CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 16/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 138/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv. Colombino)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv. Guglielmo)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1173 del 7/12/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda, proposta da nei Controparte_1 confronti dell si riconosceva la natura professionale della denunciata malattia dal ricorrente (“carcinoma Pt_1 polmonare”), e si condannava il resistente al pagamento della rendita nella misura corrispondente al grado di menomazione del 30%, con decorrenza di legge, nonché al pagamento delle spese di lite e delle due TU acquisite.
L'Istituto interponeva appello, cui resisteva il CP_1
Espletata TU e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo, l'appellante: a) rimprovera al primo giudice l'assenza di motivazione sul recepimento delle conclusioni riportate dal TU dott. nel secondo elaborato peritale disposto Per_1 dallo stesso giudice, nonostante la contraddittorietà intrinseca rispetto il primo elaborato dell'altro TU dott.
; b) rileva che le evidenze documentali relative alla certificazione medica in atti non avrebbero Per_2 fatto emergere elementi probatori necessari ai fini di una corretta valutazione del rapporto di causalità tra malattia ed il rischio lavorativo;
c) sottolinea che gli studi scientifici ed epidemiologici non individuano una relazione tra l'esposizione a polveri di toner e un maggior rischio di tumori maligni delle vie respiratorie;
d) lamenta che il TU dott. autore della seconda perizia favorevole al lavoratore e condivisa dal Per_1
Tribunale, non avrebbe provato l'esposizione del allo “stirene” e al “nero fumo”. CP_1
Le doglianze, da scrutinarsi congiuntamente stante la connessione, si rivelano fondate.
In punto di fatto, è stato provato - con testi e documenti - che il durante la sua attività Per_3 lavorativa, si era occupato sia della commercializzazione di toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici, sia della ricarica di tali componenti nel suo laboratorio e, quindi, dell'installazione degli stessi presso gli uffici, oltre a provvedere alla manutenzione delle macchine stesse.
Stando così le cose, si tratta soltanto di verificare la sussistenza o meno di una correlazione causale tra la patologia neoplastica e l'attività lavorativa del CP_1
Orbene, a fronte delle censure sollevate con l'appello e delle discordanti perizie d'ufficio acquisite nel primo grado di giudizio - segnatamente, quella negativa del dott. e quella positiva del dott. Per_2
- questa Corte ha ritenuto rinnovare l'indagine medico-legale concernente la natura Per_1 professionale del carcinoma polmonare da cui l'odierno appellato è affetto, con il compito, appunto, di
(ri)valutare il nesso causale con l'attività lavorativa.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, laddove venga in esame una malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso causale va riconosciuto in presenza di una “rilevante o ragionevole probabilità scientifica” e, precisamente, in base criterio “del più probabile che non” (v., tra le altre, Cass. S.U. n.
576/2008), che indica la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso e richiede un apprezzamento non isolato, bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione (v., in termini, Cass., sez. lav., n. 16581/2019).
Secondo tale orientamento (v., altresì, Cass., sez. lav., n. 9342/2022), tale criterio non è ancorabile esclusivamente ad un parametro quantitativo-statistico (c.d. probabilità quantitativa), potendosi attingere, al fine di ricostruire il nesso causale, all'àmbito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica), potendo l'ausiliario del giudice utilizzare, per acclarare il suddetto nesso causale, anche ogni specifico riferimento alla letteratura scientifica e agli studi epidemiologici allo stato esistenti. In quest'ordine di concetti, il nominato TU, dott. alla luce della documentazione medica Per_4 allegata agli atti e dell'esame clinico obiettivo cui è stato sottoposto il ha accertato che quest'ultimo CP_1
è affetto da: “adenocarcinoma del lobo superiore del polmone destro ALK traslocato (diagnosi istologica
12/2015) chemio trattato dal 2016 al 2017 e dal 2020 a tutt'oggi, con documentate metastasi ossee (scapola destra, trochite destro e sacro iliaca destra) e cerebrali multifocali in attuale terapia con Alectinib in soggetto in attuali sufficienti condizioni generali con esiti di pregressa asportazione di melanoma cutaneo della spalla destra (9/2015)”.
Riguardo a quanto sopra premesso, l'obiettivo dell'elaborato peritale è stato correttamente perimetrato dall'ausiliario nel senso di verificare se la patologia neoplastica denunciata possa, o meno, essere ricondotta ad eziologia professionale, e, quindi, innanzitutto, accertare l'eventuale presenza del nesso causale tra il lavoro svolto e l'infermità denunciata, tenendo nel debito conto anche le osservazioni delle parti alle due precedenti TU svolte nel giudizio di primo grado, che avevano portato a conclusioni opposte.
Prima di rispondere al quesito se la diagnosticata infermità neoplastica interessante il polmone fosse eziologicamente collegata con l'attività lavorativa dal il medesimo TU ha risposto all'eccezione CP_1 sollevata dal lavoratore circa la riconducibilità alle tabelle dei composti chimici presenti nei toner, fra Pt_1 cui carbon black (nero fumo) e stirene, affermando che l'infermità in questione non è tabellata.
In effetti, né la patologia né le lavorazioni espletate dall'odierno appellato trovano posto tra le voci previste per l'industria e per l'agricoltura nella “nuova tabella delle malattie professionali” dell'industria contenuta nel vigente d.m. 10/10/2023, così come non comparivano nella precedente tabella presente nel d.m. 9/4/2008, e, allo stesso modo, né il carbon black né lo stirene compaiono nelle citate tabelle.
Per completezza, si puntualizza che lo “stirene 7,8 ossido” compare nella tabella di cui al d.m. n. 141 del 15/11/2023 - che riporta l'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30/6/1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni - ma come solo nella lista III, al gruppo 6 (patologie la cui origine lavorativa è possibile) e come possibile fattore causale di “tumori solidi” non meglio specificati e delle patologie neoplastiche del sistema emolinfopoietico.
Inoltre, il tumore del polmone è patologia multifattoriale (ad eziologia in parte ancora ignota), nella cui genesi, cioè, possono avere un ruolo causale più fattori (lavorativi, extra-lavorativi, genetici, ecc.), per quanto
- v. infra - lo specifico istotipo osservato nell'appellato (“adenocarcinoma del polmonare”) non sembri trovare spiegazione causale né nell'abitudine al fumo di tabacco né nelle noxae di natura ambientale/professionale, ma contempli, piuttosto, la possibile incidenza di fattori genetici.
Per le suddette ragioni, nel caso de quo, l'accertamento del nesso di causalità non può derivare da una mera, teorica, presunzione legale, ma deve essere oggetto di rigorosa valutazione medico-legale, riguardo alla sussistenza del concreto rischio professionale e alla sua idoneità causale (in termini qualitativi e quantitativi) alla determinazione di siffatto evento patologico, nello specifico caso oggetto di osservazione
(come sopra delineato anche dalla magistratura di vertice).
Pertanto, allo scopo di verificare l'eventuale riconducibilità della patologia per cui è causa all'attività lavorativa, il TU ha indirizzato la ricerca chiarendo i seguenti aspetti: a) le caratteristiche quali-quantitative del rischio professionale;
e b) le caratteristiche cliniche ed epidemiologiche dell'infermità in diagnosi e le evidenze di letteratura circa la relazione tra l'esposizione professionale agli agenti chimici avvenuta in costanza di attività lavorativa di recupero e rigenerazione toner) il rischio di “adenocarcinoma del polmone”. Circa le caratteristiche quali-quantitative del rischio professionale, benché la documentazione allegata ai fascicoli di causa non descriva compiutamente le caratteristiche quali-quantitative dell'esposizione professionale ad agenti chimici del quest'ultimo ha riferito di avere svolto attività di recupero e CP_1 rigenerazione dei toner con esposizione alle polveri in esso contenute.
Si evince dalla documentazione disponibile che siffatta attività ha avuto il suo inizio nel 2007 e si è protratta sino all'epoca del pensionamento;
essa avveniva in un piccolo locale attiguo all'esercizio commerciale (e verosimilmente con esso comunicante) con l'impiego di una cappa e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (guanti di gomma) e riguardava la lavorazione di 7/8 involucri al giorno.
