Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 1
Atteso l'effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il tribunale del riesame possa sopperire, con la propria motivazione, non solo all'insufficienza o contraddittorietà della motivazione del provvedimento genetico della misura, ma anche alla sua totale mancanza o mera apparenza, esplicitando, per la prima volta, le ragioni giustificative della misura cautelare adottata.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2006, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 04/12/2006
Dott. PERSICO Mariaida - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1702
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 032615/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BL SS, N. IL 06/05/1981;
2) RE UR, N. IL 22/10/1974;
avverso ORDINANZA del 19/06/2006 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PERSICO MARIAIDA;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, rappresentato dal S.P.G. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. De Carlo Fiorentina Silvana, del foro di Lecce, difensore di SI ND, che chiede l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI DR e TR ZI impugnano l'ordinanza del tribunale del riesame di Lecce del 19.6.2006, che ha confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, emesso nei loro confronti il 22.5.06 dal gip presso il tribunale di Brindisi, in ordine ai delitti di concorso in estorsione aggravata e concorso in ricettazione aggravata.
Il SI denuncia:
1)- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 292 c.p.p. per avere il Gip omesso la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di reità, utilizzando fin'anche elementi provenienti da altri processi (riutilizzando altro file), e per avere il giudice del riesame illegittimamente ritenuto tale motivazione esistente, anche se "frettolosa", e come tale, integrabile, giungendo fino all'attribuzione al SI, soggetto incensurato e militare di carriera, di qualità che non gli sono proprie, quali "la caratura delinquenziale" e l'"inaffidabilità". Il TR denuncia:
1)- ex art. 606 c.p.p., lett. c), e), la violazione dell'art. 292 c.p.p., lett. b) e c), sotto diversi profili, violazione dell'art.309 c.p.p.: motivazione mancante e manifestamente illogica,
travisamento del fatto. In particolare osserva il ricorrente come il radicale vizio motivazionale dell'ordinanza applicativa non avrebbe potuto essere sanato dal giudice dell'impugnazione, che di questa avrebbe dovuto dichiarare la nullità senza alcuna possibilità di integrazione. Lamenta, inoltre, la mancanza, nel provvedimento impositivo della misura custodiale, dell'indicazione specifica degli elementi indizianti, e denuncia la illegittimità dell'integrazione (rectius: sostituzione) operata dal giudice del riesame, essendo tale integrazione possibile solo quando esista l'esposizione degli elementi probanti, anche se carente o se non compiutamente valutata. Entrambe tali censure, che possono essere accorpate nella trattazione, sono infondate.
Questa Corte ha affermato (Cass. pen., sez. 6^, 10-03-2006/16-01- 2006, n. 8590, RV. 233499; Cass. pen., sez. 2^, 22-02-1996, n. 5560 - RV. 204041; Cass. pen., sez. 1^, 09-12-1998, n. 4753 - RV. 211887;
Cass., Sez. 4^, 1 giugno 1998, Incontro, RV 210921; Cass. pen., sez. 3^, 22-03-2001, n. 11466 - RV. 218752; Cass. pen., sez. 1^, 24-04- 2002, n. 15729 - RV. 221297; Cass. pen., sez. 6^, 07-09-2004, n. 35993 - RV. 229763) che, in tema di riesame delle misure coercitive, deve ritenersi, in base ad argomenti sia sistematici sia testuali, che il tribunale adito ex art. 309 c.p.p. possa sopperire, con la propria motivazione, non solo all'insufficiente o contraddittoria motivazione del provvedimento genetico della misura, restituendogli completezza e logicità argomentativa, ma anche alla mancanza di motivazione o alla motivazione apparente del provvedimento, esplicitando, per la prima volta, le ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare. Il giudizio di riesame è stato infatti concepito dal legislatore come un giudizio ex novo, completamente autonomo e a cognizione piena sulla questione cautelare, vista in tutti i suoi risvolti, sia di legittimità sia di merito e al di fuori di qualunque vincolo connesso al principio devolutivo. Ciò è dimostrato normativamente dall'art. 309 c.p.p., comma 9, il quale espressamente prevede che il tribunale può
confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso (Cass., Sez. 6^, 10 maggio 1997, Noviello, RV 208888). In altri termini, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate o complementari, sicché, la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa.
