Sentenza 11 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2003, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
C.C.75084 OME35 61 /03 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente R.G. n. 4816/2001 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 8152 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Ud. 2 luglio 2002 Dott. Paolo Giuliani Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi in genere / a- SENTENZA gevolazioni / sisma sul ricorso proposto il 5 febbraio 2001 da: del 1984. Ministero delle Finanze -in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
E N O RR MA residente in [...], alla via delle Indu- I E Z L A I S S V A strie, n. 27 I C I C D E A 4intimata M N E R P 8 O U I S avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale 0 P E T 5 A M 1sez. IV - n. 353 de 20 dicembre 1999. A dell'Umbria 7 C . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 lu- N glio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
3000 proc. n. 4816/2001 R.G. 1 udito per il ricorrente l'avv. dello Stato dott. Cinzia Melillo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Car- lo Destro, che ha concluso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di 1° grado di Perugia, con sentenza n. 357/03/96, sul rilievo che, secondo l'inequivoco tenore letterale della norma, non doveva tenersi alcun conto, ai fini della determinazione della base imponibile, delle somme dovute a titolo d'imposta e non trattenute nel periodo di riferimento, dichiarò illegittima l'iscrizione a ruolo notificata ad MA RR per Ilor 1985, perché in sede di li- quidazione non risultavano detratte dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3, co. 2bis, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, le somme relative al pagamento delle imposte, il cui pagamento era stato sospeso con l'art. 13quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, in relazione ON all'evento sismico verificatosi in Umbria il 29 aprile 1984. La decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 20 dicembre 1999 dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria. Il Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo avverso la senten- za e l'intimata non esplicava attività difensiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo denuncia la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 28, 1. 13 maggio 1999, n. 133, dell'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, dell'art. 13, 1° co., 1. 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 10, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, dell'art. 2, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, e del d.l. 29 maggio 1989, n. 202, conver- proc. n. 4816/2001 R.G. 2 tito dalla legge n. 263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni menzionate, sopravvenuta al- la sentenza impugnata, imporrebbe di interpretare l'art. 3, d.
1. n. 791/1985, e l'art. 13, 1. n. 449/1997, nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi, il cui pagamento era stato sospeso o ! differito dalle disposizioni normative adottate in conseguenza di ca- lamità pubbliche, non costituivano un onere deducibile per il corri- spondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, e che l'assunto, secondo il quale con le norme citate sarebbe sta- to introdotto un diverso schema di agevolazione, come quello che si avrebbe con la determinazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta, non avrebbe base logica né giuridica, postulando l'inclusione delle imposte gravanti sul reddito tra i componenti della ом base imponibile dello stesso. Non sarebbe possibile, quindi, configurare al momento del paga- mento una detraibilità delle imposte sospese e costituire in tale ma- niera un collegamento tra periodi d'imposta diversi. Il motivo è infondato. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, conv. con modificazioni in 1. 28 febbraio 1986, n. 46 -, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13-quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, conv. con modifi- cazioni in 1. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i re- sidenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi proc. n. 4816/2001 R.G. 3 sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini del- l'Irpef e dell'Ilor deve essere considerato, in virtù dell'interpreta zione autentica di cui all'art. 28, 1. 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11, 1. 18 febbraio 1999, n. 28, quale norma introdut- tiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei ver- samenti sospesi (cfr.: Cass. civ., sez. V, ent. 18 aprile 2000, n. 4945; Cass. civ., sez. V, sent. 5 aprile 2001, n. 8659; Cass. civ., sez. V, sent. 26 luglio 2001, n. 10236; Cass. civ., sez. V, sent. 18 gennaio 2002, n. 512). Il ricorrente non prospetta nuove ragioni che possano indurre ad un ripensamento della questione e conseguentemente l'impugnazione proposta deve essere rigettata. Non va provveduto sulle spese del giudizio, poiché l'intimata non ha svolto alcuna attività processuale. ESENTE DA REGISTRAZIONE
P.Q.M.
a sm art 13 quinquies delle L.2615184 155 Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 2 luglio 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo Francesco Cristarella Orestano UND Сатиле ожа CANCELLIERE C1 SANGEN ERIAIl cancelliere maldo Casano IN 2003 OSTATY CANCELLIERE 01 Arnando Cafania. Oggi proc. n. 4816/2001 R.G.