Sentenza 20 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00754/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -Os.c.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Toni De Simone, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.tonidesimone@puntopec.it;
contro
Comune di -O, in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Muccitelli dell’avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in -O, viale IV novembre 25 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. muccitelli.alessandra@pec.comune.latina.it;
nei confronti
-O, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Francesco A. Caputo e Sara Corsini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via U. Ojetti 114 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. studiolegalecaputoroma@pec.it e saracorsini@ordineavvocatiroma.org;
per
A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1) della determinazione dirigenziale municipale n. -O del 4 luglio 2025, comunicata il successivo giorno 11, recante l’aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un operatore per l’affidamento dei servizi balneari di salvamento indispensabili per la tutela della salute e l’incolumità pubblica sulle spiagge libere del territorio comunale per il triennio 2025-2027 (CIG -O);
2) dei verbali della commissione giudicatrice nn. 1, 2, 3 e 4;
3) del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale della procedura de qua ;
4) della nota prot. n. -O dell’11 luglio 2025, recante comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;
B) la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato con conseguente subentro della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -O e di -O;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. VA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con bando pubblicato sulla GUUE il 15 aprile 2025, come rettificato il 7 maggio 2025, il Comune di -O ha indetto una procedura aperta ex art. 71, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico per l’affidamento dei servizi balneari di salvamento indispensabili per la tutela della salute e l’incolumità pubblica sulle spiagge libere del territorio comunale per il triennio 2025-2027 (CIG -O). L’importo a base di gara è di euro 728.486,95 ed il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla suddetta procedura hanno preso parte tre concorrenti, tra cui -Os.c.r.l. ed -O e, all’esito delle operazioni di valutazione delle relative offerte, con determinazione dirigenziale n. -O del 4 luglio 2025, comunicata con nota prot. n. -O dell’11 luglio 2025, il servizio è stato aggiudicato ad -O con un punteggio complessivo di 100/100 (di cui 70/100 per la componente tecnica e 30/100 per quella economica, a fronte di un ribasso del 6,877% sulla base d’asta), mentre -Os.c.r.l. si è classificata in seconda posizione con 67,930/100 (di cui 45,202/100 per la parte tecnica e 30,000/100 per quella economica, con un ribasso del 5,210%). Il servizio è stato, quindi, consegnato all’appaltatore il 10 luglio 2025, stante la presenza di ragioni di urgenza connesse al fatto che la stagione balneare 2025 era già iniziata da tempo.
Con il ricorso all’esame, notificato il 9 settembre 2025 e depositato il successivo giorno 23, -Os.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 94, 95 e 98, d.lgs. n. 36 del 2023, oltre ad eccesso di potere, perché l’aggiudicataria avrebbe impropriamente influenzato il processo decisionale della stazione appaltante fornendo e producendo informazioni false e fuorvianti al fine di ottenere l’aggiudicazione e segnatamente in tema di personale da destinare all’esecuzione della commessa (che non era alle dipendenze della controinteressata e che non rispecchiava fedelmente l’esperienza, le capacità e le caratteristiche dichiarate in sede di offerta) ed in materia di coordinamento del servizio con le autorità a vario titolo competenti (posto che i protocolli d’intesa con la polizia locale e la capitaneria di porto depositati dall’aggiudicataria a corredo dell’offerta non constano essere mai stati sottoscritti);
II) violazione dell’art. 108, d.lgs. n. 36 cit., nonché eccesso di potere, perché l’art. 18 del disciplinare di gara detterebbe dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica eccessivamente generici e privi di un’analitica articolazione, sì che il seggio di gara avrebbe dovuto motivare estesamente sulle ragioni di attribuzione dei relativi punteggi, non essendo a tal fine sufficiente il solo punteggio numerico.
Si è costituito il Comune di -O che ha controdedotto nel merito delle censure svolte.
In particolare, quanto al primo ordine di censure ha osservato che: a) gli aspetti segnalati dalla ricorrente nel primo ordine di censure attengono alla fase esecutiva del contratto e, quindi, non erano valutabili in sede di aggiudicazione del servizio; b) i nominativi completi indicati dalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio non figurano nell’elenco trasmesso dall’aggiudicataria; c) il disciplinare di gara non richiede la prova dell’esistenza di contratti di lavoro già stipulati con il personale dichiarato in sede d’offerta, che doveva essere individuato solo nominativamente con precisazione della qualifica e degli anni di esperienza; d) in considerazione dei tempi di avvio del servizio, avvenuto a stagione balneare inoltrata, è inevitabile che l’elenco prodotto per partecipare alla gara non possa avere una valenza vincolante; e) la lista del personale effettivamente impiegato nell’appalto per il servizio dà conto della sussistenza dei requisiti di professionalità dei dipendenti sostituiti rispetto alle dichiarazioni iniziali; f) ciò che rileva è la corrispondenza sostanziale del personale di fatto impiegato rispetto ai requisiti qualitativi dichiarati; g) anche volendo escludere dal punteggio assegnato alla controinteressata i dipendenti segnalati dalla ricorrente, la componente tabellare spettantele sarebbe di 14 anziché di 17, il che lascerebbe inalterate le posizioni in graduatoria; h) quanto ai protocolli d’intesa, il disciplinare prevede l’esibizione non di accordi formalmente stipulati con le autorità, bensì di atti idonei a dimostrare il possesso delle capacità organizzative e di coordinamento dichiarate, sì che detti documenti vanno intesi come mere proposte idonee ad illustrare il modello di gestione operativa offerto; i) il sub -criterio A.3 non contempla l’assegnazione di un punteggio fisso a fronte dei protocolli d’intesa prodotti ma prefigura un giudizio complessivo sulle capacità di coordinamento illustrate; j) in relazione al suddetto sub -criterio A.3, l’aggiudicataria ha prodotto non solo gli schemi di protocolli d’intesa, privi di sottoscrizione, con polizia locale e capitaneria di porto, ma anche altre sette lettere d’intenti indirizzate a soggetti comunque interessati all’attività di salvamente e contenenti le proposte di coordinamento formulate.
Invece, quanto al secondo mezzo di gravame, ha sottolineato che l’art. 18 del disciplinare regolamenta analiticamente anche il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica, attraverso una griglia valutativa dettagliata con livelli predefiniti e parametri numerici chiari abbinati a un diverso livello qualitativo, sì che il sistema di valutazione così complessivamente previsto, basato su scaglioni predefiniti e normalizzazione dei coefficienti, garantisce trasparenza, comparabilità e par condicio .
Si è altresì costituita in giudizio -O, la quale ha anch’essa argomentato per il rigetto del gravame.
In particolare, circa il primo mezzo di impugnazione ha: a) sottolineato che la contrattualizzazione dei lavoratori non ha potuto essere contestuale alla formulazione dell’offerta dato che, essendo stato avviato il servizio soltanto l’11 luglio 2025, per ragioni indipendenti dalla volontà della società, alcuni dipendenti inizialmente designati non erano più disponibili, stante la fisiologica stagionalità del lavoro degli assistenti bagnanti; b) l’elenco delle risorse effettivamente dedicate alla commessa dà conto delle loro generalità, dei brevetti e dell’esperienza maturata e supera la c.d. prova di resistenza, tenuto conto dell’enorme divario che separa le due imprese concorrenti; c) il punteggio attribuito per il sub -criterio A.3 non si fonda sul fatto che i protocolli d’intesa presentati fossero stati firmati prima della presentazione dell’offerta, essendo sufficiente che descrivessero le modalità con cui l’operatore intendeva gestire il coordinamento con le autorità competenti.
Relativamente al secondo ordine di censure, invece, ha rivendicato la pertinenza dei criteri predisposti dall’art. 18 del disciplinare rispetto alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del servizio da appaltare.
Infine, ha sottolineato che i documenti di gara redatti dalla stazione appaltante non prevedono che la procedura possa essere aggiudicata in presenza di una sola offerta valida (art. 69, r.d. 23 maggio 1924 n. 827), sì che l’eventuale espulsione dell’aggiudicataria non potrebbe comportare il subentro della ricorrente.
Con atto di motivi aggiunti notificato il 2 dicembre 2025 e depositato il successivo giorno 13, -Os.c.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 94, 95 e 98, d.lgs. n. 36 cit., oltre ad eccesso di potere, perché i documenti acquisiti dopo la presentazione del gravame confermerebbero la fondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che solo 4 dei 19 dipendenti dichiarati in sede di offerta sono stati addetti alla commessa e che i protocolli d’intesa prodotti non sono mai stati sottoscritti dalle autorità indicate, tanto che l’Ufficio circondariale marittimo di Terracina ha anche comunicato l’esistenza di un’indagine penale al riguardo;
II) violazione dell’art. 108, d.lgs. n. 36 cit., nonché eccesso di potere, per le stesse ragioni già illustrate nel ricorso introduttivo.
Si è costituito sui motivi aggiunti il Comune di -O il quale si è limitato a sottolineare che la ricorrente non ha mai esercitato il diritto di accesso richiesto con nota prot. n. -O del 13 novembre 2025 e concessole, dopo la presentazione dei motivi aggiunti ma ancora in pendenza del termine di legge per riscontrare la richiesta, con note prot. n. -Odel 12 dicembre 2025 e n. -O del 19 dicembre 2025.
Ha poi precisato che l’elenco del personale esibito dalla controinteressata in fase di partecipazione e quello relativo ai dipendenti effettivamente assunti sono già in possesso della ricorrente.
Si è costituita sui motivi aggiunti anche -O, la quale ha preso posizione sulle circostanze evocate da parte ricorrente a sostegno dei motivi aggiunti, concludendo per il loro rigetto.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso integrato da motivi aggiunti è complessivamente infondato e da rigettare.
2.1 Prima di entrare nel merito delle censure svolte, ritiene il collegio necessario ripercorrere in sintesi la tempistica di svolgimento della procedura di cui è causa, che si ricollega direttamente all’ ordinanza dirigenziale n. 46 del 21 febbraio 2025, emanata ai sensi dell’art. 77, l. reg. 6 agosto 1999 n. 14, con la quale il Comune di -O ha fissato la stagione balneare 2025 tra il 1° maggio ed il 30 settembre.
Quindi, con bando del 15 aprile 2025, rettificato il 7 maggio 2025, l’ente locale ha dato avvio alla procedura de qua individuando il 21 maggio 2025 quale termine ultimo per la ricezione delle offerte, dunque a stagione balneare già avviata da 21 giorni. La società aggiudicataria ha presentato proprio in tale data la sua offerta, che è stata acquisita al prot. n. -O del 22 maggio 2025. La proposta di aggiudicazione è stata assunta dalla commissione giudicatrice il 6 giugno 2025 ed il provvedimento di affidamento è stato formalizzato con la citata determinazione dirigenziale del 4 luglio 2025, con consegna del servizio, nel quadro del primo contratto attuativo dell’accordo quadro, relativo all’annualità 2025, il successivo giorno 10, dunque oltre due mesi dopo l’avvio della stagione balneare previamente stabilito dalla stessa stazione appaltante.
2.2 Fatta questa premessa, con il primo mezzo di gravame, ribadito ed ampliato nel primo motivo aggiunto, -Os.r.l. ha lamentato violazione degli artt. 94, 95 e 98, d.lgs. n. 36 cit., oltre ad eccesso di potere, perché la controinteressata avrebbe indebitamente influenzato il processo decisionale della stazione appaltante al fine di ottenere l’aggiudicazione. Ciò sarebbe avvenuto, in particolare, attraverso la fornitura di informazioni false e fuorvianti concernenti il personale da destinare all’esecuzione della commessa e l’esistenza di protocolli d’intesa regolarmente sottoscritti con le autorità a vario titolo competenti in materia di salvamento.
Il motivo non è favorevolmente scrutinabile.
2.2.1 In relazione al profilo di contestazione relativo alla mancata coincidenza dei dipendenti applicati alla commessa con quelli dichiarati in sede di offerta, rileva il collegio che il criterio A di valutazione dell’offerta tecnica (Organizzazione del servizio), sub -criterio A.1 (pag. 27-28 del disciplinare di gara), prevede l’assegnazione di massimo 17 punti su 70 per lo svolgimento del servizio “ con personale qualificato ed indicato in fase di partecipazione con relativa esperienza ”, prescrivendo di allegare un “ elenco con qualifica ed esperienza del personale che sarà utilizzato nell’appalto, con specifica indicazione dei nominativi dei soggetti le cui qualifiche saranno oggetto di valutazione tabellare ”.
La lex specialis della procedura, quindi, prescrive effettivamente l’indicazione dei nominativi dei dipendenti da applicare al contratto al fine di valutarne la qualificazione professionale. Tuttavia, il capo di censura all’esame non può trovare accoglimento perché la tesi di parte ricorrente si fonda non sulla dimostrazione della falsità ab origine della dichiarazione resa dalla controinteressata in fase di presentazione dell’offerta, ma sulla constatazione che, alla luce di quanto avvenuto in concreto dopo la sottoscrizione del primo contratto attuativo, cioè in fase di esecuzione del servizio per l’annualità 2025, essa si sarebbe rivelata inattendibile.
Per quanto di limitato interesse ai fini del presente giudizio, ove non è possibile scrutinare fatti avvenuti dopo l’esaurimento della fase ad evidenza pubblica, la cui cognizione è riservata all’autorità giudiziaria ordinaria, la circostanza per cui una parte dei lavoratori inizialmente indicati da -O ( i.e. -O, -O, -O, -O, -O, -O, -O) non fossero, all’epoca della presentazione della domanda di partecipazione, suoi dipendenti (cfr. pag. 3 del ricorso), è del tutto priva di rilevanza, perché non prova nulla circa la falsità delle dichiarazioni fornite in sede di formulazione dell’offerta tecnica.
In tal senso, rileva il collegio che parte ricorrente non ha dimostrato che i soggetti nominativamente individuati per l’assunzione da -O non avessero con l’aggiudicataria non tanto un contratto di lavoro in essere – che la lex specialis della procedura, del resto, non richiede di allegare all’offerta tecnica – ma neppure alcun accordo, anche soltanto preliminare, in merito ad un possibile rapporto di lavoro alle sue dipendenze per la stagione balneare 2025. Una simile prova, tuttavia, sarebbe stata necessaria tenuto conto delle caratteristiche della professione di assistente bagnanti, figura definita dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 29 maggio 2024 n. 85, come la “ persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso titolare di brevetto di salvamento mare, di brevetto di salvamento acque interne o di brevetto di salvamento piscine ”. L’attività propria dell’assistente bagnanti, infatti, non solo non è improntata a intuitus personae – che precluderebbe ogni possibilità di sostituzione del dipendente incaricato del servizio – ma si esprime nel compimento di operazioni materiali richiedenti una specifica formazione preliminare che, in località turistiche come il litorale di -O, è indissolubilmente influenzata dal ciclo della stagione balneare.
Nella vicenda che ci occupa, il servizio pubblico di salvamento 2025-2027 per la stagione 2025 è stato avviato, per fatto imputabile esclusivamente alla stazione appaltante, con notevole ritardo (addirittura 71 giorni dopo l’avvio della stagione balneare), cioè in un momento in cui è ragionevole presumere che gli eventuali accordi preliminari raggiunti con i professionisti da reclutare fossero ormai saltati per l’impossibilità di garantire loro occupazione per tutta la stagione.
In aggiunta a ciò, non può sottacersi che, come si è detto, la lex specialis della procedura de qua non richiede ai concorrenti di allegare all’offerta i contratti di lavoro sottoscritti con i dipendenti nominativamente dichiarati per le stagioni balneari 2025-2017, il che avrebbe fatto insorgere un vincolo di assoluta infungibilità degli assistenti bagnanti designati, che ben avrebbe potuto essere sindacato in questa sede processuale la quale, occorre ribadirlo, si limita alla (sola) fase pubblicistica di evidenza pubblica e, segnatamente, alla legittimità della valutazione dell’offerta.
Non essendovi, dunque, alcuna prova dell’originaria falsità delle dichiarazioni fornite dall’aggiudicataria, non è possibile procedere all’annullamento del punteggio ad essa attribuito dalla commissione giudicatrice per il personale dichiarato per l’esecuzione del contratto, a nulla rilevando le vicende poi in concreto occorse dopo la sottoscrizione del contratto attuativo per la stagione balneare 2025.
Resta ovviamente inteso che ogni questione relativa alle possibili conseguenze dell’avvenuta sostituzione, in fase di esecuzione del servizio, dei dipendenti originariamente designati per l’attività di salvamento è riservata all’esclusiva cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, perché si colloca nel quadro della fase privatistica di esecuzione del rapporto contrattuale, in cui si fronteggiano situazioni paritetiche di diritto ed obbligo, e non in quella pubblicistica di affidamento dell’appalto, caratterizzata dalla dialettica tra potestà unilaterali ed interessi legittimi. In effetti, la prospettazione di parte ricorrente, più che riguardare la correttezza delle valutazioni operate su tale specifico aspetto dal seggio di gara, si presta ad introdurre il tema di un possibile inadempimento dell’aggiudicataria ad un obbligo posto a suo carico, che potrebbe astrattamente rilevare in termini di risoluzione anticipata del rapporto ovvero di risarcimento del danno (sulla giurisdizione del giudice ordinario per la fase esecutiva dei contratti pubblici v ex multis : Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 2019 n. 489; Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2025 n. 5299; sez. V, 11 giugno 2025 n. 5060; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 23 maggio 2025 n. 1139).
2.2.2 In merito, invece, alla rilevanza dei protocolli d’intesa, si osserva quanto segue.
Il già citato criterio A di valutazione dell’offerta tecnica, sub -criterio A.3, prevede l’attribuzione discrezionale di 4 punti su 70 per le “ modalità di gestione del coordinamento insieme alle autorità locali (polizia locale e capitaneria di porto) e con il servizio di salvamento dei chioschi privati posti sul tratto ‘B’ del lungomare di -O per segnalazioni di pericolo e/o interventi di salvamento ”.
Al fine di ottenere i suddetti punti discrezionali, l’aggiudicataria ha prodotto in atti sette lettere di intenti (con -O s.r.l., la Sezione centro meridionale della Scuola -O e gli operatori balneari esercenti sul tratto B del lungomare di latina ivi specificamente indicati) e uno schema di protocollo d’intesa con la polizia locale e con l’autorità marittima datato 12 maggio 2025. In quest’ultimo documento, -O “ propone ” loro, previa rituale accettazione, la condivisione del canale di comunicazione p.t.t., dei mezzi nautici motorizzati, il coordinamento con la centrale operativa e personale sul posto dedicato al servizio di sicurezza durante la balneazione (pag. 1).
Dalla lettura del testo della lex specialis – che in alcun modo prescrive o soltanto ipotizza la produzione di un protocollo d’intesa già sottoscritto con le suddette autorità – oltre che del suddetto schema del 12 maggio 2025, recante la sola sottoscrizione del proponente, si evince che il documento de quo ha, come correttamente rilevato dal Comune di -O e da -O, valore di una mera proposta con la quale l’aggiudicataria ha inteso illustrare le modalità di coordinamento con le suddette pubbliche autorità del servizio da prestare, al limitato fine di ottenere il punteggio previsto per tale voce dell’offerta tecnica. In altri termini, lo schema in parola ha il medesimo valore di atto unilaterale che hanno le altre sette lettere d’intenti presentate, né potrebbe essere diversamente, dato che si tratta di manifestazioni di volontà provenienti da un’impresa che, al momento in cui li ha prodotti alla stazione appaltante, cioè in fase di offerta, era un mero partecipante ad una pubblica gara per l’affidamento di un servizio. Ne consegue che le controparti negoziali ivi designate non avrebbero avuto alcun reale motivo per accettare preventivamente le suddette proposte. Ciò appare particolarmente vero per la polizia locale e l’autorità marittima le quali, essendo investite di rilevanti funzioni pubbliche a tutela dell’incolumità delle persone, hanno interesse ad interloquire esclusivamente con il soggetto che in concreto assuma la titolarità del servizio di salvamento e le correlative responsabilità, vale a dire con il vincitore della gara che, tuttavia, è stato conosciuto soltanto successivamente per effetto della più volte citata determinazione dirigenziale del 4 luglio 2025.
