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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/07/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Avv. Ornella Mannino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 1318/2019 (cui è riunito il fascicolo n. R.G.
1407/2019 R.G.)
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Rocco Nigro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in TT (SA) alla Via
Milano, n. 5
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Ugo Parte_3
Faenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Eboli (SA) alla Via Caduti in Russia, n.
12
– attori –
CONTRO
(SA) – in persona del suo amministratore pro tempore – Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Emilia Abate ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TT (SA) alla Via
Domodossola, n. 32/B
– convenuto –
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carmela Grieco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in TT (SA) alla Via Briga e Tenda, n. 6
– terza chiamata in causa –
Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale del 26 Ottobre 2018.
Conclusioni: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 27 Maggio 2024 e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri e esponevano: Parte_1 Parte_2
a) di essere proprietari rispettivamente di un appartamento al quinto piano distinto con il numero di interno 10 e box piano seminterrato e di un appartamento al piano quarto interno n. 8, entrambi ubicati nell'edificio condominiale di TT (SA) Via Milano, n. 5; b) che l'assemblea condominiale,
nella riunione del 26 Ottobre 2018, deliberava, con il voto contrario degli attori e senza che il relativo argomento fosse all'ordine del giorno, l'accettazione di una proposta di esecuzione dei lavori, già
aggiudicati dall'assemblea con delibera del 13 Giugno 2017 alla Ditta “SETE”, formulata nella stessa riunione dal delegato della c) che detta delibera comportava la cessione Controparte_2
definitiva alla società proponente della proprietà degli spazi destinati a parcheggio CP_3
giusta sentenza n. 3671/2002 del Tribunale di Salerno, oltre alla rinuncia da parte del CP_1 dell'esecuzione di lavori a carico di stabiliti da detta sentenza, con l'obbligo da Parte_4
parte degli attori al pagamento di lavori ad eseguirsi;
d) che la predetta delibera era nulla per violazione del giudicato della sentenza n. 3671/2002 del Tribunale di Salerno, nonché per violazione degli artt. 1117, 1117ter e 1118 cod. civ. per omessa preventiva revoca della delibera di aggiudicazione dei lavori alla Ditta “SETE”, per recepimento ed uso da parte del Condominio, terzo estraneo, di una scrittura privata intervenuta in data 29 Giugno 1998 fra , Parte_1 Parte_4
e , nulla per illiceità dell'oggetto ex art. 1118 cod. civ. e comunque priva
[...] Controparte_4
di effetti giuridici per intervenuta prescrizione delle obbligazioni ivi assunte;
e) che la delibera impugnata era altresì illegittima per eccesso di potere;
f) che il convenuto non aveva CP_1
inteso aderire al tentativo di mediazione obbligatoria esperito dagli attori. Conseguentemente
convenivano dinanzi al Tribunale di Salerno il al fine di sentire Controparte_5
dichiarare l'annullamento, previa sospensione, della delibera impugnata con vittoria delle spese di giudizio.
Il relativo giudizio era iscritto al n. 1318/2019 R.G..
Si costituiva il convenuto (SA) deducendo Controparte_6
preliminarmente la violazione dei termini di decadenza di cui all'art. 1137 cod. civ. nonché la carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo agli attori per essere intervenuto, in data 27 Giugno
1998, un atto di transazione fra l'attore , e con Parte_1 Controparte_4 Parte_4
il quale il primo, previo incasso di un risarcimento di 20 milioni di vecchie lire, dichiarava di rinunciare alla domanda di cui al processo civile pendente ed ai propri diritti di condomino ivi azionati, rinunciando a favore di – titolare della “Società Servizi e Sviluppo” – ai Parte_4
diritti relativi all'area di parcheggio. Deduceva altresì che la carenza di legitimatio ad causam si era estesa all'attrice avendo quest'ultima ricevuto dal padre l'immobile ubicato al quarto Parte_2
piano nel 2014 e, dunque, successivamente all'atto di transazione. Eccepiva inoltre la violazione del divieto del ne bis in idem atteso che gli attori riproponevano sostanzialmente attraverso l'impugnazione della delibera condominiale del 26 Ottobre 2018 la questione concernente l'assoggettabilità o meno del convenuto alla c.d. “legge Tognoli”, esclusa dalla sentenza CP_1
n. 3671/2002 resa dal Tribunale di Salerno.
