Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2005, n. 35437
CASS
Sentenza 13 settembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In presenza di rituale dichiarazione o elezione di domicilio, qualora sia risultata impossibile la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, essa deve essere effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., per cui è da considerare illegittima la nuova notificazione che sia stata invece effettuata al suddetto domicilio, quando essa non determini la certezza dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario; ipotesi, quest'ultima che, nella specie, è stata esclusa, atteso che la nuova notificazione si era perfezionata per "compiuta giacenza".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2005, n. 35437
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35437
    Data del deposito : 13 settembre 2005

    Testo completo