Da quanto asserito dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio e dedotto nelle due TU elaborate nel primo grado di giudizio, i toner utilizzati dall'appellato contenevano “una miscela di varie sostanze che, ai fini della tossicità, è da ricondursi essenzialmente a 2 componenti: stirene e nerofumo
(carbon black)”, che si assume possano essere maggiormente correlate con lo sviluppo di patologie neoplastiche.
In proposito, il TU ha condotto, comunque, una ricerca sulla rete delle “schede dati e di sicurezza” dei prodotti citati, in merito alla verifica dell'eventuale presenza, all'interno degli stessi, di composti cancerogeni, tuttavia, tale ricerca ha dato esito negativo per la presenza di cancerogeni nelle tre schede consultate (ON, OX e HP).
In particolare, secondo quanto riportato nella scheda dati e di sicurezza HP “Cartuccia HP Color
LaserJet CF259A-X-XC-XH-XR colore nero” rinvenuta sulla rete, “nessuno degli ingredienti di questa preparazione sono classificati come carcinogeni secondo gli standard ACGIH, EU, IARC, MAK, NTP oppure
OSH”; e ancora, per quanto attiene alla cartuccia OX per stampanti Lexmark, vengono considerate
“assenti” le sostanze cancerogene;
infine, per quanto attiene alla cartuccia ON C-EXV 1 Black Toner, alla voce cancerogenicità viene riportato “dati non disponibili”.
Rispetto alla letteratura disponibile sull'argomento, si cita il documento “Factsheet - Stampanti laser, fotocopiatrici e toner: pericoli per la salute” redatto da , e Persona_5 Per_6 Persona_7 [...] di SUVA nel 2015, nel quale gli Autori affermano quanto segue: “I toner sono costituiti da Per_8 piccolissime particelle di materia termoplastica (copolimeri stirolo-acrilici, nelle stampanti ad alto rendimento anche poliestere), che si fissano sulla carta per fusione. Come pigmento colorante, nei toner neri si utilizza il nerofumo (carbon black o nerofumo per uso industriale) o l'ossido di ferro, mentre nei toner di altri colori si ricorre a dei pigmenti organici. L'analisi della composizione chimica dei toner disponibili in commercio, eseguita con diverse tecniche, ha rivelato che, oltre al carbonio, al ferro e al rame, sono presenti anche piccole percentuali di diversi altri elementi. Si tratta essenzialmente di tracce (quantità dell'ordine delle ppm) di titanio, cobalto, nichel, cromo, zinco, stronzio, zirconio, cadmio, stagno, tellurio, tungsteno, tantalio e piombo. Oltre a questi componenti principali, i toner contengono diversi coadiuvanti come cera, acido silicico
(diossido di silicio amorfo come antiagglomerante) e, in parte, anche piccole quantità di sali metallici per controllare le proprietà elettromagnetiche. Il diametro delle particelle di toner è di 2-10 m”.
Con riferimento alla ricerca delle monografie IARC su stirene e nerofumo, il TU ha osservato che la monografia n. 121/2019 deduce che lo stirene, pur classificato nella categoria 2A (“probabile cancerogeno per l'uomo”), è però associato ai tumori del sistema linfoemopoietico e non del polmone né dei tumori solidi, mentre la monografia n. 93/2010 conclude che il è classificato nel gruppo 2B (“possibile Per_9 cancerogeno umano”), con la precisazione che l'evidenza di cancerogenicità nell'uomo è “inadeguata”. Nella “List of classifications by cancer sites with sufficient or limited evidence in humans, IARC
Monographs Volumes 1-138”, aggiornata al 21/3/2025, non compaiono, tra i cancerogeni per il polmone, né il nerofumo né lo stirene.
Pertanto, da quanto sopra riportato, per nessuna delle sostanze indicate, vi è evidenza di cancerogenicità per il polmone.
Del resto, gli studi epidemiologici disponibili - molti dei quali trovano ampia descrizione nella già citata scheda informativa “Stampanti laser, fotocopiatrici e toner: pericoli per la salute” (Koller et al. nel 2015) - eseguiti nei lavoratori esposti alle polveri dei toner (addetti alla produzione dei toner, alla manutenzione di stampanti e fotocopiatrici e ad attività d'ufficio) non mostrano eccessi di rischio di neoplasia del polmone.
