TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6873 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
SEZIONE DISATACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Gop Dottoressa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 95700 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2013 avente ad
OGGETTO: servitù
Tra
nata a [...] (U.S.A.) il 31 ottobre Parte_1
1955 e residente a [...](New Jersey – U.S.A.) C.F.
[...]
; nata a [...] C.F._1 Parte_2
(U.S.A.) il 14 maggio 1952 e residente in [...] (C.F. ); , nato a CodiceFiscale_2 Parte_3
CH il 28.12.1962 ed ivi residente a[...], C.F. , tutti elett.te dom.ti in Barano CodiceFiscale_3
d'CH alla via Casabona 38, presso lo studio dell'avv. Filippo Di
Costanzo dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
PEC: Email_1
Attori
Contro
Rgn°95700/2013 1
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
, nata a [...] il [...] e Parte_4
residente in [...] bis, C.F.
, elettivamente domiciliata in Barano d'CH C.F._4
(Na) alla Piazza San Rocco n. 26, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo
Buono, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PEC.: Email_2
Convenuta in riconvenzionale
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...], C.F.:
elettivamente domiciliato in Napoli Via San C.F._5
Nicola alla Dogana n.15 presso lo studio dell'Avv. Renato Gallo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
PEC: Email_3
EN
e nata a [...] il [...] e residente in Controparte_2
CH alla Via Campagnano 131 C.F.: C.F._6
Convenuta Contumace
e
, nato a [...] il [...] e residente in CP_3
CH alla Via Campagnano 131 C.F.: , C.F._7
elettivamente dom.to in Napoli alla Via Santa Lucia n. 36 presso lo studio dell'Avv. Marcello Caputo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
PEC: Email_4
EN
Rgn°95700/2013 2
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall' art 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento processo), precisando che la causa è giunta per la prima volta all'attenzione della sottoscritta gop estensore ad istruttoria già avviata all'udienza del 8.5.2023, rinviata più volte in attesa del deposito dell'elaborato peritale, per il quale è stata formulata più volte istanza di proroga e trattenuta in decisione all'udienza del 10.3.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter con i termini ex 190 .
Tutte le parti ad esclusione della convenuta contumace
[...]
e del convenuto depositavano comparse CP_2 Controparte_1
conclusionali e di replica.
Con atto di citazione notificato in data 11 settembre 2013 gli attori rispettivamente e da una Parte_1 Parte_2
parte e dall'altra adivano il Tribunale di Napoli Parte_3
Sezione distaccata di CH al fine di sentire dichiarare in loro favore
, per maturata usucapione la servitù di passaggio pedonale e con animali da soma sui fondi dei convenuti o in via gradata la servitù di passaggio pedonale e con animali da soma per destinazione del padre di famiglia.
In particolare
Rgn°95700/2013 3
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
a) la signora esponeva, di aver acquistato, Parte_2
unitamente al proprio coniuge , con atto per Persona_1
notar del 9.11.1990 Rep. n. 30528 e Racc. n. 6684, dai signori Per_2
e un fabbricato con destinazione abitativa Parte_5 Parte_6
con circostante terreno sito in CH alla località Campagnano, in cat al. fl 15, 760 e n. 758. In seguito essi avevano acquistato o altri terreni confinanti con il cespite di loro proprietà e precisamente:
1) il fondo costituito dalla particella n. 2026 (ex 759/b) del fl 15 di are
3,89, con atto per notar del 24.7.1996 Rep. 42593, rac. n. Per_2
9353, dalla signora nata a [...] il [...], Controparte_4
alla quale era pervenuto, a sua volta, in nuda proprietà in virtù di atto di donazione, dal proprio genitore per notar CP_5 Per_2
del 21.9.1981 e successiva consolidazione di usufrutto in data 5 giugno 1983 in morte del donante nato a [...] il 18 CP_5
maggio 1899;
2) il fondo costituito dalla particella n. 380 del fl 15 di are 4,72, con atto per notar del 12 marzo 2002 Rep. 6823, rac. n. 2266, Per_3
dalla signora nata a [...] il [...], alla quale era CP_6
pervenuto, a sua volta, in nuda proprietà in virtù di atto di donazione, dal proprio genitore per notar del 21.9.1981 e CP_5 Per_2
successiva consolidazione di usufrutto in data 5 giugno 1983 in morte del donante nato a [...] il [...]. CP_5
I coniugi e con atto di Persona_1 Parte_2
vendita per notar del 20 ottobre 2005 Rep. 14894, Rac. n. Per_3
5248, riservandosi l'usufrutto, trasferivano la nuda proprietà dei suddetti cespiti alla signora Parte_2
Rgn°95700/2013 4
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
b) il sig. , esponeva di essere proprietario di un fondo di Parte_3
terreno alla località Campagnano di mq.600 circa in cat. al fl. 15,
p.lla 368 allo stesso pervenuto giusta atto di donazione per notar del 1 febbraio 1984 Rep. n. 16023, racc. n. 8149, in cui aveva Per_4
realizzato un fabbricato ad uso abitativo. Inoltre, era altresì, proprietario giusta atto per notar del primo marzo 2001 Rep. Per_3
n. 4979, Rac. n. 1624 di zonetta di terreno agricolo sita in CH alla località Monte di Campagnano di mq. 134, in cat. al fa. 15, p.lla n.
357 per acquisto fattone dalla signora nata a [...]_5
il 18.2.1935, alla quale tale cespite era pervenuto in nuda proprietà in virtù di atto di donazione per notaio del 21 settembre 1981 e Per_2
successiva consolidazione di usufrutto in morte di nato CP_5
a CH il 18 maggio 1899 e deceduto il 5 giugno 1983.
La difesa degli attori precisava che i cespiti sopra descritti alla lett.a), si appartenevano in nuda proprietà alla signora Parte_1
ed in usufrutto alla signora ed i cespiti
[...] Persona_6
di cui alla lett.b) si appartenevano al sig. e derivano Parte_3
tutti, ad eccezione della particella n. 368, dall'originario predio del sig. allo stesso pervenuto per diritto ereditario e CP_5
successivo scioglimento di comunione ereditaria, formalizzata con atto per notar del 30 novembre 1961 rep. 12277, cespiti che Per_7
venivano tutti trasferiti con la clausola “nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con ogni accessorio, accessione e pertinenza, con le servitù attive e passive e nell'attuale consistenza;
L'accesso a tali fondi, non essendo stato altrimenti indicato, avveniva pertanto secondo lo stato dei luoghi ed in conformità ai titoli di provenienza e segnatamente dell'atto divisionale per notar del Per_7
Rgn°95700/2013 5
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
30 novembre 1961, con il quale i germani , nato a CP_5
CH il 18.5.1899 e , nata a [...] l'[...] Persona_5
procedevano alla divisione dei beni ereditari ed al regolamento delle servitù relative. Con tale atto divisionale, all'originario dante causa a cui si appartenevano in origine i cespiti di proprietà CP_5
degli istanti, si assegnava la seconda quota, in cui erano compresi i cespiti attualmente in nuda proprietà della signora Pt_1 Pt_1
ed in usufrutto della signora da una
[...] Persona_6
parte, e della particella n. 357 di proprietà del sig. , Parte_3
dall'altra. All'originario proprietario e dante causa CP_5
veniva, altresì, assegnata, unitamente all'altra condividente _5
la comunione al cortile d'accesso ed alla prima rampa della
[...]
scala, cortile compreso tra il cancello di ingresso dalla via
Campagnano ed il prolungamento del perimetrale est verso nord della scala stessa;
il tutto confinante con fondo attribuito alla ER
, beni particolari del costituito e fabbricato degli eredi di _5
; riportato nel catasto urbano alla partita 3286 – Persona_8
Monte di Campagnano 59 stanza T.1 n. 345 del fl. 15; e nel catasto rustico alla partita 2835 fra la maggiore consistenza del fl. 15 n.ri
350/1 e 350/3 ( mappale che in parte acquisiva il n. 347 con vari subalterni). In tale atto divisionale al capo “Obblighi e servitù” i condividenti al punto III stabilivano che “sui cortili esistenti dal lato nord ed est del fabbricato descritto al n. 4 ed assegnati in esclusiva proprietà ai condividenti, ognuno di essi ha il diritto di passaggio per accedere alla rispettiva quota di fondo e di fabbricato anche con bestie da soma per trasporto di vino ed altro. Al punto IV veniva, altresì, stabilito che “il viottolo che separa le due quote del fondo resta
Rgn°95700/2013 6
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
comune sino a ml. quindici oltre il punto d'innesto con l'altro viottolo che mena alla parte superiore del vigneto spettato ad ed al CP_5
cellaio “Amodio”.
Ai cespiti delle parti attoree, contraddistinti con le particelle del fl. 15
n. 380 e n. 2026 ( di proprietà e n.357 ( di proprietà ), Pt_2 Pt_3
derivanti dal frazionamento dell'intero fondo pervenuto al sig.
in virtù dell'atto per notar del 30 novembre CP_5 Per_7
1961, come pure agli altri fondi di proprietà delle medesime parti , in precedenza descritti, si perviene attraverso un viottolo agrario che principia dalla via Campagnano mediante due accessi, situati sulla tale strada pubblica, di cui uno al lato sud – est del fabbricato insistente sulle particelle nn. 350 e 347 (già di proprietà dei signori e ed oggetto di divisione giusta il richiamato CP_5 Persona_5
atto per notar del 30 novembre 1961, e già adibito in parte a ristorante condotto sotto l'insegna “Aldebaran”) attraverso una rampa di gradini;
l'altro, situato al lato nord-est del richiamato fabbricato, si sviluppa lungo un viale che prendendo inizio dalla medesima via Campagnano, costeggia il fabbricato di proprietà del sig. , in Controparte_1
cat. al fl. 15, p.lla n. 347 sub 1 e sub 5, e poi attraversando il cancello principale, posto tra due pilastri in muratura, costeggia il richiamato fabbricato originariamente dei signori e CP_5 _5
che è pervenuto poi, a seguito di vari frazionamenti, alla
[...]
signora , alla signora ed al Parte_4 Controparte_2
sig. . Il viale di accesso appena descritto, che si CP_3
estende sulle particelle nn. 347 e 350 del fl. 15, posto sul lato nord est del fabbricato che costeggia è comune, per titoli, ai signori Di CP_1
Rgn°95700/2013 7
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
, , e CP_1 Parte_4 Controparte_2 CP_3
.
[...]
I signori e attualmente praticano il passaggio di Pt_2 Pt_3
accesso ai loro cespiti, , dalla via Campagnano, attraverso il percorso che principia dalla rampa di scala posta sul versante sud –est del fabbricato dei convenuti;
ma gli stessi attori e prima di loro i propri danti causa per accedere ai loro medesimi cespiti, da oltre cinquanta anni, e fino a pochi anni addietro, ininterrottamente, pacificamente e senza opposizione da parte di chicchessia accedevano ai rispettivi fondi percorrendo anche il viale situato al lato nord – est che costeggia il fabbricato, nell', area ricompresa nei mappali nn. 347 e 350 del fl.
15, chiaramente contraddistinto per la presenza di segni reali che denotavano (e denotano), inequivocabilmente, che lo stesso viale era stato predisposto oltre che per l'accesso al limitrofo fabbricato per l'accesso ai fondi di proprietà degli attori e in guisa da evidenziare la sua funzione, visibile e permanente, di opera determinata obbiettivamente all'esercizio di servitù di passaggio.
Pertanto, secondo la difesa attorea andava riconosciuta la esistenza della servitù di passaggio a piedi e con animali da soma attraverso il predetto viale (contraddistinto con le particelle nn. 347 e 350 del fl.
15) per compiuta usucapione.
In ogni caso, proseguivano, gli attori, la servitù di passaggio pedonale e con animali da soma in favore dei fondi, in cat. al fl. 15, part.lle nn. 2026 e 759/b, in proprietà ed in usufrutto alle signore ed in favore del fondo, in cat. al fl. 15, p.lla n. 357, di proprietà Pt_2
del sig. ed a carico della porzione di viale in comproprietà ai Pt_3
convenuti, in cat. al fl. 15, p.lle nn. 350 e 347, risultando, confermata
Rgn°95700/2013 8
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
da titoli risalenti nel tempo, e dalla continuità degli stessi, attraverso cui i cespiti in oggetto erano rispettivamente pervenuti alle parti attrici ed alle parti convenute, provava la costituzione della servitù di passaggio pedonale e con animali da soma “per destinazione del padre di famiglia”,
Tale costituzione di servitù di passaggio per “destinazione del padre di famiglia” a favore dei fondi delle parti istanti ed a carico del fondo delle parti convenute doveva ritenersi confermata dalle disposizioni dell'atto per notar del 30 novembre 1961 ed emergente dallo Per_7
stesso stato dei luoghi in quanto il tracciato viario risulta indicato, appunto nell'atto per notar del 30 novembre 1961. Per_7
L'accesso pedonale e con animali da soma, ai fondi di proprietà
e di proprietà , precisava la difesa di questi ultimi, era Pt_2 Pt_3
avvenuto da tempo immemorabile e comunque dal 1961 fino a pochi anni addietro dal viale antistante il fabbricato, che principia dalla via
Campagnano ed attraversa il cancello situato tra le due colonne poste all'inizio del viale medesimo, contraddistinto in catasto con le particelle n. 347 e 350 del fl. 15, e prosegue senza soluzione di continuità fino ai fondi delle parti istanti, fino a che da alcuni anni il cancello di ingresso sul cortile è stato chiuso da parte della sig.ra
[...]
ed è stato apposto altro cancello sulla parte iniziale Parte_4
del viale di ingresso, che prende accesso dalla via pubblica da parte del OR , che impediscono il transito da sempre Controparte_1
esercitato da parte degli istanti e prima ancora dei loro danti causa.
Gli attori, pertanto, concludevano, affinché il tribunale adito : riconosciuto e dichiarato che il fondo di proprietà dei convenuti costituito dal viale che si diparte dalla strada pubblica di Via
Rgn°95700/2013 9
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Campagnano e costeggia i fabbricato di questi ultimi sul lato nord- est, confinante al lato est con la strada pubblica rispetto alla quale è posto a quota superiore, ricadente all'interno della particelle 347 e
350 del fl 15 è gravato, per maturata usucapione da servitù di passaggio pedonale e con animali da soma, in favore dei fondi di proprietà degli attori riportati al catasto al fl 15 p.lle nn 750, 758,380
e 2026 ( appartenenti a ed Parte_7 Parte_1
ed alle particelle 368 e 357 del f.lio 15 ( appartenenti a
[...]
) e per l'effetto condannare i convenuti a ripristinare Parte_3
l'originario percorso della sede viaria per la larghezza di circa mt. 2 che principia dalla Via Nuova Campagnana liberandolo da tutti gli impedimenti ed ostacoli e comunque ordinando gli stessi a consegnare copia delle chiavi dei cancelli agli attori per consentire l'esercizio del passaggio per l'accesso ai fondi di loro appartenenza;
in via gradata, riconoscere la invocata servitù per “destinazione del padre di famiglia”, con condanna alle spese di giudizio. In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU e prova per testi.
Venuta la causa sul ruolo si costituivano tutti convenuti citati ad esclusione della ORa Controparte_2
La ORa si costituiva a mezzo dell'Avv. Parte_4
Marcello Caputo, poi sostituito in corso di causa dell'Avv. Gianpaolo
Buono, con comparsa di costituzione e risposta in riconvenzionale, contestando in toto il preteso diritto fatto valere dagli attori e proponendo a sua volta azione di negatoria servitutis.
In particolare la convenuta in riconvenzionale precisando che per l'esatta determinazione della materia del contendere era necessario chiarire che la controversia non riguardava il transito lungo il percorso
Rgn°95700/2013 10
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
individuato come “lato sud –est” rispetto al fabbricato di sua proprietà, bensì l'altro individuato come quello che rispetto alla stessa proprietà di trova a nord-est.
La convenuta in riconvenzionale innanzi tutto contestava la fondatezza della domanda posta dagli attori in via gradata, vale a dire la “costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia”, non sussistendone i presupposti. Infatti, nell'atto per Notar del Per_7
30.11.1961, richiamato dagli attori, nella clausola “obblighi e servitù era stato stabilito che “sui cortili esistenti dal alto nord-est del fabbricato descritto al n. 4, ed assegnati in esclusiva proprietà ai condividenti ognuno di essi ha diritto di passaggio per accedere alle rispettive quote di fondo e di fabbricato anche con bestie da soma per il trasporto di vino o altro”. In tale clausola , precisava la difesa della ORa , si parlava esclusivamente di cortili, Parte_4
senza la specificazione del loro punto di accesso ( sud- est o nord- est) e poi non risultava che nei successivi atti traslativi della proprietà dei lotti costituendi la proprietà divisa con il richiamato atto del 1961 esista una clausola corrispondente che possa costituire titolo per un acquisto della servitù a favore degli attori sull'accesso a nord-est, e gli attori e a fronte della loro domanda Pt_2 Pt_3
avrebbero dovuto porre a sostegno della stessa titoli di provenienza riportanti clausola derivativa a loro favore della servitù di cui trattasi.
Relativamente poi, alla domanda principale di dichiarazione di acquisto della servitù per usucapione, la convenuta in riconvenzionale ne eccepiva la prescrizione per inerzia dei titolari protratta per oltre 20 anni. Tale situazione, precisava la difesa di quest'ultima doveva considerarsi verificata in concreto avendo la stessa acquistato la
Rgn°95700/2013 11
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
proprietà di cui è titolare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava e limitatamente a quello che interessa il presente giudizio con la presenza e chiusura della proprietà tramite il cancello che ne delimita l'accesso così come esso esisteva già prima dell'acquisto della proprietà da parte sua ed almeno sin dal 1961 e cioè all'epoca della divisione immobiliare tra i ORi e Persona_5 [...]
. CP_5
Attesa l'infondatezza della domanda attorea la convenuta chiedeva in riconvenzionale pronunciarsi sentenza di accertamento della libertà del suo fondo, proponendo azione di negatoria servitutis. La convenuta in riconvenzionale concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con condanna alle spese. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testi.
Il OR si costituiva a mezzo dell'avvocato Controparte_1
Renato Gallo e non contestava la domanda, precisava che aveva posto da almeno venti anni dinanzi alla propria proprietà un cancelletto di basse dimensioni, facilmente apribile posto al fine di interdire l'ingresso ad animali e a ladri di piante. Precisava comunque che pur non avendo mai impedito agli attori l'ingresso attraverso tale cancelletto gli stessi non avevano mai usufruito di tale passaggio. In ogni caso si mostrava disponibile a consegnare le chiavi non contestando la domanda attorea.
Il convenuto si costituiva a mezzo dell'Avv. Controparte_3
Marcello Caputo, il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto pur essendo proprietario di una consistenza immobiliare facente parte del compendio indicato nella domanda attorea non ha
Rgn°95700/2013 12
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
posto ne mantiene alcuna struttura che interferisca sull'area per cui è causa. Precisava in ogni caso che doveva ritenersi circostanza pacifica quella secondo cui il viale di accesso alle proprietà
[...]
e di è sempre stato mantenuto chiuso CP_1 Parte_4
da due susseguenti cancelli attraverso, non si è mai verificato passaggio da parte dei ORi e con persone o Pt_2 Pt_8
bestiame direttamente o indirettamente alla loro proprietà. In ogni caso il convenuto dichiarava che il passaggio su detto non si verificava neppure in suo favore accedendo lui, come anche i OR
e soltanto attraverso il viale e la gradinata posta a sud Pt_3 Pt_2
est dei fabbricati di proprietà dei signori e . Pt_4 CP_1
Concludeva pertanto chiedendo pronunziarsi con sentenza parziale la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese del giudizio e in via subordinata, in ogni caso per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di giudizio.
Venivano svolte le prove testimoniali e eseguita CTU. All'esito delle spiegate conclusioni venivano depositate comparse conclusionali e di replica da parte deli attori e dei convenuti e Parte_4 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) in via preliminare: si dichiara la contumacia della convenuta
Controparte_2
B) Nel merito
1) sulla domanda attorea
a. sulla domanda principale di dichiarazione di servitù di passaggio per intervenuta usucapione
La domanda attorea va inquadrata nell'istituto dell'actio confessoria servitutis disciplina e prevista dal codice civile all'art.
Rgn°95700/2013 13
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
1079 ed ai fini della domanda principale, anche in considerazione delle eccezioni di parte convenuta e della domanda riconvenzionale formulata va esaminato se nel caso di specie l'invocato diritto di servitù di passaggio pedonale e con animali da soma sia costituito per intervenuta usucapione avendo gli stessi esercitato il diritto per oltre venti anni .
Gli attori in via principale hanno richiesto dichiarare che il fondo dei convenuti costituito dal viale che si diparte dalla strada pubblica Via Campagnano e costeggia il fabbricato dei convenuti medesimi sul lato nord- est e confinante al lato est con la strada pubblica rispetto alla quale è posto a quota superiore ricadente nelle particelle 347 e 350 f. 15 , è gravato per maturata usucapione da servitù di passaggio pedonale e con animali da soma in favore dei fondi di proprietà degli istanti riportati in catasto al f.l 15 n. 750, n. 758, n.380 e 2026 che di appartengono al
e ad ed alle particelle n. Parte_7 Parte_1
368 e n. 357 del fl. 15 che si appartengono al OR e per Pt_3
l'effetto condannare i OR , Parte_4 CP_1
, e a ripristinare
[...] Controparte_2 CP_3
l'originario percorso della sede viaria per la larghezza di circa mt.2
e che principia da Via Nuova Campagna, liberandolo da tutti gli ostacoli e condannare gli stessi convenuti a consegnare copia delle chiavi dei due cancelli attualmente esistenti ai signori Parte_7
e >>
[...] Controparte_7 Parte_3
Tale diritto di servitù pedonale ( per intervenuta usucapione) aveva origine, per la difesa attorea, nella circostanza che <l'accesso pedonale e con animali da soma nei fondi di proprietà della ORa
Rgn°95700/2013 14
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Radici e di proprietà del OR è avvenuto da tempo Pt_3
immemorabile e comunque dal 1961 fino a pochi anni addietro dal suddetto viale antistante il fabbricato , che principia da Via
Campagnano ed attraverso i cancello situato tra due colonne poste all'inizio del viale medesimo contraddistinto in catasto con le particelle 347 e 350 del fl 15 e prosegue senza soluzione di continuità fino ai fondi delle parti istanti. Solo da alcuni anni è stato chiuso il cancello di ingresso al cortile da parte della signora
[...]
ed è stato apposto altro cancello sulla parte iniziale Parte_4
del viale di accesso dalla via pubblica da parte del signor CP_1
, che impediscono il transito sempre esercitato da parte degli
[...]
istanti e prima ancora dai loro dante causa. >>
Dal tenore della domanda è evidente che le azioni che avrebbero impedito l'uso del diritto ( maturato per usucapione) di transito pedonale e con animali da soma , esercitato dagli attori e dai loro danti causa “ da oltre cinquanta anni ” “ ininterrottamente, pacificamente e senza opposizioni ” vengano imputate in particolare ai convenuti e per l'apposizione e la Parte_4 CP_1
chiusura dei cancelli “ alcuni anni addietro”. La maturata usucapione è stata da tutti i convenuti contestata. In particolare va precisato che il pur dichiarandosi in ogni caso disponibile CP_1
a consegnare le chiavi del suo cancello ha negato che gli attori abbiano esercitato il passaggio durante i circa venti anni dalla sua apposizione e il convenuto , , pur invocando il suo difetto di CP_3
legittimazione passiva ha negato che su tale tratto di viale ( quello di accesso alle proprietà e ) ci sia CP_1 Parte_4
stato mai passaggio, neanche a favore della sua proprietà avvenendo
Rgn°95700/2013 15
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
lo stesso, come per gli attori, soltanto attraverso il viale e la gradinata posta a sud- est dei fabbricati di proprietà e il Parte_4 [...]
. CP_1
Parte attorea ha precisato che tale domanda era relativa a tutti i fondi di proprietà dei convenuti , dichiarando, in sede di comparsa conclusionale di replica di aver rinunziato all'azione nei confronti del convenuto . In merito a tale dichiarata rinunzia CP_3
bisogna precisare che tale dichiarazione negli atti a disposizione di questo giudice risulta essere stata enunciata solo in fase di comparsa conclusionale di replica , per cui mai ritualmente formulata, ne risulta agli atti che lo stesso sia stato mai estromesso dal giudizio.
L'art. 1061 del codice civile disciplina l'usucapione delle servitù prediali non apparenti, escludendone la possibilità, ne consegue che, affinché sia possibile usucapire una servitù di passaggio, è necessario che questa presenti il requisito dell'apparenza, Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che l'acquisto della servitù per usucapione richieda l'esistenza di opere visibili e permanenti idonee a rendere manifesta, per tutta la durata del termine ventennale, l'esistenza di un peso a carico del fondo servente e a favore del fondo dominante. Secondo l'orientamento costante della
Corte di Cassazione, ribadito anche in una recentissima pronuncia
(Cass. n. 27344/20249 “il requisito dell'apparenza deve essere inteso come presenza di opere permanenti e visibili, oggettivamente destinate all'esercizio della servitù. Tali opere devono rivelare, in modo inequivoco, l'esistenza di un onere reale gravante sul fondo servente. Non è sufficiente la semplice presenza di una strada o di un passaggio, né la prova dell'effettivo utilizzo di un tragitto per un
Rgn°95700/2013 16
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
periodo prolungato. È invece necessario un quid pluris: opere che dimostrino in maniera chiara e percepibile da terzi l'esistenza di un diritto reale di passaggio e non di un uso precario o tollerato. Solo in presenza di tale manifestazione esteriore, l'usucapione della servitù può dirsi perfezionata ai sensi dell'art. 1061 c.c.” Un punto essenziale ribadito dalla Corte nella sentenza del 2024 riguarda la distinzione tra esistenza di un percorso e manifestazione esteriore dell'onere reale.
Pertanto, secondo la suprema Corte, anche in presenza di una strada utilizzata da lungo tempo, non si configura automaticamente l'usucapione della servitù di passaggio se manca la prova dell'apparenza, ovvero della funzione strutturale e visibile del passaggio come servitù. In tema di usucapione, l'onere della prova grava integralmente su chi invoca l'avvenuto acquisto del diritto. Nel caso di servitù di passaggio, ciò implica la dimostrazione puntuale di una serie di elementi quali:
esistenza di un tracciato o passaggio specifico e invariato per venti anni;
presenza di opere visibili e permanenti sin dall'inizio del periodo utile;
funzione obiettiva delle opere come esercizio di servitù a favore di uno specifico fondo dominante;
conoscibilità del peso da parte di terzi, in modo non equivoco.
Relativamente ai primi due elementi. la descrizione esatta dei luoghi
(viale situato a nord-est che costeggia il fabbricato, area ricompresa nei mappali 347 e 350 fl15) e la presenza di opere visibili e permanenti , gli stessi possono dirsi abbastanza provati, anche con l'ausilio delle risultanze emerse in consulenza tecnica. Infatti,
l'ausiliario del giudice, al quesito << F – Verifichi l'esistenza di un
Rgn°95700/2013 17
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
collegamento tra il viale su cui si chiede l'accertamento dell'esistenza dell'eventuale servitù di passaggio rivendicata ed i fondi attorei ed ogni altro accertamento necessario al fine di chiarire le circostanze indicate negli atti delle parti in causa” ha così risposto: <<La risposta al quesito di cui al mandato conferito dal Giudice, a riguardo, costituisce la risultante della elaborazione di tutti i necessari dati acquisiti nel corso delle attività peritali e, di cui, si è ampiamente trattato nel corpo principale del presente elaborato. Lo scrivente Ctu segnala che fisicamente c'è continuità nel senso che dall'accesso del civico n. 129 di via Campagnano si potrebbe raggiungere il viottolo interpoderale senza interruzione. Il condizionale è dovuto al fatto che sul tratto di viale confinante lungo il versante nord est del compendio immobiliare di cui già si è detto si rileva la presenza di due cancelli a chiusura, già segnalati nella descrizione . Invero, quanto accertato trova riscontro descrittivo nei titoli di provenienza allegati alla produzione di parte attorea, finanche del cancello sorretto da due pilastri, mentre non trova menzione il primo cancello posizionato all'altezza del civico n. 129 di via Campagnano. Con riferimento al civico n. 131 di via Campagnano, si segnala che il relativo accesso è collegato alla cd “piazzola pavimentata”, senza limitazione alcuna;
allo stesso modo, proseguendo è possibile raggiungere i fondi attorei e confinanti>>
Relativamente al terzo punto: “la funzione obbiettiva delle opere come esercizio di servitù a favore di uno specifico fondo dominante , va rilevata l'assoluta discordanza tra le dichiarazioni rese dai testi di parte attorea, rispetto a quelli di parte convenuta, anche rispetto all'eventuale data di interruzione del decorso del tempo necessario
Rgn°95700/2013 18
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
all'acquisto dell'usucapione ( la chiusura dei cancelli) , indicata in anni diversi anche dai testi degli attori. Ciò non permette di considerare pienamente raggiunta la prova di tale requisito.
Relativamente poi al quarto requisito” conoscibilità del peso da parte di terzi in modo non equivoco, non si ritiene che la prova sia stata raggiunto con assoluto rigore non potendosi attribuire alle dichiarazioni rese dai testi di parte attorea indicazioni certe sulla
“conoscibilità del peso” avendo alcuni di loro parlato di “vialetto condominiale”.
Detto ciò, fermo restando che nella fattispecie per cui è causa non ci troviamo di fronte a “servitù apparente” bisogna ora verificare il decorso del tempo utile alla costituzione del diritto per usucapione. Al punto h) della domanda introduttiva è così scritto: << l'accesso pedonale e con animali da soma ai suddetti fondi di proprietà della
ORa e di proprietà del OR è avvenuto da Pt_2 Pt_3
tempo immemorabile e comunque dal 1961 fino a pochi anni addietro dal suddetto viale antistante il fabbricato , che principia da
Via Campagnano ed attraverso il cancello situato tra le colonne poste all'inizio del viale medesimo, contraddistinto in catasto con le particelle 437 e 350 del fl. 15 e prosegue senza soluzione di continuità fino ai fondi delle parti istanti. Solo da alcuni anni è stato chiuso il cancello di ingresso al cortile da parte della ORa Pt_9
. Gli attori, che sono entrati in possesso dei loro alla data
[...]
del 9.11.1990 ( per La ORa partendo dal suo primo Pt_2
acquisto) ed in data 1984, per il OR ( atto di donazione Pt_3
1.2.1984, anche per lui primo “acquisto”, collocano in ogni caso il dies a quo da cui far partire il computo dell'usucapione al 1961,
Rgn°95700/2013 19
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
anno in cui i loro dante causa ( solo per alcuni fondi) hanno sottoscritto un atto di divisione, posto poi a fondamento degli stessi attori a supporto della domanda formulata in via gradata.
Partendo, pertanto, dal 1961, bisogna capire se e in che data si possa collocare l'azione interruttiva del decorso del tempo ai fini della eccepita maturata usucapione.
Di poco e di scarso valore ha ai fini del calcolo che qui interessa individuare il periodo di apposizione del cancello da parte di
[...]
, innanzitutto per la sua posizione processuale nella Controparte_1
quale pur affermando il non uso da parte degli attori, non si è di fatto opposto alla domanda, ma anche perché alcun elemento utile alla datazione del cancello, ( unico ad essere stato effettivamente apposto ex novo ) può ricavarsi dagli atti di causa se si esclude l'atto di acquisto del del 1992. CP_1
Diverso è il discorso relativamente al cancello attinente alla proprietà della convenuta in riconvenzionale , Parte_4
che pare essere presente sul viale almeno dal 1961, per cui al fine dell'eventuale interruzione del tempo necessario a far maturare per usucapione l'invocato diritto individuare la sua “chiusura”, che parte attorea fa risalire a “pochi anni or sono”,
Le testimonianze di parte attorea, parlano tutte della presenza del cancello e individuano la sua “chiusura” in tempi molto diversi da loro, ma tutti più o meno ascrivibili al 2002- 2004 ( es. teste Pt_4
indica come periodo 2004-2005; il teste 15 Testimone_1
anni= 2002 ; il teste 10- 15 anni = 2007-2002) . Testimone_2
Tali dichiarazioni sono però assolutamente contrastanti rispetto alle dichiarazioni rese da parte dei testi di parte convenuta che invece
Rgn°95700/2013 20
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
tutte hanno dichiarato che in realtà tale cancello sia stato sempre chiuso. Tra tutte le testimonianze merita di essere tenuta in maggior considerazione quella resa all'udienza del dal OR Testimone_3
, escusso all'udienza dell'11.1.2017, della cui deposizione
[...]
non si ha motivo di dubitare, non essendo legato da legami di parentela con alcuno dei convenuti che ha così dichiarato;
<< abito a
50 m dai luoghi di causa e tanto da quando sono nato, e per entrare ed uscire da casa mia, necessariamente devo passare davanti alla proprietà vero, preciso che anche i precedenti Parte_10
proprietari dell'immobile degli attori passavano attraverso il percorso sud-est salendo dei gradini. Preciso altresì che il cancello di proprietà di è sempre stato chiuso e nessuno è mai Parte_4
transitato attraverso lo stesso, e neanche gli attori….. E' vero, preciso che gli attori e anche i loro tanti causa, di origine tedesca, parcheggiano la loro autovettura adiacentemente alla scalinata di cui ho detto prima, per cui non vi sarebbe motivo di percorrere un tratto di strada a piedi e a ritroso per attraversare il cancello, essendo molto più comodo imboccare direttamente la scalinata per raggiungere la loro proprietà».
Il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto
Rgn°95700/2013 21
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe. (Cassazione civile,
Sez. VI-1, ordinanza n. 1547 del 27 gennaio 2015)
Alla luce di tale principio la dichiarazione resa dal teste
[...]
sembra quella più attendibile al fine della Testimone_3
possibilità di collocare spazio tempo la chiusura del cancello della
[...]
per due motivi: il primo è quello che il teste tra tutti quelli Pt_4
ascoltati, sia da parte attorea che da parte convenuta sembra essere quello con una conoscenza dei luoghi maggiore avendo dichiarato di abitare in quella zona praticamente dalla sua nascita, secondo perché non si è limitato solo a dichiarare che il cancello della
[...]
di fatto sia sempre stato chiuso ma anche a fornire una Pt_4
spiegazione logica sull'inutilità del passaggio da parte degli attori e dei loro danti causa prima sul viale per cui è causa.
Alla luce delle su esposte considerazioni, la domanda di costituzione del diritto di servitù per intervenuta usucapione deve rigettarsi perché non è stata offerta da parte degli attori la rigorosa prova richiesta dalla legge per la maturazione del diritto.
b,Sulla domanda formulata in via gradata di dichiarazione di servitù di passaggio per destinazione del “padre di famiglia”.
Parte attorea ha precisato che: subordinata di riconoscimento della servitù di passaggio pedonale e con animali da soma per destinazione del padre di famiglia riguarda invece non tutti i fondi degli attori, come nella domanda principale, ma solo quelli da essi acquistati e derivanti dal frazionamento e compravendita di parti dell'originario unico fondo del sig. CP_5
allo stesso pervenuto per diritto ereditario e successivo
[...]
scioglimento di comunione ereditaria, formalizzata con atto per notar
Rgn°95700/2013 22
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Nonno del 30 novembre 1961 rep. 12277; cespiti che venivano tutti trasferiti con la clausola “nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con ogni accessorio, accessione e pertinenza, con le servitù attive e passive e nell'attuale consistenza;
per tutto quanto qui non espressamente specificato, le parti fanno riferimento ai titoli di provenienza”. Tali fondi, segnatamente per quanto riguarda gli attori e erano Parte_11 Parte_2
costituiti da: 1) dalla particella n. 2026 ( ex 759/b) del fl 15 di are
3,89, giusta atto per notar del 24.7.1996 Rep. 42593, rac. n. Per_2
9353, per acquisto fattone dalla signora nata Controparte_4
a CH il 23.2.1929, alla quale era pervenuto, a sua volta, in nuda proprietà in virtù di atto di donazione, dal proprio genitore CP_5
per notar del 21.9.1981 e successiva consolidazione di
[...] Per_2
usufrutto in data 5 giugno 1983 in morte del donante CP_5
nato a [...] il [...]; 2) dalla particella n. 380 del fl 15 di are 4,72, giusta atto per notar del 12 marzo 2002 Rep. 6823, Per_3
rac. n. 2266, per acquisto fattone dalla signora nata a [...]
CH il 21.2.1928, alla quale era pervenuto, a sua volta, in nuda proprietà in virtù di atto di donazione, dal proprio genitore CP_5
per notar del 21.9.1981 e successiva consolidazione di
[...] Per_2
usufrutto in data 5 giugno 1983 in morte del donante CP_5
nato a [...] il [...]; fondi che i coniugi Persona_1
e con atto di vendita per notar
[...] Parte_2
del 20 ottobre 2005 Rep. 14894, Rac. n. 5248, riservandosi Per_3
l'usufrutto, trasferivano in la nuda proprietà alla signora
[...]
Parte_2
Rgn°95700/2013 23
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Per quanto riguarda l'attore il fondo dallo stesso Parte_3
acquistato e facente parte del suddetto originario fondo di CP_5
gli era pervenuto con atto per notar del primo marzo
[...] Per_3
2001 Rep. n. 4979, Rac. n. 1624 è costituito da zonetta di terreno agricolo sita in CH alla località Monte di Campagnano di mq. 134, in cat. al fl. 15, p.lla n. 357 per acquisto fattone dalla signora
nata a [...] il [...], alla quale tale cespite Persona_5
era pervenuto in nuda proprietà in virtù di atto di donazione per notaio del 21 settembre 1981 e successiva consolidazione di Per_2
usufrutto in morte di nato a [...] il [...] e CP_5
deceduto il 5 giugno 1983>.
Esclusa per i motivi sopra esposti la possibilità del riconoscimento della servitù di passaggio per intervenuta usucapione bisogna ora analizzare se gli attori abbiano un diritto reale di servitù di passaggio pedonale e con animali da soma relativamente ai “ “ fondi di provenienza dell'unico fondo del OR , CP_5
proveniente da titoli di acquisto.
La costituzione della invocata servitù va pertanto ricercata negli atti afferenti il OR Va precisato che parte attorea pone CP_5
a fondamento della propria domanda in particolare l'atto di divisione ereditaria per notar del 30.11.1961 in cui alla Persona_9
clausola “obblighi e servitù” è prevista che “sui cortili esistenti dal lato nord- est del fabbricato descritto al n. 4 … ognuno ha diritto di passaggio per accedere al proprio fondo. In tale atto di divisione però si parla di “cortili senza alcuna specificazione del punto di accesso.
Va precisato che parte attorea pur richiamando gli atti di provenienza , tutti riconducibili alla proprietà di ”, non ha allegato CP_5
Rgn°95700/2013 24
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
nulla relativamente ai passaggi intermedi, se non gli atti di acquisto nei quali tali passaggi vengono richiamati..
La Corte di Cassazione ha chiarito che di passaggio per destinazione del padre di famiglia, che è fattispecie non negoziale, postula, ai sensi dell'art.1062, l'esistenza di segni di opere visibili e permanenti , costituenti indice non equivoco ed obbiettivo del peso imposto sul fondo servente, nonché l'originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell' acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà, sempre che non risulti una manifestazione di volontà contraria all'atto di negozio con cui si attua detta separazione che determina
l'automatica conversione dello stato di fatto e di diritto, ne consegue che non può ritenersi sufficiente al riguardo l'esistenza di una strada
o di un percorso idonei allo scopo ( Cass.II n. 3389/2009) Inoltre, va precisato che << la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione , contraria manifestazione che deve desumersi da una clausola contrattuale, ovvero in una qualsiasi clausola che sia incompatibile con il volere lasciare integra ed immutata la situazione di fatto ( cfr tra le altre Cass. II4872/2018).
Gli atti di provenienza allegati dagli attori in realtà non contengono alcun riferimento a eventuali diritti di servitù relativamente al passaggio invocato. L'unico chiaro riferimento a percorsi di accesso alle proprietà è riscontrabile nell'atto di compravendita del
20.12.1961 , tra il e i coniugi eCP_5 Parte_5 Per_10
Rgn°95700/2013 25
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Vera, danti causa dei ORi e Controparte_8 Persona_1
relativo però alla stradina con i gradoni indicata anche dai
[...]
testi di parte convenuta come strada di accesso alle proprietà di
Via Campagnano dove è così riportato : << … si accede al detto appezzamento attraverso una stradetta pedonale che parte dalla via pubblica , in confinazione del cortile a nord- ste del fabbricato
“ “ e raggiunge la zona venduta fiancheggiandola nel lato CP_5
ovest. Tale striscia insiste per un primo tratto sulla proprietà della
ORa , per una parte su un viottolo comune ai Persona_5
germani e e per l'ultima parte sul CP_5 Persona_5
suolo esclusivo del venditore … la ORa Persona_5
concedeva ai coniugi e il diritto di Parte_5 Parte_6
passaggio attraverso la strada suddetta ed insieme al fratello
si obbligava di migliorare la condizione della strada stessa CP_5
portandola ad una larghezza di metro uno e centimetri cinquanta , costruendo gradoni e gradini di pietra e pavimentazione in terra battuta>>
Alla luce di tali considerazioni, non può quindi accogliersi la domanda formulata dagli attori, di confessoria servitutis, non risultando in atti alcun preciso riferimento a tale costituzione, cosa probabilmente già chiara agli istanti che hanno posto la domanda di costituzione per intervenuta usucapione come domanda principale e a poco vale la dichiarazione di aver voluto distinguere le domande poiché quella formulata in via gradata afferiva solo ad alcuni fondi, poiché di fatto, sia quella principale che quella formulata in via gradata afferiscono principalmente nei confronti della convenuta in riconvenzionale ORa , per il passaggio Parte_4
Rgn°95700/2013 26
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
attraverso il tratto di strada da cui si accede dal cancello posto all'ingresso della sua proprietà.
Dall'esame della documentazione in atti pertanto le parti attrici non hanno dimostrato la sussistenza di un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia, diritto che in ogni caso per il rigetto della domanda di intervenuta usucapione, risulterebbe estinto per prescrizione ai sensi dell'art.1073 cc
2) sulla domanda riconvenzionale
I motivi posti a fondamento del rigetto della domanda attorea impongono l'accoglimento della domanda posta in riconvenzionale dalla convenuta e per l'effetto va dichiarato Parte_4
che la sua proprietà non è gravata da alcuna servitù di passaggio a favore dei fondi di proprietà dei ORi Controparte_7 [...]
e . . CP_8 Parte_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte ( calcolate sullo scaglione dichiarato in atti al valore medio ) Motivi di giustizia impongono la compensazione delle spese nei confronti del
EN , per la sua scelta di aderire alla Controparte_1
domanda attorea, confermata anche dalla scelta del mancato deposito delle comparse conclusionali.
PQM
Rgn°95700/2013 27
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di CH nella persona del
Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta la domanda attorea
3) accoglie la domanda riconvenzionale formulata da Parte_4
[...]
4) condanna gli attori e Controparte_7 Parte_2
in solido tra loro a pagare in favore di Parte_3 Parte_4
le spese di giudizio che si liquidano come in parte motiva
[...]
in € 5077,00 per compensi ed € 100,00 per spese, oltre spese generali,
IVA e CPA se dovute, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario
5) condanna gli attori e Controparte_7 Parte_2
in solido tra loro a pagare in favore di Parte_3 CP_3
le spese di giudizio che si liquidano come in parte motiva in € 4300,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario
6) Compensa le spese nei confronti del convenuto Controparte_1
7) Le spese di consulenza tecnica seguono la soccombenza e ricadono esclusivamente in via solidale sugli attori, con conseguenziale condanna al rimborso al convenuto di eventuali acconti versati in causa
8) ordina al conservatore dei Registri Immobiliari di competenza la trascrizione della presente sentenza
Così deciso in Napoli li, 4.7.2025
Il Gop Dott. Maria Pia De Riso
Rgn°95700/2013 28
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Rgn°95700/2013 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
SEZIONE DISATACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Gop Dottoressa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 95700 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2013 avente ad
OGGETTO: servitù
Tra
nata a [...] (U.S.A.) il 31 ottobre Parte_1
1955 e residente a [...](New Jersey – U.S.A.) C.F.
[...]
; nata a [...] C.F._1 Parte_2
(U.S.A.) il 14 maggio 1952 e residente in [...] (C.F. ); , nato a CodiceFiscale_2 Parte_3
CH il 28.12.1962 ed ivi residente a[...], C.F. , tutti elett.te dom.ti in Barano CodiceFiscale_3
d'CH alla via Casabona 38, presso lo studio dell'avv. Filippo Di
Costanzo dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
PEC: Email_1
Attori
Contro
Rgn°95700/2013 1
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
, nata a [...] il [...] e Parte_4
residente in [...] bis, C.F.
, elettivamente domiciliata in Barano d'CH C.F._4
(Na) alla Piazza San Rocco n. 26, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo
Buono, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PEC.: Email_2
Convenuta in riconvenzionale
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...], C.F.:
elettivamente domiciliato in Napoli Via San C.F._5
Nicola alla Dogana n.15 presso lo studio dell'Avv. Renato Gallo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
PEC: Email_3
EN
e nata a [...] il [...] e residente in Controparte_2
CH alla Via Campagnano 131 C.F.: C.F._6
Convenuta Contumace
e
, nato a [...] il [...] e residente in CP_3
CH alla Via Campagnano 131 C.F.: , C.F._7
elettivamente dom.to in Napoli alla Via Santa Lucia n. 36 presso lo studio dell'Avv. Marcello Caputo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
PEC: Email_4
EN
Rgn°95700/2013 2
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall' art 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento processo), precisando che la causa è giunta per la prima volta all'attenzione della sottoscritta gop estensore ad istruttoria già avviata all'udienza del 8.5.2023, rinviata più volte in attesa del deposito dell'elaborato peritale, per il quale è stata formulata più volte istanza di proroga e trattenuta in decisione all'udienza del 10.3.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter con i termini ex 190 .
Tutte le parti ad esclusione della convenuta contumace
[...]
e del convenuto depositavano comparse CP_2 Controparte_1
conclusionali e di replica.
Con atto di citazione notificato in data 11 settembre 2013 gli attori rispettivamente e da una Parte_1 Parte_2
parte e dall'altra adivano il Tribunale di Napoli Parte_3
Sezione distaccata di CH al fine di sentire dichiarare in loro favore
, per maturata usucapione la servitù di passaggio pedonale e con animali da soma sui fondi dei convenuti o in via gradata la servitù di passaggio pedonale e con animali da soma per destinazione del padre di famiglia.
In particolare
Rgn°95700/2013 3
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
a) la signora esponeva, di aver acquistato, Parte_2
unitamente al proprio coniuge , con atto per Persona_1
notar del 9.11.1990 Rep. n. 30528 e Racc. n. 6684, dai signori Per_2
e un fabbricato con destinazione abitativa Parte_5 Parte_6
con circostante terreno sito in CH alla località Campagnano, in cat al. fl 15, 760 e n. 758. In seguito essi avevano acquistato o altri terreni confinanti con il cespite di loro proprietà e precisamente:
1) il fondo costituito dalla particella n. 2026 (ex 759/b) del fl 15 di are
3,89, con atto per notar del 24.7.1996 Rep. 42593, rac. n. Per_2
9353, dalla signora nata a [...] il [...], Controparte_4
alla quale era pervenuto, a sua volta, in nuda proprietà in virtù di atto di donazione, dal proprio genitore per notar CP_5 Per_2
del 21.9.1981 e successiva consolidazione di usufrutto in data 5 giugno 1983 in morte del donante nato a [...] il 18 CP_5
maggio 1899;
2) il fondo costituito dalla particella n. 380 del fl 15 di are 4,72, con atto per notar del 12 marzo 2002 Rep. 6823, rac. n. 2266, Per_3
dalla signora nata a [...] il [...], alla quale era CP_6
pervenuto, a sua volta, in nuda proprietà in virtù di atto di donazione, dal proprio genitore per notar del 21.9.1981 e CP_5 Per_2
successiva consolidazione di usufrutto in data 5 giugno 1983 in morte del donante nato a [...] il [...]. CP_5
I coniugi e con atto di Persona_1 Parte_2
vendita per notar del 20 ottobre 2005 Rep. 14894, Rac. n. Per_3
5248, riservandosi l'usufrutto, trasferivano la nuda proprietà dei suddetti cespiti alla signora Parte_2
Rgn°95700/2013 4
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
b) il sig. , esponeva di essere proprietario di un fondo di Parte_3
terreno alla località Campagnano di mq.600 circa in cat. al fl. 15,
p.lla 368 allo stesso pervenuto giusta atto di donazione per notar del 1 febbraio 1984 Rep. n. 16023, racc. n. 8149, in cui aveva Per_4
realizzato un fabbricato ad uso abitativo. Inoltre, era altresì, proprietario giusta atto per notar del primo marzo 2001 Rep. Per_3
n. 4979, Rac. n. 1624 di zonetta di terreno agricolo sita in CH alla località Monte di Campagnano di mq. 134, in cat. al fa. 15, p.lla n.
357 per acquisto fattone dalla signora nata a [...]_5
il 18.2.1935, alla quale tale cespite era pervenuto in nuda proprietà in virtù di atto di donazione per notaio del 21 settembre 1981 e Per_2
successiva consolidazione di usufrutto in morte di nato CP_5
a CH il 18 maggio 1899 e deceduto il 5 giugno 1983.
La difesa degli attori precisava che i cespiti sopra descritti alla lett.a), si appartenevano in nuda proprietà alla signora Parte_1
ed in usufrutto alla signora ed i cespiti
[...] Persona_6
di cui alla lett.b) si appartenevano al sig. e derivano Parte_3
tutti, ad eccezione della particella n. 368, dall'originario predio del sig. allo stesso pervenuto per diritto ereditario e CP_5
successivo scioglimento di comunione ereditaria, formalizzata con atto per notar del 30 novembre 1961 rep. 12277, cespiti che Per_7
venivano tutti trasferiti con la clausola “nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con ogni accessorio, accessione e pertinenza, con le servitù attive e passive e nell'attuale consistenza;
L'accesso a tali fondi, non essendo stato altrimenti indicato, avveniva pertanto secondo lo stato dei luoghi ed in conformità ai titoli di provenienza e segnatamente dell'atto divisionale per notar del Per_7
Rgn°95700/2013 5
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
30 novembre 1961, con il quale i germani , nato a CP_5
CH il 18.5.1899 e , nata a [...] l'[...] Persona_5
procedevano alla divisione dei beni ereditari ed al regolamento delle servitù relative. Con tale atto divisionale, all'originario dante causa a cui si appartenevano in origine i cespiti di proprietà CP_5
degli istanti, si assegnava la seconda quota, in cui erano compresi i cespiti attualmente in nuda proprietà della signora Pt_1 Pt_1
ed in usufrutto della signora da una
[...] Persona_6
parte, e della particella n. 357 di proprietà del sig. , Parte_3
dall'altra. All'originario proprietario e dante causa CP_5
veniva, altresì, assegnata, unitamente all'altra condividente _5
la comunione al cortile d'accesso ed alla prima rampa della
[...]
scala, cortile compreso tra il cancello di ingresso dalla via
Campagnano ed il prolungamento del perimetrale est verso nord della scala stessa;
il tutto confinante con fondo attribuito alla ER
, beni particolari del costituito e fabbricato degli eredi di _5
; riportato nel catasto urbano alla partita 3286 – Persona_8
Monte di Campagnano 59 stanza T.1 n. 345 del fl. 15; e nel catasto rustico alla partita 2835 fra la maggiore consistenza del fl. 15 n.ri
350/1 e 350/3 ( mappale che in parte acquisiva il n. 347 con vari subalterni). In tale atto divisionale al capo “Obblighi e servitù” i condividenti al punto III stabilivano che “sui cortili esistenti dal lato nord ed est del fabbricato descritto al n. 4 ed assegnati in esclusiva proprietà ai condividenti, ognuno di essi ha il diritto di passaggio per accedere alla rispettiva quota di fondo e di fabbricato anche con bestie da soma per trasporto di vino ed altro. Al punto IV veniva, altresì, stabilito che “il viottolo che separa le due quote del fondo resta
Rgn°95700/2013 6
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
comune sino a ml. quindici oltre il punto d'innesto con l'altro viottolo che mena alla parte superiore del vigneto spettato ad ed al CP_5
cellaio “Amodio”.
Ai cespiti delle parti attoree, contraddistinti con le particelle del fl. 15
n. 380 e n. 2026 ( di proprietà e n.357 ( di proprietà ), Pt_2 Pt_3
derivanti dal frazionamento dell'intero fondo pervenuto al sig.
in virtù dell'atto per notar del 30 novembre CP_5 Per_7
1961, come pure agli altri fondi di proprietà delle medesime parti , in precedenza descritti, si perviene attraverso un viottolo agrario che principia dalla via Campagnano mediante due accessi, situati sulla tale strada pubblica, di cui uno al lato sud – est del fabbricato insistente sulle particelle nn. 350 e 347 (già di proprietà dei signori e ed oggetto di divisione giusta il richiamato CP_5 Persona_5
atto per notar del 30 novembre 1961, e già adibito in parte a ristorante condotto sotto l'insegna “Aldebaran”) attraverso una rampa di gradini;
l'altro, situato al lato nord-est del richiamato fabbricato, si sviluppa lungo un viale che prendendo inizio dalla medesima via Campagnano, costeggia il fabbricato di proprietà del sig. , in Controparte_1
cat. al fl. 15, p.lla n. 347 sub 1 e sub 5, e poi attraversando il cancello principale, posto tra due pilastri in muratura, costeggia il richiamato fabbricato originariamente dei signori e CP_5 _5
che è pervenuto poi, a seguito di vari frazionamenti, alla
[...]
signora , alla signora ed al Parte_4 Controparte_2
sig. . Il viale di accesso appena descritto, che si CP_3
estende sulle particelle nn. 347 e 350 del fl. 15, posto sul lato nord est del fabbricato che costeggia è comune, per titoli, ai signori Di CP_1
Rgn°95700/2013 7
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
, , e CP_1 Parte_4 Controparte_2 CP_3
.
[...]
I signori e attualmente praticano il passaggio di Pt_2 Pt_3
accesso ai loro cespiti, , dalla via Campagnano, attraverso il percorso che principia dalla rampa di scala posta sul versante sud –est del fabbricato dei convenuti;
ma gli stessi attori e prima di loro i propri danti causa per accedere ai loro medesimi cespiti, da oltre cinquanta anni, e fino a pochi anni addietro, ininterrottamente, pacificamente e senza opposizione da parte di chicchessia accedevano ai rispettivi fondi percorrendo anche il viale situato al lato nord – est che costeggia il fabbricato, nell', area ricompresa nei mappali nn. 347 e 350 del fl.
15, chiaramente contraddistinto per la presenza di segni reali che denotavano (e denotano), inequivocabilmente, che lo stesso viale era stato predisposto oltre che per l'accesso al limitrofo fabbricato per l'accesso ai fondi di proprietà degli attori e in guisa da evidenziare la sua funzione, visibile e permanente, di opera determinata obbiettivamente all'esercizio di servitù di passaggio.
Pertanto, secondo la difesa attorea andava riconosciuta la esistenza della servitù di passaggio a piedi e con animali da soma attraverso il predetto viale (contraddistinto con le particelle nn. 347 e 350 del fl.
15) per compiuta usucapione.
In ogni caso, proseguivano, gli attori, la servitù di passaggio pedonale e con animali da soma in favore dei fondi, in cat. al fl. 15, part.lle nn. 2026 e 759/b, in proprietà ed in usufrutto alle signore ed in favore del fondo, in cat. al fl. 15, p.lla n. 357, di proprietà Pt_2
del sig. ed a carico della porzione di viale in comproprietà ai Pt_3
convenuti, in cat. al fl. 15, p.lle nn. 350 e 347, risultando, confermata
Rgn°95700/2013 8
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
da titoli risalenti nel tempo, e dalla continuità degli stessi, attraverso cui i cespiti in oggetto erano rispettivamente pervenuti alle parti attrici ed alle parti convenute, provava la costituzione della servitù di passaggio pedonale e con animali da soma “per destinazione del padre di famiglia”,
Tale costituzione di servitù di passaggio per “destinazione del padre di famiglia” a favore dei fondi delle parti istanti ed a carico del fondo delle parti convenute doveva ritenersi confermata dalle disposizioni dell'atto per notar del 30 novembre 1961 ed emergente dallo Per_7
stesso stato dei luoghi in quanto il tracciato viario risulta indicato, appunto nell'atto per notar del 30 novembre 1961. Per_7
L'accesso pedonale e con animali da soma, ai fondi di proprietà
e di proprietà , precisava la difesa di questi ultimi, era Pt_2 Pt_3
avvenuto da tempo immemorabile e comunque dal 1961 fino a pochi anni addietro dal viale antistante il fabbricato, che principia dalla via
Campagnano ed attraversa il cancello situato tra le due colonne poste all'inizio del viale medesimo, contraddistinto in catasto con le particelle n. 347 e 350 del fl. 15, e prosegue senza soluzione di continuità fino ai fondi delle parti istanti, fino a che da alcuni anni il cancello di ingresso sul cortile è stato chiuso da parte della sig.ra
[...]
ed è stato apposto altro cancello sulla parte iniziale Parte_4
del viale di ingresso, che prende accesso dalla via pubblica da parte del OR , che impediscono il transito da sempre Controparte_1
esercitato da parte degli istanti e prima ancora dei loro danti causa.
Gli attori, pertanto, concludevano, affinché il tribunale adito : riconosciuto e dichiarato che il fondo di proprietà dei convenuti costituito dal viale che si diparte dalla strada pubblica di Via
Rgn°95700/2013 9
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Campagnano e costeggia i fabbricato di questi ultimi sul lato nord- est, confinante al lato est con la strada pubblica rispetto alla quale è posto a quota superiore, ricadente all'interno della particelle 347 e
350 del fl 15 è gravato, per maturata usucapione da servitù di passaggio pedonale e con animali da soma, in favore dei fondi di proprietà degli attori riportati al catasto al fl 15 p.lle nn 750, 758,380
e 2026 ( appartenenti a ed Parte_7 Parte_1
ed alle particelle 368 e 357 del f.lio 15 ( appartenenti a
[...]
) e per l'effetto condannare i convenuti a ripristinare Parte_3
l'originario percorso della sede viaria per la larghezza di circa mt. 2 che principia dalla Via Nuova Campagnana liberandolo da tutti gli impedimenti ed ostacoli e comunque ordinando gli stessi a consegnare copia delle chiavi dei cancelli agli attori per consentire l'esercizio del passaggio per l'accesso ai fondi di loro appartenenza;
in via gradata, riconoscere la invocata servitù per “destinazione del padre di famiglia”, con condanna alle spese di giudizio. In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU e prova per testi.
Venuta la causa sul ruolo si costituivano tutti convenuti citati ad esclusione della ORa Controparte_2
La ORa si costituiva a mezzo dell'Avv. Parte_4
Marcello Caputo, poi sostituito in corso di causa dell'Avv. Gianpaolo
Buono, con comparsa di costituzione e risposta in riconvenzionale, contestando in toto il preteso diritto fatto valere dagli attori e proponendo a sua volta azione di negatoria servitutis.
In particolare la convenuta in riconvenzionale precisando che per l'esatta determinazione della materia del contendere era necessario chiarire che la controversia non riguardava il transito lungo il percorso
Rgn°95700/2013 10
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
individuato come “lato sud –est” rispetto al fabbricato di sua proprietà, bensì l'altro individuato come quello che rispetto alla stessa proprietà di trova a nord-est.
La convenuta in riconvenzionale innanzi tutto contestava la fondatezza della domanda posta dagli attori in via gradata, vale a dire la “costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia”, non sussistendone i presupposti. Infatti, nell'atto per Notar del Per_7
30.11.1961, richiamato dagli attori, nella clausola “obblighi e servitù era stato stabilito che “sui cortili esistenti dal alto nord-est del fabbricato descritto al n. 4, ed assegnati in esclusiva proprietà ai condividenti ognuno di essi ha diritto di passaggio per accedere alle rispettive quote di fondo e di fabbricato anche con bestie da soma per il trasporto di vino o altro”. In tale clausola , precisava la difesa della ORa , si parlava esclusivamente di cortili, Parte_4
senza la specificazione del loro punto di accesso ( sud- est o nord- est) e poi non risultava che nei successivi atti traslativi della proprietà dei lotti costituendi la proprietà divisa con il richiamato atto del 1961 esista una clausola corrispondente che possa costituire titolo per un acquisto della servitù a favore degli attori sull'accesso a nord-est, e gli attori e a fronte della loro domanda Pt_2 Pt_3
avrebbero dovuto porre a sostegno della stessa titoli di provenienza riportanti clausola derivativa a loro favore della servitù di cui trattasi.
Relativamente poi, alla domanda principale di dichiarazione di acquisto della servitù per usucapione, la convenuta in riconvenzionale ne eccepiva la prescrizione per inerzia dei titolari protratta per oltre 20 anni. Tale situazione, precisava la difesa di quest'ultima doveva considerarsi verificata in concreto avendo la stessa acquistato la
Rgn°95700/2013 11
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
proprietà di cui è titolare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava e limitatamente a quello che interessa il presente giudizio con la presenza e chiusura della proprietà tramite il cancello che ne delimita l'accesso così come esso esisteva già prima dell'acquisto della proprietà da parte sua ed almeno sin dal 1961 e cioè all'epoca della divisione immobiliare tra i ORi e Persona_5 [...]
. CP_5
Attesa l'infondatezza della domanda attorea la convenuta chiedeva in riconvenzionale pronunciarsi sentenza di accertamento della libertà del suo fondo, proponendo azione di negatoria servitutis. La convenuta in riconvenzionale concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con condanna alle spese. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testi.
Il OR si costituiva a mezzo dell'avvocato Controparte_1
Renato Gallo e non contestava la domanda, precisava che aveva posto da almeno venti anni dinanzi alla propria proprietà un cancelletto di basse dimensioni, facilmente apribile posto al fine di interdire l'ingresso ad animali e a ladri di piante. Precisava comunque che pur non avendo mai impedito agli attori l'ingresso attraverso tale cancelletto gli stessi non avevano mai usufruito di tale passaggio. In ogni caso si mostrava disponibile a consegnare le chiavi non contestando la domanda attorea.
Il convenuto si costituiva a mezzo dell'Avv. Controparte_3
Marcello Caputo, il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto pur essendo proprietario di una consistenza immobiliare facente parte del compendio indicato nella domanda attorea non ha
Rgn°95700/2013 12
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
posto ne mantiene alcuna struttura che interferisca sull'area per cui è causa. Precisava in ogni caso che doveva ritenersi circostanza pacifica quella secondo cui il viale di accesso alle proprietà
[...]
e di è sempre stato mantenuto chiuso CP_1 Parte_4
da due susseguenti cancelli attraverso, non si è mai verificato passaggio da parte dei ORi e con persone o Pt_2 Pt_8
bestiame direttamente o indirettamente alla loro proprietà. In ogni caso il convenuto dichiarava che il passaggio su detto non si verificava neppure in suo favore accedendo lui, come anche i OR
e soltanto attraverso il viale e la gradinata posta a sud Pt_3 Pt_2
est dei fabbricati di proprietà dei signori e . Pt_4 CP_1
Concludeva pertanto chiedendo pronunziarsi con sentenza parziale la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese del giudizio e in via subordinata, in ogni caso per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di giudizio.
Venivano svolte le prove testimoniali e eseguita CTU. All'esito delle spiegate conclusioni venivano depositate comparse conclusionali e di replica da parte deli attori e dei convenuti e Parte_4 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) in via preliminare: si dichiara la contumacia della convenuta
Controparte_2
B) Nel merito
1) sulla domanda attorea
a. sulla domanda principale di dichiarazione di servitù di passaggio per intervenuta usucapione
La domanda attorea va inquadrata nell'istituto dell'actio confessoria servitutis disciplina e prevista dal codice civile all'art.
Rgn°95700/2013 13
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
1079 ed ai fini della domanda principale, anche in considerazione delle eccezioni di parte convenuta e della domanda riconvenzionale formulata va esaminato se nel caso di specie l'invocato diritto di servitù di passaggio pedonale e con animali da soma sia costituito per intervenuta usucapione avendo gli stessi esercitato il diritto per oltre venti anni .
Gli attori in via principale hanno richiesto dichiarare che il fondo dei convenuti costituito dal viale che si diparte dalla strada pubblica Via Campagnano e costeggia il fabbricato dei convenuti medesimi sul lato nord- est e confinante al lato est con la strada pubblica rispetto alla quale è posto a quota superiore ricadente nelle particelle 347 e 350 f. 15 , è gravato per maturata usucapione da servitù di passaggio pedonale e con animali da soma in favore dei fondi di proprietà degli istanti riportati in catasto al f.l 15 n. 750, n. 758, n.380 e 2026 che di appartengono al
e ad ed alle particelle n. Parte_7 Parte_1
368 e n. 357 del fl. 15 che si appartengono al OR e per Pt_3
l'effetto condannare i OR , Parte_4 CP_1
, e a ripristinare
[...] Controparte_2 CP_3
l'originario percorso della sede viaria per la larghezza di circa mt.2
e che principia da Via Nuova Campagna, liberandolo da tutti gli ostacoli e condannare gli stessi convenuti a consegnare copia delle chiavi dei due cancelli attualmente esistenti ai signori Parte_7
e >>
[...] Controparte_7 Parte_3
Tale diritto di servitù pedonale ( per intervenuta usucapione) aveva origine, per la difesa attorea, nella circostanza che <l'accesso pedonale e con animali da soma nei fondi di proprietà della ORa
Rgn°95700/2013 14
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Radici e di proprietà del OR è avvenuto da tempo Pt_3
immemorabile e comunque dal 1961 fino a pochi anni addietro dal suddetto viale antistante il fabbricato , che principia da Via
Campagnano ed attraverso i cancello situato tra due colonne poste all'inizio del viale medesimo contraddistinto in catasto con le particelle 347 e 350 del fl 15 e prosegue senza soluzione di continuità fino ai fondi delle parti istanti. Solo da alcuni anni è stato chiuso il cancello di ingresso al cortile da parte della signora
[...]
ed è stato apposto altro cancello sulla parte iniziale Parte_4
del viale di accesso dalla via pubblica da parte del signor CP_1
, che impediscono il transito sempre esercitato da parte degli
[...]
istanti e prima ancora dai loro dante causa. >>
Dal tenore della domanda è evidente che le azioni che avrebbero impedito l'uso del diritto ( maturato per usucapione) di transito pedonale e con animali da soma , esercitato dagli attori e dai loro danti causa “ da oltre cinquanta anni ” “ ininterrottamente, pacificamente e senza opposizioni ” vengano imputate in particolare ai convenuti e per l'apposizione e la Parte_4 CP_1
chiusura dei cancelli “ alcuni anni addietro”. La maturata usucapione è stata da tutti i convenuti contestata. In particolare va precisato che il pur dichiarandosi in ogni caso disponibile CP_1
a consegnare le chiavi del suo cancello ha negato che gli attori abbiano esercitato il passaggio durante i circa venti anni dalla sua apposizione e il convenuto , , pur invocando il suo difetto di CP_3
legittimazione passiva ha negato che su tale tratto di viale ( quello di accesso alle proprietà e ) ci sia CP_1 Parte_4
stato mai passaggio, neanche a favore della sua proprietà avvenendo
Rgn°95700/2013 15
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
lo stesso, come per gli attori, soltanto attraverso il viale e la gradinata posta a sud- est dei fabbricati di proprietà e il Parte_4 [...]
. CP_1
Parte attorea ha precisato che tale domanda era relativa a tutti i fondi di proprietà dei convenuti , dichiarando, in sede di comparsa conclusionale di replica di aver rinunziato all'azione nei confronti del convenuto . In merito a tale dichiarata rinunzia CP_3
bisogna precisare che tale dichiarazione negli atti a disposizione di questo giudice risulta essere stata enunciata solo in fase di comparsa conclusionale di replica , per cui mai ritualmente formulata, ne risulta agli atti che lo stesso sia stato mai estromesso dal giudizio.
L'art. 1061 del codice civile disciplina l'usucapione delle servitù prediali non apparenti, escludendone la possibilità, ne consegue che, affinché sia possibile usucapire una servitù di passaggio, è necessario che questa presenti il requisito dell'apparenza, Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che l'acquisto della servitù per usucapione richieda l'esistenza di opere visibili e permanenti idonee a rendere manifesta, per tutta la durata del termine ventennale, l'esistenza di un peso a carico del fondo servente e a favore del fondo dominante. Secondo l'orientamento costante della
Corte di Cassazione, ribadito anche in una recentissima pronuncia
(Cass. n. 27344/20249 “il requisito dell'apparenza deve essere inteso come presenza di opere permanenti e visibili, oggettivamente destinate all'esercizio della servitù. Tali opere devono rivelare, in modo inequivoco, l'esistenza di un onere reale gravante sul fondo servente. Non è sufficiente la semplice presenza di una strada o di un passaggio, né la prova dell'effettivo utilizzo di un tragitto per un
Rgn°95700/2013 16
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
periodo prolungato. È invece necessario un quid pluris: opere che dimostrino in maniera chiara e percepibile da terzi l'esistenza di un diritto reale di passaggio e non di un uso precario o tollerato. Solo in presenza di tale manifestazione esteriore, l'usucapione della servitù può dirsi perfezionata ai sensi dell'art. 1061 c.c.” Un punto essenziale ribadito dalla Corte nella sentenza del 2024 riguarda la distinzione tra esistenza di un percorso e manifestazione esteriore dell'onere reale.
Pertanto, secondo la suprema Corte, anche in presenza di una strada utilizzata da lungo tempo, non si configura automaticamente l'usucapione della servitù di passaggio se manca la prova dell'apparenza, ovvero della funzione strutturale e visibile del passaggio come servitù. In tema di usucapione, l'onere della prova grava integralmente su chi invoca l'avvenuto acquisto del diritto. Nel caso di servitù di passaggio, ciò implica la dimostrazione puntuale di una serie di elementi quali:
esistenza di un tracciato o passaggio specifico e invariato per venti anni;
presenza di opere visibili e permanenti sin dall'inizio del periodo utile;
funzione obiettiva delle opere come esercizio di servitù a favore di uno specifico fondo dominante;
conoscibilità del peso da parte di terzi, in modo non equivoco.
Relativamente ai primi due elementi. la descrizione esatta dei luoghi
(viale situato a nord-est che costeggia il fabbricato, area ricompresa nei mappali 347 e 350 fl15) e la presenza di opere visibili e permanenti , gli stessi possono dirsi abbastanza provati, anche con l'ausilio delle risultanze emerse in consulenza tecnica. Infatti,
l'ausiliario del giudice, al quesito << F – Verifichi l'esistenza di un
Rgn°95700/2013 17
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
collegamento tra il viale su cui si chiede l'accertamento dell'esistenza dell'eventuale servitù di passaggio rivendicata ed i fondi attorei ed ogni altro accertamento necessario al fine di chiarire le circostanze indicate negli atti delle parti in causa” ha così risposto: <<La risposta al quesito di cui al mandato conferito dal Giudice, a riguardo, costituisce la risultante della elaborazione di tutti i necessari dati acquisiti nel corso delle attività peritali e, di cui, si è ampiamente trattato nel corpo principale del presente elaborato. Lo scrivente Ctu segnala che fisicamente c'è continuità nel senso che dall'accesso del civico n. 129 di via Campagnano si potrebbe raggiungere il viottolo interpoderale senza interruzione. Il condizionale è dovuto al fatto che sul tratto di viale confinante lungo il versante nord est del compendio immobiliare di cui già si è detto si rileva la presenza di due cancelli a chiusura, già segnalati nella descrizione . Invero, quanto accertato trova riscontro descrittivo nei titoli di provenienza allegati alla produzione di parte attorea, finanche del cancello sorretto da due pilastri, mentre non trova menzione il primo cancello posizionato all'altezza del civico n. 129 di via Campagnano. Con riferimento al civico n. 131 di via Campagnano, si segnala che il relativo accesso è collegato alla cd “piazzola pavimentata”, senza limitazione alcuna;
allo stesso modo, proseguendo è possibile raggiungere i fondi attorei e confinanti>>
Relativamente al terzo punto: “la funzione obbiettiva delle opere come esercizio di servitù a favore di uno specifico fondo dominante , va rilevata l'assoluta discordanza tra le dichiarazioni rese dai testi di parte attorea, rispetto a quelli di parte convenuta, anche rispetto all'eventuale data di interruzione del decorso del tempo necessario
Rgn°95700/2013 18
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
all'acquisto dell'usucapione ( la chiusura dei cancelli) , indicata in anni diversi anche dai testi degli attori. Ciò non permette di considerare pienamente raggiunta la prova di tale requisito.
Relativamente poi al quarto requisito” conoscibilità del peso da parte di terzi in modo non equivoco, non si ritiene che la prova sia stata raggiunto con assoluto rigore non potendosi attribuire alle dichiarazioni rese dai testi di parte attorea indicazioni certe sulla
“conoscibilità del peso” avendo alcuni di loro parlato di “vialetto condominiale”.
Detto ciò, fermo restando che nella fattispecie per cui è causa non ci troviamo di fronte a “servitù apparente” bisogna ora verificare il decorso del tempo utile alla costituzione del diritto per usucapione. Al punto h) della domanda introduttiva è così scritto: << l'accesso pedonale e con animali da soma ai suddetti fondi di proprietà della
ORa e di proprietà del OR è avvenuto da Pt_2 Pt_3
tempo immemorabile e comunque dal 1961 fino a pochi anni addietro dal suddetto viale antistante il fabbricato , che principia da
Via Campagnano ed attraverso il cancello situato tra le colonne poste all'inizio del viale medesimo, contraddistinto in catasto con le particelle 437 e 350 del fl. 15 e prosegue senza soluzione di continuità fino ai fondi delle parti istanti. Solo da alcuni anni è stato chiuso il cancello di ingresso al cortile da parte della ORa Pt_9
. Gli attori, che sono entrati in possesso dei loro alla data
[...]
del 9.11.1990 ( per La ORa partendo dal suo primo Pt_2
acquisto) ed in data 1984, per il OR ( atto di donazione Pt_3
1.2.1984, anche per lui primo “acquisto”, collocano in ogni caso il dies a quo da cui far partire il computo dell'usucapione al 1961,
Rgn°95700/2013 19
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
anno in cui i loro dante causa ( solo per alcuni fondi) hanno sottoscritto un atto di divisione, posto poi a fondamento degli stessi attori a supporto della domanda formulata in via gradata.
Partendo, pertanto, dal 1961, bisogna capire se e in che data si possa collocare l'azione interruttiva del decorso del tempo ai fini della eccepita maturata usucapione.
Di poco e di scarso valore ha ai fini del calcolo che qui interessa individuare il periodo di apposizione del cancello da parte di
[...]
, innanzitutto per la sua posizione processuale nella Controparte_1
quale pur affermando il non uso da parte degli attori, non si è di fatto opposto alla domanda, ma anche perché alcun elemento utile alla datazione del cancello, ( unico ad essere stato effettivamente apposto ex novo ) può ricavarsi dagli atti di causa se si esclude l'atto di acquisto del del 1992. CP_1
Diverso è il discorso relativamente al cancello attinente alla proprietà della convenuta in riconvenzionale , Parte_4
che pare essere presente sul viale almeno dal 1961, per cui al fine dell'eventuale interruzione del tempo necessario a far maturare per usucapione l'invocato diritto individuare la sua “chiusura”, che parte attorea fa risalire a “pochi anni or sono”,
Le testimonianze di parte attorea, parlano tutte della presenza del cancello e individuano la sua “chiusura” in tempi molto diversi da loro, ma tutti più o meno ascrivibili al 2002- 2004 ( es. teste Pt_4
indica come periodo 2004-2005; il teste 15 Testimone_1
anni= 2002 ; il teste 10- 15 anni = 2007-2002) . Testimone_2
Tali dichiarazioni sono però assolutamente contrastanti rispetto alle dichiarazioni rese da parte dei testi di parte convenuta che invece
Rgn°95700/2013 20
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
tutte hanno dichiarato che in realtà tale cancello sia stato sempre chiuso. Tra tutte le testimonianze merita di essere tenuta in maggior considerazione quella resa all'udienza del dal OR Testimone_3
, escusso all'udienza dell'11.1.2017, della cui deposizione
[...]
non si ha motivo di dubitare, non essendo legato da legami di parentela con alcuno dei convenuti che ha così dichiarato;
<< abito a
50 m dai luoghi di causa e tanto da quando sono nato, e per entrare ed uscire da casa mia, necessariamente devo passare davanti alla proprietà vero, preciso che anche i precedenti Parte_10
proprietari dell'immobile degli attori passavano attraverso il percorso sud-est salendo dei gradini. Preciso altresì che il cancello di proprietà di è sempre stato chiuso e nessuno è mai Parte_4
transitato attraverso lo stesso, e neanche gli attori….. E' vero, preciso che gli attori e anche i loro tanti causa, di origine tedesca, parcheggiano la loro autovettura adiacentemente alla scalinata di cui ho detto prima, per cui non vi sarebbe motivo di percorrere un tratto di strada a piedi e a ritroso per attraversare il cancello, essendo molto più comodo imboccare direttamente la scalinata per raggiungere la loro proprietà».
Il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto
Rgn°95700/2013 21
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe. (Cassazione civile,
Sez. VI-1, ordinanza n. 1547 del 27 gennaio 2015)
Alla luce di tale principio la dichiarazione resa dal teste
[...]
sembra quella più attendibile al fine della Testimone_3
possibilità di collocare spazio tempo la chiusura del cancello della
[...]
per due motivi: il primo è quello che il teste tra tutti quelli Pt_4
ascoltati, sia da parte attorea che da parte convenuta sembra essere quello con una conoscenza dei luoghi maggiore avendo dichiarato di abitare in quella zona praticamente dalla sua nascita, secondo perché non si è limitato solo a dichiarare che il cancello della
[...]
di fatto sia sempre stato chiuso ma anche a fornire una Pt_4
spiegazione logica sull'inutilità del passaggio da parte degli attori e dei loro danti causa prima sul viale per cui è causa.
Alla luce delle su esposte considerazioni, la domanda di costituzione del diritto di servitù per intervenuta usucapione deve rigettarsi perché non è stata offerta da parte degli attori la rigorosa prova richiesta dalla legge per la maturazione del diritto.
b,Sulla domanda formulata in via gradata di dichiarazione di servitù di passaggio per destinazione del “padre di famiglia”.
Parte attorea ha precisato che: subordinata di riconoscimento della servitù di passaggio pedonale e con animali da soma per destinazione del padre di famiglia riguarda invece non tutti i fondi degli attori, come nella domanda principale, ma solo quelli da essi acquistati e derivanti dal frazionamento e compravendita di parti dell'originario unico fondo del sig. CP_5
allo stesso pervenuto per diritto ereditario e successivo
[...]
scioglimento di comunione ereditaria, formalizzata con atto per notar
Rgn°95700/2013 22
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Nonno del 30 novembre 1961 rep. 12277; cespiti che venivano tutti trasferiti con la clausola “nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con ogni accessorio, accessione e pertinenza, con le servitù attive e passive e nell'attuale consistenza;
per tutto quanto qui non espressamente specificato, le parti fanno riferimento ai titoli di provenienza”. Tali fondi, segnatamente per quanto riguarda gli attori e erano Parte_11 Parte_2
costituiti da: 1) dalla particella n. 2026 ( ex 759/b) del fl 15 di are
3,89, giusta atto per notar del 24.7.1996 Rep. 42593, rac. n. Per_2
9353, per acquisto fattone dalla signora nata Controparte_4
a CH il 23.2.1929, alla quale era pervenuto, a sua volta, in nuda proprietà in virtù di atto di donazione, dal proprio genitore CP_5
per notar del 21.9.1981 e successiva consolidazione di
[...] Per_2
usufrutto in data 5 giugno 1983 in morte del donante CP_5
nato a [...] il [...]; 2) dalla particella n. 380 del fl 15 di are 4,72, giusta atto per notar del 12 marzo 2002 Rep. 6823, Per_3
rac. n. 2266, per acquisto fattone dalla signora nata a [...]
CH il 21.2.1928, alla quale era pervenuto, a sua volta, in nuda proprietà in virtù di atto di donazione, dal proprio genitore CP_5
per notar del 21.9.1981 e successiva consolidazione di
[...] Per_2
usufrutto in data 5 giugno 1983 in morte del donante CP_5
nato a [...] il [...]; fondi che i coniugi Persona_1
e con atto di vendita per notar
[...] Parte_2
del 20 ottobre 2005 Rep. 14894, Rac. n. 5248, riservandosi Per_3
l'usufrutto, trasferivano in la nuda proprietà alla signora
[...]
Parte_2
Rgn°95700/2013 23
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Per quanto riguarda l'attore il fondo dallo stesso Parte_3
acquistato e facente parte del suddetto originario fondo di CP_5
gli era pervenuto con atto per notar del primo marzo
[...] Per_3
2001 Rep. n. 4979, Rac. n. 1624 è costituito da zonetta di terreno agricolo sita in CH alla località Monte di Campagnano di mq. 134, in cat. al fl. 15, p.lla n. 357 per acquisto fattone dalla signora
nata a [...] il [...], alla quale tale cespite Persona_5
era pervenuto in nuda proprietà in virtù di atto di donazione per notaio del 21 settembre 1981 e successiva consolidazione di Per_2
usufrutto in morte di nato a [...] il [...] e CP_5
deceduto il 5 giugno 1983>.
Esclusa per i motivi sopra esposti la possibilità del riconoscimento della servitù di passaggio per intervenuta usucapione bisogna ora analizzare se gli attori abbiano un diritto reale di servitù di passaggio pedonale e con animali da soma relativamente ai “ “ fondi di provenienza dell'unico fondo del OR , CP_5
proveniente da titoli di acquisto.
La costituzione della invocata servitù va pertanto ricercata negli atti afferenti il OR Va precisato che parte attorea pone CP_5
a fondamento della propria domanda in particolare l'atto di divisione ereditaria per notar del 30.11.1961 in cui alla Persona_9
clausola “obblighi e servitù” è prevista che “sui cortili esistenti dal lato nord- est del fabbricato descritto al n. 4 … ognuno ha diritto di passaggio per accedere al proprio fondo. In tale atto di divisione però si parla di “cortili senza alcuna specificazione del punto di accesso.
Va precisato che parte attorea pur richiamando gli atti di provenienza , tutti riconducibili alla proprietà di ”, non ha allegato CP_5
Rgn°95700/2013 24
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
nulla relativamente ai passaggi intermedi, se non gli atti di acquisto nei quali tali passaggi vengono richiamati..
La Corte di Cassazione ha chiarito che di passaggio per destinazione del padre di famiglia, che è fattispecie non negoziale, postula, ai sensi dell'art.1062, l'esistenza di segni di opere visibili e permanenti , costituenti indice non equivoco ed obbiettivo del peso imposto sul fondo servente, nonché l'originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell' acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà, sempre che non risulti una manifestazione di volontà contraria all'atto di negozio con cui si attua detta separazione che determina
l'automatica conversione dello stato di fatto e di diritto, ne consegue che non può ritenersi sufficiente al riguardo l'esistenza di una strada
o di un percorso idonei allo scopo ( Cass.II n. 3389/2009) Inoltre, va precisato che << la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione , contraria manifestazione che deve desumersi da una clausola contrattuale, ovvero in una qualsiasi clausola che sia incompatibile con il volere lasciare integra ed immutata la situazione di fatto ( cfr tra le altre Cass. II4872/2018).
Gli atti di provenienza allegati dagli attori in realtà non contengono alcun riferimento a eventuali diritti di servitù relativamente al passaggio invocato. L'unico chiaro riferimento a percorsi di accesso alle proprietà è riscontrabile nell'atto di compravendita del
20.12.1961 , tra il e i coniugi eCP_5 Parte_5 Per_10
Rgn°95700/2013 25
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Vera, danti causa dei ORi e Controparte_8 Persona_1
relativo però alla stradina con i gradoni indicata anche dai
[...]
testi di parte convenuta come strada di accesso alle proprietà di
Via Campagnano dove è così riportato : << … si accede al detto appezzamento attraverso una stradetta pedonale che parte dalla via pubblica , in confinazione del cortile a nord- ste del fabbricato
“ “ e raggiunge la zona venduta fiancheggiandola nel lato CP_5
ovest. Tale striscia insiste per un primo tratto sulla proprietà della
ORa , per una parte su un viottolo comune ai Persona_5
germani e e per l'ultima parte sul CP_5 Persona_5
suolo esclusivo del venditore … la ORa Persona_5
concedeva ai coniugi e il diritto di Parte_5 Parte_6
passaggio attraverso la strada suddetta ed insieme al fratello
si obbligava di migliorare la condizione della strada stessa CP_5
portandola ad una larghezza di metro uno e centimetri cinquanta , costruendo gradoni e gradini di pietra e pavimentazione in terra battuta>>
Alla luce di tali considerazioni, non può quindi accogliersi la domanda formulata dagli attori, di confessoria servitutis, non risultando in atti alcun preciso riferimento a tale costituzione, cosa probabilmente già chiara agli istanti che hanno posto la domanda di costituzione per intervenuta usucapione come domanda principale e a poco vale la dichiarazione di aver voluto distinguere le domande poiché quella formulata in via gradata afferiva solo ad alcuni fondi, poiché di fatto, sia quella principale che quella formulata in via gradata afferiscono principalmente nei confronti della convenuta in riconvenzionale ORa , per il passaggio Parte_4
Rgn°95700/2013 26
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
attraverso il tratto di strada da cui si accede dal cancello posto all'ingresso della sua proprietà.
Dall'esame della documentazione in atti pertanto le parti attrici non hanno dimostrato la sussistenza di un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia, diritto che in ogni caso per il rigetto della domanda di intervenuta usucapione, risulterebbe estinto per prescrizione ai sensi dell'art.1073 cc
2) sulla domanda riconvenzionale
I motivi posti a fondamento del rigetto della domanda attorea impongono l'accoglimento della domanda posta in riconvenzionale dalla convenuta e per l'effetto va dichiarato Parte_4
che la sua proprietà non è gravata da alcuna servitù di passaggio a favore dei fondi di proprietà dei ORi Controparte_7 [...]
e . . CP_8 Parte_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte ( calcolate sullo scaglione dichiarato in atti al valore medio ) Motivi di giustizia impongono la compensazione delle spese nei confronti del
EN , per la sua scelta di aderire alla Controparte_1
domanda attorea, confermata anche dalla scelta del mancato deposito delle comparse conclusionali.
PQM
Rgn°95700/2013 27
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di CH nella persona del
Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta la domanda attorea
3) accoglie la domanda riconvenzionale formulata da Parte_4
[...]
4) condanna gli attori e Controparte_7 Parte_2
in solido tra loro a pagare in favore di Parte_3 Parte_4
le spese di giudizio che si liquidano come in parte motiva
[...]
in € 5077,00 per compensi ed € 100,00 per spese, oltre spese generali,
IVA e CPA se dovute, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario
5) condanna gli attori e Controparte_7 Parte_2
in solido tra loro a pagare in favore di Parte_3 CP_3
le spese di giudizio che si liquidano come in parte motiva in € 4300,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario
6) Compensa le spese nei confronti del convenuto Controparte_1
7) Le spese di consulenza tecnica seguono la soccombenza e ricadono esclusivamente in via solidale sugli attori, con conseguenziale condanna al rimborso al convenuto di eventuali acconti versati in causa
8) ordina al conservatore dei Registri Immobiliari di competenza la trascrizione della presente sentenza
Così deciso in Napoli li, 4.7.2025
Il Gop Dott. Maria Pia De Riso
Rgn°95700/2013 28
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di CH
Rgn°95700/2013 29