune non censibile;
-1211/13-locale ski room a piano seminterrato;
-1211/15-locale lavanderia a piano seminterrato.
A seguito della cessione qui concordata, pertanto, spetterà alla
NOa (quale competenza delle unità rimaste di sua Pt_1
titolarità subb.10, 17 e 18) la quota di 143 millesimi sul terreno n.1205 e la quota di 143 millesimi sui beni comuni del fabbricato subb.8, 13 e 15.
-III Le parti convengono ancora che:
-la quota di costi che dovranno essere imputati fiscalmente alle porzioni che resteranno di proprietà di (subb.10,17 e 18) non Pt_1
dovrà essere inferiore a € 30.000,00 per via dei costi di pavimentazione in pietra del terrazzo;
-tutte le spese relative già di pertinenza dalla quota della NOa
rimangono fiscalmente detraibili per la stessa e non Pt_1
pagina 12 di 15 seguiranno il trasferimento dei beni di cui sopra;
-le spese di gestione ordinaria delle porzioni cedute subb.3, 12 e 16
(condominiali ordinarie, imposte dirette ecc..) dal momento della firma del ricorso sono sostenute dal NO La NOa CP_1
mantiene a suo carico solo le spese relative alle porzioni Pt_1
che sono e rimangono di sua proprietà (subb.10, 17 e 18);
-nel caso l'impresa restituisca al la CP_2 Controparte_3
cifra in discussione relativa alla caparra, l'intera quota attualmente relativa alla Sig.ra – intesa come la quota Pt_1
attuale di proprietà, pari al 239 millesimi del totale - sarà
scomputata, a favore della medesima, dalle spese condominiali.
-IV Le parti convengono infine che il possesso utile e oneroso delle porzioni oggetto di cessione (subb.3, 12 e 16) passerà al NO
dal momento della sottoscrizione del ricorso;
il NO CP_1
potrà considerare l'appartamento di suo uso esclusivo e CP_1
procedere ai lavori di completamento, incluso l'acquisto di mobili.
Entrambe le parti si impegnano a sottoscrivere atto notarile esecutivo del presente accordo entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione da parte della Banca in merito al richiesto accollo e comunque entro e non oltre un mese dall'intervenuta omologazione.
Le parti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati.
Spese legali compensate.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
pagina 13 di 15 “visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 14 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
pagina 14 di 15 nata ad [...] il [...] - codice fiscale Parte_1 [...]
, C.F._3
e nato a [...] il [...] codice fiscale Controparte_1
C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 11 ottobre 2008 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Montepulciano al n.36
parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Montepulciano (SI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZETTI Parte_1 C.F._1
STEFANIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore avv. VINCENZETTI STEFANIA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEZZANOGLIO Controparte_1 C.F._2
MARCO e elettivamente domiciliato in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 18 TORINO presso lo studio dell'avv. MEZZANOGLIO MARCO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, chiedendo, i coniugi, di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, designare il relatore, eventualmente delegandolo alla trattazione del procedimento, e Voglia fissare l'udienza di prima comparizione personale dei coniugi davanti al medesimo giudice, e,
sentite le parti e tentata la conciliazione, rimettere la causa in pagina 1 di 15 decisione, affinché il Tribunale Ill.mo, in composizione collegiale,
provvedere con sentenza all'omologa degli accordi seguenti intervenuti tra i coniugi e e Parte_1 Controparte_1
segnatamente:
1-I coniugi sono autorizzati a vivere separati, stabilendo la loro rispettiva residenza ove lo ritengano più opportuno, rispettandosi reciprocamente e senza interferire nella reciproca vita privata.
-I figli , ed saranno affidati Per_1 Per_2 Per_3
congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della potestà riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione.
2-I figli avranno abitazione principale e residenza presso la madre,
in Aosta, via Festaz nr. 79, ovvero ove la medesima riterrà di trasferire la propria residenza.
3-I tempi di soggiorno dei figli con i genitori saranno così
suddivisi:
a. con la madre, continuativamente, dal lunedì, dall'uscita di scuola o, in caso di malattia, visita medica o qualsivoglia altro impedimento alla frequentazione della scuola dall'orario di ingresso a scuola, al rientro a scuola il mercoledì mattina;
b. con il padre, continuativamente, dal mercoledì, dall'uscita da scuola o, in caso di malattia, visita medica o qualsivoglia altro impedimento alla frequentazione della scuola dall'orario di ingresso a scuola, al rientro a scuola il venerdì mattina;
c. dal venerdì dall'uscita da scuola o, in caso di malattia, visita medica o qualsivoglia altro impedimento alla frequentazione della scuola dall'orario di ingresso a scuola, al rientro a scuola il lunedì mattina, continuativamente, a settimane alterne con l'uno o con l'altro genitore;
pagina 2 di 15 d. i figli trascorreranno il periodo estivo (dalla sera della prima domenica dopo la fine della scuola alla sera della domenica precedente l'inizio della scuola), a settimane alterne complete, con l'uno o con l'altro genitore, tranne due settimane da trascorrere consecutivamente con ciascun genitore, durante tale periodo, in date da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
restano salvi diversi accordi, in funzione di viaggi e soggiorni di villeggiatura. In tale periodo (sub d) i figli saranno affidati a ciascun genitore alle ore
21 della domenica salvo altro orario da concordare. Nel caso in cui il numero di settimane da trascorrere coi figli come sopra determinato non fosse di pari numero, si conviene che l'ultima settimana del periodo estivo sarà da suddividersi tra i genitori in due periodi, ovvero dalla domenica al giovedì mattina e quindi dal giovedì mattina fino alla domenica successiva.
e. le vacanze natalizie saranno suddivise e saranno trascorse dai figli con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, dal 23
mattina al 31 dicembre mattina ovvero dal 31 dicembre mattina al momento del rientro a scuola del primo giorno dopo le vacanze ove riprenderà il calendario secondo quanto sopra stabilito alle lettere a), b) e c); i figli trascorreranno la cena della Vigilia o il pranzo del giorno di Natale con il genitore con il quale non trascorreranno il periodo dal 23 al 31 dicembre;
i figli trascorreranno il periodo dal 23 al 31 dicembre dell'anno in corso con la mamma;
f. i figli trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
i ricorrenti convengono che nell'anno
2025 i figli trascorreranno le vacanze pasquali con il padre;
g. i figli trascorreranno le altre festività di calendario, compresi eventuali “ponti”, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore,
pagina 3 di 15 che li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo alla festività
per poi riprendere il calendario secondo i punti precedenti;
h. i coniugi garantiscono reciprocamente la massima collaborazione al fine di consentire ed agevolare i contatti telefonici giornalieri dei figli con l'altro genitore;
i. i coniugi garantiscono la propria disponibilità e collaborazione ad agevolare la possibilità dei figli di effettuare eventuali viaggi con l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze di studio dei minori.
4-I coniugi hanno già costituito un conto corrente, cointestato,
dedicato al mantenimento ordinario dei figli, sul quale verseranno ogni mese, a far data dal mese di ottobre 2024, l'importo complessivo di € 700,00 (euro settecento/00), pari a € 233,33 (euro duecentotrentatre/33) per ciascun figlio, di cui € 490,00 (euro quattrocentonovanta/00) saranno versati dal NO ed € CP_1
210,00 (euro duecentodieci/00) saranno versati dalla NOa Pt_1
Da questo conto entrambi genitori potranno attingere per soddisfare tutti i fabbisogni ordinari dei figli, tra i quali i coniugi annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo – anche in parziale deroga a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Aosta – gli importi necessari per provvedere all'acquisto del materiale scolastico (libri, vocabolari, personal computers, tablets e cancelleria), per l'acquisto dei telefoni cellulari e delle relative ricariche ovvero abbonamenti, le spese per l'abbigliamento,
le spese per visite mediche non prestate dal Servizio Sanitario
Nazionale, le spese per prodotti farmaceutici ovvero omeopatici,
spese di barbiere/parrucchiere e spese per pasti fuori casa dei figli con amici. Per il mese di ottobre 2024, onde costituire un fondo di pagina 4 di 15 emergenza, il sig. ha già versato sul conto l'importo di CP_1
ulteriori € 700,00 (euro settecento/00) e la NOa ha già Pt_1
versato l'importo di ulteriori € 300,00 (euro trecento/00). I
genitori convengono che ogni spesa che unitariamente supererà
l'importo di € 200,00 dovrà essere concordata tra i genitori e che se la giacenza sul conto corrente in oggetto dovesse superare la somma di € 3.000,00, la somma in esubero potrà essere utilizzata per il pagamento delle spese straordinarie.