Spicca su tutti lo studio retrospettivo di mortalità condotto da et al. (2010), eseguito su Per_10
33.671 dipendenti di un'azienda xerografica, impiegati tra il 1960 e il 1982 come operai di produzione o tecnici del servizio clienti, che non ha rilevato eccessi significativi della mortalità per 23 cause indagate (la ricerca non ha, infatti, rilevato un maggiore rischio di mortalità per neoplasia maligna, tumore ai polmoni, malattie delle vie respiratorie e dell'apparato cardiocircolatorio); più di recente, un altro studio pubblicato da
AD et al. (2018), eseguito su un gruppo di lavoratori del settore fotocopiatrici giapponese (seguiti in un follow-up di 10 anni), addetti alla fabbricazione, manutenzione o riciclaggio di toner in polvere o di macchine che utilizzano toner, non ha mostrato eccessi di patologie croniche del polmone;
parimenti un ulteriore studio prospettico di coorte decennale (2004-2013) condotto da et al. (2019), su 296 lavoratori giapponesi Per_11 che manipolano toner, non ha mostrato eccessi statisticamente significativi di malattie polmonari
(pneumoconiosi, fibrosi polmonare, cancro ai polmoni e asma bronchiale).
Riguardo, poi, all'adenocarcinoma del polmone, sulla base della documentazione sanitaria esibita, il
TU ha avuto modo di affermare che la patologia è stata diagnosticata alla fine del 2015 - epoca dell'esame istologico citato in tale documentazione - ossia 7-8 anni dopo l'inizio della riferita esposizione occupazionale
(all'epoca il aveva 54 anni). CP_1
Informazioni tratte dal World Cancer Report (2020) mostrano che il tumore del polmone rappresenti la neoplasia più frequente nei soggetti di sesso maschile;
nell'uomo, i tipi istologici “carcinoma squamoso” e
“adenocarcinoma” sono i più frequenti ed il consumo di tabacco è particolarmente associato al carcinoma squamoso, mentre nei non fumatori è l'adenocarcinoma l'istotipo più frequente.
I dati di incidenza dei tumori del polmone riportati dalle Linee Guida AIOM 2024 sono i seguenti: “Nel
2023, in Italia sono stati stimati circa 44.000 nuovi casi di tumore del polmone (30.000 negli uomini e 14.000 nelle donne): seconda neoplasia più frequente negli uomini (15%) e terza nelle donne (6%); il tumore del polmone è il secondo tumore per frequenza negli uomini dopo il carcinoma della prostata, con percentuali pari al 14,3% di tutti i tumori maschili;
nelle donne, la neoplasia è meno frequente essendo al terzo posto dopo i tumori della mammella e del colon-retto, con percentuali pari al 7,4% di tutti i tumori femminili. Non compare invece tra le prime 5 neoplasie più frequenti in entrambi i sessi prima dei 50 anni”.
Secondo le succitate Linee Guida: “I riarrangiamenti di ALK (presenti nel 3-7% delle neoplasie polmonari non a piccole cellule) si ritrovano maggiormente in adenocarcinomi che insorgano in soggetti giovani, con assente o ridotta abitudine tabagica. L'incidenza aumenta all'aumentare dell'età. Alla diagnosi l'età media dei pazienti è 60 anni;
oltre un terzo dei nuovi casi è in soggetti di età superiore ai 70 anni. Tra i fattori non occupazionali di rischio maggiormente associati con il tumore del polmone spicca l'abitudine al fumo di tabacco, essendo responsabile dell'85-90% dei casi osservati nel nostro Paese”. Nello studio è stato evidenziato un aumento del 55% del rischio di insorgenza di Pt_2 adenocarcinomi polmonari, istotipo più frequente nei non fumatori;
un ruolo crescente della predisposizione genetica e, in particolare, dei polimorfismi genici è stato evidenziato negli ultimi anni, anche se, nell'eziologia del tumore al polmone, rimane preponderante il peso dei fattori ambientali.
Appare rilevante qui osservare come il tempo che intercorre tra l'inizio dell'esposizione ad un determinato agente cancerogeno occupazionale e la comparsa di un tumore solido è molto lungo, sicuramente superiore ai 10 anni, non inferiore ai 15-20 anni e, in alcune stime, superiore ai 20-30 anni (v., in particolare, la tabella 1 allegata al lavoro scientifico di e del 2012, che riporta, per il tumore Pt_3 Tes_1 del polmone, le rispettive stime, rispetto ai tempi di latenza, tratte dalla letteratura scientifica).
