Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 1 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2528 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”, e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE MANDARINO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE -
E
P. I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ANTONIO FUSCÀ, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 24.09.2019,
ha convenuto in giudizio il in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1 pro tempore. La difesa dell'attore ha allegato che:
- In data 31.12.2017 l'attore, in qualità di conducente nonché proprietario dell'autovettura
Volkswagen Scirocco tg. EV399VF alle ore 10:30 circa, in località Infascinato del Comune di Spezzano Albanese (CS), percorreva la S.S. 283 di proprietà di
[...]
Gruppo F.S. Italiane, all'altezza della progressiva km 49+580, direzione Sibari. CP_1
- Durante la marcia era preceduto da un veicolo sul lato destro della carreggiata, che aveva l'indicatore di sinistra acceso con l'intenzione di effettuare un'inversione a “U”, quando improvvisamente manovrava verso il centro della carreggiata per svoltare a sinistra. Al fine di evitare un tamponamento e una situazione di pericolo, l'odierno attore si vedeva costretto a svoltare verso sinistra, invadendo la corsia di marcia opposta.
- Nella fase di rientro in carreggiata perdeva il controllo della propria autovettura, che balzava al di fuori della sede stradale per finire capovolta, in corrispondenza del canale di scolo, privo di manutenzione, ubicato a ridosso della semicarreggiata percorsa dall'attore, priva di idonea protezione laterale/barriera.
- Sul posto interveniva la Legione Carabinieri Calabria, Compagnia di San Marco
Argentano N.O.R.M. – che provvedeva alla redazione del rilievo Controparte_2 tecnico descrittivo del sinistro.
- Oltre alla relazione del sinistro, la cui dichiarazione dell'attore era stata recepita nel momento in cui lo stesso veniva trasportato in ambulanza, tanto da non essere neanche
sottoscritta, gli operanti necessariamente ad integrazione, in data 2.02.2018, sentivano
, il quale chiariva la dinamica del sinistro, questa volta sottoscrivendo Parte_1 le dichiarazioni.
- In seguito al sinistro riportava gravi traumi e ferite e, pertanto, Parte_1 veniva soccorso d'urgenza dal servizio di Ambulanza 118 e ricoverato presso l'Ospedale di Cosenza, ove veniva dimesso con diagnosi di “politrauma rottura di clavicola sinistra composta”, con prescrizione di tutore a otto per giorni 30.
- L'autovettura riportava altresì ingenti danni, che richiedevano un intervento riparativo per l'importo complessivo di € 24.562,86, come da preventivo in atti, tanto che si è resa necessaria la rottamazione della stessa, poiché il valore del veicolo era equiparabile ai danni materiali subiti.
- È stato impossibile addivenire ad una risoluzione stragiudiziale della controversia, avendo il danneggiato inviato formale essa in mora ed esperito il tentativo di negoziazione assistita, cui la convenuta non ha aderito e ha rigettato la richiesta di risarcimento.
- La controversia ha lo scopo di ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dall'attore in conseguenze delle gravi conseguenze del sinistro ascrivibili ad
[...] in qualità di proprietaria e, quindi, di soggetto custode della S.S. 283, che non ha CP_1 assicurato all'utente della strada le condizioni di sicurezza prescritte dalla normativa vigente.
- La corretta manutenzione del canale di scolo, da considerarsi un'insidia stradale, nonché l'apposizione, obbligatoria nel caso di specie, di barriere di protezione a lato della carreggiata, avrebbero evitato le gravissime conseguenze dannose in termini di danno patrimoniale e non patrimoniale, in cui è incorso l'attore a seguito della perdita di controllo del veicolo, per avere effettuato la manovra di emergenza resasi necessaria al fine di evitare e sé o altri un grave pericolo.
- L'attore ha incaricato l'Ing. di ricostruire la dinamica del sinistro, nonché CP_3 di verificare lo stato dei luoghi del sinistro, la quale, esaminata la documentazione fotografica relativa al sinistro ed effettuati i rilievi metrici in sito, ha redatto perizia di parte in cui ha accertato:
o La totale assenza di manutenzione del canale di scolo in cemento per la raccolta e il convogliamento delle acque piovane che scorre ad una quota inferiore rispetto al piano campagna pari a circa 1,50 m, cui il veicolo dell'attore veniva sbalzato a seguito della manovra descritta. Il canale risultava in uno “stato di completo abbandono, ostruito da erba alta e cannicci, che limitano totalmente la funzione idraulica del manufatto medesimo, nonché consentivano alla stessa utenza stradale di percepire la presenza”.
o La gravissima inadempienza in termini manutentivi del gestore della strada, configurabile non solo nel non aver provveduto alla pulizia del canale creando una vulnerabilità di tipo idraulico, ma anche – e soprattutto – nell'aver omesso l'installazione di un sistema di idonee barriere stradali, ponendo l'utenza della S.S. 283 al pericolo di uscita dalla sede stradale del mezzo, come nel caso di specie, in quanto il veicolo, nella fase di uscita dalla sede stradale va inevitabilmente a intercettare il canale di scolo, il cui letto per il convogliamento delle acque risulta ubicato alla quota di 1,50 m dal piano viabile. Nella perizia sono allegale le foto relative al sinistro, dalla quale si evince la situazione di totale degrado e mancanza di manutenzione del canale di scolo, nonché l'assenza di barriere di protezione (guardrail) a lato della strada. La funzione della barriera stradale, indispensabile lungo il tratto stradale di cui si verte, sarebbe stata quella di “minimizzare situazioni di potenziale pericolosità derivante dalla intercettazione di un veicolo, in fase di fuoriuscita dalla sede stradale, del R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 3 di 19
manufatto idraulico in cemento, che rappresenta per il veicolo un ostacolo fisso non deformabile ossia non capace di assorbire un qualsiasi quantitativo di energia cinetica in caso di impatto”.
o In occasione di un ulteriore sopralluogo avvenuto di recente in data 16.02.2019, a seguito dell'invio di formale atto di diffida e messa in mora con contestuale invito alla negoziazione assistita da parte dello scrivente difensore, l'avvenuta pulitura del canale dal quale è possibile individuare le caratteristiche tecnico costruttive del canale stesso, che “risulta ubicato immediatamente a ridosso del margine destro della semicarreggiata Spezzano/Corigliano Calabro, percorsa in origine” dall'attore che “presenta una sezione semicircolare con base alla quota di circa 1,50 m dal piano campagna/stradale”.
- Il Decreto n. 2367 del 21.06.2004 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prescrive all'art. 2 delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nella costruzioni stradali che “le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada e per gli esterni eventualmente presenti, accettabili condizioni di sicurezza in rapporto alla configurazione della strada, garantendo, entro certi limiti, il contenimento dei veicoli in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d'urto sui passeggeri”.
- All'art. 3 del citato decreto è previsto l'obbligo di dotazione delle barriere di cui all'art. 2 per le zone dove il dislivello tra il colmo e dell'arginello e il piano campagna sia maggiore o uguale a 1 metro.
- Trattandosi in questo caso di dislivello superiore al metro e precisamente pari a 1,5 m, la carreggiata avrebbe dovuto essere munita di idonea protezione laterale che, ove presente, avrebbe consentito all'attore e al suo autoveicolo di rimanere sulla sede stradale, circostanza questa che avrebbe evitato le gravi e dannose conseguenze, sia in termini di danno patrimoniale che non patrimoniale per . Parte_1
- Nella direttiva ministeriale del 25.08.2004 è posto in rilievo che il “ripetersi di incidenti stradali le cui conseguenze sono rese ancora più gravi a causa della mancanza o dell'inadeguatezza di sistemi di ritenuta impone di richiamare l'attenzione di tutti gli enti proprietari e gestori di strade sulla puntuale e corretta applicazione del D.M. 223/1992 “oltreché sui compiti demandati agli stessi enti dall'art. 14 del nuovo codice della strada”. La direttiva prescrive in relazione alle strade esistenti non soggette all'obbligo di applicazione del D.M. 223/1992 quanto segue: “si richiama l'attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati dall'art. 14 del nuovo
C.D.S. in merito al controllo della efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta. Pertanto … si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete stradale di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano ritenute sufficienti, a programmare l'adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le modalità previste all'articolo 2”.
- Infine, l'art. 14 D. lgs. 285 del 30.04.1992 disciplina e prescrive i poteri e i compiti dei gestori delle strade i quali, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
- L in qualità di proprietario della strada, si è resa inadempiente non CP_1 ottemperando agli obblighi di legge summenzionati, al fine di garantire la doverosa sicurezza agli utenti della strada. R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 4 di 19
- L'ing. ha accertato che le gravi conseguenze del sinistro stradale, ovvero quelle CP_3 derivanti dalla fuoriuscita del mezzo dalla sede viabile, sono oggettivamente correlabili all'assenza di una idonea barriera a margine della semicarreggiata percorsa dall'autovettura dell'attore. Ove la strada fosse stata protetta con adeguata barriera laterale, anche sulla base delle considerazioni in ordine alla velocità del mezzo di cui alla perizia, certamente non si sarebbe verificata la proiezione del veicolo nel fosso sottostante.
- È evidente che l'evoluzione della dinamica del sinistro sia avvenuta per la mancata installazione di opportuno dispositivo di ritenuta laterale, ovvero per il mancato controllo tecnico dell'efficienza della strada in questione e delle relative pertinenze. Inoltre, il canale di scolo dove è sbalzato il veicolo non era percepibile dall'utente.
- Se vi fosse stata una barriera di protezione il veicolo dell'attore sarebbe rimasto sulla sede stradale e ciò avrebbe evitato le gravi conseguenze dannose in cui l'attore è incorso.
- Inoltre, dall'omessa manutenzione e pulizia del canale di scolo ne è derivato che l'attore non potesse avvedersi della sua presenza, facendo legittimo affidamento su una situazione di sicurezza inesistente.
- La parte contesta nei confronti di responsabilità ex art. 2051 c.c. o in CP_1 subordine ex art. 2043 c.c..
- La Suprema Corte ha affermato che in caso di incidente avvenuto su strada statale, l'ente gestore risponde ex art. 2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o CP_1 insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria ex art. 14 C.d.S. o custode in ragione del particolare rapporto con la res che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando prova del caso fortuito, consistente non nell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o del fatto estraneo alla sua sfera di custodia ma dalla dimostrazione di aver espletato con diligenza tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base alle specifiche disposizioni normative e del principio del neminem laedere, di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa.
- La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sicché può ben essere affermata la responsabilità per danni che conseguano all'assenza o all'inadeguatezza di tali elementi di protezione.
- Pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche con riferimento a elementi accessori e pertinenze inerti di una strada e ne consegue che, ove il sinistro sia riconducibile, anche in parte, all'assenza o inadeguatezza di barriere di protezione, non vale a interrompere il rapporto di derivazione causale e a integrare il caso fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente, dovendosi individuare il caso fortuito in ciò che interrompe il nesso con il pericolo insito nella res e non in ciò che concorre a concretizzarlo.
- In subordine, nell'ipotesi in cui non dovesse ritenersi applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c. si ravvisa in ogni caso la responsabilità della convenuta ex art. 2043 c.c. e anche in questo caso si ritiene assolto l'onere probatorio in capo all'attore, non avendo la convenuta assicurato e garantito la manutenzione del canale di scolo e la sicurezza attraverso la dotazione della strada di barriera di protezione della S.S. cagionando all'attore, che ha fatto affidamento sull'assenza di situazioni di pericolo, un danno ingiusto, meritevole di tutela risarcitoria.