5-Il sig. verserà inoltre, alla NOa entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 175,00, quale contributo per le spese di vitto dei figli e si accollerà interamente le spese di vitto dei figli per il tempo che i medesimi trascorreranno in sua compagnia. Per le spese di vitto, pertanto, i coniugi non utilizzeranno il conto corrente di cui al precedente punto 4. Tale
importo è commisurato al tempo di soggiorno coi figli come definito sub 3.
Tutti gli importi di cui ai punti 4 e 5 saranno assoggettati alla rivalutazione annuale ISTAT.
6-Le spese straordinarie relative ai figli, comprensive di rette per i centri estivi, convitto, spese sportive (abbonamenti, iscrizioni,
attrezzature e abbigliamento sportivo), spese per cure odontoiatriche sia ordinarie che relative ad eventuali apparecchi correttivi, spese per gite scolastiche e vacanze studio nonché le ulteriori eventuali spese straordinarie, che dovranno essere sempre concordate o necessitate e, in ogni caso, documentate, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 70% a carico del NO e del 30% a CP_1
carico della NOa . Le spese saranno di regola anticipate Pt_1
dal NO tranne che in casi eccezionali in cui saranno CP_1
pagina 5 di 15 pagate dalla NOa . Il NO fornirà il dettaglio Pt_1 CP_1
delle spese straordinarie sostenute entro fine mese;
la NOa
rimborserà al NO il 30%, pari alla quota di sua Pt_1 CP_1
competenza, tramite bonifico da eseguirsi entro il giorno 5 del mese successivo alla data della spesa.
Nel caso di spese anticipate dalla NOa il NO Pt_1 CP_1
rimborserà il 70% delle spese di sua competenza alla NOa tramite bonifico da eseguirsi entro il giorno 5 del mese successivo alla data della spesa. Questo ultimo rimborso potrà essere compensato deducendolo dal rimborso da effettuarsi a carico della NOa
. Pt_1
Parimenti, negli stessi termini e modalità sopra previsti per il
NO , anche la NOa si impegna a fornire il CP_1 Pt_1
dettaglio delle spese straordinarie, così da permettere al NO
di operare la compensazione, ove possibile. CP_1
7-I benefici fiscali saranno suddivisi tra i coniugi nella misura del
70% a favore del NO e del 30% a favore della NOa CP_1
e/o comunque saranno ripartiti tra i NOi e Pt_1 CP_1
nella stessa misura in cui dovessero essere sostenute le Pt_1
spese relative.
8-I coniugi/ricorrenti convengono che, quando la NOa Pt_1
acquisirà la piena proprietà, per riunione dell'usufrutto, degli appartamenti di cui è oggi nuda proprietaria, in Aosta, via Festaz
nr. 79, la percentuale di contribuzione alle spese per il mantenimento dei figli prevista ai precedenti punti 4, 5 e 6 nonché
la percentuale relativa alla suddivisione dei benefici fiscali di cui al precedente punto 7 varieranno e saranno determinate per il 50% a carico e beneficio del NO e per il 50% a carico ed a CP_1
pagina 6 di 15 beneficio della NOa . Le parti altresì convengono che tale Pt_1
nuova misura di contribuzione al mantenimento dei figli e conseguente suddivisione dei correlati benefici fiscali permarrà tale anche nel caso in cui – a seguito del verificarsi dell'evento che avrà
determinato la riunione di usufrutto la NOa diverrà Pt_1
titolare - in conseguenza di successione o donazione - di ulteriori beni mobili e/o immobili. Tale previsione ha natura transattiva, al fine di compensare gli squilibri reddituali e patrimoniali oggi presenti tra i coniugi con quelli che interverranno in futuro a seguito del verificarsi degli eventi sopra citati.