In definitiva, ad avviso del TU: a) la neoplasia del polmone è patologia di non infrequente riscontro nella popolazione generale maschile e specialmente in quella ultra50enne (il all'epoca della CP_1 diagnosi aveva 54 anni); b) nei prodotti indicati da quest'ultimo, come utilizzati nel corso della propria attività lavorativa, non è risultata la presenza di composti cancerogeni per il polmone;
c) gli studi epidemiologici disponibili - i quali, a differenza di quanto dedotto dall'appellato, sono stati eseguiti non solo nei lavoratori industriali addetti alla produzione dei toner di stampanti e fotocopiatrici, ma anche in lavoratori addetti alla manutenzione e all'utilizzo degli stessi - non mostrano eccessi di rischio di patologie polmonari croniche né di neoplasie del polmone;
d) l'infermità contratta dal non è tabellata ai sensi della normativa CP_1
“assicurativa” vigente nel nostro Paese;
e) il tumore del polmone, nel caso di specie, è stato osservato a distanza di 7/8 otto anni dall'inizio della denunciata esposizione occupazionale, latenza troppo breve per giustificare l'eziologia occupazionale di siffatta neoplasia;
f) pressoché contemporaneamente alla diagnosi di detta neoplasia polmonare, vi è evidenza della diagnosi di una neoplasia rilevata in altra sede (melanoma cutaneo del braccio).
L'ausiliario ha concluso nel senso che, in ragione dei sopra descritti elementi, stante la sostanziale non soddisfazione dei criteri del nesso causale di “adeguatezza quali-quantitativa”, “cronologico”,
“epidemiologico” e di esclusione di altre cause, è poco probabile che la citata infermità possa essere ricondotta all'attività lavorativa svolta, aggiungendo che gli antecedenti lesivi (carbon black e stirene) non sono compatibili con il tipo di effetto prodotto (neoplasia polmonare).
In risposta e confutazione delle osservazioni dell'appellato alla bozza di relazione trasmessa alle parti
- v. pec dell'8/7/2025, con CTP del dott. e rilievi dell'avv. Guglielmo, riportate nell'elaborato peritale Per_12 inviato telematicamente il 16//2025 - il TU ha convincentemente replicato quanto segue.
In sintesi, nella prima, si sostiene che, avuto riguardo ai dati di letteratura, sia di ordine epidemiologico che sperimentale, delle mansioni svolte dal e dei criteri medico legali che si usano per passare al CP_1 vaglio critico un possibile nesso di causalità materiale, è del tutto verosimile che la malattia diagnosticata al
(adenocarcinoma polmonare) possa riconoscere, in termini di probabilità, una genesi lavorativa CP_1
Nei secondi, si evidenzia un periodo di 8 anni prima (1992-2000) di esposizione in modo attenzionato e di 16 anni dall'insorgenza della malattia con esposizione certa ed incontrollata alle stesse polveri cancerogene, e così complessivamente 24 anni, sottolineando che l'attività ulteriore di ricarica dei toner e cartucce è iniziata nel 2000, ma si aggiungeva così alla vendita ed all'assistenza/manutenzione ai computer, fotocopiatrici e stampanti, implicando così l'esposizione alle polveri dei toner e cartucce nelle operazioni di sostituzione e manutenzione negli uffici o presso il proprio laboratorio.
Sui punti oggetto di deduzione critica, il TU ha osservato quanto segue, non senza avere chiarito, in via preliminare, un aspetto rilevante, ossia che il periodo di esposizione, ai fini del calcolo della latenza, va inteso come il lasso di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa dei primi sintomi della malattia.
Ebbene, i dati documentali e la raccolta anamnestica - ivi compresa quella operata da entrambi i TU nominati nella causa di primo grado (dott. e dott. - escludono con decisione che il Per_2 Per_1 possa avere svolto il lavoro di addetto al recupero e rigenerazione toner per 17 anni e tantomeno CP_1 per 24 anni, come, invece, sostenuto, rispettivamente, dal CTP e dalla difesa dell'odierno appallato, avendo viceversa lo stesso operato dal 2007 e, sino alla data di comparsa della neoplasia (2015), per soli 7-8 anni.