- Ad ulteriore dimostrazione della mala gestione della strada de qua, si evidenzia che, successivamente alla ricezione del formale atto di diffida e messa in mora con contestuale invito alla negoziazione assistita, ha provveduto alla pulizia CP_1 del canale di scolo, come accertato dall'ing. . CP_3 R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 5 di 19
- Quanto alla risarcibilità del danno patrimoniale, in conseguenza del sinistro l'attore predisponeva visura del valore della sua autovettura, nonché si faceva rilasciare apposito preventivo dei danni subiti per un ammontare di € 24.562,86.
- Appare evidente che i danni materiali subiti erano pressappoco uguali al valore dell'autovettura al momento del sinistro, pertanto, valutata anche la difficoltà nel poter avere un ripristino completo del veicolo, l'attore è stato costretto alla rottamazione dello stesso. Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_1
a) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità in capo ad in ordine alla causazione dei gravi danni patiti Controparte_4 dall'attore in conseguenza del sinistro avvenuto in data 31.12.2017 sulla S.S. 283 – Loc. Infascinato del Comune di Spezzano Albanese (CS) e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni materiali subiti da , in qualità di proprietario del veicolo Parte_1
Volkswagen tg. EV399VF quantificati in € 24.562,86, come indicato in narrativa, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà ritenta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge. b) Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 06.02.2020 si è costituita deducendo che: CP_1
- La pretesa risarcitoria avanzata è infondata in fatto e in diritto.
- Sulla base della descrizione dell'evento fornita dalla controparte ed in considerazione dei rilievi della Polizia Stradale il sinistro si è verificato per cause diverse e comunque certamente non riconducibili a responsabilità del custode.
- Dalla descrizione delle modalità del sinistro certamente la causa determinante è costituita dalla condotta di guida tenuta nell'occasione da Se lo stesso si Parte_1 fosse attenuto alle comuni regole di prudenza, previste per chi transita a bordo di veicoli, sicuramente il sinistro non si sarebbe verificato.
- il Codice della Strada impone al conducente, che segue altro veicolo che lo precede, l'obbligo di mantenere una condotta di guida tale da consentirgli di avere il pieno controllo del veicolo al fine in particolare di arrestarne la marcia nel caso di manovre anche impreviste di altri veicoli. Nel caso di specie, la descrizione dell'evento evidenzia la prevedibilità della manovra effettuata dall'altro veicolo, che l'attore evidenzia si trovava poco più avanti al proprio veicolo con l'indicatore di direzione acceso a segnalare la manovra di cambio corsia poi effettuata.
- La manovra del veicolo che precedeva risultava all'attore addirittura segnalata e, pertanto, non necessitava nemmeno di alcun margine di discrezionalità da parte dell'odierno attore, nel senso che era segnalata proprio perché in fase di realizzazione da parte dell'atro conducente, cosa poi realmente avvenuta.
- Inoltre, il sinistro è avvenuto in ora diurna ed in condizioni di traffico e meteo buone. Tutte condizioni che hanno consentito all'attore di avere contezza per tempo della manovra del veicolo che lo precedeva.
- In tali condizioni l'attore è tenuto ad arrestare per tempo e in sicurezza il veicolo. Infatti, durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono (art. 149 del c.d.s.).
- La descrizione dei fatti consente di rilevare con certezza che la velocità tenuta nell'occasione non fosse del tutto trascurabile, certamente non adeguata allo stato dei luoghi del momento. R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 6 di 19
- Dai rilievi dei carabinieri emerge che l'attore ha effettuato una manovra di sorpasso in un tratto di strada a striscia continua, non consentita e che, per evitare l'impatto con il veicolo che stava sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia, “rientrava” sulla propria corsia di marcia perdendo il controllo del proprio veicolo e finendo fuori dalla sede stradale. Il tutto in una strada in cui vige il limite di velocità di 70 km/h.
- Dalla descrizione dell'evento emerge che addirittura l'attore ha invaso la corsia di marcia opposta e nel rientrare su quella di competenza, perdeva il controllo del veicolo, per poi finire fuori strada.
- Il veicolo che cambia corsia e poi torna su quella di provenienza risultando
“ingovernabile”, certamente transitava a velocità sostenuta e comunque non adeguata allo stato dei luoghi del momento.
Un transito a velocità ridotta, così come la situazione richiedeva, avrebbe consentito anche all'odierno attore di transitare in assoluta sicurezza ed evitare qualunque problema.
- La causa esclusiva del sinistro è dunque da cercarsi nella condotta di guida tenuta dal danneggiato che ha interrotto, pertanto, ogni nesso di causalità tra il preteso danno e la strada evidenziandosi come causa esclusiva ed autonoma nella produzione del danno. Il verificarsi dell'evento deve essere attribuito al caso fortuito rappresentato dalla condotta negligente del danneggiato e non certamente all'omissione e/o responsabilità di CP_1
- Quanto alle deduzioni in relazione all'assenza di guardrail, l'installazione di guardrail o altre strutture adiacenti la strada, scaturisce da una valutazione discrezionale compiuta dalla P.A., non potendosi certo pretendere che tutta la sede stradale sia circondata da guardrail. Va, ancora, tenuto presente che gli enti pubblici che hanno la gestione e l'obbligo di manutenzione di strade ordinarie non sono tenuti a realizzare, in ogni caso tutte le strutture accessorie ad esse (quali, ad. es., canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi, ecc.) né tutte le misure cautelari (muretti laterali, guardrail, segnalazioni luminose ai bordi stradali), dipendendo l'esigenza dell'adozione di tali misure dalle caratteristiche e dalla natura di ciascuna strada, secondo una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione la quale, pertanto, potrà dotare di dette protezioni solo alcune parti di una strada e non altre, purché la soluzione di continuità dell'opera protettiva sia visibile per l'utente e purché l'opera, per come in concreto realizzata non costituisca essa stessa una situazione di pericolo non visibile e non prevedibile
- La condotta di guida anomala e imprevedibile dell'attoree è causa esclusiva del danno.
- Di alcun rilievo è quanto rilevato in relazione alla mancata pulizia del canale di scolo posto a margine della carreggiata che risulta infondata e ininfluente sulla dinamica e la causazione del sinistro de quo.
