Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/06/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2146/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FILIPPONE CINZIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FOLINO CRISTINA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto il ripristino della rendita revocata dall' -con il CP_1 provvedimento del 20/4/2023 in atti- in sede di revisione d'ufficio, allorquando l' accertò un miglioramento delle condizioni fisiche del titolare CP_2 dell'indennizzo ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 già riconosciuto dall' , tale da CP_1 determinare una riduzione dal 20 % al 6 % dei postumi permanenti di invalidità della parte ricorrente. L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Il ricorso è fondato e deve essere accolto perché il nominato CTU ha escluso che vi sia stato il miglioramento delle condizioni fisiche della parte ricorrente ritenuto invece sussistente dall' nel provvedimento del 20/4/2023 in atti. CP_1
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica (anche in ragione del fatto che, contrariamente a quanto argomentato dall , il CTU non CP_1 ha fondato il suo convincimento su esami non recenti e più risalenti di quelli effettuati dall' , giacché i certificati medici datati 11/8/2023 e 27/9/2023 in CP_2 atti sono evidentemente successivi alla revisione d'ufficio effettuata dall' con CP_1 il provvedimento del 20/4/2023). 1
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennizzo (in rendita) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000 del danno biologico (da inabilità permanente pari al 20 %, con decorrenza dall'1/4/2023). Condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi (o, se CP_1 maggiore, rivalutazione) come per legge. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.800 per CP_1 compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
Crotone, 27/06/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2