Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00982/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03091/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3091 del 2022, proposto da SC PI UP, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Morosetti, Francesco Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Associazione per la Sussidiarietà e La Modernizzazione degli Enti Locali, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NA NE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell'efficacia: (a) del provvedimento con il quale è stata disposta la non ammissione della ricorrente alla “Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi profili ai sensi dell'art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021” di cui all'avviso pubblicato da Asmel - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12 aprile 2022 n. 29; (b) di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ivi incluse, per quanto occorre possa, le previsioni di cui all'art. 7 del citato avviso; nonché condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Associazione per la Sussidiarietà e La Modernizzazione degli Enti Locali;
Vista la memoria depositata il 12 dicembre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. BI BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
- parte ricorrente ha proposto ricorso tempestivamente notificato e depositato, per l’annullamento degli atti in epigrafe descritti;
- si è costituita per resistere l’Amministrazione parimenti indicata in epigrafe;
- il 12 dicembre 2025 parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato sopravvenuta carenza di interesse e chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese;
- parte resistente nulla ha eccepito;
- la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 20 febbraio 2026;
Tenuto conto che
- “ il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832) , (Consiglio di Stato sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781),
Ritenuto che
- ai sensi dell’art. 35 c.p.a. il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- le spese possono essere compensate, vista la definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
BI BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI BE | TI RU |
IL SEGRETARIO