Sentenza 13 settembre 2005
Massime • 1
In presenza di rituale dichiarazione o elezione di domicilio, qualora sia risultata impossibile la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, essa deve essere effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., per cui è da considerare illegittima la nuova notificazione che sia stata invece effettuata al suddetto domicilio, quando essa non determini la certezza dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario; ipotesi, quest'ultima che, nella specie, è stata esclusa, atteso che la nuova notificazione si era perfezionata per "compiuta giacenza".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2005, n. 35437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35437 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 13/09/2005
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 53
Dott. BRUNO Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 24517/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI ES, n. Simaxis 16/05/1946;
avverso la sentenza 4 marzo 2005 della Corte d'Appello di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, CIANI G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Il 4 marzo 2005 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che il 7 febbraio 2002 aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa NC NI, ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (con le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti a quelle aggravanti).
Ricorre il difensore, esponendo due motivi.
Con il primo evidenzia la violazione degli artt. 178 lett. c), 161 comma 4 e 484 cod. proc. pen.. Assume che all'udienza del 18 giugno 2001 è stata dichiarata la contumacia di NI, sebbene la notifica del decreto di citazione non fosse avvenuta con l'osservanza del citato art. 161. In particolare ricorda che al momento della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. l'ufficiale giudiziario aveva dato atto che il domicilio di via Melpomene, da lui precedentemente dichiarato, non era idoneo, perché NI si era trasferito altrove a seguito di separazione dal coniuge.
Il tribunale, non aveva disposto che la notifica fosse eseguita presso il difensore, ma aveva nuovamente tentato la stessa al precedente indirizzo, con la conseguenza che la notifica si era "perfezionata" per compiuta giacenza.
Con il secondo motivo si duole della mancata declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo. Infatti, i giudici territoriali erano a conoscenza (o dovevano esserlo, esaminando gli atti) che il domicilio indicato dall'imputato era divenuto impossibile a seguito del suo allontanamento dal luogo dichiarato (via Melpomene) e, comunque, inidoneo per l'intervenuta separazione dal coniuge.
La notifica doveva, pertanto, essere eseguita presso il difensore, come statuisce l'art. 161 comma 4.
Illegittimamente la notifica è stata nuovamente "tentata" presso il precedente domicilio, ove ha avuto "buon fine" soltanto formalmente attraverso la "compiuta giacenza" presso l'ufficio postale. Questa procedura è, però, illegale, poiché il decreto - come si è innanzi osservato - doveva essere notificato al difensore (conf. Cass. S.U. rv. 229539 e 229540) la modalità ritenuta corretta dal tribunale era, invece, tale da non (per usare l'espressione delle Sezioni Unite) da non "risultare in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario". Deve, dunque, affermarsi che nell'ipotesi in cui la notificazione al domicilio dichiarato risulti impossibile, quella successiva deve essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.. Ne consegue che non è legittima la reiterazione della notifica nel medesimo domicilio, quando il suo esito non determini la certezza dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. In tale ultimo caso, qualora la questione sia stata (come nella specie) tempestivamente dedotta ed il giudice abbia erroneamente ritenuto come compiuta la notifica in realtà non avvenuta con le prescritte modalità, le sentenze di merito sono travolte dalla mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Gli atti vanno, dunque, restituiti al tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Roma, resa il 7 febbraio 2002, a cui dispone che siano restituiti gli atti.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2005