Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una "prova legale", il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza come l'alterazione della deambulazione, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, così come può anche disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2006, n. 38438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38438 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 27/06/2006
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 991
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 13047/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI NL CA, nato a [...], l'[...];
avverso la sentenza in data 10 novembre 2005 del Giudice di pace di Almenno San Salvatore per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia;
udite le conclusioni del Procuratore generale nella persona del Sostituto procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata;
udite le conclusioni del difensore avv. Giuseppe Carlucci del Foro di Potenza, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Almenno San Salvatore dichiarava MI NL CA colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, e lo condannava alla pena di Euro 600,00 di ammenda (fatto commesso in data 5.1.2002). Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il MI, deducendo quattro motivi.
Con il primo motivo lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 533 c.p.p., comma 2, sul rilievo che il giudicante, nel determinare la pena in 600,00 Euro di ammenda, con la concessione delle attenuanti generiche, aveva omesso ogni riferimento alla pena base.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 186 C.d.S., avendo il giudicante fondato l'affermazione di responsabilità del MI esclusivamente sulle dichiarazioni dei verbalizzanti, che avevano percepito lo stato di alterazione del medesimo. Tale interpretazione violerebbe la circolare del Ministero dell'interno 29 dicembre 2005, che, nel fornire indicazioni circa l'applicazione della L. n. 214 del 2003, chiarirebbe che gli accertamenti ed. preliminari, tra i quali rientrerebbero, secondo la difesa, le valutazioni soggettive degli agenti che effettuano il controllo, non sono da soli sufficienti a far ritenere integrata la prova dello stato di alterazione del conducente, ma sarebbero solo elementi idonei a valutare l'opportunità di verificare la concreta sussistenza del reato attraverso l'esame del sangue o l'uso dell'etilometro.
Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 190 e 192 c.p.p. argomentando che, attribuire rilievo, ai fini dell'affermazione della responsabilità, alla circostanza che il prevenuto non aveva presentato querela di falso avverso il verbale della polizia, significava sostituire al principio del libero convincimento del giudice quello "della gerarchia delle prove", inesistente nel sistema processuale vigente. Sotto altro profilo, censura la motivazione laddove afferma che il processo verbale di contestazione della polizia fa fede sino a querela di falso, rilevando che la fede privilegiata dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. resta esclusa per le valutazioni ed i giudizi. Inoltre, nel caso concreto, il verbale, essendo privo sia della sottoscrizione della parte che dell'attestazione del rifiuto a sottoscriverlo, difetterebbe anche dei requisiti minimi persino per poter essere considerato atto pubblico.
Con il quarto motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, che avrebbe svilito la valenza probatoria delle deposizioni testimoniali favorevoli al prevenuto, travisando inoltre il contenuto delle prove, con l'attribuzione ai testi di dichiarazioni diverse da quelle effettivamente rese. In particolare, lamenta che, per giustificare l'ininfluenza delle deposizioni rese dai tre testi, il giudicante si sarebbe avvalso della congettura che l'imputato avrebbe potuto assumere sostanze alteranti in assenza dei testi stessi. Si rileva, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui avrebbe privilegiato le dichiarazioni dei pubblici ufficiali, senza verificarne l'attendibilità, nonostante talune incongruenze evidenziate dalla difesa (v. circostanze di tempo e di luogo relative alla redazione del verbale e descrizione da parte dei verbalizzanti delle condizioni soggettive del MI, rilevante nella fattispecie, ad avviso della difesa, in quanto l'omessa contestazione immediata del reato al prevenuto era stata giustificata proprio sulla base della incapacità soggettiva dello stesso). La difesa, inoltre, lamenta la mancanza, nella sentenza, di ogni riferimento alle risultanze dei tabulati telefonici - acquisiti ex art. 507 c.p.p. - relativi sia al 118 che all'utenza fissa del conducente del carro attrezzi, il quale, escusso come teste, aveva dichiarato l'assoluta normalità dello stato in cui si trovava l'imputato. Dalla documentazione in questione emergerebbe che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza (ove l'apparente contraddittorietà sulla percezione delle condizioni soggettive del MI da parte del teste era stata giustificata con la circostanza che lo stesso era sopraggiunto sul luogo dell'incidente "dopo tempo"), il conducente del mezzo di soccorso sarebbe giunto sul posto quasi contestualmente ai verbalizzanti. Ciò detto sui motivi di ricorso, riportati nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. c.p.p., deve ritenersi il ricorso fondato, assorbentemente, nella parte in cui censura le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza in cui si sarebbe trovato il ricorrente al momento dell'intervento degli operanti, che pure non avevano a disposizione l'etilometro, e, rispetto a tale accertamento, il convincimento espresso in proposito dal giudicante a supporto dell'affermazione di responsabilità. È noto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente ne' unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'articolo 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice stradale (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni) (cosiddetto "etilometro"): infatti, per il principio del libero convincimento e non essendo prevista espressamente una "prova legale", il giudice ben può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'assunzione dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, e così via); così come, del resto, può anche disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", purché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente (ex pluribus, Cassazione, Sezione IV, 1 febbraio 2005, Speirani;
Sezione IV, 20 ottobre 2004, Proc. gen. App. Brescia in proc. Losciuto).
