Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
Il tribunale del riesame non può annullare il provvedimento cautelare impugnato ravvisando difetto di motivazione, potendo il solo giudice di legittimità pronunciare il relativo annullamento per tale vizio, ma deve provvedere integrativamente ad un'autonoma valutazione del quadro indiziario già conosciuto dal giudice delle indagini preliminari. (Fattispecie relativa ad ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza applicativa di custodia cautelare emessa dal Gip asserendo che questa fosse priva di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del P.M.).
Commentario • 1
- 1. Tribunale del riesame può integrare motivazione scarna ma non apparente (Cass. 6230/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020
Non può invocarsi il potere dì annullamento del tribunale del riesame quando vi sia motivazione scarna, non vertendosi in una ipotesi di motivazione inesistente ovvero non autonoma rispetto alla richiesta del P.m. e comunque di motivazione non adeguata rispetto alle allegazioni difensive dedotte dall'indagato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 15/10/2015) 15-02-2016, n. 6230 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - Dott. AMATORE Rober - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 7967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7967 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 30/11/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 2087
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 34498/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT presso il Tribunale di Napoli;
Nei confronti di:
OM IA, nata il [...];
AZ RL, nato il [...];
SC EM, nato il [...];
UE ZO, nato il [...];
Avverso l'ordinanza n. 5610/2011 del Tribunale del Riesame di Napoli, del 1.8.2011;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. CERVADORO Mirella;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Uditi i difensori avv. Trasacco Ferdinando, difensore di AN NA e AR ZZ, e avv. Cantelli Giovanni difensore di EN RA, che hanno concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza del 4.7.2011, il Giudice per le indagini presso il Tribunale di Napoli dispose la custodia cautelare in carcere di AN, AI, RA e NQ nonché di altri, indagati tutti (eccetto BU SA) per il reato di cui all'art. 416 c.p., commi 1, 2 e 5, perché in numero superiore a dieci persone, operando nel territorio campano e in altre regioni italiane si associavano tra loro costituendo una struttura economico- commerciale dedita stabilmente alla consumazione dei delitti di cui agli artt. 648 bis, 648, 474 e 473 c.p., nonché ciascuno dei reati rispettivamente ascritti e di cui agli artt. 648, 473 e 474 c.p., artt. 648 bis, 335, 349 e 378 c.p.. In Campania, Puglia e Calabria dal mese di ottobre 2008 al mese di novembre 2009.
Avverso tale provvedimento gli indagati proposero istanza di riesame, chiedendo l'annullamento del titolo coercitivo, e il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 1.8.2011, rilevando che "il contenuto dell'ordinanza consiste nella mera trasposizione della richiesta del pubblico ministero, a sua volta basata sulla informativa della polizia giudiziaria, senza alcun elemento che consenta di ritenere intervenuta una autonoma valutazione del giudice", dichiarava la nullità dell'ordinanza impugnata, e disponeva la loro immediata liberazione.
Ricorre per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali nonché carenza di motivazione, avendo il Tribunale erroneamente censurato l'ordinanza per vizio di carenza di motivazione, ignorando che, in sede di riesame, la dichiarazione di nullità dell'ordinanza cautelare costituisce l'extrema ratio, di tal che, allorquando il provvedimento cautelare non si limiti a richiamare un altro atto ma ne recepisca anche graficamente il contenuto, non può dirsi che la motivazione dello stesso sia mancante, vertendosi piuttosto in una situazione da equipararsi a quello della motivazione "per relationem", che ricorre allorché un provvedimento richiami il contenuto di un atto diverso facendone proprie le motivazioni. Nel caso in esame, il GIP ha fatto legittimo ricorso alla motivazione "per relationem", recependo le argomentazioni svolte dal P.M., in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ed all'attendibilità delle fonti di prova, e sottoponendole a vaglio critico, sino a censurare le carenze argomentative in punto di rigetto, in parte, della richiesta cautelare in data 11.3.2011. Il Tribunale del riesame, nell'affermare apoditticamente che trattasi di motivazione inesistente, ha del tutto omesso di dar conto in modo specifico, puntuale ed analitico, dei passaggi motivazionali del GIP meritevoli di censura sotto il duplice profilo della correttezza e della consistenza dell'iter logico seguito.
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, e va accolto.
L'ordinanza cautelare emessa in data 4.7.2011 dal Giudice per le indagini preliminari, e annullata dal Tribunale del riesame di Napoli con il provvedimento impugnato, consiste in sintetiche affermazioni di concordanza con la richiesta del P.M., che viene richiamata ed allegata integralmente, e "fatta propria" dal G.i.p., in quanto "idonea a consentire una precisa delimitazione del quadro indiziario e a dar luogo all'instaurazione, nell'eventuale procedimento incidentale, di un effettivo e trasparente contraddittorio che assicuri all'indagato il diritto di difesa ed al giudice del riesame la possibilità di controllare la rilevanza degli elementi posti a base del provvedimento cautelare nonché la correttezza o meno del ragionamento attraverso il quale il giudice delle indagini preliminari ha emesso l'ordinanza" (v. pag. 14 dell'ordinanza cautelare).
