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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1171/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA EP, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4324/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 524/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 24.06.2025, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n.094 2025 9003741916000 notificatole ad aprile 2025 concernente il mancato pagamento dell'importo di
€ 337,05 relativo alla tassa automobilistica anno 2021 portato dalla cartella esattoriale n.094 2024
0023975709000, eccependo l'omessa notifica della suddetta cartella sottesa nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva la Regione Calabria la quale deduceva l'infondatezza del ricorso poiché la cartella di pagamento prodromica risultava regolarmente notificata.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale assumeva di avere notificato alla ricorrente la cartella di pagamento contestata.
La ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 13.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Va rammentato, infatti, che in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art.19, comma 3, d.lg.
31 dicembre 1992 n.546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli atti tributari ad essa sottesi, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini (da ultimo, Cass. n.21082/2011).
Ed invero, il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, art.19, al comma 3 stabilisce che ognuno degli atti impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, potendosi impugnare attraverso l'impugnazione dell'atto successivo solo gli atti presupposti che non siano stati notificati.
Deve poi osservarsi come è stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass. n.16641/2011;
Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, va detto che l'agente della riscossione ha provato di avere ritualmente notificato la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica 2021, in data 28.08.2024 a persona di famiglia, sicchè prive di pregio giuridico si rivelano le doglianze sviluppate dal ricorrente, risultando in tutta evidenza non decorso il termine prescrizionale triennale invocato.
A tal proposito, va rammentato che in tema di notificazione di un atto tributario (cartella, avviso di accertamento, ecc.) a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia dichiaratosi convivente con il destinatario nel luogo indicato correttamente quale indirizzo dello stesso, fa presumere che in quel luogo si trovi la sua residenza effettiva, con la conseguenza che il destinatario, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza, ha l'onere di fornire idonea prova contraria, dimostrando, in particolare, che il familiare era ivi presente per ragioni occasionali e momentanee, senza che possano a tal fine rilevare le mere certificazioni anagrafiche, e, quindi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (tra le tante, Cass. n.32575/2024).
Ed invero, la generale possibilità riconosciuta agli uffici finanziari, ivi compresi gli enti locali, dall'art.14 della legge n.890/1982 di procedere alla notifica degli atti e degli avvisi tributari a mezzo del servizio postale in modo diretto, senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori, non ha subito deroghe a opera dell'art.29 del decreto legge n.79/2010, risultando dunque pienamente legittimo l'utilizzo di tale strumento anche per la notificazione degli atti di accertamento, e ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n.16183/2021; Cass. n.10109/2023; Cass. n.9832/2023).
Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, a proposito di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari -disciplinata dall'art.149 c.p.c. e dalla L. n.890 del 1982- la notifica diretta dell'atto tributario da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si si perfeziona, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1
(Cass. n.1686/2023; Cass. n.946/2020).
Ciò significa che qualora la notifica dell'atto sia eseguita, ai sensi dell'art.26 comma 1, seconda parte, del
D.P.R. n.602 del 1973 mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L.
n.890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n.175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. n.28872/2018; Cass. n.12083/2016).
Ne discende che quando la notificazione dell'atto venga eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art.26 comma 1, seconda parte, del D.P.R. n.602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass. n.4160/2022).
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 150,00 oltre accessori di legge se dovuti Reggio Calabria, 13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA EP, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4324/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 524/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 24.06.2025, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n.094 2025 9003741916000 notificatole ad aprile 2025 concernente il mancato pagamento dell'importo di
€ 337,05 relativo alla tassa automobilistica anno 2021 portato dalla cartella esattoriale n.094 2024
0023975709000, eccependo l'omessa notifica della suddetta cartella sottesa nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva la Regione Calabria la quale deduceva l'infondatezza del ricorso poiché la cartella di pagamento prodromica risultava regolarmente notificata.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale assumeva di avere notificato alla ricorrente la cartella di pagamento contestata.
La ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 13.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Va rammentato, infatti, che in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art.19, comma 3, d.lg.
31 dicembre 1992 n.546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli atti tributari ad essa sottesi, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini (da ultimo, Cass. n.21082/2011).
Ed invero, il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, art.19, al comma 3 stabilisce che ognuno degli atti impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, potendosi impugnare attraverso l'impugnazione dell'atto successivo solo gli atti presupposti che non siano stati notificati.
Deve poi osservarsi come è stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass. n.16641/2011;
Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, va detto che l'agente della riscossione ha provato di avere ritualmente notificato la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica 2021, in data 28.08.2024 a persona di famiglia, sicchè prive di pregio giuridico si rivelano le doglianze sviluppate dal ricorrente, risultando in tutta evidenza non decorso il termine prescrizionale triennale invocato.
A tal proposito, va rammentato che in tema di notificazione di un atto tributario (cartella, avviso di accertamento, ecc.) a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia dichiaratosi convivente con il destinatario nel luogo indicato correttamente quale indirizzo dello stesso, fa presumere che in quel luogo si trovi la sua residenza effettiva, con la conseguenza che il destinatario, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza, ha l'onere di fornire idonea prova contraria, dimostrando, in particolare, che il familiare era ivi presente per ragioni occasionali e momentanee, senza che possano a tal fine rilevare le mere certificazioni anagrafiche, e, quindi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (tra le tante, Cass. n.32575/2024).
Ed invero, la generale possibilità riconosciuta agli uffici finanziari, ivi compresi gli enti locali, dall'art.14 della legge n.890/1982 di procedere alla notifica degli atti e degli avvisi tributari a mezzo del servizio postale in modo diretto, senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori, non ha subito deroghe a opera dell'art.29 del decreto legge n.79/2010, risultando dunque pienamente legittimo l'utilizzo di tale strumento anche per la notificazione degli atti di accertamento, e ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n.16183/2021; Cass. n.10109/2023; Cass. n.9832/2023).
Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, a proposito di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari -disciplinata dall'art.149 c.p.c. e dalla L. n.890 del 1982- la notifica diretta dell'atto tributario da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si si perfeziona, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1
(Cass. n.1686/2023; Cass. n.946/2020).
Ciò significa che qualora la notifica dell'atto sia eseguita, ai sensi dell'art.26 comma 1, seconda parte, del
D.P.R. n.602 del 1973 mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L.
n.890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n.175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. n.28872/2018; Cass. n.12083/2016).
Ne discende che quando la notificazione dell'atto venga eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art.26 comma 1, seconda parte, del D.P.R. n.602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass. n.4160/2022).
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 150,00 oltre accessori di legge se dovuti Reggio Calabria, 13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna