Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1171
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica cartella esattoriale presupposta

    La Corte ha ritenuto che il sollecito di pagamento non possa essere impugnato per vizi inerenti alla cartella presupposta, qualora quest'ultima sia stata regolarmente notificata e non sia stata impugnata nei termini. La notifica della cartella è stata provata.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che, una volta consolidato il credito tributario a seguito della notifica della cartella esattoriale (provata essere avvenuta), non possano più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla notifica stessa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1171
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1171
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo