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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 582/2023 promossa Da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Francesco Giammaria e Iolanda Gentile.
APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Croce. CP_1
APPELLATA E nei confronti di
. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 29 maggio 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 1627/2023 dell'11/5/2023 il Tribunale di Palermo G.L. ha deciso del opposizione proposta dall'arch. avverso la cartella esattoriale n. CP_1
29620220019062579000 con la quale l' per il tramite dell'agenzia Parte_1 CP_3
, le aveva chiesto il pagamento della contribuzione previdenziale relativa agli
[...] anni dal 2001 al 2010 oltre sanzioni ed interessi. Disattesa la preliminare eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo, il G.L. ha annullato la cartella esattoriale e dichiarato prescritta la quasi totalità della obbligazione contributiva fuorchè quella maturata sull'anno 2010. Tanto ha stabilito il G.L. avendo analizzato la teoria di diffide medio tempore inviate dalla all'indirizzo della a partire dal 2007 fino al 2021 e ritenuto l'inefficacia Parte_1 CP_1 della nota inviata con raccomandata a/r in data 20/11/2012 per carenza dell'avviso di ricevimento e della nota inviata con raccomandata a/r in data 17/6/2014 in quanto invalidamente effettuata mediante operatore di poste private. Con il corollario che, essendo decorso un intervallo temporale di oltre cinque anni tra l'ultimo atto interruttivo validamente effettuato (raccomandata a/r del 15/2/2011 pervenuta il 29/2/2011) e la successiva raccomandata a/r del 13/9/2016 restituita il
27/9/20916 per compiuta giacenza, a causa della carenza di validi atti interruttivi intermedi tutte le annualità anteriori al 2010 erano cadute in prescrizione. La sentenza di primo grado è stata impugnata dall' nella parte in cui ha Parte_1 disconosciuto effetti interruttivi alle due note raccomandante a/r sopra enunciate pervenute all'indirizzo di residenza della allora sito in Palermo nella via Ottavio CP_1
d'Aragona n. 37. Si contesta la statuizione di invalidità delle due notificazioni alla luce della disciplina ritenuta applicabile e mutuata dalla legislazione speciale dettata in tema di notificazione degli atti giudiziari (Legge n. 890 del 1982) quando, di contro, trattandosi di atti stragiudiziali di costituzione in mora, non assimilabili ad atti avanti valenza giudiziaria, essi risultavano soltanto soggetti alla normativa di diritto comune (art. 1335 c.c.) . In particolare, in relazione alla nota del 20/11/2012, si smentisce l'affermazione del giudice diretta a negare la presenza tra la documentazione prodotta dall'avviso di ricevimento e, rispetto alla nota del 17/6/2014, si censura la ritenuta mancanza di valore legale della raccomandata inviata attraverso l'operatore di poste private. Si rileva altresì in forma di doglianza che erroneamente il G.L. ha limitato la statuizione ad una pronuncia di carattere dichiarativo, quando, di contro l'ente previdenziale aveva chiesto il rigetto del ricorso avversario o comunque, accertata la debenza delle somme richieste, condannare l'opponente al versamento in favore di della somma Parte_1 indicata nella cartella di pagamento opposta o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”, onde insta per l'integrazione della pronuncia con la condanna anche nella minore somma accertata. Resiste nel presente grado di giudizio l'arch. che ribadisce l'efficacia ostativa CP_1 riconducibile alla mancata produzione degli avvisi di ricevimento – carente anche rispetto ad altra raccomandata a/r del 17/10/2011 – ed alla applicabilità della disciplina vigente ratio temporis (art. 5 D. lgs n. 261/1999) regolatrice della notificazione degli invii ordinari da parte di operatore privato il quale, al tempo del contestato invio del 17/6/2014 , avrebbe dovuto essere munito di apposita licenza individuale da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, nella specie non provata. In ogni caso e in subordine ripropone in devoluzione altra ragione di eccezione, non esaminata per assorbimento dalla sentenza di primo grado ,diretta a fare valere l'insussistenza dell'obbligazione contributiva per le annualità dal 2001 al 2004 stante la concomitanza in quel periodo della iscrizione ad altra gestione obbligatoria (gestione separata) dovuta allo svolgimento di per conto dell' Parte_2 Parte_3
.
[...]
Ciò posto, va anzitutto dichiarata la contumacia dell' , Controparte_4 regolarmente citata e non comparsa. L'appello proposto dalla risulta fondato per quanto di ragione. Parte_1
Deve anzitutto rilevarsi , in dissenso con quanto affermato dal giudice di primo grado, che, ferma restando l'applicabilità della disciplina imperativa dettata dall'art. 3 della Legge n. 335/1995 che ha uniformato nel termine di cinque anni la prescrizione applicabile alla materia contributiva, la individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione è rimesso alla legislazione speciale vigente per le singole categorie. Relativamente agli architetti la Legge n. 6/1981 , all'art. 18 comma 2°, fissa nella data di trasmissione alla della comunicazione annuale dei volumi reddituali da parte CP_5 dell'obbligato il dies a quo di decorrenza del termine della prescrizione dovendosi in ogni caso precisare che la mancata comunicazione dei dati reddituali alla cassa previdenziale , precludendo alla di avere conoscenza del presupposto impositivo, determina CP_5
l'effetto di inibire il decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 24910 del 29/11/2007). Fatta tale doverosa premessa, la materia del contendere appare oggi ridotta a due tematiche concorrenti:
1)La disciplina applicabile alla notificazione degli invii ordinari .
2)La compatibilità della iscrizione ad altra gestione obbligatoria alternativa a quella professionale. Quanto al profilo sub 1) la questione rileva primariamente e con efficacia dirimente rispetto all'invio della raccomandata a/r del 20/11/2012 cui il G.L ha negato efficacia in quanto priva dell'avviso di ricevimento. Ed invero anche a non volere considerare gli effetti interruttivi invocati in capo alla raccomandata del 17/10/2011 ed a quella del 17/6/2014 , la sola rilevanza della raccomandata a/r del del 20/11/2012 è sufficiente a saldare lo iato temporale intercorso tra la diffida validamente notificata in data 29/2/2011 e quella perfezionata per compiuta giacenza in data 27/9/2016. Orbene, sulla tematica in argomento è noto il principio affermato dalla S.C. per la quale un atto unilaterale recettizio si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove la comunicazione sia trasmessa con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (Cass. n. 23589 del 28/9/2018) superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012). Tale principio si salda con l'altro espresso dalla S.C. sia pur in materia di atti impositivi, per cui in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n.
10131 del 28/5/2020). Estrapolandosi da tale orientamento una regola di giudizio di equipollenza/fungibilità delle annotazioni riportate nella busta recapitata con quelle riportate nell'avviso di ricevimento mancante , risulta nel caso di specie che l' , pur non allegando Parte_1
l'avviso di ricevimento, ha prodotto la copia della busta contenente la raccomandata n. 61081792181-7 recapitata alla e restituita al mittente recante le annotazioni di CP_1 immissione dell'avviso in cassetta del 29/11/2012 siglate dall'agente postale , del deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale e della restituzione al mittente per mancato ritiro nel tempo di giacenza prescritto. Di tal che, dovendosi ritenere perfezionata la notificazione e pervenuto l'atto nella sfera di conoscibilità della contribuente, la prescrizione dei termini deve ritenersi interrotta anche con riferimento alle annualità maturate tra il 2005 ed il 2009. Quanto alle annualità dal 2001 al 2004 rileva viceversa la causa ostativa sub 2) addotta dalla difesa della e procedente dalla concorrente e documentata iscrizione della CP_1 professionista ad altra gestione obbligatoria (gestione separata) come risultante dall'estratto contributivo prodotto in causa. Ricorre in tale ipotesi una causa codificata di esclusione della iscrizione obbligatoria che la legislazione primaria e regolamentare vigenti (art. 7, commi 1 e 2 e 5, dello statuto Inarcassa, come richiamati dall'art. 21 della L. n. 6/1981) subordinano all'esercizio della libera professione con carattere di continuità, stabilendo che:
“ Ai fini dell'Iscrizione a il requisito dell'esercizio professionale con carattere Parte_1 di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in forza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita IVA”. Ne discende che negli anni in cui la risultava sottoposta alla iscrizione alla CP_1 gestione separata in quanto impegnata nello svolgimento del dottorato di ricerca perso l' , l'obbligazione contributiva a favore della cassa Parte_3 professionale non poteva sorgere.
Per le ragioni che precedono, fermo restando il disposto annullamento del titolo esattoriale, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata intendendosi dovuti dalla professionista i contributi – comprensivi di sanzioni ed interessi – maturati oltre che sul 2010 anche sugli anni dal 2005 al 2009 come richiesti dalla . Parte_1
In accordo con il motivo di gravame sul punto, la pronuncia dichiarativa va integrata dalla statuizione di condanna in conformità alla richiesta subordinata ritualmente formulata nel giudizio di primo grado e riproposta in questo grado di appello. Stante l'esito alterno della controversia, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti , in misura di metà le sese del doppio grado del giudizio, mentre la restante parte liquidata come in dispositivo va regolata secondo soccombenza e posta a carico della professionista opponente. Nulla deve statuirsi nei confronti dell' evocata in Controparte_4 giudizio solo in quanto litisconsorte processuale nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' Controparte_2
che dichiara, in parziale riforma della sentenza n. 1627/2023 emessa dal
[...]
Tribunale di Palermo in data 11 maggio 2023, dichiara che è obbligata al CP_1 versamento in favore della della contribuzione maturata negli anni 2005-2006- Parte_1
2007-2008-2009-2010 e, per l'effetto, condanna la al pagamento dei relativi importi CP_1 oltre le sanzioni e gli intessi di mora come richiesti. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna la al pagamento in favore della della restante parte che liquida, CP_1 Parte_1 rispettivamente, in complessivi € 1.500,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi
€ 2.400,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Nulla per le spese nei riguardi della parte contumace.
Palermo 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria