Sentenza 26 gennaio 2011
Massime • 1
L'ordinanza applicativa di una misura cautelare è legittimamente motivata con la integrale riproduzione della richiesta del P.M., purché sia consentito al giudice del riesame ed a quello di legittimità, nell'ambito delle rispettive competenze, di controllare il quadro indiziario e la correttezza dell' "iter" logico seguito dal giudice di prime cure.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2011, n. 6966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6966 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 26/01/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 267
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 28691/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI CATANIA;
nei confronti di:
1) PA US, N. IL 17/10/1953;
2) RA ES, N. IL 22/07/1971;
avverso l'ordinanza n. 1100/2010 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 15/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'LO Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori avv. Passarini Franco per IA e D'Amico LO per SC che hanno concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separate ordinanze in data 15 giugno 2010, il Tribunale di Catania, 5A sezione penale, annullava le ordinanze del GIP in sede, con le quali era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere rispettivamente nei confronti di SC SA e IA SE, gravemente indiziati il primo di tentato omicidio aggravato in concorso con ignoti e con MA MO (deceduto) in danno di MA LO;
il secondo di concorso con altri nel delitto di omicidio aggravato di RS AN;
entrambi di concorso con altri di tentato omicidio in danno di MA LO.
Il Tribunale osservava che le ordinanze cautelari erano prive di motivazione del giudice, perché contenevano l'acritica e pedissequa riproduzione di quella posta a base della richiesta del pubblico ministero, situazione paragonabile alla mancanza di motivazione, come tale non integrabile da parte del tribunale.
Contro tali decisioni ha proposto tempestivo ricorso il P.M., che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in quanto il tribunale in sede di riesame, essendo investito della piena rivalutazione per il carattere interamente devolutivo dell'impugnazione non può annullare l'ordinanza genetica per difetto di motivazione, potere rimesso soltanto al giudice di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Tribunale si è impegnato in una lunga esegesi della giurisprudenza di legittimità per pervenire alla conclusione che nell'ipotesi, come quella in esame, in cui la motivazione dell'ordinanza cautelare sia costituita dalla mera riproduzione di quella della richiesta del pubblico ministero, la motivazione suddetta debba ritenersi come inesistente, con conseguenze in operatività del potere di integrazione della stessa da parte del giudice del riesame. In realtà non sono questi gli approdi ermeneutici invocati. Ed invero, la sentenza di questa Corte Sez. 2A n. 39383 del 2008, proprio in ipotesi nella quale la motivazione dell'ordinanza cautelare era consistita nella pedissequa trascrizione di quella posta a base della richiesta del pubblico ministero, ha stabilito il diverso principio secondo cui "il tribunale del riesame ha giurisdizione di merito sulla vicenda "de libertate" ed è chiamato a risolvere il contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impositiva costituisce la "estrema ratio delle determinazioni adottabili. Tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l'intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue" (Cass. Sez. 2, 8.10.2008 n. 39383). La richiamata sentenza n. 4181 del 14.11.2007 depositata il 20.1.2008 ha confermato che:
La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. (Fattispecie relativa all'integrale recepimento da parte del G.i.p. della richiesta del P.M. circa l'applicazione della misura cautelare: Cass. Sez. 4, 14.11.2008-28.1.2008 n. 4181). Del resto la medesima Sez. 4, con sentenza n. 17566 del 2004 aveva già stabilito, in analogo caso di riproduzione pedissequa della motivazione della richiesta del PM, che:
"l'obbligo di autonoma motivazione deve essere osservato qualora il provvedimento si discosti dalle ragioni contenute nell'atto richiamato (v. Cass., sez. 3A, 24 ottobre 2002 n. 41178, Camozza). Se invece l'atto richiamante condivida le ragioni di quello richiamato è sufficiente che il contenuto del secondo sia fatto consapevolmente proprio dal primo che, solo per ragioni di economia processuale, si limiti a richiamarne il contenuto".
"Questi principi sono stati affermati proprio in relazione all'ordinanza che applica una misura cautelare e che recepisca integralmente le ragioni poste a fondamento della richiesta del pubblico ministero;
purché, è necessario precisarlo, la motivazione recepita consenta l'esercizio di un effettivo contraddittorio in quanto idonea ad assicurare il diritto di difesa per contestare le ragioni addotte nella richiesta e consenta altresì, al giudice per il riesame e a quello di legittimità, nell'ambito delle rispettive competenze, di controllare il quadro indiziario e la correttezza dell'iter logico seguito dal giudice della misura nell'emissione della medesima: v., in questo senso, Cass., sez. 1A, 25 marzo 1999 n. 2503, Bayan;
sez. 5A, 9 ottobre 1996 n. 4144, Mannolo. Significativo dell'applicazione concreta di questi principi è il caso esaminato in quest'ultima sentenza in cui la richiesta del P.M. era costituita dall'affastellamento di fotocopie di rapporti di polizia giudiziaria e di dichiarazioni rese da collaboratori e persone informate;
in questo caso è stato affermato che la motivazione per relationem non era legittima perché imponeva ai giudici un criterio soggettivo nella valutazione degli atti proposti".
La richiesta del PM, se è ampiamente argomentata sull'indicazione degli indizi di colpevolezza perché ne valuta la gravità; indica analiticamente, riportandone il contenuto, il contenuto degli elementi di prova, se cioè fornisce un quadro complessivo, idoneo a fondare la richiesta per l'articolazione con cui è stato redatto, una volta recepita dal giudice consente alla persona sottoposta alle indagini di approntare un'adeguata difesa e ai giudici delle impugnazioni di valutarne la sufficienza argomentativa e la coerenza logica senza che i medesimi fossero obbligati ad una soggettiva ricostruzione degli elementi proposti. (Cass. Sez. 4, 16.4.2004 n. 17566). Deve in conseguenza affermarsi il seguente principio di diritto:
"l'ordinanza cautelare del giudice, che riproduca la motivazione della richiesta del pubblico ministero, è idonea a giustificare il provvedimento cautelare adottato, purché in tal modo sia consentito assicurare il diritto di difesa per contestare le ragioni addotte nella richiesta e consenta altresì, al giudice per il riesame e a quello di legittimità, nell'ambito delle rispettive competenze, di controllare il quadro indiziario e la correttezza dell'iter logico seguito dal giudice della misura nell'emissione della medesima". L'ordinanza impugnata deve in conseguenza essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catania, che dovrà procedere a nuovo esame nel rispetto del principio di diritto indicato.
P.Q.M.
Annulla le ordinanze impugnate con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011