CASS
Sentenza 23 giugno 2023
Sentenza 23 giugno 2023
Massime • 1
È viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di appello sul rilievo che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio era stata eseguita direttamente presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, senza che fosse previamente verificata la sua idoneità alla ricezione delle notifiche).
Commentario • 1
- 1. Art. 179 c.p.p. - Nullità assolutehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2023, n. 31783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31783 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YANG SHUYAN nato il [...] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORT -E)APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta la requisitoria del 07/06/2023 del Pubblico ministero, nella persona della Sost. Proc. Gen., FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. letta la memoria del 16/06/2023, con cui il difensore dell'imputata ha insistito per l'accoglimento del ricorso, eccependo, altresì, la prescrizione del reato di ricettazione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 -f Penale Sent. Sez. 2 Num. 31783 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO YA UY ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 25/2/2021, con cui è stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Firenze, rideterminandosi la pena inflitta alla ricorrente, previa concessione delle attenuanti generiche, in ordine al delitto di ricettazione e dichiarandosi al contempo estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod. pen. Articolando quattro motivi, la difesa della ricorrente deduce: 1. Nullità della sentenza impugnata per nullità delle notifiche dei decreti di citazione in appello presso il domicilio dichiarato dall'imputata e relativi alle udienze del 23/11/2018, del 26/03/2020, del 3/11/2020 e del 25/02/2021; si lamenta come la prima notifica prevista per il giudizio di appello (per l'udienza del 23/11/2018) fosse stata invalidamente tentata a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato dall'imputata (in Montecatini Terme, viale F. Martini, n. 68), ma che il plico era tornato indietro con la generica dicitura "irreperibilità del destinatario", senza ulteriori indicazioni, neppure sulla temporaneità o meno di tale condizione e senza che l'ufficiale postale avesse seguito gli adempimenti prescritti dalla legge in materia;
con la conseguenza che, stante il ricorrere di un'ipotesi di nullità assoluta, non poteva ritenersi valida la successiva notifica della citazione, al pari di quelle successive relative ai rinvii delle udienze, effettuate presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; 2. Nullità della sentenza impugnata e di quella del Tribunale sul rilievo della fondatezza dell'eccezione di nullità assoluta della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, notificati direttamente al difensore sull'erroneo presupposto che l'imputata avesse ivi eletto domicilio;
3. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche in punto di «travisamento dei fatti», in ordine all'elemento soggettivo del reato «consapevolezza della contraffazione»; 4. «Riduzione della pena base». CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo, avente carattere assorbente degli altri, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 1. Dalla lettura della sentenza impugnata e dall'esame degli atti del fascicolo richiamati nel ricorso (dichiarazione di domicilio dell'imputata, verbale dell'udienza del 12/12/2012 dinanzi al Tribunale;
copia della notifica del decreto che dispone il 2 giudizio) risulta che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio siano avvenuti non presso il domicilio dichiarato dall'imputata (viale Martini, n. 68 - Montecatini Terme), ma - erroneamente - direttamente presso il difensore. La Corte d'appello ha rigettato l'eccezione sul rilievo che ricorra una nullità a regime intermedio, richiamando sul punto l'orientamento della Corte di legittimità espresso da Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, Mamone, Rv. 259819 - 01, secondo cui «qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto, sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 cod. proc. pen., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato (Fattispecie nella quale, pur essendo intervenuta la revoca dell'elezione di domicilio, il difensore di fiducia, la cui nomina non era stata del pari revocata, non aveva formulato alcuna osservazione sulla regolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p.)». Si è così ritenuta: tardiva l'eccezione di nullità con riferimento alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare poiché proposta per la prima volta dinanzi al tribunale;
sanata, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., quella relativa alla notifica del decreto che dispone il giudizio, in quanto il difensore alla prima udienza utile dinanzi al tribunale aveva dichiarato, dopo avere prospettato la questione, di non insistere nell'eccezione; con la conseguenza che tardiva risultava anche la «rinnovata eccezione» sollevata dinanzi alla Corte di appello, dovendosi considerare la questione di nullità come dedotta per la prima volta in sede di impugnazione. 2. Tale prospettazione non può, ad avviso del Collegio, essere condivisa. Anzitutto, va precisato che l'orientamento di legittimità indicato nella sentenza impugnata fa riferimento ad un caso differente, in cui poteva ben dubitarsi della stessa idoneità delle elezioni di domicilio effettuate dagli imputati al fine di ricevere la notifica del decreto che disponeva il giudizio, le quali, essendo prive dei necessari requisiti prescritti dalla legge (nella specie era stata omessa l'indicazione del soggetto legittimato a ricevere gli atti presso la sede della società), già avrebbero consentito una diretta notifica dell'atto al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., stante l'inidoneità del domicilio eletto (v. pag.
