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Articolo 3 della Legge 26 ottobre 1964, n. 1141
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Legge 26 ottobre 1964, n. 1141
Articolo 3 della Legge 26 ottobre 1964, n. 1141
Versione
15 novembre 1964
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 15 novembre 1964
Vedi fonte istituzionale
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