Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 7967
CASS
Sentenza 30 novembre 2011

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Massime1

Il tribunale del riesame non può annullare il provvedimento cautelare impugnato ravvisando difetto di motivazione, potendo il solo giudice di legittimità pronunciare il relativo annullamento per tale vizio, ma deve provvedere integrativamente ad un'autonoma valutazione del quadro indiziario già conosciuto dal giudice delle indagini preliminari. (Fattispecie relativa ad ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza applicativa di custodia cautelare emessa dal Gip asserendo che questa fosse priva di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del P.M.).

Commentario1

  • 1Tribunale del riesame può integrare motivazione scarna ma non apparente (Cass. 6230/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020

    Non può invocarsi il potere dì annullamento del tribunale del riesame quando vi sia motivazione scarna, non vertendosi in una ipotesi di motivazione inesistente ovvero non autonoma rispetto alla richiesta del P.m. e comunque di motivazione non adeguata rispetto alle allegazioni difensive dedotte dall'indagato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 15/10/2015) 15-02-2016, n. 6230 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - Dott. AMATORE Rober - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 7967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7967
Data del deposito : 30 novembre 2011

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