Se si considera, poi, che l'insorgenza della lesione neoplastica precede di diversi mesi (se non di qualche anno) la comparsa dei primi sintomi, nel caso di specie, il tempo di latenza può essere indicato in 6-
7 anni, periodo del tutto insufficiente alla comparsa dei tumori solidi di origine occupazionale.
Rispetto allo stirene - evocato da CTP come agente causale dei tumori del polmone - si ribadisce che, dalla letteratura scientifica, si evince con chiarezza che siffatta sostanza, per quanto classificata da IARC in classe IIA, non viene ritenuta, dalla stessa IARC, fattore causale di tumori solidi né di tumori del polmone, essendo viceversa concreta la sola associazione con le neoplasie del sistema linfoemopoietico (il lavoro scientifico citato dallo stesso CTP critica le classificazioni del biossido di titanio e del nerofumo basate sigli studi sperimentali sui ratti in quanto, ma si rivela del tutto in linea con la letteratura citata dal TU, che non consente di associare il tumore del polmone all'esposizione a nerofumo).
Relativamente agli altri fattori presenti nei toner, lo stesso TU osserva che le schede dati e di sicurezza, che ha avuto modo di consultare sulla rete, ne hanno escluso la presenza;
a suo parere
(supportato dalle evidenze raccolte da SUVA nel 2015 e riportate nel documento sopra citato), per quanto alcuni metalli (con possibili effetti cancerogeni) possano essere presenti nei toner, la loro concentrazione (in peso) è così modesta da poterne escludere - alle condizioni espositive del (che, come risulta dagli CP_1 atti operava sotto un cappa e utilizzava i dispositivi di protezione individuale) - il possibile ruolo nella genesi dei tumori e dei tumori del polmone in particolare, né, peraltro, la “cera” e l'acido silicico” - evocati dalla difesa dell'appellato - risultano classificati da IARC quali cancerogeni certi.
Si rammenta, inoltre, che la ricerca condotta sulla rete delle “schede dati e di sicurezza” dei prodotti citati, in merito alla verifica dell'eventuale presenza, all'interno degli stessi, di composti cancerogeni ha dato esito negativo per la presenza di cancerogeni nelle tre schede consultate (ON, OX e HP).
Infine, circa la possibilità - evocata sia dal CTP dott. che dall'avv. Guglielmo - di escludere “la Per_12 presenza di alcuni noti fattori di rischio correlati alla genesi del cancro del polmone”, si ribadisce che, tra i fattori non occupazionali di rischio più comunemente associati con il tumore del polmone, oltre all'abitudine al fumo di tabacco - assente, però, nell'appellato - spicca il ruolo della componente genetica, sostenuta in letteratura in particolar modo proprio per gli adenocarcinomi, questa sì presente nel atteso che CP_1 siamo al cospetto di un adenocarcinoma del polmone “ALK traslocato”.
Pertanto, il TU, alla luce dello studio della documentazione medica allegata agli atti, del risultato dell'esame clinico cui è stato sottoposto il lavoratore, e dell'attenta analisi delle note
contro
-deduttive alla bozza della relazione di TU proposte dall'odierno appellato, ha concluso nel senso che “la menomazione denunciata riassunta nella diagnosi medico-legale non ha eziologia professionale”.
Non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da tale valutazione, fondata su seri e completi accertamenti tecnici nonché sorretta da condivisibili argomentazioni medico-legali. Per quanto fin qui esposto, l'impugnata sentenza deve essere in toto riformata, con rigetto dell'originaria domanda proposta dal (rendendo ultroneo, altresì, il rinnovo della TU, come CP_1 invocato in subordine dall'appellato con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.).
La complessità delle questioni trattate, oggetto di discordanti indagini peritali medico-legali, induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per le stesse ragioni, appare equo porre le spese delle TU - determinate con separati decreti - a carico degli odierni contendenti nella misura di metà ciascuno.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da CP_1
nei confronti dell
[...] Pt_1
b - compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
c - pone definitivamente le spese delle TU espletate in tali gradi a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
Roma, 16/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)