La richiesta del pubblico ministero, recepita nell'ordinanza genetica dal giudice delle indagini preliminari, non consiste, poi, in un disordinato affastellamento di rapporti di polizia giudiziaria e di trascrizioni di intercettazioni, ne' nella mera trascrizione del contenuto delle intercettazioni telefoniche e nell'elencazione delle attività di indagine effettuate dalla polizia giudiziaria (attività di osservazione e controllo;
sequestri); nella stessa, infatti, gli indizi di reità vengono illustrati, anche partitamene per ogni singolo indagato, con indicazione dell'attività e del rispettivo ruolo come emergente dalle numerose intercettazioni trascritte, e dai sequestri di merce effettuati.
Per quel che concerne, poi, le esigenze cautelari, il giudice per le indagini preliminari le ha ritenute presunte per tutti gli indagati, stante la contestazione dell'art. 416 c.p. finalizzato alla consumazione dei delitti di contraffazione e ciò ai sensi della L. n. 99 del 2009 che ha previsto come obbligatoria la custodia in carcere. Nei confronti di un solo indagato (BU SA), atteso il titolo di reato contestato ed il lasso di tempo dalla commissione del fatto, il Giudice non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e ha quindi rigettato la richiesta di misura avanzata dal pubblico ministero (v. pag. 314 dell'ordinanza cautelare).
Il Tribunale del riesame, con il provvedimento impugnato, ha annullato l'ordinanza cautelare, ritenendo la motivazione del provvedimento del tutto inesistente, in quanto contenente "mere clausole di stile in apertura e chiusura del provvedimento", e nessuna valutazione autonoma del giudice.
L'assunto del Tribunale non può essere condiviso.
È evidente, e lo dice espressamente lo stesso giudice per le indagini preliminari, che - nell'ordinanza genetica di cui alla fattispecie - il giudice ha adottato la tecnica "motivazionale" di trasfusione massiva del compendio investigativo in un'ottica di presunzione di sufficienza dell'illustrazione del quadro indiziario da parte dell'organo inquirente, facendola propria nella parte condivisa, e quindi disattendendo la richiesta di misura per la parte non ritenuta condivisibile (richiesta di misura nei confronti di BU SA).
Circa la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale, rammenta il Collegio che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la motivazione "per relationem" è da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile (cfr. Cass. Sez. 4, sent. n. 4181/2007 rv 238674; S.U., sent. n. 17/2000 Rv. 216664). E proprio in considerazione di tale principio - in analoghe ipotesi nella quale la motivazione dell'ordinanza cautelare era consistita nella pedissequa trascrizione di quella posta a base della richiesta del pubblico ministero - questa Corte ha più volte affermato che l'obbligo di autonoma motivazione deve essere osservato qualora il provvedimento si discosti dalle ragioni contenute nell'atto richiamato (v. Cass. Sez. 4, sent. n. 17566/ 2004 Riv.228169); se invece l'atto richiamante condivida le ragioni di quello richiamato è sufficiente che il contenuto del secondo sia fatto consapevolmente proprio dal primo che, solo per ragioni di economia processuale, si limiti a richiamarne il contenuto (v. Cass. Sez. 5, sent. n. 6234, 1999 Rv. 216243, la quale ha ritenuto non mancante di motivazione un'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari che, per quanto concerne l'esposizione degli indici di colpevolezza, abbia recepito integralmente la richiesta del pubblico ministero, formulata in modo analitico, con riferimenti alle prove acquisite, valutate accuratamente sia in ordine alla sussistenza dei reati, che in ordine alle singole posizioni degli indagati). La richiesta del pubblico ministero, se ampiamente argomentata sull'indicazione degli indizi di colpevolezza, perché ne valuta la gravita, e indica analiticamente il contenuto degli elementi di prova, se cioè -per l'articolazione con cui è stato redatto - fornisce un quadro complessivo, idoneo a fondare la richiesta, una volta recepita dal giudice, consente infatti alla persona sottoposta alle indagini di approntare un'adeguata difesa e ai giudici delle impugnazioni di valutarne la sufficienza argomentativa e la coerenza logica senza che i medesimi siano obbligati ad una soggettiva ricostruzione degli elementi proposti (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 6966/2011 Rv. 249681). Rileva, poi, il Collegio che il giudizio di riesame è stato concepito dal legislatore come un giudizio "ex novo", completamente autonomo e a cognizione piena sulla questione cautelare, vista in tutti i suoi risvolti, sia di legittimità sia di merito, e al di fuori di qualunque vincolo connesso al principio devolutivo. Ciò è dimostrato normativamente dall'art. 309 c.p.p., comma 9, il quale espressamente prevede che il tribunale può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
In tema di misure cautelari personali, il coordinamento fra il disposto dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c bis) e quello dell'art.309 cod. proc. pen. consente quindi di affermare che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda de libertate, onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell'atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante e quindi, primariamente, la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impositiva deve essere relegata a "extrema ratio" delle determinazioni adottabili.
Tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l'intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (v. Cass. Sez. 3, sent. n. 15416/2011 riv. 250306; Sez. 2, sent. n. 6966/2011 rv 249681; Sez. 2, sent. 13385/2011 rv. 249682; Sez. 5, sent. n. 16587/2010 rv 246875; Sez. 3, 33753/2010 rv 249148; Sez. 2, sent. n. 39383/2008 rv 241868; Sez. 4, sent.n. 4181/2007 rv. 238674;
Sez. 4, Sez. 4, sent. n. 45847/2004 rv. 230415). È oramai indirizzo pressoché costante di questa Corte che, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, il giudice del riesame non può quindi annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, atteso che il nostro ordinamento processuale a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento. Tale potere è precluso al giudice di merito di secondo grado, e a maggior ragione quando a costui, come nel caso del riesame, il "thema decidendum" è devoluto nella sua integralità (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 1102/2006 rv. 235622; Cass. Sez. 6, sent. n. 8590/2006 rv. 233499; Sez. 3, 19 gennaio 2001, Servadio, rv. 218752, per le quali il tribunale adito ex art. 309 c.p.p. può pertanto sopperire, con la propria motivazione, non solo all'insufficiente o contraddittoria motivazione del provvedimento genetico della misura, restituendogli completezza e logicità argomentativa, ma anche alla mancanza di motivazione o alla motivazione apparente del provvedimento, esplicitando, per la prima volta, le ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare). Del resto, l'affermazione secondo la quale il Tribunale per il Riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, ripetuta più volte da questa Corte, è coerente con la parallela (ed anch'essa reiterata) asserzione secondo cui la motivazione del Tribunale del Riesame legittimamente integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del primo giudice (v. la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 7 del 17.4.96 rv. 205257, che ha affermato, "ex primis", che è preciso dovere del Tribunale per il Riesame integrare la motivazione in quanto "l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide la richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari sicché la motivazione del Tribunale del Riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del primo Giudice e viceversa").
Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui la "motivazione" del provvedimento cautelare in discussione (intesa come quella parte del provvedimento promanante solo dal Gip) fosse stata considerata in sede di riesame (così come sembrerebbe dalla succinta motivazione dell'ordinanza impugnata) inadeguata per una sua eccessiva stringatezza e mancanza di approccio critico rispetto alla richiesta e al materiale indiziario, peraltro copioso, addotto dal pubblico ministero, di certo, il Tribunale non avrebbe dovuto, ne' potuto, prescindere dall'esame degli stessi, e delle valutazioni in essi contenuti, in quanto introdotti e "inglobati" nell'ordinanza medesima. Infatti, a seguito del richiamo esplicito fatto dal giudice delle indagini preliminari, gli stessi fanno parte integrante della motivazione del provvedimento cautelare.
A ciò aggiungasi che una motivazione "per relationem", che pur recependo integralmente il contenuto di un altro atto, ne modifichi (come nella fattispecie) sia pure in piccola parte le conclusioni non può ritenersi mancante, e quindi il Tribunale ben avrebbe potuto esercitare il suo potere dovere di integrazione (cfr. Cass. Sez. 4, sent. n. 4181/2008 rv 238674). E se del caso, sopperire, con la propria motivazione, alla motivazione del provvedimento genetico ove mancante, insufficiente o contraddittoria.
Il Tribunale, invece, non solo non ha provveduto alle dovute integrazioni, ove necessarie, ma si è limitato a giustificare l'omessa integrazione e quindi l'annullamento dell'ordinanza genetica, ritenendo - invero in modo del tutto apodittico - l'inesistenza della motivazione, e quindi richiamando, quale precedente, la massima di una sentenza di questa Corte (Sez. 3, sent. n. 33753/2010 rv. 249148), con la quale, in ipotesi ben diversa da quella in esame, ribadito il principio circa il potere integrativo del Tribunale del riesame, l'ordinanza genetica è stata annullata, in quanto ritenuta priva del contenuto motivazionale minimo richiesto dalla legge, essendo composta da poche pagine contenenti la mera trascrizione delle intercettazioni, gli esiti di una perquisizione che non concerneva l'imputato, e nessuna valutazione del compendio probatorio.
Nessuna motivazione è stata poi addotta, in riferimento ai singoli ricorrenti, e ai rispettivi indizi di reità, ne' sulle parti dell'ordinanza ritenute addirittura inesistenti, e quindi tali da impedire l'esercizio del pur richiamato potere-dovere di integrazione, o meritevoli comunque di censura sotto il duplice profilo della correttezza e della consistenza dell'iter logico seguito.
L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame alla luce dei principi enunciati e dei rilievi svolti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2012