Sentenza 9 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7147 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 07 147/ Oggetto 03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 16915/00 Consigliere Dott. Michele DE LUCA Cron. 15932 Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. GUGLIELMUCCIDott. Corrado Consigliere Ud. 11/12/02 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E NZ A sul ricorso proposto da: CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE CO.GE.RI., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TO RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO 2002 MUGGIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in 5365 atti;
-1- -
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 285/99 del Tribunale di -L'AQUILA, depositata il 15/06/00 R.G. N. 168/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato TESSAROLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 26 gennaio 1996 EM LU espose che 1. dal 1980 aveva lavorato alle dipendenze della CASSA PER IL MEZZOGIORNO, poi trasferito dal 1° novembre 1983 alle dipendenze della REGIONE ABRUZZO, e dall'11 ottobre 1995 alle dipendenze del CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE (CO.GE.RI.), e quivi inquadrato nel livello contrattuale “CI" previsto dal contratto collettivo del settore, con il profilo di specialista di enow squadra;
2. egli formava le squadre di pronto intervento, ed a lui i sindaci dei Comuni inoltravano le richieste;
coordinava e controllava gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dava direttive alle imprese esecutrici, controfirmava i rapporti dei lavori degli operai trimestrali, intratteneva rapporti con altri enti:
3. per le mansioni che egli svolgeva, aveva diritto ad essere inquadrato nel livello contrattuale "B1", o, in subordine nel livello contrattuale "B3". Ciò premesso, con il ricorso egli chiese che il Pretore di L'Aquila condannasse il CO.GE.RI. ad effettuare l'indicato inquadramento ed a pagargli le differenze retributive spettantigli dall'11 ottobre 1995. Il Pretore accolse la domanda, riconoscendo il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello “B3”, e condannando il CONSORZIO al pagamento delle conseguenti differenze retributive. 3 Respingendo l'appello proposto dal CONSORZIO e l'incidentale impugnazione proposta dal LU (che aveva chiesto il riconoscimento del diritto al livello "B1"), il Tribunale confermò la sentenza pretorile. Il Tribunale esamina in primo luogo l'astratto contenuto della norma contrattuale che descrive i livelli in controversia ("C1", "BI” e “B3"). E rileva che la differenza fra l'area dei livelli "C"" (caratterizzata da limitata conoscenza, capacità ed autonomia decisionale) e l'area dei livelli "B" (caratterizzata da elevata specializzazione professionale, con autonomia Жного decisionale e rappresentanza dell'azienda) è di natura qualitativa. Diversamente, per la differenza fra il livello "B3" ed il livello “B1”. che ha natura meramente quantitativa: nella conoscenza richiesta (per il “B1” si esige una conoscenza di natura teorica), nei poteri decisionali, nei poteri di direzione (per il "B1" estesa a gruppi di operai: per il "B3" limitata ad una squadra di operai), e nella rappresentanza (nel "B3”, l'oggetto del rapporto intercorrente con il terzo è strettamente inerente alle funzioni svolte). Nel caso in esame, il giudicante, negando rilievo ad alcune testimonianze e documentazioni (in quanto attinenti al periodo anteriore all'11 ottobre 1995, estraneo alla controversia), e ritenendo meno attendibili le testimonianze di OL LL e RA RI (in quanto dipendenti del CONSORZIO e diretti superiori del LU), ritiene che, in base alle testimonianze di PA Di ER e DI ME (maggiormente attendibili, in quanto terzi), il LU controlla il livello dei serbatoi, verifică eventuali disfunzioni nell'erogazione dell'acqua, dâva indicazioni agli operai (non solo del CONSORZIO, bensi del COMUNE e 4 di altre imprese) sulle riparazioni da effettuare, riceve richieste di intervento da parte degli amministratori comunali. Nel quadro di queste mansioni, assumono significato l'autonomia decisionale ed operativa ed i poteri di rappresentanza (per le richieste che sa riceve da terzi e gli ordini che a terzi egli day hipoteri, tuttavia, non di natura generale, bensì strettamente inerenti alle funzioni svolte. Da questi elementi il giudicante deduo che la decisione pretorile, per cui il LU, per le mansioni svolte, ha diritto ad essere inquadrato nel know livello contrattuale "B3". è da condividere e confermare. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il CO.GE.RI., percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria;
EM LU resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale, dopo aver escluso il rilievo di testimonianze e documentazioni relative al periodo anteriore all'11 ottobre 1995 (estraneo alla controversia), aveva fondato la propria decisione sulle testimonianze del Di ER e del ME. E tuttavia, il ME, essendo dipendente della ditta ET - il figlio del cui titolare, LU ET, aveva reso testimonianza che, essendo relativa agli anni intercorrenti fra il 1983 ed il 1990, era stata ritenuta irrilevante aveva esposto fatti relativi a tale periodo, e pertanto egualmente irrilevanti. 5 Egualmente per il Di ER;
questi, che aveva esposto fatti ritenuti determinanti dal Tribunale (in qualità di vicensindaco del Comune di Tornimparte, si rivolgeva al LU per segnalare disfunzioni nell'erogazione dell'acqua; ed il LU, per le riparazioni, dava indicazioni ad operai del Comune e di ditte esterne), era stato vicesindaco il 15 luglio 1994, come risultava dal fax allegato allo stesso ricorso del LU (documentazione ritenuta irrilevante dal Tribunale). Come era stato escluso il rilievo di altre prove, in quanto riferite a tempi estranei alla controversia, egualmente doveva essere escluso il rilievo delle predette testimonianze, che erano l'unico fondamento della sentenza. Яного Illogica era poi la sentenza per non aver considerato quanto riferito dal teste LL: questi aveva dichiarato che le mansioni svolte dal LU prima dell'11 ottobre 1995 erano le stesse svolte successivamente, con l'aggiunta che aveva anche l'incarico di impartire ordini a dipendenti trimestrali ed aveva rapporti diretti con gli amministratori. E la notevole autonomia del LU nel periodo precedente al rapporto con il CO.GE.RI. era stata affermata anche dal Pretore. Da ciò il ricorrente deduce che la decisione (fondata sulle testimonianze del Di ER e del ME) era errata. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 2103 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che anche i dipendenti dell'azienda (RI e LL) dovevano essere considerati “terzi" dal Tribunale;
e la loro 6 testimonianza, che per la più ampia conoscenza dei fatti era ben più attendibile, e che era l'unico elemento temporalmente attinente al periodo in controversia, consentiva di ritenere, come lo stesso Tribunale aveva ammesso, che il lavoro del LU aveva quel carattere di limitato spessore tecnico e di sostanziale ripetitività del livello "C1". Escluso il rilievo di queste testimonianze ed escluso (per la non attinenza al periodo in controversia) il rilievo delle testimonianze del Di ER e del ME, a fondamento della domanda del LU "non restava assolutamente nulla". I motivi, che, per la loro interconnessione, devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Luevo E' da premettere che "la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della controversia, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Ne consegue che il vizio di motivazione può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato od insufficiente esame di aspetti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, 7 ........ tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Ed in particolare, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (e sulla credibilità di alcuni in luogo di altri), e la scelta di quelle che si ritengano più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito;
il quale, nel porre a fondamento una fonte di prova con esclusione di altre incontra solo il limite della necessità di indicare le ragioni del convincimento: necessità che non esige peraltro la discussione d'ogni singolo elemento e la confutazione di ogni difensiva deduzione” (Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Nel caso in esame, le censure, poiché (come osservato anche dal Luoi controricorrente,) propongono solo una diversa lettura delle risultanze istruttorie e contrappongono solo una diversa valutazione nei confronti dell'argomentata valutazione data a queste risultanze dal giudicante, sono infondate. Ciò è sufficiente per giustificare la reiezione del ricorso. Per esigenza di completezza è da aggiungere che il Tribunale ha giustificato la minore attendibilità dei testi RI e LL con il lero essere dipendenti dell'azienda e diretti superiori del LU, e, simmetricamente, la maggiore attendibilità del Di ER e del ME, con la loro qualità di “terzi" (intesi come estranei al rapporto di lavoro con l'azienda) e questa (ben ragionevole) giustificazione è adeguata motivazione del negato rilievo delle dichiarazioni dei primi due testi. In ordine al tempo in cui devono essere inquadrati i fatti esposti dai testi Di ER e ME (inquadramento sul quale si fonda la più articolata censura), lo stesso ricorrente riconosce che questi testi "non hanno precisato 8 089 N 84-8-11 3 5 V 01 NYT ISNIS IV OLLING O VSSVL 'VSMS INDO YO HO IG 'OTTO 19 il periodo al quale le loró testimonianze si riferivano" . Ciò è sufficie privare la relativa censura del suo fondamento. Per ulteriore esigenza di completezza è da aggiungere che la circostanza, che i fatti esposti dal figlio del titolare dell'azienda “ET” si riferissero (a quanto il ricorrente afferma) ad un periodo anteriore al 1995, non è elemento sufficiente a consentire di ritenere che anche i fatti esposti dal ME, dipendente della predetta azienda, attenessero a questo periodo. Ed il fatto che il LU fosse vicesindaco del Comune di Tornimparte il 15 luglio 1994 non consente di escludere che egli lo fosse (o fosse, per diversa veste, parte dell'amministrazione) nel 1995. Da queste osservazioni discende che, anche nel merito, le censure avanzate dal ricorrente (in ordine alla scelta delle testimonianze ed alla qualità di “terzi”) sono infondate. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 13.00 oltre ad EURO 2.000 per onorario, ed attribuite all'avv. Roberto Muggia, procuratore del resistente. autistatonic_ Così deciso in Roma, 1'11 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Vincenzo thilco Sistros luces IL PRESIDENTE Où Ме IL CANCELLIERE Depositato in Cancefforia elle joggi, 9 MAG. 2003 E R P U S IL CANCELLIERE мебе ..www .