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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/10/2024, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1062/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1062/2021 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. MARCANTONI Parte_1 Parte_2 RUGANTINO, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attori contro rappresentata e difesa dall'Avv. MASSA SARA, giusta mandato allegato alla comparsa CP di costituzione e risposta
Convenuta
avente ad oggetto: responsabilità contrattuale artt. 1669 ss. c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ai signori e CP Parte_1
, la somma di euro 8.316,00 o quella maggiore o minore meglio vista all'esito dell'espletanda Parte_2 istruttoria, a titolo di valore delle opere indicate nel contratto di appalto del 22.11.19 che non sono state eseguite dalla convenuta;
2) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ai signori e CP Parte_1
, la somma di euro 1.045,00 o quella maggiore o minore meglio vista all'esito dell'espletanda Parte_2 istruttoria, a titolo di spese di ripristino del soffitto del bagno, delle murature della cucina e del riposizionamento del piatto doccia in quanto lavori non eseguiti a regola d'arte dalla convenuta;
3) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione di tutti i danni per il CP mancato utilizzo del locale igienico subiti da e a causa del suo comportamento Parte_1 Parte_2 negligente, valutati in euro 291,20 o in quella diversa somma, maggiore o minore meglio vista all'esito dell'espletanda istruttoria;
4) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ai signori CP Pt_1
e , la somma di euro 1.684,43 (di cui euro 80,50 per spese) oltre accessori o quella diversa
[...] Parte_2 somma, maggiore o minore meglio vista all'esito dell'espletanda istruttoria, versata dagli attori al CTU, Geom. Per_1 nel procedimento R.G. 533/2020 in osservanza del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale della Spezia nel
[...] procedimento R.G. 533/2020;
pagina 1 di 6 5) vinte le spese di lite”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“In via preliminare 1) Autorizzare la chiamata in causa del terzo , p.iva , C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 C.F._1 con sede in Bonascola (MS), Via San Luca n.29
Nel merito
2) Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione di diritto del contratto d'appalto stipulato tra le parti nonché risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento di CP
3) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da ai Sig.ri e a titolo di restituzione del prezzo, riduzione CP Pt_1 Pt_2 del prezzo e risarcimento del danno.
4) Nella denegata ipotesi di accoglimento condannare , come sopra generalizzata, a rifondere Controparte_2 all'attore gli importi che saranno dichiarati dovuti a quest'ultimi a seguito di quanto accertato in corso di causa e/o dichiararlo tenuto a manlevare da ogni pretesa degli attori per i fatti di cui a processo. CP Con espressa riserva di integrazione e/o modificazione delle conclusioni, di ogni più ampia e ulteriore difesa, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, ai sensi di legge e nei termini di procedura.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e allegavano di Parte_1 Parte_2 aver sottoscritto in data 22.11.2019 con la un contratto di appalto avente ad oggetto CP
l'esecuzione delle seguenti opere: “rifacimento completo del bagno (diversa disposizione, sostituzione della pavimentazione e rivestimento, rifacimento dell'impianto idrosanitario e degli scarichi, sostituzione della vasca da bagno con box doccia, sostituzione dei sanitari e del lavabo con mobile bagno, sostituzione del vecchio termosifone con termoarredo, modifica dell'impianto elettrico adattato alla nuova disposizione per la lavatrice); sostituzione di n. 4 porte a battente con n.1 porta standard e n.3 a libro;
demolizione del camino presente in sala, fornitura e posa di rivestimento in piastrelle effetto pietra nella parete divisoria tra sala e cucina” (doc. 1).
Parte attrice precisava che le parti avevano previsto quale termine per la conclusione delle opere quello di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e di aver provveduto a pagare l'importo totale richiesto in fattura di Euro 11.000 tramite bonifico (docc. 2 e 3). L'opera doveva quindi essere completata entro il 20.02.2020 ma l'appaltatrice non aveva portato a termine le opere, nonostante numerosi solleciti, tra i quali anche la comunicazione inviata a firma del legale (doc. 4).
In data 27.2.2020, gli attori avevano incaricato il Geom. di redigere apposita perizia per la CP_3 determinazione dei danni subiti e il consulente di parte aveva descritto una situazione grave che necessitava di ingenti spese per poter rendere utilizzabile l'abitazione: il totale stimato per eseguire tutti i mancati lavori a regola d'arte veniva quantificato in Euro 13.121,46 oltre Iva (doc. 5).