8-9 della sentenza della Suprema Corte). Inoltre, l'affermazione del principio secondo cui, in presenza della nomina fiduciaria, l'omessa notifica al domicilio eletto o dichiarato dà luogo ad una nullità a regime intermedio (come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 cod. proc. pen.) - in quanto l'atto, essendo stato notificato al difensore, deve ritenersi comunque 3 giunto a conoscenza dell'interessato - si lega alla puntuale verifica che il mandato difensivo sia stato concretamente esercitato nell'interesse dell'imputato, al fine di assicurarsi che questi abbia avuto effettiva conoscenza del processo (v. pag. 11 ove sono indicati puntuali elementi dimostrativi della conoscenza del giudizio). Nel caso in esame, invece, la Corte d'appello si è limitata a richiamare l'orientamento di legittimità sopra indicato a fronte di un'omessa notifica ad un domicilio validamente dichiarato e senza svolgere alcuna verifica se la presenza del mandato fiduciario avesse attivato quella presunzione di conoscenza del processo in capo all'imputata, soprattutto tenuto conto che lo stesso difensore aveva lamentato con l'atto di appello di non essere venuto a conoscenza dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto notificato a mezzo fax ad un'utenza al medesimo non intestata e in assenza della prova dell'avvenuta ricezione. 3. Peraltro, la Corte territoriale omette di confrontarsi con i successivi orientamenti - che il Collegio condivide - indicati dal difensore nell'atto di appello e ribaditi anche con l'indicazione di altri più recenti nella memoria depositata a sostegno della nullità assoluta. Al riguardo, può richiamarsi, per gli aspetti di interesse, la motivazione resa da Sez. 2, n. 3967, del 20/12/2022, dep. 2023, Lunerti, Rv. 284310 - 01, ove si precisa: «[.. 1.1. In materia di vizi della vocatio in ius il collegio ribadisce che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 005, Palumbo, Rv. 229539). Pertanto, in presenza di un vizio della notifica della vocatio in ius bisogna nell'ordine: a) verificare se la citazione sia stata "omessa" o "irregolare", ovvero effettuata con modalità diverse da quelle prescritte;
b) nel caso in cui si valuti che la citazione sia solo irregolare" occorre comunque verificare se la stessa abbia prodotto gli effetti cui era diretta, ovvero la conoscenza in capo all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio. 1.2. Tale percorso valutativo deve essere seguito anche nei casi in cui la notifica venga effettuata attraverso la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che legittima la notifica "sostitutiva" al difensore nei casi in cui sia 4 impossibile perfezionarla presso il domicilio eletto. Per considerare legittima tale notifica "mediata" è necessaria una rigorosa verifica dell'impossibilità di effettuarla regolarmente presso il domicilio eletto;
nei casi in cui tale verifica non sia stata effettuata si pone il problema di verificare se la notifica sostitutiva al difensore possa considerarsi "irregolare" o se, invece, il difetto di indagine sulla idoneità del domicilio eletto imponga piuttosto di ritenere la notifica "mancante". In materia la giurisprudenza non si presenza univoca. Da un lato è stato infatti deciso che è affetta da vizio di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B, Rv. 265693; Sez. 5, n. 48652 del 29/10/2009, Boujenna, Rv. 245829; Sez. 6, n. 22707 del 29/05/2007, Mancuso, Rv. 236700). Altra parte della giurisprudenza ha, invece, affermato che la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio - in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere, in concreto, idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto - e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013 - dep. 2014, Mbengue, Rv. 258131; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431). Tale ultimo indirizzo si concentra sulla idoneità della notifica al difensore a determinare la conoscenza dell'atto; il presupposto di tale scelta ermeneutica è, infatti, la valorizzazione di una presunzione di conoscenza correlata alla natura fiduciaria del rapporto con il difensore che, in questo caso, è l'unico destinatario della vocatio in ius. Conferma tale matrice interpretativa la giurisprudenza che ha rilevato che la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613; Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, Mamone, Rv. 259819). La valorizzazione del rapporto con il difensore in un caso ha persino condotto, in un caso isolato, a ritenere "esistente", ovvero non omessa ma solo "irregolare", la notifica sostitutiva al difensore di ufficio, di regola non legato da un rapporto fiduciario con l'imputato (Sez. 5, n. 37555 del 06/05/2015, Romano, Rv. 265680).1». 5 4. Il Collegio intende dare continuità all'orientamento che inquadra il vizio in esame come nullità assoluta, con le precisazioni che seguono. Nel sistema previsto dall'art. 161 cod. proc. pen. l'elezione di domicilio è funzionale all'individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall'accusato che, con l'atto di elezione si assume la responsabilità della «idoneità» del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo eletto per le notificazioni non risulti idoneo. In tale sistema, la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale, dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell'atto di citazione a persona diversa dall'imputato, ovvero in una omessa citazione. Tali conclusioni non sono smentite, ma anzi confermate, dalla giurisprudenza che inquadra l'illegittimità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., nei casi in cui l'imputato abbia eletto domicilio per le notificazioni, come una nullità generale a regime intermedio e non assoluta (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 -01; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771): in tale caso la violazione della clausola che assegna prevalenza alla elezione di domicilio contenuta nel primo comma dell'art. 157 cod. proc. pen è stata inquadrata come una «irregolarità» valorizzando il dato, invero dirimente, che il sistema previsto dall'art. 157 cod. proc. pen. si fonda su una «prima notifica personale» andata a buon fine. La mancata notifica diretta, nel caso in cui si registri una prima notifica personale, seguita da una elezione di domicilio, si risolve secondo le Sezioni Unite in una semplice irregolarità che genera una nullità sanabile e non in una omissione che genera una nullità assoluta (così Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Ai fini dell'inquadramento del vizio che affligge la notifica mediata in caso di mancata notifica presso il domicilio eletto è pertanto essenziale la verifica della «matrice» della notifica sostitutiva: altro è, infatti, che la stessa sia effettuata ai sensi del comma 8-bis dell'art. 157 cod. proc. pen., norma resa operativa dalla contemporanea esistenza della prima notifica personale e dalla nomina fiduciaria, ed altro ancora è che la stessa sia stata effettuata in assenza di tale condizione, nonostante una pregressa elezione di domicilio, attraverso una applicazione illegittima dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: nel primo caso il mancato accesso al domicilio eletto configura una irregolarità e si traduce in una nullità generale a regime intermedio, mentre nel secondo la notifica sostitutiva si traduce in una omissione e genera una nullità assoluta. 6 Se la notifica è, pertanto, effettuata presso il difensore di fiducia diventa rilevante accertare se è stata effettuata la «prima notifica personale» all'imputato, dato che in tal caso la procedura da applicare è quella prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Quando manca la «prima notifica personale», la notifica mediata prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è legittima solo nel caso in cui si verifichi l'inidoneità del domicilio eletto: l'omissione di tale verifica incide sulla legittimità della procedura ed impedisce di assegnare efficacia alla notifica sostitutiva, a prescindere dalla consistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore. Va ribadito, infatti, che la "conoscenza" effettiva, seppur mediata dell'atto ha efficacia sanante solo nei casi in cui la notifica sia "irregolare", e non in quelli in cui la notifica presso il domicilio eletto sia del tutto omessa (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep.2005, Palumbo, Rv, 229541). Si afferma, quindi, che nel caso in cui non si proceda alla notifica presso il domicilio eletto (anche per difetto assoluto di verifica dell'idoneità dello stesso) e si attivi illegittimamente il meccanismo di comunicazione previsto dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., si verte in un caso di nullità assoluta, a rilevabilità permanente: la notifica all'imputato è infatti "assente" e non può ritenersi effettuata sulla base della presunzione di circolazione delle informazioni tra l'imputato ed il difensore, unico destinatario dell'avviso (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Solo nel caso in cui la notifica "sostitutiva" sia suscettibile di essere inquadrata nella procedura prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., e dunque sia effettuata al difensore di fiducia, dopo che la "prima notifica personale" è andata a buon fine, l'omessa notifica presso il domicilio (successivamente) eletto può, invece, essere inquadrata come nullità generale a regime intermedio (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). 5. Nel caso in esame la ricorrente risulta avere dichiarato il 23/03/2010 domicilio in Montecatini, via F. Martini, n. 68: la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di citazione a giudizio venivano, invece, direttamente effettuate presso il difensore. Si verte, dunque, in un caso di omessa notifica, che genera una nullità assoluta non sanabile che impone l'annullamento sia della sentenza di appello che di quella del Tribunale, con conseguente revoca delle statuizioni civili essendo venuto meno il presupposto - costituito dalla sentenza di condanna - da cui dipende l'affermazione della responsabilità civile. Ne consegue, pertanto, l'assenza di decisività dell'ulteriore argomento speso dalla Corte territoriale - e pur contestato nel ricorso - «che la difesa non avendo insistito nell'eccezione formulata dinanzi al Tribunale (all'udienza del 12/12/2012) avrebbe rinunziato a far valere il relativo vizio nel prosieguo del giudizio». La 7 natura assoluta della nullità la rende insanabile nel corso del processo e rilevabile d 'ufficio sino alla deliberazione della sentenza conclusiva. 6. Osserva il Collegio che, nel corso del giudizio di legittimità, è maturata la prescrizione del reato (nel giugno 2021, risultando la ricettazione accertata il 7/12/2009 a seguito del controllo stradale del furgone condotto dall 'imputata ove veniva rinvenuta la merce contraffatta e aggiungendosi al termine massimo di anni otto le sospensioni maturate nel corso del giudizio di appello dal 23/11/2018 al 26/03/2020 in conseguenza dell 'astensione degli avvocati dalle udienze penali e dal 27/03 all'11/05/2020 per il contenimento della pandemia da covid - 19). Pertanto, in accoglimento dell 'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa nella memoria e in assenza di cause di proscioglimento che risultino ictu °culi, non deve farsi luogo alla trasmissione degli atti al Tribunale. Nel giudizio di cassazione, infatti, l'intervenuta prescrizione del reato non impedisce, pur in presenza di statuizioni sull'azione civile, di rilevare una causa di nullità assoluta ed insanabile, il cui accertamento si riflette tuttavia sul mantenimento di tali statuizioni che devono essere revocate, ferma restando la declaratoria di estinzione del reato ai fini penali (nella specie la Corte, rilevando la nullità della citazione a giudizio dell ' imputato, ha annullato senza rinvio tanto la sentenza d'appello, che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione e confermato le statuizioni civili, quanto la sentenza di primo grado).(Sez. 2, n. 42461 del 09/05/2018, Todaro, Rv. 274764 - 01). 7. In tali termini, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata e quella di primo grado debbono essere annullate senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, revocandosi, per l 'effetto, le statuizioni civili disposte dal giudice del merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché il reato è estinto per prescrizione e revoca le statuizioni civili. Così deciso, il 23/06/2023 F CAD frirn
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta la requisitoria del 07/06/2023 del Pubblico ministero, nella persona della Sost. Proc. Gen., FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. letta la memoria del 16/06/2023, con cui il difensore dell'imputata ha insistito per l'accoglimento del ricorso, eccependo, altresì, la prescrizione del reato di ricettazione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 -f Penale Sent. Sez. 2 Num. 31783 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO YA UY ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 25/2/2021, con cui è stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Firenze, rideterminandosi la pena inflitta alla ricorrente, previa concessione delle attenuanti generiche, in ordine al delitto di ricettazione e dichiarandosi al contempo estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod. pen. Articolando quattro motivi, la difesa della ricorrente deduce: 1. Nullità della sentenza impugnata per nullità delle notifiche dei decreti di citazione in appello presso il domicilio dichiarato dall'imputata e relativi alle udienze del 23/11/2018, del 26/03/2020, del 3/11/2020 e del 25/02/2021; si lamenta come la prima notifica prevista per il giudizio di appello (per l'udienza del 23/11/2018) fosse stata invalidamente tentata a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato dall'imputata (in Montecatini Terme, viale F. Martini, n. 68), ma che il plico era tornato indietro con la generica dicitura "irreperibilità del destinatario", senza ulteriori indicazioni, neppure sulla temporaneità o meno di tale condizione e senza che l'ufficiale postale avesse seguito gli adempimenti prescritti dalla legge in materia;
con la conseguenza che, stante il ricorrere di un'ipotesi di nullità assoluta, non poteva ritenersi valida la successiva notifica della citazione, al pari di quelle successive relative ai rinvii delle udienze, effettuate presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; 2. Nullità della sentenza impugnata e di quella del Tribunale sul rilievo della fondatezza dell'eccezione di nullità assoluta della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, notificati direttamente al difensore sull'erroneo presupposto che l'imputata avesse ivi eletto domicilio;
3. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche in punto di «travisamento dei fatti», in ordine all'elemento soggettivo del reato «consapevolezza della contraffazione»; 4. «Riduzione della pena base». CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo, avente carattere assorbente degli altri, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 1. Dalla lettura della sentenza impugnata e dall'esame degli atti del fascicolo richiamati nel ricorso (dichiarazione di domicilio dell'imputata, verbale dell'udienza del 12/12/2012 dinanzi al Tribunale;
copia della notifica del decreto che dispone il 2 giudizio) risulta che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio siano avvenuti non presso il domicilio dichiarato dall'imputata (viale Martini, n. 68 - Montecatini Terme), ma - erroneamente - direttamente presso il difensore. La Corte d'appello ha rigettato l'eccezione sul rilievo che ricorra una nullità a regime intermedio, richiamando sul punto l'orientamento della Corte di legittimità espresso da Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, Mamone, Rv. 259819 - 01, secondo cui «qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto, sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 cod. proc. pen., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato (Fattispecie nella quale, pur essendo intervenuta la revoca dell'elezione di domicilio, il difensore di fiducia, la cui nomina non era stata del pari revocata, non aveva formulato alcuna osservazione sulla regolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p.)». Si è così ritenuta: tardiva l'eccezione di nullità con riferimento alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare poiché proposta per la prima volta dinanzi al tribunale;
sanata, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., quella relativa alla notifica del decreto che dispone il giudizio, in quanto il difensore alla prima udienza utile dinanzi al tribunale aveva dichiarato, dopo avere prospettato la questione, di non insistere nell'eccezione; con la conseguenza che tardiva risultava anche la «rinnovata eccezione» sollevata dinanzi alla Corte di appello, dovendosi considerare la questione di nullità come dedotta per la prima volta in sede di impugnazione. 2. Tale prospettazione non può, ad avviso del Collegio, essere condivisa. Anzitutto, va precisato che l'orientamento di legittimità indicato nella sentenza impugnata fa riferimento ad un caso differente, in cui poteva ben dubitarsi della stessa idoneità delle elezioni di domicilio effettuate dagli imputati al fine di ricevere la notifica del decreto che disponeva il giudizio, le quali, essendo prive dei necessari requisiti prescritti dalla legge (nella specie era stata omessa l'indicazione del soggetto legittimato a ricevere gli atti presso la sede della società), già avrebbero consentito una diretta notifica dell'atto al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., stante l'inidoneità del domicilio eletto (v. pag.
8-9 della sentenza della Suprema Corte). Inoltre, l'affermazione del principio secondo cui, in presenza della nomina fiduciaria, l'omessa notifica al domicilio eletto o dichiarato dà luogo ad una nullità a regime intermedio (come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 cod. proc. pen.) - in quanto l'atto, essendo stato notificato al difensore, deve ritenersi comunque 3 giunto a conoscenza dell'interessato - si lega alla puntuale verifica che il mandato difensivo sia stato concretamente esercitato nell'interesse dell'imputato, al fine di assicurarsi che questi abbia avuto effettiva conoscenza del processo (v. pag. 11 ove sono indicati puntuali elementi dimostrativi della conoscenza del giudizio). Nel caso in esame, invece, la Corte d'appello si è limitata a richiamare l'orientamento di legittimità sopra indicato a fronte di un'omessa notifica ad un domicilio validamente dichiarato e senza svolgere alcuna verifica se la presenza del mandato fiduciario avesse attivato quella presunzione di conoscenza del processo in capo all'imputata, soprattutto tenuto conto che lo stesso difensore aveva lamentato con l'atto di appello di non essere venuto a conoscenza dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto notificato a mezzo fax ad un'utenza al medesimo non intestata e in assenza della prova dell'avvenuta ricezione. 3. Peraltro, la Corte territoriale omette di confrontarsi con i successivi orientamenti - che il Collegio condivide - indicati dal difensore nell'atto di appello e ribaditi anche con l'indicazione di altri più recenti nella memoria depositata a sostegno della nullità assoluta. Al riguardo, può richiamarsi, per gli aspetti di interesse, la motivazione resa da Sez. 2, n. 3967, del 20/12/2022, dep. 2023, Lunerti, Rv. 284310 - 01, ove si precisa: «[.. 1.1. In materia di vizi della vocatio in ius il collegio ribadisce che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 005, Palumbo, Rv. 229539). Pertanto, in presenza di un vizio della notifica della vocatio in ius bisogna nell'ordine: a) verificare se la citazione sia stata "omessa" o "irregolare", ovvero effettuata con modalità diverse da quelle prescritte;
b) nel caso in cui si valuti che la citazione sia solo irregolare" occorre comunque verificare se la stessa abbia prodotto gli effetti cui era diretta, ovvero la conoscenza in capo all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio. 1.2. Tale percorso valutativo deve essere seguito anche nei casi in cui la notifica venga effettuata attraverso la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che legittima la notifica "sostitutiva" al difensore nei casi in cui sia 4 impossibile perfezionarla presso il domicilio eletto. Per considerare legittima tale notifica "mediata" è necessaria una rigorosa verifica dell'impossibilità di effettuarla regolarmente presso il domicilio eletto;
nei casi in cui tale verifica non sia stata effettuata si pone il problema di verificare se la notifica sostitutiva al difensore possa considerarsi "irregolare" o se, invece, il difetto di indagine sulla idoneità del domicilio eletto imponga piuttosto di ritenere la notifica "mancante". In materia la giurisprudenza non si presenza univoca. Da un lato è stato infatti deciso che è affetta da vizio di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B, Rv. 265693; Sez. 5, n. 48652 del 29/10/2009, Boujenna, Rv. 245829; Sez. 6, n. 22707 del 29/05/2007, Mancuso, Rv. 236700). Altra parte della giurisprudenza ha, invece, affermato che la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio - in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere, in concreto, idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto - e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013 - dep. 2014, Mbengue, Rv. 258131; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431). Tale ultimo indirizzo si concentra sulla idoneità della notifica al difensore a determinare la conoscenza dell'atto; il presupposto di tale scelta ermeneutica è, infatti, la valorizzazione di una presunzione di conoscenza correlata alla natura fiduciaria del rapporto con il difensore che, in questo caso, è l'unico destinatario della vocatio in ius. Conferma tale matrice interpretativa la giurisprudenza che ha rilevato che la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613; Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, Mamone, Rv. 259819). La valorizzazione del rapporto con il difensore in un caso ha persino condotto, in un caso isolato, a ritenere "esistente", ovvero non omessa ma solo "irregolare", la notifica sostitutiva al difensore di ufficio, di regola non legato da un rapporto fiduciario con l'imputato (Sez. 5, n. 37555 del 06/05/2015, Romano, Rv. 265680).1». 5 4. Il Collegio intende dare continuità all'orientamento che inquadra il vizio in esame come nullità assoluta, con le precisazioni che seguono. Nel sistema previsto dall'art. 161 cod. proc. pen. l'elezione di domicilio è funzionale all'individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall'accusato che, con l'atto di elezione si assume la responsabilità della «idoneità» del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo eletto per le notificazioni non risulti idoneo. In tale sistema, la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale, dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell'atto di citazione a persona diversa dall'imputato, ovvero in una omessa citazione. Tali conclusioni non sono smentite, ma anzi confermate, dalla giurisprudenza che inquadra l'illegittimità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., nei casi in cui l'imputato abbia eletto domicilio per le notificazioni, come una nullità generale a regime intermedio e non assoluta (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 -01; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771): in tale caso la violazione della clausola che assegna prevalenza alla elezione di domicilio contenuta nel primo comma dell'art. 157 cod. proc. pen è stata inquadrata come una «irregolarità» valorizzando il dato, invero dirimente, che il sistema previsto dall'art. 157 cod. proc. pen. si fonda su una «prima notifica personale» andata a buon fine. La mancata notifica diretta, nel caso in cui si registri una prima notifica personale, seguita da una elezione di domicilio, si risolve secondo le Sezioni Unite in una semplice irregolarità che genera una nullità sanabile e non in una omissione che genera una nullità assoluta (così Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Ai fini dell'inquadramento del vizio che affligge la notifica mediata in caso di mancata notifica presso il domicilio eletto è pertanto essenziale la verifica della «matrice» della notifica sostitutiva: altro è, infatti, che la stessa sia effettuata ai sensi del comma 8-bis dell'art. 157 cod. proc. pen., norma resa operativa dalla contemporanea esistenza della prima notifica personale e dalla nomina fiduciaria, ed altro ancora è che la stessa sia stata effettuata in assenza di tale condizione, nonostante una pregressa elezione di domicilio, attraverso una applicazione illegittima dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: nel primo caso il mancato accesso al domicilio eletto configura una irregolarità e si traduce in una nullità generale a regime intermedio, mentre nel secondo la notifica sostitutiva si traduce in una omissione e genera una nullità assoluta. 6 Se la notifica è, pertanto, effettuata presso il difensore di fiducia diventa rilevante accertare se è stata effettuata la «prima notifica personale» all'imputato, dato che in tal caso la procedura da applicare è quella prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Quando manca la «prima notifica personale», la notifica mediata prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è legittima solo nel caso in cui si verifichi l'inidoneità del domicilio eletto: l'omissione di tale verifica incide sulla legittimità della procedura ed impedisce di assegnare efficacia alla notifica sostitutiva, a prescindere dalla consistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore. Va ribadito, infatti, che la "conoscenza" effettiva, seppur mediata dell'atto ha efficacia sanante solo nei casi in cui la notifica sia "irregolare", e non in quelli in cui la notifica presso il domicilio eletto sia del tutto omessa (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep.2005, Palumbo, Rv, 229541). Si afferma, quindi, che nel caso in cui non si proceda alla notifica presso il domicilio eletto (anche per difetto assoluto di verifica dell'idoneità dello stesso) e si attivi illegittimamente il meccanismo di comunicazione previsto dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., si verte in un caso di nullità assoluta, a rilevabilità permanente: la notifica all'imputato è infatti "assente" e non può ritenersi effettuata sulla base della presunzione di circolazione delle informazioni tra l'imputato ed il difensore, unico destinatario dell'avviso (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Solo nel caso in cui la notifica "sostitutiva" sia suscettibile di essere inquadrata nella procedura prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., e dunque sia effettuata al difensore di fiducia, dopo che la "prima notifica personale" è andata a buon fine, l'omessa notifica presso il domicilio (successivamente) eletto può, invece, essere inquadrata come nullità generale a regime intermedio (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). 5. Nel caso in esame la ricorrente risulta avere dichiarato il 23/03/2010 domicilio in Montecatini, via F. Martini, n. 68: la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di citazione a giudizio venivano, invece, direttamente effettuate presso il difensore. Si verte, dunque, in un caso di omessa notifica, che genera una nullità assoluta non sanabile che impone l'annullamento sia della sentenza di appello che di quella del Tribunale, con conseguente revoca delle statuizioni civili essendo venuto meno il presupposto - costituito dalla sentenza di condanna - da cui dipende l'affermazione della responsabilità civile. Ne consegue, pertanto, l'assenza di decisività dell'ulteriore argomento speso dalla Corte territoriale - e pur contestato nel ricorso - «che la difesa non avendo insistito nell'eccezione formulata dinanzi al Tribunale (all'udienza del 12/12/2012) avrebbe rinunziato a far valere il relativo vizio nel prosieguo del giudizio». La 7 natura assoluta della nullità la rende insanabile nel corso del processo e rilevabile d 'ufficio sino alla deliberazione della sentenza conclusiva. 6. Osserva il Collegio che, nel corso del giudizio di legittimità, è maturata la prescrizione del reato (nel giugno 2021, risultando la ricettazione accertata il 7/12/2009 a seguito del controllo stradale del furgone condotto dall 'imputata ove veniva rinvenuta la merce contraffatta e aggiungendosi al termine massimo di anni otto le sospensioni maturate nel corso del giudizio di appello dal 23/11/2018 al 26/03/2020 in conseguenza dell 'astensione degli avvocati dalle udienze penali e dal 27/03 all'11/05/2020 per il contenimento della pandemia da covid - 19). Pertanto, in accoglimento dell 'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa nella memoria e in assenza di cause di proscioglimento che risultino ictu °culi, non deve farsi luogo alla trasmissione degli atti al Tribunale. Nel giudizio di cassazione, infatti, l'intervenuta prescrizione del reato non impedisce, pur in presenza di statuizioni sull'azione civile, di rilevare una causa di nullità assoluta ed insanabile, il cui accertamento si riflette tuttavia sul mantenimento di tali statuizioni che devono essere revocate, ferma restando la declaratoria di estinzione del reato ai fini penali (nella specie la Corte, rilevando la nullità della citazione a giudizio dell ' imputato, ha annullato senza rinvio tanto la sentenza d'appello, che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione e confermato le statuizioni civili, quanto la sentenza di primo grado).(Sez. 2, n. 42461 del 09/05/2018, Todaro, Rv. 274764 - 01). 7. In tali termini, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata e quella di primo grado debbono essere annullate senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, revocandosi, per l 'effetto, le statuizioni civili disposte dal giudice del merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché il reato è estinto per prescrizione e revoca le statuizioni civili. Così deciso, il 23/06/2023 F CAD frirn