- Nessun valore può attribuirsi alla consulenza di parte ed ai relativi allegati fotografici, in quanto non redatti nel contraddittorio delle parti e non contestualizzati al momento del sinistro ma redatti in epoca successiva.
- In relazione al quantum richiesto, la quantificazione del valore di mercato del mezzo oltre a non essere avvenuta in contraddittorio tra le parti, è sganciata da qualsivoglia parametro atto a consentire ogni tipo di verifica e/o controllo e come tale deve ritenersi del tutto priva di valenza probatoria anche a titolo indiziario.
Ciò posto, ha concluso chiedendo di: CP_1
a) Rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
b) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 7 di 19
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza resa all'udienza del 30.03.2021 sono stati rigettati i mezzi istruttori formulati dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'esito dei disposti rinvii, da ultimo all'udienza del 24.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
2. Nel merito.
2.1. La qualificazione della domanda.
La presente fattispecie come descritta dalla parte attrice va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.. Fino a pochi anni fa in giurisprudenza era fortemente controversa l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile (per una disamina più completa dei relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e delle loro origini v. tra le varie Cass. civ. n. 15383 del
2006). La giurisprudenza più recente, accogliendo del resto i suggerimenti della Corte Costituzionale n. 156 del 10.5.99, ha sposato l'opposto orientamento. La posizione che è emersa, cui il Tribunale intende uniformarsi, è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante Cass. civ. n. 8935 del 2003 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ. n. 24529 del 2009). Sotto tale profilo la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Piuttosto, queste vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia.
2.2. I principi generali in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Alla luce delle esposte considerazioni, vanno prima di tutto esposti i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia, tenuto conto dell'opera di sistemazione organica compiuta recentemente dalla Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 20943 del 2022; da ultimo, Cass. Civ. n. 11152 del 2023 e Cass. Civ. n. 2376 del 2024). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. La disposizione codicistica ruota intorno a due presupposti: il primo, la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. Il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia un fatto - impeditivo del diritto al risarcimento - che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. In altre parole, un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 8 di 19
custode (v. Cass. Sez. Unite n. 20943 del 2022; Cass. Civ. n. 19960 del 2023; Cass. civ. n. 12943 del 2024). Tanto premesso sulla natura di questa forma di responsabilità extracontrattuale e sui suoi presupposti, vanno svolte le seguenti precisazioni su questi elementi.
I. Onere della prova
a. La norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno tale per cui l'evento di danno atto a fondare la responsabilità del custode origini, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante, dalla cosa custodita.
Tuttavia, al fine di accertare il nesso di causa tra i vari fattori che hanno determinato l'evento hic et nunc storicamente realizzatosi, è necessario scandagliare – nel susseguirsi anche diacronico delle circostanze – il ruolo assunto dalla cosa nella sequenza causale alla luce delle peculiarità concrete e, quindi, da un lato, la partecipazione della res in custodia alla produzione materiale dell'evento dannoso (a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte, nei quali cioè l'interazione del danneggiato è indispensabile per la verificazione dell'evento, sino alle vicende in cui il ruolo della cosa è preponderante o esclusivo, nei quali cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente), e, dall'altro lato, le connotazioni intrinseche della res custodita, cioè della sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (a partire dalle situazioni in cui essa non presenta ex se rischi in ipotesi di interazione con l'uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il modo stesso della cosa naturaliter comporti il rischio o la ragionevole probabilità di conseguenze dannose per chi con la stessa entri in contratto) [v. sul punto in maniera precisa Cass. Civ. n.12943 del 2024].
Di qui – sempre ai fini del concreto accertamento causale – l'indugio della giurisprudenza ai fini della prova, con l'effetto che il nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante sussiste, quando l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa custodita (v. Cass. civ. n. 5910 del 2011; da ultimo
Cass. civ. n. 7172 del 2022). Nei casi in cui, invece, il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n.
2660 del 2013). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013). Tutti i diversi orientamenti adottati, poi, nel corso del tempo dalla Suprema Corte incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 c.c.); è, infatti, indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale [così Cass. civ. n. 999 del 2014; Cass. civ. sez. III, n. 2660 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 6306 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 7125 del
2013; Cass. civ. (ord.), n. 5977 del 2012; Cass. civ., sez. III, n. 4231 del 2012; Cass. civ. (ord.), n. R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 9 di 19
11430 del 2011; Cass. civ. (ord.), n. 5910 del 2011; Cass. civ. n. 25105 del 2010; da ultimo, tra le tante Cass. civ. sez. VI n. 2118 del 2022]. La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della res non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno – quale ad esempio il comportamento dell'utente - la res individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della res non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione. Si tratta, a ben vedere, di criteri che orientano l'attività di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
b. Quanto, invece, al rapporto custodiale, esso si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa (v. Cass. Civ. n. 2480 del 2018; Cass. Civ. n. 11152 del 2023).
II. Irrilevanza della condotta del custode Tendenzialmente, salvo taluni e discussi profili inerenti all'omissione colposa, non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta dal custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (v. Cass. civ., n. 11016 del 2011).
La natura oggettiva della responsabilità speciale di cui all'art. 2051 c.c. - basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi – prescinde, infatti, da qualunque elemento colposo in capo al soggetto custode (v. da ultimo Cass. Civ. n.17942 del 2024).
III. Nozione di caso fortuito
Coerente con la natura oggettiva della responsabilità del custode è la esimente di essa positivamente stabilita, costituita dal caso fortuito. In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo (v. Cass. civ., n.
5658 del 2010): in altre parole, il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito, la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.
Tuttavia, lo stesso fortuito viene inteso talvolta dalla giurisprudenza prevalente in misura più ampia, comprensiva anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. Cass. Civ. 10556 del 2016) nonché del comportamento colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ. 25837 del 2017; Cass. Civ. 11526 del 2017; Cass. Civ. 22807 del 2008).