Ogni questione relativa alla concreta sottoscrizione e messa in opera del protocollo d’intesa, poi, concerne anche essa la fase esecutiva del contratto attuativo per la stagione balneare 2025 e non quella di valutazione dell’offerta tecnica, che è esaurita per effetto dell’attribuzione del punteggio previsto al progetto di coordinamento presentato dall’offerente.
2.2.3 In definitiva, per le ragioni sopra illustrate il primo motivo di gravame, come ripreso dal primo motivo aggiunto, non può complessivamente trovare accoglimento.
2.3 Con il secondo mezzo di impugnazione, riprodotto nell’atto di motivi aggiunti, -Os.c.r.l. ha lamentato violazione dell’art. 108, d.lgs. n. 36 cit., nonché eccesso di potere, perché l’art. 18 del disciplinare di gara, a suo dire, detterebbe dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica eccessivamente generici e privi di un’analitica articolazione, sì che il seggio di gara avrebbe dovuto motivare estesamente sulle ragioni di attribuzione dei relativi punteggi.
Anche tale censura si appalesa priva di fondamento.
Infatti, come ben evidenziato dal patrocinio del Comune di -O, l’art. 18 del disciplinare di gara configura nel suo complesso un sistema di attribuzione del punteggio discrezionale, per talune componenti qualitative dell’offerta tecnica, che si basa sulla descrizione di concetti sufficientemente definiti e sulla previsione di soglie valutative precostituite. Tale è il caso, di cui si duole specificamente parte ricorrente, del “ coordinamento ” del servizio appaltato con le autorità locali e con il servizio di salvamento dei gestori privati di un ben identificato tratto di arenile (art. 18.1, criterio A, sub -criterio A.3); concetto questo facilmente intellegibile e rispetto al quale non appare indispensabile un ulteriore approfondimento di dettaglio delle concrete modalità con cui pervenire a tale risultato. Anche per quanto concerne le “ proposte migliorative ”, di cui parimenti deduce l’illegittimità -Os.c., la lex specialis si riferisce alla formulazione di “ proposte di potenziamento del servizio senza oneri aggiuntivi ” per l’amministrazione comunale “ per mezzo dell’utilizzazione di postazioni aggiuntive – complete di mezzi ed attrezzature coma da capitolato speciale – in aggiunta a quelle minimali ” ivi previste (art. 18.1, criterio D, sub-criterio D.2). Dunque, anche in questo caso, il concetto espresso dal disciplinare di gara è estremamente chiaro e non bisognevole di ulteriori precisazioni volte a circoscriverlo ulteriormente.
Inoltre, l’art. 18.2 del disciplinare regolamenta il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica attraverso la previsione che ciascun commissario possa, in base al suo livello di valutazione, assegnare tra una rosa di 6 opzioni (assente/irrilevante, modesto, discreto, buono, ottimo, eccellente) un coefficiente compreso tra 0,0 per l’ipotesi di assenza o irrilevanza dell’elemento sottoposto a giudizio sino a 1,0 per il caso in cui l’elemento sia trattato in modo eccellente. La disposizione de qua precisa poi che, dopo la votazione, viene calcolata la media dei coefficienti individuati attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato e proporzionati linearmente tutti gli altri.
Si tratta, quindi, di un sistema che, nel suo complesso, appare conforme alle consolidate coordinate giurisprudenziali che ritengono sufficiente la motivazione fornita dal punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione. Infatti, l’apparato delle voci e sottovoci predisposto dalla lex specialis con i relativi punteggi è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno 2025 n. 5392; in termini v.: Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2025 n. 9031; sez. V, 21 ottobre 2025 n. 8167; sez. V, 20 dicembre 2024 n. 10267; sez. V, 17 maggio 2024 n. 4410; sez. V, 14 giugno 2023 n. 5854).
2.4 In conseguenza dell’infondatezza della domanda annullatoria non può trovare accoglimento neppure la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro nella posizione di appaltatore.
3. – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di -O (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna -Os.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di -O e dell’impresa controinteressata che sono liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00) ciascuna, oltre ad accessori di legge, che nel caso dell’amministrazione resistente sono quelli previsti per l’ipotesi di patrocinio dell’ente pubblico da parte di professionisti suoi dipendenti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 10, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società controinteressata ed i suoi esponenti aziendali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in -O nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LL AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
VA AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AN | LL AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.