9-L'assegno unico per i figli erogato dal Governo italiano sarà
interamente a beneficio della NOa l'assegno per i figli Pt_1
erogato dalla Cassa Aziendale Svizzera sarà di beneficio del NO
. La NOa si impegna a fornire ogni anno al NO CP_1 Pt_1
il dettaglio di quanto erogato dallo Stato italiano per i CP_1
figli.
10-I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di concorso al mantenimento per sé;
essi dichiarano di aver suddiviso le giacenze sui conti comuni e di aver già definito ogni rapporto di credito e/o debito maturato alla data del 25.10.2024, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altra,
fatta eccezione per:
*i beni mobili di cui al punto 13 prelevabili dal momento della sottoscrizione della presente scrittura;
*gli immobili in comunione tra i coniugi di cui al punto 14.
11- I ricorrenti/coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'iscrizione dei figli sui passaporti.
12-Il NO ha già rilasciato nella piena ed incondizionata CP_1
pagina 7 di 15 disponibilità della NOa l'ex domicilio coniugale, sito in Pt_1
Aosta, via Festaz nr. 79, avendo asportato i propri effetti personali e gli arredi concordati. Il sig. rilascerà nella piena ed CP_1
incondizionata disponibilità della NOa – che assumerà in Pt_1
via esclusiva ogni obbligazione nei confronti del comodante - il deposito ed il garage siti in via Festaz nr. 79 entro e non oltre il
31.1.2025.
13-I ricorrenti riconoscono:
-che sono di proprietà della famiglia della NOa il quadro Pt_1
di e i quadretti di presenti Persona_4 Persona_5
nell'appartamento di oltre a i tre quadri di le 6 Pt_2 Persona_6
sedie a rocchetto e la poltroncina foderata con poggiapiedi presenti nella casa di;
Persona_7
-che appartiene alla NOa la stampa con il suo nome Pt_1
presente nella casa di;
Pt_2
-che spetta al NO il quadro di presente CP_1 Per_6
nell'appartamento di . Pt_2
Essi danno atto di aver provveduto alla suddivisione e al prelievo di piccoli oggetti e di altri elementi presenti nell'appartamento di via
Festaz nr. 79 e acquisiti in pendenza di matrimonio Fatta eccezione per quanto ancora di titolarità del NO nel garage e nel CP_1
deposito di Aosta Via Festaz, ogni altro bene presente nella detta casa ex coniugale di Aosta, Via Festaz n.79, deve considerarsi di piena ed esclusiva titolarità della NOa . Pt_1
14-Immobili – I ricorrenti sono titolari dei seguenti immobili:
in – Via Alla Costa n.3 Persona_7
porzione di villa foglio 10 mappale n.139/3 – di proprietà per ½
ciascuno, oltre ad altri enti immobiliari accessori pagina 8 di 15 in – Via Alla Costa n.1 Persona_7
posto auto foglio 10 mappale n.1223/3 – di proprietà per ½ ciascuno in Gressan – Frazione Pila n.72
alloggio foglio 21 mappale n.473/88 – di titolarità del NO
per 20/100 di piena proprietà e per 80/100 di usufrutto e CP_1
della NOa per 80/100 di nuda proprietà Pt_1
in Gressan – Frazione Pila n.72
garage foglio 21 mappale n.473/20 – di titolarità del NO CP_1
per 100/100 di usufrutto e della NOa per 100/100 di nuda Pt_1
proprietà
in Torgnon – Frazione Mongnod n.265
alloggio foglio 21 mappale n.1211/3
cantina foglio 21 mappale n.1211/12
corte foglio 21 mappale n.1211/16
di titolarità del NO per 60/100 di piena proprietà e CP_1
della NOa per 40/100 di piena proprietà. Pt_1
I ricorrenti concordemente si riservano di valutare la divisione degli immobili – che dovranno essere considerati comprensivi degli attuali arredi, al netto dell'elenco di cui al punto 13 – attraverso successivi e separati accordi, fatta eccezione per le porzioni immobiliari di Torgnon, Frazione Mongnod n.265, che vengono qui trattate.
Tali porzioni immobiliari fanno parte di un fabbricato (comprendente anche unità di titolarità esclusiva dei ricorrenti) che è stato oggetto di un intervento edilizio ancora da ultimare.
Pertanto, con riferimento alle sole unità di titolarità del NO
per 60/100 di piena proprietà e della NOa per CP_1 Pt_1
40/100 di piena proprietà, costituite da:
pagina 9 di 15 alloggio a piano seminterrato distinto al foglio 21 con il mappale n.1211/3;
deposito a piano primo seminterrato distinto al foglio 21 con il mappale n.1211/12;
corte a piano seminterrato distinta al foglio 21 con il mappale n.1211/16;
le parti convengono quanto segue:
-I La NOa si impegna a trasferire al NO che Pt_1 CP_1
si impegna ad acquisire la sua quota di piena proprietà pari al 40%
delle dette porzioni immobiliari (subb.3, 12 e 16) al corrispettivo di € 160.000,00 che verrà pagato, come meglio spiegato infra, in parte, mediante accollo di mutuo (a), in parte mediante accollo dei costi di lavorazioni residue (b) e per la differenza mediante assegno circolare (c).
In particolare:
a) quanto a € 82.356,42 mediante accollo che la Banca dovrà
qualificare come liberatorio da parte del NO del residuo CP_1
mutuo originariamente stipulato dalla NOa con la Banca Pt_1
BNL con l'atto in data 5 maggio 2022; a tal fine, il NO CP_1
si impegna a richiedere alla Banca BNL di procedere alla valutazione dell'accollo del detto mutuo in capo a lui e alla conseguente modifica della ipoteca relativa, che dovrà essere trasferita unicamente su appartamenti di proprietà di con totale CP_1
liberazione di quelli di proprietà Pt_1
b) in considerazione del fatto che i ricorrenti hanno concordemente valutato in complessivi € 49.600,00 il costo di tutti gli oneri economici di completamento dei lavori di spettanza delle unità di proprietà della NOa , sia per le porzioni (subb.3, 12 e Pt_1
pagina 10 di 15 16) in comproprietà con il NO di cui sopra sia per le CP_1
altre porzioni (subb.10, 17 e 18) che sono e restano di piena proprietà della NOa , € 49.600,00 vengono accollati dal Pt_1
NO a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente CP_1
ricorso.
Il NO pertanto, si impegna a versare la detta somma sul CP_1
conto del condominio al fine di permettere la regolare esecuzione dei pagamenti dovuti.
Le parti concordano che tale valore viene considerato fisso. Se i lavori, a consuntivo, supereranno le cifre preventivate, la differenza permarrà a carico di;
se i lavori saranno invece CP_1
di importo minore sarà comunque calcolata come erogata da la CP_1
cifra complessiva di € 49.600. Se ci saranno nuove spese, non pianificate e visibili al momento, la NOa sarà Pt_1
responsabile per la sola quota relativa alle porzioni rimaste in sua proprietà (subb.10, 17 e 18), ovvero pari al 14,35% del totale.
c) al momento della stipulazione dell'atto di cessione qui concordata, il NO si impegna a corrispondere alla CP_1
NOa un assegno circolare del valore residuo tra il Pt_1
corrispettivo concordato di € 160.000,00 detratto il costo dei lavori concordati di € 49.600,00 e l'importo del mutuo purché effettivamente accollato con accollo liberatorio (saldo dovuto al 31.12.2024 € €
82.356,42). Qualora la banca avvalli l'accollo del mutuo da parte di il valore di detto assegno sarà ridotto del valore del CP_1
capitale residuo al momento dell'omologazione (si ipotizza al momento, in base ai valori al 31.12.2024, 110.400-82.356,42=
28.043,58). Nel caso di accollo liberatorio del mutuo il NO
rimborserà inoltre gli interessi passivi pagati dalla CP_1
pagina 11 di 15 NOa dalla firma della scrittura all'accollo stesso. Pt_1
Qualora invece la Banca non permettesse il concordato accollo liberatorio, il NO si impegna a versare, sempre al CP_1
momento della stipulazione dell'atto di cessione qui concordata, un assegno circolare del valore residuo tra il corrispettivo concordato di € 160.000,00 detratto il solo costo dei lavori concordati di €
49.600,00 e quindi un assegno di € 110.400,00.
-II Le parti convengono che devono considerarsi comprese nella cessione anche:
-la quota pari a 96 millesimi sul terreno sempre sito in Torgnon e distinto al foglio 21 con il mappale n.1205;
-la quota pari a 96 millesimi sulle entità immobiliari comuni al fabbricato distinte al foglio 21 con i mappali:
-1211/8- area, scale, centrale termica - bene comune non censibile;
-1211/13-locale ski room a piano seminterrato;
-1211/15-locale lavanderia a piano seminterrato.
A seguito della cessione qui concordata, pertanto, spetterà alla
NOa (quale competenza delle unità rimaste di sua Pt_1
titolarità subb.10, 17 e 18) la quota di 143 millesimi sul terreno n.1205 e la quota di 143 millesimi sui beni comuni del fabbricato subb.8, 13 e 15.
-III Le parti convengono ancora che:
-la quota di costi che dovranno essere imputati fiscalmente alle porzioni che resteranno di proprietà di (subb.10,17 e 18) non Pt_1
dovrà essere inferiore a € 30.000,00 per via dei costi di pavimentazione in pietra del terrazzo;
-tutte le spese relative già di pertinenza dalla quota della NOa
rimangono fiscalmente detraibili per la stessa e non Pt_1
pagina 12 di 15 seguiranno il trasferimento dei beni di cui sopra;
-le spese di gestione ordinaria delle porzioni cedute subb.3, 12 e 16
(condominiali ordinarie, imposte dirette ecc..) dal momento della firma del ricorso sono sostenute dal NO La NOa CP_1
mantiene a suo carico solo le spese relative alle porzioni Pt_1
che sono e rimangono di sua proprietà (subb.10, 17 e 18);
-nel caso l'impresa restituisca al la CP_2 Controparte_3
cifra in discussione relativa alla caparra, l'intera quota attualmente relativa alla Sig.ra – intesa come la quota Pt_1
attuale di proprietà, pari al 239 millesimi del totale - sarà
scomputata, a favore della medesima, dalle spese condominiali.
-IV Le parti convengono infine che il possesso utile e oneroso delle porzioni oggetto di cessione (subb.3, 12 e 16) passerà al NO
dal momento della sottoscrizione del ricorso;
il NO CP_1
potrà considerare l'appartamento di suo uso esclusivo e CP_1
procedere ai lavori di completamento, incluso l'acquisto di mobili.
Entrambe le parti si impegnano a sottoscrivere atto notarile esecutivo del presente accordo entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione da parte della Banca in merito al richiesto accollo e comunque entro e non oltre un mese dall'intervenuta omologazione.
Le parti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati.
Spese legali compensate.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
pagina 13 di 15 “visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 14 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
pagina 14 di 15 nata ad [...] il [...] - codice fiscale Parte_1 [...]
, C.F._3
e nato a [...] il [...] codice fiscale Controparte_1
C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 11 ottobre 2008 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Montepulciano al n.36
parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Montepulciano (SI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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