Infatti, il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 10 di 19
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così S.U. n. 20943 del 2022). Con l'ulteriore precisazione che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa
(art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, in una prospettiva di valorizzazione della condotta interattiva del soggetto che entri in contatto con un bene posto nella altrui custodia.
Le concrete conseguenze di tale precisazione saranno meglio apprezzate nel paragrafo dedicato al rilievo sistematico degli approdi evocati.
IV. Importanza della condotta colposa della vittima
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è, quindi, esclusa:
a) dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (v. Cass. civ. n. 22898 del 2012) b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (v. Cass. civ. n. 13681 del
2012);
c) dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo e imprevedibile (v. Cass. civ. n. 21727 del 2012). d) del fatto colposo della vittima che, entrata in interazione con la res, esclude il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (cfr. Cass. Civ. n. 26258 del 2019, esclusa, nella specie, la responsabilità del per la caduta su una macchia scivolosa ben CP_5 visibile;
Cass. civ. n. 1310 del 2012, in relazione alla caduta su una griglia di raccolta di acque piovane;
Cass. civ. n. 32205 del 2021, in relazione alle buche;
Cass. civ. n. 11794 del 2022 in relazione agli avvallamenti;
Cass. Civ. n. 35991 del 2023 con specifico riferimento alle rampe).
Sotto tale ultimo profilo, vale evidenziare che la condotta colposa, invero, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Inoltre, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 11 di 19
esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito” (cfr. Cass. civ. n. 2483 del 2018 e, in maniera esaustiva, Cass. Civ. n.858 del 2020; ma anche Cass. civ. n. 2481 del 2018; da ultimo Cass. civ. n. 11794 del 2022, nonché Cass. Civ. n. 19960 del 2023).
V. Rilievo sistematico dell'art. 2051 c.c. Alla luce dei rilievi esposti, appare chiaro come l'art. 2051, contempli un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime Cass. Civ. n. 23584 del 2013).
A detta allocazione del rischio, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v. Cass. Civ. n.
2692 del 2014). Inoltre, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito. A fini di coerenza sistematica – e per meglio esplicitare quanto approfondito in tema di fortuito – vale evidenziare che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della
“res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021) o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022).
Con migliore precisazione dogmatica, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana
(del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso talvolta evocato della "interruzione del nesso tra cosa e danno" o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. con mirabile precisazione Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un "giudizio" non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi "a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)"]. E, sempre in chiave sistematica, l'indugio sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, lungi dal mutare la natura della R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 12 di 19
responsabilità oggettiva per innestarne profili colposi, rappresenta lo strumento indispensabile proprio per una corretta analisi volta a ricostruire scientificamente e vagliare l'eziologia dell'evento, anche in una prospettiva di sviluppo diacronico dei singoli elementi.
3. Parziale fondatezza della domanda.
3.1. La domanda esperita da parte attrice è in parte fondata e, quindi, deve essere accolta nei limiti di seguito esplicitati. Non vi è dubbio, ad avviso del Tribunale, che la parte attrice abbia provato l'evento dannoso (neppure contestato in maniera specifica), il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, nonché il fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento dannoso, in ragione dell'omessa installazione di apposito guardrail a protezione della sede stradale. 3.2. Sotto il profilo della dinamica del sinistro, i fatti rilevanti non sono contestati in maniera specifica e risultano pacificamente riscontrati anche dai documenti depositati in atti (v., in particolare, relazione dei Carabinieri del sinistro nonché fotografie contenute all'interno della c.t.p. prodotta da parte attrice). L'evento, quindi, si è verificato in data 31.12.2017 alle ore 10:30 circa, allorquando il
- conducente e proprietario dell'autovettura Volkswagen Scirocco tg. EV 399 VF Parte_1 sulla quale si trovava a bordo - stava percorrendo la S.S. 283, all'altezza del km 49+580 in direzione Sibari dietro ad un veicolo di tipo Suv, il quale aveva acceso l'indicatore di freccia sinistra e si apprestava ad effettuare una manovra di inversione a “U”.
A fronte della manovra posta in essere da detto veicolo, al fine di evitare il tamponamento, l'attore ha svoltato anch'egli verso sinistra, invadendo la corsia di marcia opposta e sorpassando il veicolo. Terminata la manovra di sorpasso, nel rientrare nella propria carreggiata, l'attore ha perso il controllo del proprio veicolo, fuoriuscendo dalla sede stradale, ribaltandosi e finendo la propria corsa nel canale di scolo adiacente, a causa della mancanza di guardrail posto a protezione della sede stradale.
3.3. L'intrinseca pericolosità della res sottoposta alla custodia dell'ente risulta in maniera inequivoca, dal momento che è pacificamente riconosciuto tra le parti che, al momento dell'evento, sulla sede stradale interessata e all'altezza del punto ove l'attore è uscito di strada non era stato installato alcun dispositivo di protezione laterale della sede stradale, c.d. guardrail. Non vi è dubbio che si tratta di fatto che abbia inciso causalmente nella determinazione dell'evento lesivo, se solo si presta attenzione alla circostanza che, indipendente dalla condotta di guida del il punto esatto – lungo la S.S. 283 all'altezza del km 49+580 – ove il Parte_1 veicolo ha superato il limite della carreggiata era privo di qualsiasi barriera protettiva e, peraltro, degradava verso un canale di scolo, proprio a ridosso della semicarreggiata, profondo 1,5 metri (v. sul punto fotografie allegate alla c.t.p. di parte attrice). L'evento lesivo e le conseguenze dannose subite dal veicolo dell'attore sono, quindi, eziologicamente riconducibili al bene in custodia ad intrinsecamente e durevolmente privo di CP_1 accorgimenti atti a prevenire proprio il rischio concretatosi nel caso in esame, rappresentato dall'uscita di strada del veicolo, anche quando il conducente abbia colpevolmente perso il controllo dello stesso. In via controfattuale, non vi è dubbio che, in presenza di adeguata protezione della rete stradale, l'evento lesivo storicamente concretatosi hic et nunc non si sarebbe verificato con quelle modalità (v. Cass. civ. n. 22801 del 2017, che precisa sul punto il rilievo del nesso causale “anche non per la diretta causazione dell'incidente, ma per l'aggravamento delle conseguenze da esso derivanti ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell'evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che, come nella specie, esso possa aver dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso”). R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 13 di 19
Del resto, in via generale, qualora la produzione di un evento dannoso nella complessità di tutte le sue conseguenze negative possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, sia che essi abbiano agito in via concorrente per produrre il fatto dannoso in sé, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell'aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte (nel caso di specie, per colpa dello stesso danneggiato), ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell'evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che esso possa aver dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso (v. Cass. n. 15513 del 2024). In tal senso, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, alla stregua dell'art. 41 c.p., applicabile anche ai giudizi civili di responsabilità in ragione del carattere generale della norma, nel caso di concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non è escluso il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in un'omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale (cfr. Cass. Civ. n. 2360 del 2010).