Nel merito, contrastava i motivi di impugnazione instando per il rigetto della domanda attrice previa autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la ” eccependo Controparte_2 CP_2
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva ed instando per l'estromissione dal giudizio.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della chiamata in causa con condanna del convenuto per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. nonché al pagamento delle spese di giudizio CP_1
in favore del procuratore costituito per l'anticipo fattone.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_3
Salerno il al fine di sentire dichiarare l'annullamento, previa Controparte_5
sospensione, della delibera condominiale del 26 Ottobre 2028 deducendo: a) preliminarmente la violazione dell'art. 66 Disp. attuaz. cod. civ. avendo l'assemblea deliberato, con il voto contrario dei condomini Sigg.ri e l'assenza di esso attore, di accogliere la proposta presentata dalla Pt_1 [...]
emettendo anche le relative bollette condominiali, adottando al punto 1) una CP_2
decisione che non era riconducibile agli argomenti all'ordine del giorno;
b) la violazione delle norme e delle maggioranze previste per Legge, disciplinanti la gestione delle parti comuni e delle aree da destinarsi a parcheggio condominiale ex art. 1117ter cod. civ., ovvero, in caso di inquadramento della fattispecie nella vendita di un bene comune, o costituzione di diritti reali, dell'art. 1118, terzo comma,
cod. civ., che prevede come quorum deliberativo la totalità dei proprietari;
c) violazione della delibera condominiale del 13 Luglio 2017 che assegnava i lavori ad un'impresa diversa dalla Parte_5
; d) violazione delle norme imperative ed inderogabili disciplinanti gli spazi da
[...]
destinarsi a parcheggio condominiale.
Il relativo giudizio era iscritto al n. R.G. 1407/2019. Si costituiva il convenuto TT (SA) deducendo Controparte_5
preliminarmente la violazione dei termini di decadenza di cui all'art. 1137 cod. civ. nonché la carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo all'attore per essere intervenuto, in data 2 Giugno 2000,
un atto di transazione fra il Sig. , dante causa dell'attore , e CP_7 Parte_3 Parte_4
on il quale il primo dichiarava di rinunciare alla domanda di cui al processo civile pendente
[...]
dinanzi al Tribunale di Salerno e definito con sentenza n. 3671/2002.
Eccepiva inoltre la violazione del divieto del ne bis in idem atteso che gli attori riproponevano sostanzialmente attraverso l'impugnazione della delibera condominiale del 26 Ottobre 2018 la questione concernente l'assoggettabilità o meno del convenuto alla c.d. “legge Tognoli”, CP_1
esclusa dalla sentenza n. 3671/2002 resa dal Tribunale di Salerno in data 15 Aprile 2002.
Nel merito, contrastava i motivi di impugnazione instando per il rigetto della domanda attrice, previa autorizzazione alla chiamata in causa della con condanna dell'istante al CP_2 Controparte_2
pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Riunito il giudizio n. 1407/2019 a quello iscritto al n. R.G. 1318/2019, sospesa la delibera condominiale impugnata, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ., ammesso ed espletato interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Parte_6
, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, all'udienza del
[...] Parte_4
27 Maggio 2024 ed ivi era assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod.
proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di tardività delle impugnazioni formulata dal convenuto
Ed invero, a fronte dell'adozione della delibera condominiale in data 26 Ottobre 2019, CP_1
il procedimento di mediazione obbligatoria risulta instaurato tempestivamente con avviso di convocazione al in data 6 Novembre 2010. Il procedimento di mediazione, Controparte_5
rinviato per due volte su richiesta del risulta concluso con verbale negativo del 10 CP_1
Gennaio 2019 ed i due giudizi poi riuniti risultano instaurati tempestivamente, nei trenta giorni successivi, con atti di citazione notificati rispettivamente in data 8 Febbraio 2019 (quanto al procedimento n. R.G. 1318/2019) e 6 Febbraio 2019 (quanto al procedimento n. R.G. 1407/2019).
Deve poi rigettarsi l'eccezione, pure formulata dal convenuto concernente la mancanza CP_1
di legitimatio ad causam degli attori per effetto degli atti di transazione sottoscritti dall'attore Parte_1
e da , dante causa dell'attore . Giova premettere che “nel caso
[...] CP_7 Parte_3
in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza tuttavia che alcuna di esse deduca nel medesimo giudizio la sopravvenuta composizione transattiva della controversia (anche, se del caso, proponendo appello per dedurre tale circostanza in funzione dell'ottenimento della declaratoria di cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, di estinzione del processo) ed il giudizio stesso sia, quindi, definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione accertata dalla sentenza, divenuta incontrovertibile, rimane intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione in un successivo giudizio e di far valere il contenuto dell'accordo transattivo mediante la proposizione di un'azione di adempimento in forma specifica degli obblighi assunti con la stessa transazione, da considerarsi divenuta ormai definitivamente inefficace” (cfr. Cass. Civ., Sez. Seconda, 14 Febbraio 2012, n. 2155).
La giurisprudenza di legittimità è dunque concorde (cfr. Cass. Civ. n. 6198 del 1984; Cass. Civ. n.
3755 del 1989; Cass. Civ. n. 3026 del 2005 e Cass. Civ. n. 2155 del 2012) nel ritenere che, poiché
nel contratto di transazione la causa del negozio si fonda sul presupposto che la lite non sia stata ancora decisa con sentenza passata in giudicato, deve ritenersi che quando, nonostante l'intervenuta composizione transattiva della controversia, questa sia stata definita con sentenza divenuta incontrovertibile, senza che alcuna delle parti abbia invocato la transazione nel corso dell'iter processuale, la situazione così accertata diviene intangibile, in quanto il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che detta situazione non potrà essere rimessa in discussione in un successivo giudizio nel quale vogliano farsi rivivere gli effetti dell'accordo transattivo che rimane vanificato. Facendo applicazione di tale consolidato principio alla fattispecie in esame, l'accordo di transazione concluso dagli attori antecedentemente alla sentenza n. 3671/2002 del 15 Aprile 2002,
successivamente non impugnata, e dunque passata in giudicato, non può essere invocato da parte convenuta avendo la predetta sentenza coperto il dedotto ed il deducibile e determinato l'inefficacia della transazione. Il che induce al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione degli attori e determina l'illegittimità nel merito del deliberato assembleare nella misura in cui ha posto a base della decisione adottata la citata transazione, divenuta inefficace a seguito della successiva sentenza n.
3671/2002.
Ciò posto, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'attore , deve rilevarsi Parte_3
l'illegittimità della delibera impugnata in quanto avente ad oggetto un argomento non inserito nell'ordine del giorno consistente nell'accoglimento della proposta presentata dalla
[...]
e nell'emissione anche delle relative bollette. CP_2
La giurisprudenza di legittimità è infatti granitica nell'affermare che “la conoscenza degli argomenti da trattare in assemblea va desunta esclusivamente dall'ordine del giorno e non aliunde” (cfr. Cass.
Civ., 23 Gennaio 2014, n. 1445).
La totale mancanza o l'incompletezza dell'ordine del giorno comportano l'annullabilità della decisione assembleare che può essere fatta valere senza dubbio dal condomino assente, ma anche da quello dissenziente (o astenuto), il quale, però, abbia eccepito l'irregolarità della convocazione.
Nel caso in cui l'assemblea deliberi su un tema assente all'ordine del giorno e non ricorrano le condizioni di eccezione (presenza totalitaria e unanimità) la delibera è annullabile, ai sensi degli artt.
1137 cod. civ. e 66 delle disposizioni d'attuazione del codice civile, su iniziativa di qualsiasi condomino assente o dissenziente (o astenuto). In ogni caso la Corte di Cassazione ha chiarito che l'omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale, non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione (Cass. civ., sez. II,
19/11/2009, n. 24456, nel merito, in senso conforme, Trib. di Roma 23 Ottobre 2024, n. 16243). Facendo applicazione degli esposti principi alla fattispecie in esame, deve accogliersi l'eccezione formulata dall'attore nel proprio atto introduttivo trattandosi di condomino assente Parte_3
all'assemblea condominiale del 26 Ottobre 2018.
Non merita invece accoglimento identica eccezione formulata dagli attori e Parte_1 Parte_2
(fermo l'accoglimento dell'eccezione concernente l'illegittimità nel merito del deliberato
[...]
assembleare nella misura in cui ha posto a base della decisione adottata la citata transazione) atteso che gli stessi hanno partecipato all'assemblea condominiale del 26 Ottobre 2018 ed alla discussione dell'argomento non posto all'ordine del giorno omettendo di eccepire preliminarmente in detta sede l'irregolarità della convocazione ma limitandosi a dissentire nel merito della decisione assunta.
L'impugnazione è dunque fondata e merita conseguentemente accoglimento. Il che comporta l'annullamento della delibera condominiale del 26 Ottobre 2018, risultando ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze poste dagli attori a fondamento di detta domanda.
Merita inoltre accoglimento la domanda di estromissione dal giudizio formulata dalla terza chiamata in causa ” mancando quest'ultima di legittimazione passiva rispetto alle Controparte_2 CP_2
illegittimità in cui è incorsa la compagine condominiale nell'adozione della delibera in esame,
essendosi la predetta Società limitata a formulare una proposta che, in quanto non rientrante negli argomenti all'ordine del giorno, non avrebbe dovuto costituire oggetto di deliberazione.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e nei confronti degli attori.
Il convenuto deve essere altresì condannato al pagamento delle spese processuali nei CP_1
confronti del procuratore costituito della terza chiamata in causa, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, atteso che la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, dunque, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale (cfr. Cass. Civ., Sezione Seconda, 26 Marzo
2013, n. 7625).
Le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento, quanto ad entrambi gli attori, ai parametri medi previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 ad esclusione della fase istruttoria liquidata con parametro minimo (scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00
–: Fase di Studio: € 919,00; Fase introduttiva: € 777,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: € 840,00;
Fase decisionale: € 1.701,00 – Totali € 4.237,00) e, quanto alla terza chiamata in causa, in considerazione della ridotta attività di difesa limitata alla richiesta di estromissione da giudizio, ai parametri minimi previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento da € 5.201,00
ad € 26.000,00 –: Fase di Studio: € 460,00; Fase introduttiva: € 389,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: € 840,00; Fase decisionale: € 851,00 – Totali € 2.540,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv.
Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G.
1318/2019 (cui è riunito il fascicolo n. R.G. 1407/2019) – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'impugnazione e, per l'effetto, ANNULLA la delibera condominiale del 26 Ottobre
2018;
2) CONDANNA il convenuto (SA) – in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – al pagamento in favore degli attori e Parte_1 Parte_2
delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 4.370,00, di cui € 133,00 per esborsi ed €
4.237,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge;
3) CONDANNA il convenuto (SA) – in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – al pagamento in favore dell'attore delle spese di Parte_3
giudizio, che liquida complessivamente in € 4.371,95, di cui € 134,95 per esborsi ed € 4.237,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge;
4) CONDANNA il convenuto (SA) – in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – al pagamento in favore della terza chiamata in causa Controparte_2
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – delle spese di giudizio, che liquida
[...]
complessivamente in € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione infavore del procuratore costituito distrattario AVV. CARMELA GRIECO.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 14 Luglio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Avv. Ornella Mannino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 1318/2019 (cui è riunito il fascicolo n. R.G.
1407/2019 R.G.)
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Rocco Nigro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in TT (SA) alla Via
Milano, n. 5
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Ugo Parte_3
Faenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Eboli (SA) alla Via Caduti in Russia, n.
12
– attori –
CONTRO
(SA) – in persona del suo amministratore pro tempore – Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Emilia Abate ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TT (SA) alla Via
Domodossola, n. 32/B
– convenuto –
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carmela Grieco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in TT (SA) alla Via Briga e Tenda, n. 6
– terza chiamata in causa –
Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale del 26 Ottobre 2018.
Conclusioni: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 27 Maggio 2024 e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri e esponevano: Parte_1 Parte_2
a) di essere proprietari rispettivamente di un appartamento al quinto piano distinto con il numero di interno 10 e box piano seminterrato e di un appartamento al piano quarto interno n. 8, entrambi ubicati nell'edificio condominiale di TT (SA) Via Milano, n. 5; b) che l'assemblea condominiale,
nella riunione del 26 Ottobre 2018, deliberava, con il voto contrario degli attori e senza che il relativo argomento fosse all'ordine del giorno, l'accettazione di una proposta di esecuzione dei lavori, già
aggiudicati dall'assemblea con delibera del 13 Giugno 2017 alla Ditta “SETE”, formulata nella stessa riunione dal delegato della c) che detta delibera comportava la cessione Controparte_2
definitiva alla società proponente della proprietà degli spazi destinati a parcheggio CP_3
giusta sentenza n. 3671/2002 del Tribunale di Salerno, oltre alla rinuncia da parte del CP_1 dell'esecuzione di lavori a carico di stabiliti da detta sentenza, con l'obbligo da Parte_4
parte degli attori al pagamento di lavori ad eseguirsi;
d) che la predetta delibera era nulla per violazione del giudicato della sentenza n. 3671/2002 del Tribunale di Salerno, nonché per violazione degli artt. 1117, 1117ter e 1118 cod. civ. per omessa preventiva revoca della delibera di aggiudicazione dei lavori alla Ditta “SETE”, per recepimento ed uso da parte del Condominio, terzo estraneo, di una scrittura privata intervenuta in data 29 Giugno 1998 fra , Parte_1 Parte_4
e , nulla per illiceità dell'oggetto ex art. 1118 cod. civ. e comunque priva
[...] Controparte_4
di effetti giuridici per intervenuta prescrizione delle obbligazioni ivi assunte;
e) che la delibera impugnata era altresì illegittima per eccesso di potere;
f) che il convenuto non aveva CP_1
inteso aderire al tentativo di mediazione obbligatoria esperito dagli attori. Conseguentemente
convenivano dinanzi al Tribunale di Salerno il al fine di sentire Controparte_5
dichiarare l'annullamento, previa sospensione, della delibera impugnata con vittoria delle spese di giudizio.
Il relativo giudizio era iscritto al n. 1318/2019 R.G..
Si costituiva il convenuto (SA) deducendo Controparte_6
preliminarmente la violazione dei termini di decadenza di cui all'art. 1137 cod. civ. nonché la carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo agli attori per essere intervenuto, in data 27 Giugno
1998, un atto di transazione fra l'attore , e con Parte_1 Controparte_4 Parte_4
il quale il primo, previo incasso di un risarcimento di 20 milioni di vecchie lire, dichiarava di rinunciare alla domanda di cui al processo civile pendente ed ai propri diritti di condomino ivi azionati, rinunciando a favore di – titolare della “Società Servizi e Sviluppo” – ai Parte_4
diritti relativi all'area di parcheggio. Deduceva altresì che la carenza di legitimatio ad causam si era estesa all'attrice avendo quest'ultima ricevuto dal padre l'immobile ubicato al quarto Parte_2
piano nel 2014 e, dunque, successivamente all'atto di transazione. Eccepiva inoltre la violazione del divieto del ne bis in idem atteso che gli attori riproponevano sostanzialmente attraverso l'impugnazione della delibera condominiale del 26 Ottobre 2018 la questione concernente l'assoggettabilità o meno del convenuto alla c.d. “legge Tognoli”, esclusa dalla sentenza CP_1
n. 3671/2002 resa dal Tribunale di Salerno.
Nel merito, contrastava i motivi di impugnazione instando per il rigetto della domanda attrice previa autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la ” eccependo Controparte_2 CP_2
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva ed instando per l'estromissione dal giudizio.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della chiamata in causa con condanna del convenuto per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. nonché al pagamento delle spese di giudizio CP_1
in favore del procuratore costituito per l'anticipo fattone.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_3
Salerno il al fine di sentire dichiarare l'annullamento, previa Controparte_5
sospensione, della delibera condominiale del 26 Ottobre 2028 deducendo: a) preliminarmente la violazione dell'art. 66 Disp. attuaz. cod. civ. avendo l'assemblea deliberato, con il voto contrario dei condomini Sigg.ri e l'assenza di esso attore, di accogliere la proposta presentata dalla Pt_1 [...]
emettendo anche le relative bollette condominiali, adottando al punto 1) una CP_2
decisione che non era riconducibile agli argomenti all'ordine del giorno;
b) la violazione delle norme e delle maggioranze previste per Legge, disciplinanti la gestione delle parti comuni e delle aree da destinarsi a parcheggio condominiale ex art. 1117ter cod. civ., ovvero, in caso di inquadramento della fattispecie nella vendita di un bene comune, o costituzione di diritti reali, dell'art. 1118, terzo comma,
cod. civ., che prevede come quorum deliberativo la totalità dei proprietari;
c) violazione della delibera condominiale del 13 Luglio 2017 che assegnava i lavori ad un'impresa diversa dalla Parte_5
; d) violazione delle norme imperative ed inderogabili disciplinanti gli spazi da
[...]
destinarsi a parcheggio condominiale.
Il relativo giudizio era iscritto al n. R.G. 1407/2019. Si costituiva il convenuto TT (SA) deducendo Controparte_5
preliminarmente la violazione dei termini di decadenza di cui all'art. 1137 cod. civ. nonché la carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo all'attore per essere intervenuto, in data 2 Giugno 2000,
un atto di transazione fra il Sig. , dante causa dell'attore , e CP_7 Parte_3 Parte_4
on il quale il primo dichiarava di rinunciare alla domanda di cui al processo civile pendente
[...]
dinanzi al Tribunale di Salerno e definito con sentenza n. 3671/2002.
Eccepiva inoltre la violazione del divieto del ne bis in idem atteso che gli attori riproponevano sostanzialmente attraverso l'impugnazione della delibera condominiale del 26 Ottobre 2018 la questione concernente l'assoggettabilità o meno del convenuto alla c.d. “legge Tognoli”, CP_1
esclusa dalla sentenza n. 3671/2002 resa dal Tribunale di Salerno in data 15 Aprile 2002.
Nel merito, contrastava i motivi di impugnazione instando per il rigetto della domanda attrice, previa autorizzazione alla chiamata in causa della con condanna dell'istante al CP_2 Controparte_2
pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Riunito il giudizio n. 1407/2019 a quello iscritto al n. R.G. 1318/2019, sospesa la delibera condominiale impugnata, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ., ammesso ed espletato interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Parte_6
, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, all'udienza del
[...] Parte_4
27 Maggio 2024 ed ivi era assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod.
proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di tardività delle impugnazioni formulata dal convenuto
Ed invero, a fronte dell'adozione della delibera condominiale in data 26 Ottobre 2019, CP_1
il procedimento di mediazione obbligatoria risulta instaurato tempestivamente con avviso di convocazione al in data 6 Novembre 2010. Il procedimento di mediazione, Controparte_5
rinviato per due volte su richiesta del risulta concluso con verbale negativo del 10 CP_1
Gennaio 2019 ed i due giudizi poi riuniti risultano instaurati tempestivamente, nei trenta giorni successivi, con atti di citazione notificati rispettivamente in data 8 Febbraio 2019 (quanto al procedimento n. R.G. 1318/2019) e 6 Febbraio 2019 (quanto al procedimento n. R.G. 1407/2019).
Deve poi rigettarsi l'eccezione, pure formulata dal convenuto concernente la mancanza CP_1
di legitimatio ad causam degli attori per effetto degli atti di transazione sottoscritti dall'attore Parte_1
e da , dante causa dell'attore . Giova premettere che “nel caso
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in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza tuttavia che alcuna di esse deduca nel medesimo giudizio la sopravvenuta composizione transattiva della controversia (anche, se del caso, proponendo appello per dedurre tale circostanza in funzione dell'ottenimento della declaratoria di cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, di estinzione del processo) ed il giudizio stesso sia, quindi, definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione accertata dalla sentenza, divenuta incontrovertibile, rimane intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione in un successivo giudizio e di far valere il contenuto dell'accordo transattivo mediante la proposizione di un'azione di adempimento in forma specifica degli obblighi assunti con la stessa transazione, da considerarsi divenuta ormai definitivamente inefficace” (cfr. Cass. Civ., Sez. Seconda, 14 Febbraio 2012, n. 2155).
La giurisprudenza di legittimità è dunque concorde (cfr. Cass. Civ. n. 6198 del 1984; Cass. Civ. n.
3755 del 1989; Cass. Civ. n. 3026 del 2005 e Cass. Civ. n. 2155 del 2012) nel ritenere che, poiché
nel contratto di transazione la causa del negozio si fonda sul presupposto che la lite non sia stata ancora decisa con sentenza passata in giudicato, deve ritenersi che quando, nonostante l'intervenuta composizione transattiva della controversia, questa sia stata definita con sentenza divenuta incontrovertibile, senza che alcuna delle parti abbia invocato la transazione nel corso dell'iter processuale, la situazione così accertata diviene intangibile, in quanto il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che detta situazione non potrà essere rimessa in discussione in un successivo giudizio nel quale vogliano farsi rivivere gli effetti dell'accordo transattivo che rimane vanificato. Facendo applicazione di tale consolidato principio alla fattispecie in esame, l'accordo di transazione concluso dagli attori antecedentemente alla sentenza n. 3671/2002 del 15 Aprile 2002,
successivamente non impugnata, e dunque passata in giudicato, non può essere invocato da parte convenuta avendo la predetta sentenza coperto il dedotto ed il deducibile e determinato l'inefficacia della transazione. Il che induce al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione degli attori e determina l'illegittimità nel merito del deliberato assembleare nella misura in cui ha posto a base della decisione adottata la citata transazione, divenuta inefficace a seguito della successiva sentenza n.
3671/2002.
Ciò posto, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'attore , deve rilevarsi Parte_3
l'illegittimità della delibera impugnata in quanto avente ad oggetto un argomento non inserito nell'ordine del giorno consistente nell'accoglimento della proposta presentata dalla
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e nell'emissione anche delle relative bollette. CP_2
La giurisprudenza di legittimità è infatti granitica nell'affermare che “la conoscenza degli argomenti da trattare in assemblea va desunta esclusivamente dall'ordine del giorno e non aliunde” (cfr. Cass.
Civ., 23 Gennaio 2014, n. 1445).
La totale mancanza o l'incompletezza dell'ordine del giorno comportano l'annullabilità della decisione assembleare che può essere fatta valere senza dubbio dal condomino assente, ma anche da quello dissenziente (o astenuto), il quale, però, abbia eccepito l'irregolarità della convocazione.
Nel caso in cui l'assemblea deliberi su un tema assente all'ordine del giorno e non ricorrano le condizioni di eccezione (presenza totalitaria e unanimità) la delibera è annullabile, ai sensi degli artt.
1137 cod. civ. e 66 delle disposizioni d'attuazione del codice civile, su iniziativa di qualsiasi condomino assente o dissenziente (o astenuto). In ogni caso la Corte di Cassazione ha chiarito che l'omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale, non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione (Cass. civ., sez. II,
19/11/2009, n. 24456, nel merito, in senso conforme, Trib. di Roma 23 Ottobre 2024, n. 16243). Facendo applicazione degli esposti principi alla fattispecie in esame, deve accogliersi l'eccezione formulata dall'attore nel proprio atto introduttivo trattandosi di condomino assente Parte_3
all'assemblea condominiale del 26 Ottobre 2018.
Non merita invece accoglimento identica eccezione formulata dagli attori e Parte_1 Parte_2
(fermo l'accoglimento dell'eccezione concernente l'illegittimità nel merito del deliberato
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assembleare nella misura in cui ha posto a base della decisione adottata la citata transazione) atteso che gli stessi hanno partecipato all'assemblea condominiale del 26 Ottobre 2018 ed alla discussione dell'argomento non posto all'ordine del giorno omettendo di eccepire preliminarmente in detta sede l'irregolarità della convocazione ma limitandosi a dissentire nel merito della decisione assunta.
L'impugnazione è dunque fondata e merita conseguentemente accoglimento. Il che comporta l'annullamento della delibera condominiale del 26 Ottobre 2018, risultando ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze poste dagli attori a fondamento di detta domanda.
Merita inoltre accoglimento la domanda di estromissione dal giudizio formulata dalla terza chiamata in causa ” mancando quest'ultima di legittimazione passiva rispetto alle Controparte_2 CP_2
illegittimità in cui è incorsa la compagine condominiale nell'adozione della delibera in esame,
essendosi la predetta Società limitata a formulare una proposta che, in quanto non rientrante negli argomenti all'ordine del giorno, non avrebbe dovuto costituire oggetto di deliberazione.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e nei confronti degli attori.
Il convenuto deve essere altresì condannato al pagamento delle spese processuali nei CP_1
confronti del procuratore costituito della terza chiamata in causa, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, atteso che la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, dunque, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale (cfr. Cass. Civ., Sezione Seconda, 26 Marzo
2013, n. 7625).
Le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento, quanto ad entrambi gli attori, ai parametri medi previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 ad esclusione della fase istruttoria liquidata con parametro minimo (scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00
–: Fase di Studio: € 919,00; Fase introduttiva: € 777,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: € 840,00;
Fase decisionale: € 1.701,00 – Totali € 4.237,00) e, quanto alla terza chiamata in causa, in considerazione della ridotta attività di difesa limitata alla richiesta di estromissione da giudizio, ai parametri minimi previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento da € 5.201,00
ad € 26.000,00 –: Fase di Studio: € 460,00; Fase introduttiva: € 389,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: € 840,00; Fase decisionale: € 851,00 – Totali € 2.540,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv.
Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G.
1318/2019 (cui è riunito il fascicolo n. R.G. 1407/2019) – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'impugnazione e, per l'effetto, ANNULLA la delibera condominiale del 26 Ottobre
2018;
2) CONDANNA il convenuto (SA) – in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – al pagamento in favore degli attori e Parte_1 Parte_2
delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 4.370,00, di cui € 133,00 per esborsi ed €
4.237,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge;
3) CONDANNA il convenuto (SA) – in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – al pagamento in favore dell'attore delle spese di Parte_3
giudizio, che liquida complessivamente in € 4.371,95, di cui € 134,95 per esborsi ed € 4.237,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge;
4) CONDANNA il convenuto (SA) – in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – al pagamento in favore della terza chiamata in causa Controparte_2
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – delle spese di giudizio, che liquida
[...]
complessivamente in € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione infavore del procuratore costituito distrattario AVV. CARMELA GRIECO.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 14 Luglio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.