Una motivazione "logica ed esauriente" è però particolarmente imposta, quando la condanna si basi su elementi diversi dagli esiti dell'"etilometro", laddove si consideri che il reato non si basa genericamente sull'apprezzamento dello stato di ebbrezza, bensì specificamente, sul superamento di una particolare "soglia" di questa (tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro: cfr. art. 186 C.d.S., comma 6). Il sistema che disciplina la materia, infatti, non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto uso di bevande aicoliche di porsi alla guida di un veicolo, ma prevede una soglia di assunzione oltre la quale scatta il divieto in questione. Ciò che spiega come il principio del libero convincimento e l'assenza di una prova legale per fondare la responsabilità non possano estendersi fino a ritenere che qualunque manifestazione riconducibile all'uso di sostanze alcoliche sia sempre e tout court idonea ad integrare la fattispecie incriminatrice.
Per l'effetto, in difetto dell'esame alcolimetrico, per poter ritenere provato lo stato di ebbrezza penalmente rilevante occorre che gli elementi sintomatici di tale stato siano significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, di una assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo l'esistenza di elementi sintomatici di significato "ambiguo" (per queste considerazioni, Cassazione, Sezione IV, 13 luglio 2005, Compagnucci, la quale, nella specie, ha ritenuto tali la generica dichiarazione del verbalizzante secondo cui l'imputato "non sembrava molto in sè", non risultando chiarita in sentenza la ragione che potesse consentire di ricondurre questo stato all'abuso di alcool, e la riferita presenza (dell'alito vinoso, trattandosi di elemento riconducibile all'assunzione di bevande alcoliche ma inidoneo a dimostrare, da solo, il superamento della soglia vietata).
Non è quindi sufficiente l'esistenza di un solo elemento sintomatico di significato ambiguo e non decisivo, come quello indicato nella sentenza impugnata, che fa esclusivo riferimento, a fondamento dell'affermazione di responsabilità, allo stato di ebbrezza del MI, "evidente e grave", riferito dagli agenti verbalizzanti, peraltro, contraddetto da dichiarazioni testimoniale in senso contrario.
Tale accertamento, non supportato dalla descrizione di elementi oggettivi sui quali è stato fondato dal giudicante, ma, anzi, posto in dubbio da elementi di prova contrapposti (v. anche il riferimento alle dichiarazioni rese dagli amici dell'imputato in merito alla circostanza che lo stesso non aveva bevuto in modo smodato), è inidoneo a dimostrare, da solo, il superamento della soglia (tra l'altro all'epoca superiore a quella di 0,5 attualmente vigente).
Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Almenno San Salvatore che accerterà, in base ai principi indicati, non solo se l'imputato avesse fatto uso di alcool, ma se gli elementi sintomatici emergenti in atti, in difetto del supporto rappresentato dagli esiti dell'"etilometro", siano idonei a ritenere provato, "al di là di ogni ragionevole dubbio", anche il superamento della soglia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al giudice di pace di Almenno San Salvatore.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2006