3.4. Né rileva, nella determinazione dell'evento, in via esclusiva la condotta colposa del danneggiato. Invero, come acutamente osservato dalla giurisprudenza, la funzione del guard-rail è quella di impedire al conducente di uscire fuori di strada e tale funzione ovviamente è correlata a tutte le condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l'autovettura di uscire fuori della carreggiata di sua competenza.
Quindi la funzione del guard-rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale. Rispetto a tale funzione, non può essere considerata condotta abnorme quella del conducente che impatta violentemente contro il guard-rail, il quale è funzionalmente posto ad attutire le conseguenza degli impatti violenti (v. Cass. Civ. n. 6537 del 2011).
Né la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada è idonea ad integrare il caso fortuito (v. Cass. Civ. n. 26527 del 2020).
3.5. Neppure il rapporto custodiale della cosa in capo ad è oggetto di specifica CP_1 contestazione. Non v'è dubbio che, ai sensi dell'art. 14 C.d.S., l'obbligo di custodia della strada da parte del custode non sia limitato esclusivamente alla carreggiata ma si estenda anche alle pertinenze, ivi inclusa l'eventuale sussistenza di guardrail o, in caso di mancanza, la loro necessità di installazione. Infatti, riproducendo le parole della Suprema Corte sul punto, “la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è, infatti, limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla sua assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo” (v. Cass. n. 32545 del 2024; Cass. Civ. n. 25925 del 2019). Ciò, peraltro, trova la sua ragione sistematica nella funzione essenziale svolta dalle barriere laterali a presidio della sicurezza stradale.
La precipua finalità della barriera laterale altrimenti denominata guardrail è, infatti, quella stabilita dall'art. 2 Decreto ministeriale 21/06/2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo cui “Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada e per gli esterni eventualmente presenti, accettabili condizioni di sicurezza in rapporto alla configurazione della strada, R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 14 di 19
garantendo, entro certi limiti, il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta devono quindi essere idonei ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d'urto sui passeggeri”. Ne consegue che, in mancanza di barriere laterali idonee ad impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, tale carenza può integrare un vizio costruttivo che prescinde dalle altrui modalità di uso del bene e, pertanto, il custode, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo, avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti ed i provvedimenti necessari alla sua eliminazione, trattandosi di tratto stradale aperto al pubblico transito, soprattutto allorquando l'installazione di detti dispositivi sia obbligatoria in ragione delle specifiche caratteristiche del luogo.
Circa la necessità della loro installazione, già il precedente D.M. n. 223/1992 - dunque anche il successivo D.M. 21/06/2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –imponeva non soltanto l'installazione di detti presidi nei tratti stradali suscettivi di protezione nelle strade di nuove costruzione, ma anche l'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali, rimanendo inconcepibile che le strade di più vecchia costruzione restassero indifferenti alla disposizione la cui installazione deve, in ragione dell'anzidetta finalità di protezione delle barriere laterali, seguire in ogni caso all'attenta valutazione da parte dell'ente gestore della pericolosità in concreto del tratto di strada, sussistendo in capo all'ente gestore un generico obbligo precauzionale ai sensi dell'art. 14 C.d.S. (v. Cass. Civ. n. 882 del 2025).
Ne deriva, dunque, che ai fini dell'obbligatorietà della loro installazione sui tratti stradali contemplati dalla disposizione, risulta del tutto irrilevante il periodo di costruzione della strada, venendo in rilievo esclusivamente la valutazione circa la sussistenza o meno dei requisiti per come richiesti dalle disposizioni richiamate.
Sotto tale profilo, coerentemente con quanto già in precedenza stabilito dal D.M. n. 223/1992, anche il successivo D.M. 21.06.2004 citato, all'art. 3, nell'individuare le zone da proteggersi indica in particolare “il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell'arginello ed il piano di campagna è maggiore o uguale a 1 m;
la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (presenza di edifici, strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili): gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature, pali di illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d'acqua, ecc, ed i manufatti, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc, che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli potrebbero subire danni comportando quindi pericolo anche per i non utenti della strada. Occorre proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza;
tale distanza varia, tenendo anche conto dei criteri generali indicati nell'art. 6, in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità dell'ostacolo”. Non v'è dubbio, dunque, che in presenza di tali situazioni valutate dalla legge come potenzialmente pericolose, l'ente custode della strada debba necessariamente provvedere all'installazione di idonee barriere, secondo le specifiche tecniche indicate dalla legge. E, nel caso di specie, è decisivo il rilievo per cui il tratto stradale presentava caratteristiche tali da suggerire, sulla base delle migliori norme di tecnica costruttiva, la collocazione di un guardrail a protezione della limite della carreggiata, tenuto conto della presenza del canale di scolo posto al limitare della carreggiata e ad un dislivello superiore ad 1 m rispetto alla sede stradale (cfr. perizia del tecnico di parte attrice allegata in atti) e della sussistenza di limite di velocità di 70 km/h R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 15 di 19
(cfr. fotografie allegare alla perizia di parte attrice in cui è visibile il segnale stradale), con una sostenuta velocità di guida, quindi, da parte degli utenti della strada. 3.6. Del resto – e il rilievo è assorbente rispetto a tutte le difese della parte convenuta - la circostanza che per una determinata strada il D.M. n. 223 del 1992 non imponga in astratto l'adozione di misure di sicurezza, non esime la p.a. dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell'art. 14 C.d.S., se quella strada possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti.
Infatti, la colpa della pubblica amministrazione può consistere sia nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole di comune prudenza (colpa generica).
Il formale rispetto delle prime non vale, dunque, ad escludere di per sé la possibilità della sussistenza d'una colpa generica della p.a..
E, correlativamente, la responsabilità del custode per una res che presenti un vizio costruttivo o manutentivo che la renda inidonea alla funzione protettiva cui dovrebbe assolvere può derivare non solo dall'inosservanza di specifiche norme prescrittive di standard di sicurezza, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza (v. Cass. Civ. n. 25925 del 2019).
3.7. Nel caso in esame, la pericolosità e il rischio per la sicurezza degli utenti deriva dalle caratteristiche summenzionate della strada, con particolare riferimento al canale di scolo profondo
1,5 metri a ridosso del margine destro della semicarreggiata percorsa da che Parte_1 costeggia il tratto in questione senza alcuna protezione e delimitazione e che, quindi, impedisce qualsiasi attenuazione dell'urto o fuoriuscita dell'auto per i conducenti che oltrepassano il limitare della carreggiata.
Del resto, che sussistesse un rischio per la sicurezza per gli utenti e che la circolazione non potesse dirsi sicura, si evince a contrario dalla circostanza che, successivamente al verificarsi del sinistro, proprio ha provveduto a dotare il tratto in questione di guard-rail omologati. CP_1
La circostanza non solo è stata dedotta in sede di note scritte sostitute della prima udienza e mai contestata – in maniera specifica e, quindi, idonea allo scopo - dalla parte convenuta nei termini delle preclusioni assertive;
ma emerge pacificamente dalle ulteriori fotografie dello stato dei luoghi in epoca successiva al sinistro ritraenti la successiva installazione del guardrail, depositate dalla parte attrice con le memorie 183 c. 6 II termine c.p.c.
3.8. Provati, quindi, il rapporto custodiale ed il nesso causale tra la res e l'evento, la parte convenuta – che ne era onerata – non ha provato l'esistenza di un caso fortuito tecnicamente inteso, unica circostanza idonea ad elidere la responsabilità ex art. 2051 c.c., anche alla luce di quanto già espresso sopra (v. riferimento alla condotta colposa dell'attore). La presenza del manufatto, infatti, avrebbe ragionevolmente potuto evitare l'evento per come storicamente verificatosi e quantomeno limitare i danni occorsi al conducente.
4. Concorso del fatto colposo dell'attore nella causazione dell'evento lesivo. 4.1. Riconosciuta la sussistenza della responsabilità invocata da parte attrice, va tuttavia precisato che viene in rilievo l'applicabilità dell'art. 1227, comma 1, c.c., che testualmente dispone:
“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Infatti, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al comma 2) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. Civ. n. 11258 del 2018; Cass. Civ. n. 19218 del 2018), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (v. Cass. Civ. n. 842 del
2020). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 16 di 19
Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
Ora, in riferimento al carattere colposo del comportamento del comportamento tenuto dall'attore e dell'incidenza causale nella produzione dell'evento, deve osservarsi che all'uso di una cosa “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa” (v. Cass. civ. n. 18167 del 2014). Infatti, il pericolo che concretizza il rischio volto a prevenire l'evento dannoso – che orienta ed è sotteso alle norme in materia di responsabilità e, quindi, anche in relazione all'art. 2051 c.c. – è inevitabilmente determinato pur sempre dalla interazione della cosa con la condotta dell'utente, trattandosi, nel caso di specie, di res priva di dinamismo interno.
Si tratta, come già esposto, di un opportuno bilanciamento tra un criterio di imputazione della responsabilità con allocazione del rischio (che la norma intende evitare) in capo al custode e il dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa in un contesto necessariamente relazionale.
4.2. Alla luce di questo dovere vanno valorizzate nel caso di specie le circostanze di seguito esposte.
In primo luogo, non vi è dubbio che anche la condotta del danneggiato costituisca un antecedente causale rilevante nella determinazione dell'evento. Infatti, in sede di dichiarazioni spontanee rese in data 2.02.2018 ai carabinieri, l'attore ha precisato che “Viaggiavo a circa 70km/h e ho notato che mi precedeva nella marcia, un suv di colore grigio, di cui non sono in grado di riferire la targa, questo aveva l'indicatore di sinistra acceso con l'intenzione di fare una inversione ad “U”. Ricordo che detto veicolo si trovava sul margine destro della corsia, quando, improvvisamente e repentinamente, manovrava verso il centro della strada per svoltare a sinistra ed io non potevo frenare in tempo, quindi, per evitare una sicura collisione/tamponamento, manovravo anch'io verso sinistra, superandolo senza venire a contatto, purtroppo ero costretto a invadere la corsia di marcia opposta. Fortunatamente, in quel momento, non provenivano veicoli e decidevo comunque di rientrare nella mia giusta corsia di marcia, ma a quel punto perdevo il controllo del mezzo e finivo fuori strada in un terreno, ribaltandomi” (v. documentazione allegata da parte attrice).
