Art. 2.
L' art. 13 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 721 , che approva il regolamento per le Case di rieducazione, e' modificato nel modo seguente:
"Art. 13. - Comitato di assistenza.
In ogni capoluogo di mandamento e' costituito un Comitato di assistenza minorile.
Il Comitato si compone:
a) del pretore, presidente;
b) di quattro persone benemerite dell'assistenza sociale, designate dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
c) di un rappresentante dell'Ente comunale di assistenza;
d) di quattro datori di lavoro, designati dal prefetto della Provincia;
e) dei direttori degli Istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza esistenti nel mandamento;
f) del parroco del capoluogo del mandamento, o, in caso di piu' parrocchie, del sacerdote designato dall'Ordinario diocesano.
Nei capoluoghi aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, il numero delle persone indicate nelle lettere b) e d) e' ridotto alla meta'.
Il Comitato e' costituito con provvedimento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, e dura in carica tre anni".
L' art. 13 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 721 , che approva il regolamento per le Case di rieducazione, e' modificato nel modo seguente:
"Art. 13. - Comitato di assistenza.
In ogni capoluogo di mandamento e' costituito un Comitato di assistenza minorile.
Il Comitato si compone:
a) del pretore, presidente;
b) di quattro persone benemerite dell'assistenza sociale, designate dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
c) di un rappresentante dell'Ente comunale di assistenza;
d) di quattro datori di lavoro, designati dal prefetto della Provincia;
e) dei direttori degli Istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza esistenti nel mandamento;
f) del parroco del capoluogo del mandamento, o, in caso di piu' parrocchie, del sacerdote designato dall'Ordinario diocesano.
Nei capoluoghi aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, il numero delle persone indicate nelle lettere b) e d) e' ridotto alla meta'.
Il Comitato e' costituito con provvedimento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, e dura in carica tre anni".