Nel caso di specie, e a maggior ragione, le carenze argomentative lamentate dal ricorrente sono state legittimamente colmate dal giudice del riesame. Il tribunale del riesame, infatti, ha fatto propria ed integrato una motivazione certamente succinta, ma non certo inesistente, in quanto già sufficientemente indicativa dei presupposti dell'applicazione della misura in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, indizi specificamente individuati e costituiti dai verbali delle attività compiute dalla p.g. e dalle puntuali e circostanziate dichiarazioni della p.o., nonché dall'essere stata l'auto rubata effettivamente rinvenuta ad opera della P.G., come preannunciato dal TR alla parte offesa, e dall'essere stato accertato un rapporto di reciproca frequentazione tra i due indagati. Altrettanto dicasi delle esigenze cautelari, di cui in seguito.
Quanto poi alla lamentata attribuzione al SI, da parte anche del tribunale del riesame, di "qualità non proprie" si rileva che il provvedimento impugnato preliminarmente esamina la motivazione dell'ordinanza custodiale, per ritenerne l'esistenza, e poi affronta, in modo articolato e compiuto i vari aspetti tra cui quello delle esigenze cautelari. In ordine a quest'ultime, e con riferimento al SI, il tribunale, con motivazione logica ed esente da censure, rileva la professionalità e capacità organizzativa tipicamente sussunte dal reato contestato, ed esprime un motivato giudizio sul pericolo di reiterazione, tenuto conto sia della chiara adesione del SI alla manovra intimidatoria posta in essere nei confronti del derubato, sia del rafforzamento dato a tale intimidazione attraverso il richiamo al litigio che la p.o. aveva avuto con il fratello del SI, contenente, in relazione alle circostanze in atto, un velato rimprovero di aver osato litigare con un congiunto del SI stesso. Da tanto consegue l'assoluta infondatezza di tale punto del gravame. Il SI denuncia ancora:
2)- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 273 c.p.p. per la totale assenza di specificazione dei gravi indizi, assenza non integrabile dal giudice del riesame, come invece dallo stesso effettuato in relazione a specifici esiti delle indagini, puntualmente indicati dal ricorrente e costituiti: dalle dichiarazioni della p.o.; dal fatto che l'auto Chrysler di colore nero, sulla quale il ricorrente sarebbe stato visto con il TR il 5.1.05, era stata acquistata solo nel settembre 2005; dal luogo di ritrovamento dell'auto, diverso da quello indicato dal TR alla parte offesa;
dall'inserimento, nella motivazione dell'ordinanza custodiale, del nome di tale Lotito, soggetto assolutamente estraneo ai fatti de quo.
Il TR denuncia ancora:
2)- ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e): violazione dell'art. 273 c.p.p., motivazione mancante e manifestamente illogica, travisamento del fatto. In particolare il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione sulla sussistenza degli indizi e, comunque, sulla gravità degli stessi, avendo il tribunale del riesame ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in virtù delle dichiarazioni della p.o. da ritenersi inattendibili e non riscontrate aliunde.
Entrambi tali motivi del gravame, che possono essere accorpati nella trattazione, sono infondati.
Anche con riferimento agli stessi va richiamato e reiterato tutto quanto sopra esposto in ordine alla legittima possibilità per il giudice del riesame di integrare la motivazione dell'ordinanza custodiale sottoposta al suo esame.
Sul punto specifico questo collegio rileva che le doglianze de quo, pur formulate sub specie di vizi di legittimità, contengono inammissibili censure in linea di fatto, risolvendosi nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze di causa e nella sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione del quadro indiziario;
tutto ciò a fronte di una motivazione la quale, rispettosa del principio secondo cui in materia cautelare deve emergere non la certezza della responsabilità, ma solo la qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, ha chiarito come fonte indiziaria primaria sono la circostanziata denuncia della parte offesa - della quale ha correttamente evidenziato e motivato l'inequivoco apprezzamento di attendibilità - e gli immediati e successivi accertamenti di P.G..
Il SI deduce ancora:
3)- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 274 e 275 c.p.p. per avere il tribunale, con motivazione apparente, riscontrato gli elementi negativi della personalità del SI esclusivamente sulla gravità del fatto, così violando i principi indicati dalla Corte Suprema che richiede, nel caso di soggetto incensurato, "un vaglio fondato anche su comportamenti o atti concreti al di là e fuori del fatto stesso". Il ricorrente lamenta, inoltre, il vizio della motivazione in ordine alla formulazione della prognosi sfavorevole circa il rispetto, da parte del ricorrente, delle prescrizioni della invocata misura meno afflittiva degli arresti domiciliari ed alla ritenuta inidoneità di quest'ultima a soddisfare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c).
Il TR deduce ancora:
3)- ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e): violazione degli art. 292 c.p.p., lett. b) ed e) - in relazione alle esigenze cautelari sotto diversi profili, violazione dell'art. 309 c.p.p.; violazione dell'art. 274 c.p.p. motivazione mancante e manifestamente illogica, travisamento del fatto;
4)- ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e): violazione degli art. 292 c.p.p., lett. b) e c) - in relazione alle esigenze cautelari - sotto diversi profili, violazione dell'art. 309 c.p.p.; violazione dell'art. 275 c.p.p. motivazione mancante e manifestamente illogica, travisamento del fatto. In particolare il ricorrente lamenta che non si è tenuto conto del fatto che l'episodio contestato risale al dicembre 2005, peraltro già diffuso dagli organi di stampa nel febbraio 2006, e che l'indagato dal 1999 risulta lavorare con un ottimo stipendio mensile ed il pericolo di perdere tale posto di lavoro.
I motivi di ricorso di cui sopra, che possono essere accorpati nella trattazione, sono manifestamente infondati.
L'ordinanza custodiale del GIP, infatti, già conteneva adeguata motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e specifico riferimento alla inidoneità di altre misure meno afflittive a soddisfarle, sicché non può in alcun modo ravvisarsi il radicale vizio motivazionale denunciato e la conseguente nullità;
del tutto correttamente, quindi, il tribunale del riesame ha confermato il provvedimento del gip, ribadendone e chiarendone sul punto i contenuti, in doverosa risposta alle deduzioni difensive formulate in sede di riesame. Ed infatti il provvedimento impugnato contiene la specifica individuazione degli elementi sui quali si fondano le esigenze cautelari, costituite, oltre che dalla gravità dei fatti, anche dalla professionalità e dalla capacità organizzativa che tali fatti denotano, ed in particolare, per il SI, dall'atteggiamento intimidatorio assunto con la p.o. nell'essersi presentato richiamando il litigio che la stessa aveva avuto con un suo congiunto e per il TR dai precedenti penali. Quanto poi alla scelta della misura il tribunale, con motivazione corretta e logica, come tale non censurabile, ritiene di effettuare un giudizio prognostico di inaffidabilità in ordine al rispetto delle prescrizioni e limitazioni connesse alla misura degli arresti domiciliari. Fonda tale giudizio, per il SI, sulla grave violazione degli ideali sottesi ai suoi doveri di militare di carriera appartenente ad un corpo scelto;
e per il TR, sull'esistenza di precedenti, di cui uno specifico, che denotano scarso senso di legalità.
Anche tali motivi del gravame devono pertanto essere rigettati. Ne consegue il rigetto di entrambi i gravami e la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Inoltre poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato art. 94.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento solido delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007