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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza Barbalucca Presidente
RI TI UD
Claudia Ummarino UD est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2079/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv.to PETRUCCI STRATO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. PETRUCCI STRATO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 01/08/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 26.11.2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Volla (al N. 22,
Parte II, serie A, anno 2005).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate tre figlie, di cui una ad oggi maggiorenne
( nata PO TR il 27.02.2006) e due ad oggi minorenni Persona_1
( nata a [...] il [...] e nata Persona_2 Parte_3
a Napoli il 22.08.2016), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 10.11.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
2 In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 10.11.2025
Appare conforme agli interessi delle figlie minori nata a [...] Persona_2
TR il 25.05.2009 e nata a [...] il [...], rispettoso Parte_3
delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione
Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del10.11.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“A)- i coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria dimora ove meglio ritengano opportuno, con obbligo reciproco di comunicarsi ogni eventuale cambio di domicilio;
B)- i coniugi si danno reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
C)- i coniugi, dovranno invece, concedersi di volta in volta, il consenso per portare all'estero i figli minori ed a ottenerne i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
D)- la casa coniugale sita in Volla alla via Ovidio n° 58, resta abitata dal Sig.
, mentre l'uso della tavernetta della medesima abitazione, Parte_1
avente accesso autonomo, sarà destinato all'utilizzo abitativo della sig.ra Parte_2
per 4 giorni la settimana, al fine di evitare che le figlie si spostino di volta
[...]
in volta in diverse abitazioni;
E)- Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi Per_2 Pt_3
i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, luogo ove sino ad oggi
3 hanno vissuto ed hanno sviluppato le relative relazioni sociali e scolastiche (così come la figlia maggiorenne vivrà stabilmente con la il padre, per sua libera scelta), con facoltà per la madre di vedere le figlie minorenni e tenerle con sé in ogni momento compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse e previo accordo con il padre e comunque un sabato ed una domenica consecutivi a settimane alternate;
F)- nel periodo di ferie estive, le minori trascorreranno con il padre un periodo di gg. 10 consecutivi, con obbligo per quest'ultimo di comunicare alla Sig.ra almeno 7 gg. prima, la località ove si trasferirà con le figlie;
la Parte_2
stessa cosa farà la Sig.ra relativamente al periodo degli ulteriori Parte_2
10 gg.;
G)- le minori trascorreranno ad anni alterni con la madre la Vigilia del Natale o il
Natale, la vigilia di Capodanno o il Capodanno, nonché il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis;
H)- la Sig.ra e il Sig. alla luce Parte_2 Parte_1
dell'affidamento congiunto, per il mantenimento delle 3 figlie (quindi sia per le minorenni sia per la maggiorenne sino a che non sarà economicamente autosufficiente), divideranno in parti uguali ogni spesa relativa al mantenimento, all'educazione ed alla crescita, sia ordinaria e sia essa straordinaria;
I)- il Sig. , al fine di regolarizzare i rapporti economici familiari Parte_1
con la coniuge, riequilibrando quindi la situazione economica tra le parti, ha trasferito a titolo oneroso, alla Sig.ra il 30% delle quote della Parte_2
società Unico srl di sua proprietà.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al
4 ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto delle minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata/o a Parte_1
NAPOLI (NA) il 18/06/1980, e , nata a [...] il Parte_2
07.07.1983, che hanno contratto matrimonio a Volla (NA) il 26.11.2005 (Atto
n. 22, Parte II, Serie A, anno 2005);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volla (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 30/11/2025
Il UD estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza Barbalucca Presidente
RI TI UD
Claudia Ummarino UD est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2079/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv.to PETRUCCI STRATO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. PETRUCCI STRATO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 01/08/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 26.11.2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Volla (al N. 22,
Parte II, serie A, anno 2005).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate tre figlie, di cui una ad oggi maggiorenne
( nata PO TR il 27.02.2006) e due ad oggi minorenni Persona_1
( nata a [...] il [...] e nata Persona_2 Parte_3
a Napoli il 22.08.2016), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 10.11.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
2 In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 10.11.2025
Appare conforme agli interessi delle figlie minori nata a [...] Persona_2
TR il 25.05.2009 e nata a [...] il [...], rispettoso Parte_3
delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione
Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del10.11.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“A)- i coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria dimora ove meglio ritengano opportuno, con obbligo reciproco di comunicarsi ogni eventuale cambio di domicilio;
B)- i coniugi si danno reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
C)- i coniugi, dovranno invece, concedersi di volta in volta, il consenso per portare all'estero i figli minori ed a ottenerne i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
D)- la casa coniugale sita in Volla alla via Ovidio n° 58, resta abitata dal Sig.
, mentre l'uso della tavernetta della medesima abitazione, Parte_1
avente accesso autonomo, sarà destinato all'utilizzo abitativo della sig.ra Parte_2
per 4 giorni la settimana, al fine di evitare che le figlie si spostino di volta
[...]
in volta in diverse abitazioni;
E)- Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi Per_2 Pt_3
i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, luogo ove sino ad oggi
3 hanno vissuto ed hanno sviluppato le relative relazioni sociali e scolastiche (così come la figlia maggiorenne vivrà stabilmente con la il padre, per sua libera scelta), con facoltà per la madre di vedere le figlie minorenni e tenerle con sé in ogni momento compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse e previo accordo con il padre e comunque un sabato ed una domenica consecutivi a settimane alternate;
F)- nel periodo di ferie estive, le minori trascorreranno con il padre un periodo di gg. 10 consecutivi, con obbligo per quest'ultimo di comunicare alla Sig.ra almeno 7 gg. prima, la località ove si trasferirà con le figlie;
la Parte_2
stessa cosa farà la Sig.ra relativamente al periodo degli ulteriori Parte_2
10 gg.;
G)- le minori trascorreranno ad anni alterni con la madre la Vigilia del Natale o il
Natale, la vigilia di Capodanno o il Capodanno, nonché il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis;
H)- la Sig.ra e il Sig. alla luce Parte_2 Parte_1
dell'affidamento congiunto, per il mantenimento delle 3 figlie (quindi sia per le minorenni sia per la maggiorenne sino a che non sarà economicamente autosufficiente), divideranno in parti uguali ogni spesa relativa al mantenimento, all'educazione ed alla crescita, sia ordinaria e sia essa straordinaria;
I)- il Sig. , al fine di regolarizzare i rapporti economici familiari Parte_1
con la coniuge, riequilibrando quindi la situazione economica tra le parti, ha trasferito a titolo oneroso, alla Sig.ra il 30% delle quote della Parte_2
società Unico srl di sua proprietà.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al
4 ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto delle minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata/o a Parte_1
NAPOLI (NA) il 18/06/1980, e , nata a [...] il Parte_2
07.07.1983, che hanno contratto matrimonio a Volla (NA) il 26.11.2005 (Atto
n. 22, Parte II, Serie A, anno 2005);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volla (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 30/11/2025
Il UD estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5