Parte attrice argomentava inoltre di aver preventivamente instaurato il procedimento iscritto a ruolo al n. 533/2020, finalizzato ad ottenere l'accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi, delle opere eseguite e mancanti e dei danni conseguenti, senza che controparte si costituisse.
Nell'ambito del procedimento cautelare era stata depositato l'elaborato tecnico da parte del CTU e proprio sulla base degli esiti di tali indagini, parte attrice aveva introdotto il presente giudizio di merito, finalizzato ad ottenere la condanna di al risarcimento di tutti i danni subiti e la restituzione CP del prezzo, poiché tutti gli interventi stabiliti nel contratto di appalto erano già stati pagati dai committenti, e in particolare per i seguenti importi: (a) Euro 8.316,00 per le opere mancanti ma pagina 2 di 6 regolarmente saldate dai committenti;
(b) Euro 1.045,00 a titolo di valore per i lavori di ripristino;
(c)
Euro 291,20 per danno subito da mancato utilizzo.
La somma complessiva veniva così determinata in Euro 9.652,20, come da CTU versata in atti.
Parte attrice insisteva inoltre per la condanna di controparte alla refusione delle spese sostenute nel procedimento di ATP a titolo di compenso del CTU, liquidato dal GI in Euro Euro 1.684,43 oltre accessori di legge.
Costituitasi in giudizio, forniva una diversa ricostruzione fattuale dei rapporti tra le parti CP
e svolgeva istanza di differimento udienza per consentire la chiamata in causa di terzo.
In particolare, parte convenuta rilevava che l'inizio dei lavori fosse condizionato alla preliminare approvazione dei rendering da parte dei clienti e ciò era avvenuto solo in data 16.12.2019 (doc. 3), sicché il termine iniziale per l'esecuzione dell'opera doveva farsi coincidere con tale data. In ragione del ritardo nella scelta del materiale da utilizzare per i lavori da eseguire all'interno del locale bagno da parte dei committenti, alcun inadempimento sarebbe stato imputabile all'appaltatrice, che quindi riteneva che l'opera dovesse essere portata a termine entro il 13.3.2020. argomentava inoltre che la fattura n. 105, di importo pari ad Euro 11.000,00, aveva ad CP oggetto la sola ristrutturazione del locale bagno, per cui l'appaltatrice aveva incaricato in subappalto l'impresa individuale Edil B. di CH Alessandro, documentando la circostanza mediante versamento di un acconto di Euro 800,00 (doc. 4).
Parte convenuta segnalava inoltre che la subappaltatrice e i committenti si erano accordati per P_ eseguire dei lavori esclusi dal contratto di appalto e che anche tale circostanza avesse concorso al ritardo nell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione del bagno. Dopo una serie di interventi senza esito, aveva comunicato ai committenti l'impossibilità- CP nell'immediato – di incaricare ulteriori operai e professionisti a causa dell'emergenza sanitaria da
Covid-19 e del conseguente lockdown nazionale, non ritenuti imputabili alla ditta appaltatrice.
Parte convenuta contestava inoltre la perizia del CTP e si opponeva all'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP, in quanto a tale giudizio non aveva preso parte la subappaltatrice P_
, a cui intendeva estendere il contraddittorio, chiedendo apposita autorizzazione ai Controparte_2 sensi dell'art. 269 c.p.c.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, alle successive udienze la convenuta non compariva, sicché all'udienza del 13.3.2023 il Giudice rilevava che la convenuta non aveva depositato memorie nei termini né la citazione regolarmente notificata alla terza chiamata, che in ogni caso non si era costituita,
e riteneva quindi la causa matura per la decisione.
La causa era quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda svolta dagli attori è fondata, per i motivi di seguito indicati.
Come noto, l'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda la prova dell'esistenza di eventuali fatti contrari. Secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, così come per il risarcimento del danno, come nel caso del presente giudizio, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa(SS. pagina 3 di 6 UU. Cass. n. 13533/2001).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva dall'istruttoria documentale quanto segue.
Il contratto di appalto, sottoscritto tra le parti e prodotto da parte attrice, aveva per oggetto l'esecuzione delle opere di: “rifacimento completo del bagno (diversa disposizione, sostituzione della pavimentazione e rivestimento, rifacimento dell'impianto idrosanitario e degli scarichi, sostituzione della vasca da bagno con box doccia, sostituzione dei sanitari e del lavabo con mobile bagno, sostituzione del vecchio termosifone con termoarredo, modifica dell'impianto elettrico adattato alla nuova disposizione per la lavatrice); sostituzione di n.4 porte a battente con n.1 porta standard e n.3 a libro;
demolizione del camino presente in sala, fornitura e posa di rivestimento in piastrelle effetto pietra nella parete divisoria tra sala e cucina”.
Tale documento così prevedeva al punto 1) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E SUO OGGETTO:
“con la sottoscrizione del presente contratto il committente affida a …(che dichiara di CP disporre di organizzazione propria di mezzi e di personale idonea all'esecuzione delle opere qui commissionatele, …) l'esecuzione di opere di ristrutturazione presso la propria abitazione come meglio specificato nell'allegato capitolato che del presente costituisce parte integrante”. Al punto 2) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, lett. b), così specificava: “Il termine di esecuzione dell'opera da parte di è stabilito in sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data odierna”. CP
Quest'ultima si riferisce alla data del 22.11.2019 ed è chiaramente indicata anche con riguardo all'accettazione del capitolato (descritto in tabella), che veniva approvato in tale sede.
A differenza di quanto riportato da parte convenuta, in nessuna parte del contratto stesso viene previsto che il termine per il completamento dei lavori venga fatto decorrere dall'approvazione del rendering.
La difesa di produce i rendering, definendoli come approvati, ma le sole immagini sono CP prive di data ed accettazione (doc. n. 3 comparsa): si tratta di un atto unilaterale di nessun valore giuridico, oltre che superfluo rispetto alle condizioni contrattuali già citate.
Alcuna ulteriore istanza istruttoria è stata inoltre formulata, come già premesso in fatto.
Risulta parimenti documentato che parte attrice abbia eseguito un pagamento di Euro 11.000,00 in data
6.12.2019, richiesto da con la fattura n. 105 del 2.12.2019, avente ad oggetto CP
“ristrutturazione bagno, sostituzione porte e sistemazione camino”, sicché anche la tesi sostenuta dalla convenuta, secondo cui tale importo sarebbe satisfattivo della sola parte riferibile alla ristrutturazione del bagno è da respingere, alla luce delle evidenze documentali.
Alcun accertamento né prova risulta essere stata fornita riguardo alla non imputabilità del ritardo all'appaltatrice, che nel presente giudizio ha chiesto di estendere il contraddittorio alla subappaltatrice senza tuttavia provvedere alla relativa chiamata in giudizio. P_
La convenuta inoltre- in disparte la rilevanza della circostanza ai fini della decisione- non ha fornito alcuna prova del fatto che parte attrice aveva deciso di incaricare un proprio professionista al fine di eseguire l'opera oggetto del contratto tra le parti, ponendo come condizione il pagamento da parte di di “un importo complessivo di euro 3.800,00 comprensivo della fornitura e posa in opera CP di tutto il necessario per l'adempimento del contratto stipulato tra le parti”, così come generiche appaiono le contestazioni alla consulenza d'ufficio disposta nel precedente giudizio. Il contegno omissivo dell'appaltatrice si coglie peraltro non solo a seguito dell'invio della diffida da parte del legale, ma anche della mancata costituzione in giudizio nel procedimento di ATP in cui risultava convenuta, salvo metterne in discussione gli esiti solo in questa sede.
Devono invece essere condivise, in quanto adeguatamente argomentate, le conclusioni cui è giunto il pagina 4 di 6 CTU nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n. R.G. 533/2020: 1) I lavori oggetto del contratto di appalto non sono stati conclusi e alla data dell'introduzione del presente giudizio, l'unico locale igienico risultava non completamente usufruibile;
2) Alcune opere eseguite presentano dei vizi ed è stato indicato in Euro 1.045,00 il costo per la loro eliminazione;
3) Le opere indicate nel contratto di appalto sono state quantificate in Euro 11.336,60, mentre il rivestimento della cucina extra contratto è stato determinato in Euro 2.200,00;
4) Il valore delle opere non ultimate è stato determinato in Euro 8.316,00.
La convenuta dovrà quindi essere condannata a restituire la somma di Euro 8.316,00 in quanto indebitamente versata dagli attori per opere non eseguite e dunque in assenza di controprestazione, nonché la somma di Euro 1.045,00 per l'eliminazione dei vizi e di Euro 291,20 quale somma riferibile ai disagi subiti dagli attori a causa del ritardo e della mancata ultimazione dei lavori di rifacimento del bagno e conseguente impossibilità di usufruirne a pieno.
Sul punto deve precisarsi come in tema di appalto, la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera - a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c. - ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (cfr. Cass. n. 7468/2013; Cass. n.
11594/2004; Cass. n. 15247/2000, anche sulla non necessaria domanda di parte per provvedere).
La società deve essere, pertanto, condannata a pagare agli attori la somma Euro 1.336,20 per CP le difformità riscontrate nelle opere appaltate e per il danno da mancato utilizzo del locale bagno, nonché gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma innanzi liquidata, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 6.2.2020 (data a cui corrisponde la prima lettera di messa in mora) e, quindi, anno per anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, vanno prese in considerazione nel presente giudizio, in cui l'ATP è stato acquisito, come spese giudiziali, da porre a carico del soccombente (Cass. n. 14268/2017; Cass. n. 15672/2005;
Cass. n. 1690/2000).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Accoglie la domanda svolta da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP conseguentemente condanna la convenuta a restituire agli attori la somma di Euro 8.316,00 oltre interessi sino al saldo, nonché al risarcimento del danno pari ad Euro 1.336,20 oltre a interessi e rivalutazione, come indicato in parte motiva;
Condanna a rifondere a e le spese di lite, che si CP Parte_1 Parte_2 liquidano in Euro 264,00 per spese e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, CPA e Iva se dovuta, nonché Euro 2.035,06 per compensi liquidati al CTU nell'ambito del procedimento di ATP r.g. n. 533/2020. pagina 5 di 6 Così deciso in La Spezia, in data 18.10.2024
Il Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1062/2021 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. MARCANTONI Parte_1 Parte_2 RUGANTINO, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attori contro rappresentata e difesa dall'Avv. MASSA SARA, giusta mandato allegato alla comparsa CP di costituzione e risposta
Convenuta
avente ad oggetto: responsabilità contrattuale artt. 1669 ss. c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ai signori e CP Parte_1
, la somma di euro 8.316,00 o quella maggiore o minore meglio vista all'esito dell'espletanda Parte_2 istruttoria, a titolo di valore delle opere indicate nel contratto di appalto del 22.11.19 che non sono state eseguite dalla convenuta;
2) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ai signori e CP Parte_1
, la somma di euro 1.045,00 o quella maggiore o minore meglio vista all'esito dell'espletanda Parte_2 istruttoria, a titolo di spese di ripristino del soffitto del bagno, delle murature della cucina e del riposizionamento del piatto doccia in quanto lavori non eseguiti a regola d'arte dalla convenuta;
3) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione di tutti i danni per il CP mancato utilizzo del locale igienico subiti da e a causa del suo comportamento Parte_1 Parte_2 negligente, valutati in euro 291,20 o in quella diversa somma, maggiore o minore meglio vista all'esito dell'espletanda istruttoria;
4) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ai signori CP Pt_1
e , la somma di euro 1.684,43 (di cui euro 80,50 per spese) oltre accessori o quella diversa
[...] Parte_2 somma, maggiore o minore meglio vista all'esito dell'espletanda istruttoria, versata dagli attori al CTU, Geom. Per_1 nel procedimento R.G. 533/2020 in osservanza del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale della Spezia nel
[...] procedimento R.G. 533/2020;
pagina 1 di 6 5) vinte le spese di lite”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“In via preliminare 1) Autorizzare la chiamata in causa del terzo , p.iva , C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 C.F._1 con sede in Bonascola (MS), Via San Luca n.29
Nel merito
2) Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione di diritto del contratto d'appalto stipulato tra le parti nonché risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento di CP
3) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da ai Sig.ri e a titolo di restituzione del prezzo, riduzione CP Pt_1 Pt_2 del prezzo e risarcimento del danno.
4) Nella denegata ipotesi di accoglimento condannare , come sopra generalizzata, a rifondere Controparte_2 all'attore gli importi che saranno dichiarati dovuti a quest'ultimi a seguito di quanto accertato in corso di causa e/o dichiararlo tenuto a manlevare da ogni pretesa degli attori per i fatti di cui a processo. CP Con espressa riserva di integrazione e/o modificazione delle conclusioni, di ogni più ampia e ulteriore difesa, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, ai sensi di legge e nei termini di procedura.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e allegavano di Parte_1 Parte_2 aver sottoscritto in data 22.11.2019 con la un contratto di appalto avente ad oggetto CP
l'esecuzione delle seguenti opere: “rifacimento completo del bagno (diversa disposizione, sostituzione della pavimentazione e rivestimento, rifacimento dell'impianto idrosanitario e degli scarichi, sostituzione della vasca da bagno con box doccia, sostituzione dei sanitari e del lavabo con mobile bagno, sostituzione del vecchio termosifone con termoarredo, modifica dell'impianto elettrico adattato alla nuova disposizione per la lavatrice); sostituzione di n. 4 porte a battente con n.1 porta standard e n.3 a libro;
demolizione del camino presente in sala, fornitura e posa di rivestimento in piastrelle effetto pietra nella parete divisoria tra sala e cucina” (doc. 1).
Parte attrice precisava che le parti avevano previsto quale termine per la conclusione delle opere quello di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e di aver provveduto a pagare l'importo totale richiesto in fattura di Euro 11.000 tramite bonifico (docc. 2 e 3). L'opera doveva quindi essere completata entro il 20.02.2020 ma l'appaltatrice non aveva portato a termine le opere, nonostante numerosi solleciti, tra i quali anche la comunicazione inviata a firma del legale (doc. 4).
In data 27.2.2020, gli attori avevano incaricato il Geom. di redigere apposita perizia per la CP_3 determinazione dei danni subiti e il consulente di parte aveva descritto una situazione grave che necessitava di ingenti spese per poter rendere utilizzabile l'abitazione: il totale stimato per eseguire tutti i mancati lavori a regola d'arte veniva quantificato in Euro 13.121,46 oltre Iva (doc. 5).
Parte attrice argomentava inoltre di aver preventivamente instaurato il procedimento iscritto a ruolo al n. 533/2020, finalizzato ad ottenere l'accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi, delle opere eseguite e mancanti e dei danni conseguenti, senza che controparte si costituisse.
Nell'ambito del procedimento cautelare era stata depositato l'elaborato tecnico da parte del CTU e proprio sulla base degli esiti di tali indagini, parte attrice aveva introdotto il presente giudizio di merito, finalizzato ad ottenere la condanna di al risarcimento di tutti i danni subiti e la restituzione CP del prezzo, poiché tutti gli interventi stabiliti nel contratto di appalto erano già stati pagati dai committenti, e in particolare per i seguenti importi: (a) Euro 8.316,00 per le opere mancanti ma pagina 2 di 6 regolarmente saldate dai committenti;
(b) Euro 1.045,00 a titolo di valore per i lavori di ripristino;
(c)
Euro 291,20 per danno subito da mancato utilizzo.
La somma complessiva veniva così determinata in Euro 9.652,20, come da CTU versata in atti.
Parte attrice insisteva inoltre per la condanna di controparte alla refusione delle spese sostenute nel procedimento di ATP a titolo di compenso del CTU, liquidato dal GI in Euro Euro 1.684,43 oltre accessori di legge.
Costituitasi in giudizio, forniva una diversa ricostruzione fattuale dei rapporti tra le parti CP
e svolgeva istanza di differimento udienza per consentire la chiamata in causa di terzo.
In particolare, parte convenuta rilevava che l'inizio dei lavori fosse condizionato alla preliminare approvazione dei rendering da parte dei clienti e ciò era avvenuto solo in data 16.12.2019 (doc. 3), sicché il termine iniziale per l'esecuzione dell'opera doveva farsi coincidere con tale data. In ragione del ritardo nella scelta del materiale da utilizzare per i lavori da eseguire all'interno del locale bagno da parte dei committenti, alcun inadempimento sarebbe stato imputabile all'appaltatrice, che quindi riteneva che l'opera dovesse essere portata a termine entro il 13.3.2020. argomentava inoltre che la fattura n. 105, di importo pari ad Euro 11.000,00, aveva ad CP oggetto la sola ristrutturazione del locale bagno, per cui l'appaltatrice aveva incaricato in subappalto l'impresa individuale Edil B. di CH Alessandro, documentando la circostanza mediante versamento di un acconto di Euro 800,00 (doc. 4).
Parte convenuta segnalava inoltre che la subappaltatrice e i committenti si erano accordati per P_ eseguire dei lavori esclusi dal contratto di appalto e che anche tale circostanza avesse concorso al ritardo nell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione del bagno. Dopo una serie di interventi senza esito, aveva comunicato ai committenti l'impossibilità- CP nell'immediato – di incaricare ulteriori operai e professionisti a causa dell'emergenza sanitaria da
Covid-19 e del conseguente lockdown nazionale, non ritenuti imputabili alla ditta appaltatrice.
Parte convenuta contestava inoltre la perizia del CTP e si opponeva all'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP, in quanto a tale giudizio non aveva preso parte la subappaltatrice P_
, a cui intendeva estendere il contraddittorio, chiedendo apposita autorizzazione ai Controparte_2 sensi dell'art. 269 c.p.c.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, alle successive udienze la convenuta non compariva, sicché all'udienza del 13.3.2023 il Giudice rilevava che la convenuta non aveva depositato memorie nei termini né la citazione regolarmente notificata alla terza chiamata, che in ogni caso non si era costituita,
e riteneva quindi la causa matura per la decisione.
La causa era quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda svolta dagli attori è fondata, per i motivi di seguito indicati.
Come noto, l'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda la prova dell'esistenza di eventuali fatti contrari. Secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, così come per il risarcimento del danno, come nel caso del presente giudizio, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa(SS. pagina 3 di 6 UU. Cass. n. 13533/2001).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva dall'istruttoria documentale quanto segue.
Il contratto di appalto, sottoscritto tra le parti e prodotto da parte attrice, aveva per oggetto l'esecuzione delle opere di: “rifacimento completo del bagno (diversa disposizione, sostituzione della pavimentazione e rivestimento, rifacimento dell'impianto idrosanitario e degli scarichi, sostituzione della vasca da bagno con box doccia, sostituzione dei sanitari e del lavabo con mobile bagno, sostituzione del vecchio termosifone con termoarredo, modifica dell'impianto elettrico adattato alla nuova disposizione per la lavatrice); sostituzione di n.4 porte a battente con n.1 porta standard e n.3 a libro;
demolizione del camino presente in sala, fornitura e posa di rivestimento in piastrelle effetto pietra nella parete divisoria tra sala e cucina”.
Tale documento così prevedeva al punto 1) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E SUO OGGETTO:
“con la sottoscrizione del presente contratto il committente affida a …(che dichiara di CP disporre di organizzazione propria di mezzi e di personale idonea all'esecuzione delle opere qui commissionatele, …) l'esecuzione di opere di ristrutturazione presso la propria abitazione come meglio specificato nell'allegato capitolato che del presente costituisce parte integrante”. Al punto 2) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, lett. b), così specificava: “Il termine di esecuzione dell'opera da parte di è stabilito in sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data odierna”. CP
Quest'ultima si riferisce alla data del 22.11.2019 ed è chiaramente indicata anche con riguardo all'accettazione del capitolato (descritto in tabella), che veniva approvato in tale sede.
A differenza di quanto riportato da parte convenuta, in nessuna parte del contratto stesso viene previsto che il termine per il completamento dei lavori venga fatto decorrere dall'approvazione del rendering.
La difesa di produce i rendering, definendoli come approvati, ma le sole immagini sono CP prive di data ed accettazione (doc. n. 3 comparsa): si tratta di un atto unilaterale di nessun valore giuridico, oltre che superfluo rispetto alle condizioni contrattuali già citate.
Alcuna ulteriore istanza istruttoria è stata inoltre formulata, come già premesso in fatto.
Risulta parimenti documentato che parte attrice abbia eseguito un pagamento di Euro 11.000,00 in data
6.12.2019, richiesto da con la fattura n. 105 del 2.12.2019, avente ad oggetto CP
“ristrutturazione bagno, sostituzione porte e sistemazione camino”, sicché anche la tesi sostenuta dalla convenuta, secondo cui tale importo sarebbe satisfattivo della sola parte riferibile alla ristrutturazione del bagno è da respingere, alla luce delle evidenze documentali.
Alcun accertamento né prova risulta essere stata fornita riguardo alla non imputabilità del ritardo all'appaltatrice, che nel presente giudizio ha chiesto di estendere il contraddittorio alla subappaltatrice senza tuttavia provvedere alla relativa chiamata in giudizio. P_
La convenuta inoltre- in disparte la rilevanza della circostanza ai fini della decisione- non ha fornito alcuna prova del fatto che parte attrice aveva deciso di incaricare un proprio professionista al fine di eseguire l'opera oggetto del contratto tra le parti, ponendo come condizione il pagamento da parte di di “un importo complessivo di euro 3.800,00 comprensivo della fornitura e posa in opera CP di tutto il necessario per l'adempimento del contratto stipulato tra le parti”, così come generiche appaiono le contestazioni alla consulenza d'ufficio disposta nel precedente giudizio. Il contegno omissivo dell'appaltatrice si coglie peraltro non solo a seguito dell'invio della diffida da parte del legale, ma anche della mancata costituzione in giudizio nel procedimento di ATP in cui risultava convenuta, salvo metterne in discussione gli esiti solo in questa sede.
Devono invece essere condivise, in quanto adeguatamente argomentate, le conclusioni cui è giunto il pagina 4 di 6 CTU nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n. R.G. 533/2020: 1) I lavori oggetto del contratto di appalto non sono stati conclusi e alla data dell'introduzione del presente giudizio, l'unico locale igienico risultava non completamente usufruibile;
2) Alcune opere eseguite presentano dei vizi ed è stato indicato in Euro 1.045,00 il costo per la loro eliminazione;
3) Le opere indicate nel contratto di appalto sono state quantificate in Euro 11.336,60, mentre il rivestimento della cucina extra contratto è stato determinato in Euro 2.200,00;
4) Il valore delle opere non ultimate è stato determinato in Euro 8.316,00.
La convenuta dovrà quindi essere condannata a restituire la somma di Euro 8.316,00 in quanto indebitamente versata dagli attori per opere non eseguite e dunque in assenza di controprestazione, nonché la somma di Euro 1.045,00 per l'eliminazione dei vizi e di Euro 291,20 quale somma riferibile ai disagi subiti dagli attori a causa del ritardo e della mancata ultimazione dei lavori di rifacimento del bagno e conseguente impossibilità di usufruirne a pieno.
Sul punto deve precisarsi come in tema di appalto, la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera - a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c. - ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (cfr. Cass. n. 7468/2013; Cass. n.
11594/2004; Cass. n. 15247/2000, anche sulla non necessaria domanda di parte per provvedere).
La società deve essere, pertanto, condannata a pagare agli attori la somma Euro 1.336,20 per CP le difformità riscontrate nelle opere appaltate e per il danno da mancato utilizzo del locale bagno, nonché gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma innanzi liquidata, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 6.2.2020 (data a cui corrisponde la prima lettera di messa in mora) e, quindi, anno per anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, vanno prese in considerazione nel presente giudizio, in cui l'ATP è stato acquisito, come spese giudiziali, da porre a carico del soccombente (Cass. n. 14268/2017; Cass. n. 15672/2005;
Cass. n. 1690/2000).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Accoglie la domanda svolta da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP conseguentemente condanna la convenuta a restituire agli attori la somma di Euro 8.316,00 oltre interessi sino al saldo, nonché al risarcimento del danno pari ad Euro 1.336,20 oltre a interessi e rivalutazione, come indicato in parte motiva;
Condanna a rifondere a e le spese di lite, che si CP Parte_1 Parte_2 liquidano in Euro 264,00 per spese e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, CPA e Iva se dovuta, nonché Euro 2.035,06 per compensi liquidati al CTU nell'ambito del procedimento di ATP r.g. n. 533/2020. pagina 5 di 6 Così deciso in La Spezia, in data 18.10.2024
Il Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
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