Dette dichiarazioni, dal contenuto latamente confessorio, consentono di accertare la condotta imprudente del conducente-danneggiato, tenuto conto delle specifiche condizioni dei luoghi al momento dell'evento e delle caratteristiche intrinseche della res. Infatti: a. la manovra di sorpasso è stata effettuata in presenza di veicolo che aveva acceso l'indicatore di direzione verso sinistra, circostanza questa che avrebbe dovuto suggerire all'attore di rallentare la propria marcia e non già di operare una manovra di sorpasso nella medesima direzione (sinistra) in cui l'altro veicolo stava svoltando. Peraltro, come rilevato dai carabinieri, sulla strada vigeva segnaletica stradale recante striscia continua, che avrebbe dovuto imporre una velocità consona, evitando sorpassi (cfr. verbale di rilevamento sinistro effettuato dai carabinieri in atti).
b. Le condizioni della strada erano buone, avendo gli stessi riscontrato che il fondo stradale risultava asfaltato, asciutto e privo di anomalie, con buona visibilità e condizioni di traffico normali;
c. L'evento si è verificato in orario mattutino, ossia ore 10:30/11:00 e la visibilità del veicolo antistante non era inibita da alcun elemento esterno che ne avrebbe potuto impedire la visibilità. d. In ogni caso, anche dopo il sorpasso, rientrando nella propria corsia, lo stesso attore ammette di aver perso il controllo del veicolo. R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 17 di 19
Pertanto, alla luce del vaglio critico di tutti gli elementi evocati, il rilievo causale della condotta colposa del danneggiato è certamente concorrente, tale da attenuare ma non escludere la responsabilità custodiale della parte convenuta. In conclusione, va diminuito del 50% il risarcimento spettante all'attore in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione dell'evento lesivo e del danno conseguenza.
5. Conseguenze risarcitorie e liquidazione del danno. 5.1. Dalle considerazioni espresse in ordine alla dinamica del sinistro discendono le seguenti conseguenze, sotto il profilo risarcitorio.
Va anzitutto chiarito che, sebbene la parte nel proprio atto introduttivo lamenti di essere incorsa in danni di natura non patrimoniale, nelle proprie conclusioni la domanda si limita alla corresponsione dei soli danni patrimoniali per i danni occorsi al veicolo e, conseguentemente, ex art. 99 e 112 c.p.c. il Tribunale non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda.
5.2. Nessun dubbio sussiste in ordine al c.d. danno conseguenza derivante in via immediata e diretta dall'evento lesivo né in relazione alla sussistenza e alla entità materiale delle conseguenze dannose dell'evento, che sono pienamente dimostrate da quanto verbalizzato dai carabinieri e dalle fotografie prodotte, le quali descrivono in maniera dettagliata i pregiudizi subiti dalla CP_6
. Inequivoca la circostanza che – alla luce dell'impatto e della dinamica del sinistro e delle
[...] foto in atti – i pregiudizi subiti dall'auto si estendessero ad ogni componente della stessa e fossero tali da giustificare la sua rottamazione (documentata in atti).
In assenza di specifiche contestazioni sotto il profilo delle conseguenze dannose, non è stata disposta una Consulenza tecnica di ufficio al fine di valutare i danni, dal momento che, peraltro, il tempo trascorso non avrebbe consentito una corretta valutazione dei danni sul veicolo (posto che il CTU neppure avrebbe potuto esaminare l'auto in quanto rottamata) e i documenti prodotti sono sufficienti, comunque, per una corretta valutazione dello stesso. Il danno, infatti, una volta provato l'evento lesivo e le conseguenze materiali dannose dello stesso, può essere liquidato dal giudice in via equitativa ex art. 2056 e 1226 c.c., attesa la difficoltà sopra esposta di provare l'ammontare preciso del danno e ritenuto che, sulla base della documentazione acquisita e della intera istruttoria espletata, sia possibile pervenire ad una quantificazione che non si discosti in misura notevole dalla reale entità del pregiudizio subito.
Sotto tale profilo, è opportuno ricordare che la giurisprudenza, in relazione al preventivo, rammenta che lo stesso di per sé considerato non possa costituire prova del danno;
ma è anche vero che tale documento può fungere da base per la liquidazione equitativa del danno subito ex art. 1226
c.c., laddove vi sia indicazione analitica delle voci di spesa e corrispondenza tra le parti danneggiate indicate in tale documento e i danni raffigurati nella documentazione fotografica prodotta (cfr. Cass.
Civ. n. 591 del 1995; vieppiù in assenza di specifica contestazione, v. Cass. Civ. n. 27624 del
2020). Nel caso in esame, i danni riportati nei documenti, con analitica indicazione dei pezzi e delle voci di costo, sopra indicati trovano precisa corrispondenza nelle foto allegate in atti.
Pertanto, alla luce del raffronto tra il preventivo e le foto dei danni, tenuto conto delle voci espressamente indicate nel documento e del valore di mercato della al tempo del sinistro, CP_6 dal momento che l'auto era stata immatricolata nel 2014 e aveva percorso 25.000 km, non vi è dubbio che la riparazione della stessa sarebbe stata antieconomica. L'auto, peraltro, è stata rottamata, alla luce dei documenti prodotti dalla parte attrice. Per l'effetto, il quantum risarcitorio deve essere determinato in misura pari al valore commerciale del veicolo che – tenuto conto del prezzo stimato in atti ricavato da AutoScout24 e della sostanziale assenza di qualsiasi contestazione da parte del convenuto – può essere determinato nella somma di euro € 23.000,00, importo già rivalutato alla attualità Sulla somma determinata va applicata la decurtazione del 50%, misura del concorso colposo nella determinazione del sinistro da parte dell'attore, per cui si ottiene che la misura dell'equivalente pecuniario del danno subito è pari ad € 11.500,00, somma anche questa già rivalutata alla attualità. R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 18 di 19
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, e cioè, in base ad un indice di rivalutazione medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU.
n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000).
Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite.
Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (31.12.17) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
6. Il regime delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ.
Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
g) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
Deve, infine, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. MANDARINO per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: R.G. n. 2528 del 2019 - Pag. 19 di 19
A. ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da parte attrice e, per Parte_1 l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte CP_1 attrice della somma di € 11.500,00, già rivalutata all'attualità, oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito (31.12.17) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, come meglio indicato in motivazione;
B. CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice CP_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € 274,53 per esborsi vivi ed in Parte_1 complessivi € 2.550,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. MANDARINO GIUSEPPE per dichiarato anticipo;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito.
Così deciso in data 21 marzo 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia