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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3366/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti CORRADO DE CESARE e Parte_1
GIANLUCA DE CESARE;
RICORRENTE
contro
:
; CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.03.2025 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare che il lavoratore in data 28.11.2023 subiva un infortunio sul lavoro;
-per l'effetto condannare l in persona del Suo Legale CP_1
Rappresentante pro Tempore, con sede legale in Roma (RM), via IV Novembre
n. 144, alla liquidazione dell'ulteriore indennità di temporanea fino al 10 dicembre 2023,ovvero di quell' altra maggiore o minore ritenuta, come da
Giustizia, con ratei maturati nell' ambito prescrizionale ed interessi;
-con vittoria di spese ed onorari del giudizio ex art. 93 c.p.c. dei relativi importi a far tempo dal 26/7/2018”. Pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva l'istituto convenuto, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha riconosciuto e CP_1 liquidato, nelle more del giudizio, la prestazione richiesta dal ricorrente
(cfr. provvedimento del 25.06.2025 allegato al fascicolo di parte ricorrente).
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, considerati i separati accordi intervenuti tra le parti (cfr. provvedimento del
25.06.2025), ritiene il giudicante che possa esserne disposta la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 10.03.2025;
2) compensa le spese di lite.
Bari, 08.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3366/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti CORRADO DE CESARE e Parte_1
GIANLUCA DE CESARE;
RICORRENTE
contro
:
; CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.03.2025 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare che il lavoratore in data 28.11.2023 subiva un infortunio sul lavoro;
-per l'effetto condannare l in persona del Suo Legale CP_1
Rappresentante pro Tempore, con sede legale in Roma (RM), via IV Novembre
n. 144, alla liquidazione dell'ulteriore indennità di temporanea fino al 10 dicembre 2023,ovvero di quell' altra maggiore o minore ritenuta, come da
Giustizia, con ratei maturati nell' ambito prescrizionale ed interessi;
-con vittoria di spese ed onorari del giudizio ex art. 93 c.p.c. dei relativi importi a far tempo dal 26/7/2018”. Pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva l'istituto convenuto, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha riconosciuto e CP_1 liquidato, nelle more del giudizio, la prestazione richiesta dal ricorrente
(cfr. provvedimento del 25.06.2025 allegato al fascicolo di parte ricorrente).
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, considerati i separati accordi intervenuti tra le parti (cfr. provvedimento del
25.06.2025), ritiene il giudicante che possa esserne disposta la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 10.03.2025;
2) compensa le spese di lite.
Bari, 08.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli