Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/01/2024, n. 1126
CASS
Sentenza 11 gennaio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora una determinata questione - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Commentari2

  • 1sì delle Sezioni Unite della Cassazione
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 19 dicembre 2024

  • 2Prime riflessioni sulla possibilità - post riforma fiscale - di modificare, integrare o sostituire la motivazione dei provvedimenti tributariAccesso limitato
    Adriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 4 aprile 2024
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/01/2024, n. 1126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1126
Data del deposito : 11 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo