Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 1
Fermo restando che un contratto collettivo aziendale può essere modificato da un contratto collettivo nazionale successivo, è immune da violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale la sentenza del giudice di merito, cui spetta l'interpretazione della contrattazione collettiva, il quale aveva escluso l'assorbimento, nel premio annuo di produttività introdotto dal contratto collettivo nazionale del 12 marzo 1992 per gli addetti ai servizi in appalto delle Ferrovie dello Stato, del premio di produzione previsto da un precedente accordo aziendale. Il contratto nazionale prevedeva infatti l'assorbibilità solo in linea di massima, condizionandola in concreto ad una successiva fase di negoziazione che non si era poi attuata, non essendosi le parti accordate ne' sull'an, ne' sul "quomodo" dell'assorbimento e non potendo il giudice emanare pronuncia sostitutiva dell'intesa non realizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/1999, n. 4860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4860 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Rel. Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI, N.18 presso lo studio dell'avvocato FIORENZO GROLLINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO DELL'OLIO, PE MANCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BA PA, SA RL, LL CA, ER SC, RO NI, NO AV, RU PE, TA PE, domiciliati in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALDO BOTTINI, LUCIANO CRUGNOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
OT CH;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7085/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 28/6/97 R.G.N. 1339/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Alberto EULA;
udita l'Avvocato Matteo DELL'OLIO;
udito l'Avvocato Luciano CRUGNOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1 aprile 1994 AL NO ed altri otto lavoratori (indicati nell'epigrafe di questo ricorso per cassazione) convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Milano quale giudice del lavoro la soc. Regionale a r.l. esponendo:
-a) di essere dipendenti di detta società, operante nel campo dei servizi in appalto dalle Ferrovie dello Stato;
-b) che godevano di un "premio di produzione", istituito nel 1981 e dell'ammontare attuale di £.220.000 annue, non collegato a parametri di produttività ma solo alla dipendenza dell'azienda in determinate aree;
-c) che il collettivo nazionale per gli addetti ai servizi in appalto delle FF.SS. stipulato il 12.3.1992 all'art.38 aveva stabilito "un premio annuo di produttività finalizzato alla incentivazione della qualità della prestazione lavorativa", da corrispondersi con decorrenza 1 giugno 1993, dell'importo di £.46.000 mensili non computabili in alcun istituto contrattuale e di legge;
-d) che la soc. Regionale, dopo aver iniziato a corrispondere tale premio a decorrere dal 1 giugno 1993, aveva, dall'ottobre successivo , "assorbito" in detta erogazione il premio di £.220.000 annue, malgrado non fosse stato concordato alcun patto di assorbimento. Ciò premesso, chiedevano la condanna della datrice di lavoro al pagamento in loro favore del premio corrisposto ante 1992, in aggiunta a quello introdotto dal c.collettivo nazionale del 1992. In contraddittorio della soc. Regionale, che resisteva opponendo che il premio di £.220.000 doveva ritenersi assorbito in quello previsto dall'art. 38 del c.collettivo nazionale, il Pretore accoglieva la domanda con sentenza del 2 agosto 1996, confermata con sentenza del 28 giugno 1997 dal Tribunale di Milano su appello della società e in contraddittorio con gli appellati.
Osservava in motivazione il Tribunale:
1)che pur potendosi "ammettere (ma la soluzione è controversa) che un collettivo nazionale successivo possa modificare un contratto aziendale precedente determinando - ad esempio - la cessazione di un premio di produzione (.....)" occorre però "individuare nel c. nazionale la regola che ha ad oggetto la modificazione del trattamento previsto dal contratto aziendale;
2)che l'appellante si era basata esclusivamente sulla "considerazione che l'art. 38 prevede un trattamento omologo a quello aziendale" e su quella che "essendo inammissibile una duplicazione, il trattamento nazionale elimina l'omologo trattamento aziendale precedente";
3)che tale argomento - non decisivo perché il contratto aziendale può considerare "una specifica realtà e radicare su di essa anche trattamenti all'apparenza duplicativi di quelli nazionali" - urtava, però, contro il "chiarimento a verbale" apposto in calce al cit.art. 38 del c. collettivo nazionale, secondo cui "....le parti......valuteranno a livello consortile possibilità e criteri di assorbimento dei compensi eventualmente riconosciuti per effetto di accordi aziendali";
4)che nel c. collettivo nazionale non era previsto ne' l'assorbimento nè le relative modalità operative, sicché non era rinvenibile la caducazione del trattamento aziendale.
La soccombente soc. Regionale ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
i lavoratori hanno resistito con controricorso, anche esso seguito da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 15 disp.prel., 1355, 1362 e 2977 c.c., nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi, addebita all'impugnata sentenza, oltre che perplessità d'argomentazioni ed oscurità espressive, in primo luogo di aver erroneamente ritenuto "controversa" la possibilità di modifica di un contratto aziendale precedente da parte di un contratto collettivo nazionale successivo, e di aver preteso di rinvenire in quest'ultimo "una regola che abbia ad oggetto la modificazione":
laddove, al contrario, avrebbe dovuto riconoscere che la disciplina nazionale si sostituisce all'altra non solo quando la "abroga" espressamente ma anche quando regola interamente la materia o l'istituto, secondo lo schema dell'art. 15 disp. prel. c.c.. Tale era la prospettiva in cui doveva valutarsi l'"omologia" dei trattamenti, svilita dal Tribunale col rilievo di un possibile "radicamento", da parte del c. aziendale, di "trattamenti all'apparenza duplicativi di quelli nazionali" mentre nella specie il c. nazionale è intervenuto dopo, e proprio per estendere a tutte le imprese trattamenti che in alcune erano stati introdotti da contratti aziendali, sicché questi non possono avere orientato le proprie determinazioni su una "specifica realtà" comprendente trattamenti di tal sorta.
In secondo luogo, la ricorrente ascrive vizio di motivazione ed errore interpretativo alla sentenza denunziata per aver escluso l'assorbimento basandosi non già su valutazioni "a livello consortile - secondo il chiarimento in calce all'art. 38 del c. collettivo nazionale - bensì, e tantologicamente, sull'assenza di previsioni, nel c. nazionale, circa l'an e il quomodo dell'assorbimento. E sostiene che poiché il confronto tra le parti in sede aziendale, sul punto, non aveva sortito esito positivo, a tale mancata intesa "non poteva e non può che sostituirsi la valutazione del Giudice (.......) incentrata sulla natura dei "compensi" e quindi, appunto, sull'"omologia" dei trattamenti. Il ricorso non può essere accolto, pur dovendosi apprezzare il rigore delle argomentazioni prospettate per dimostrare l'erroneità e/o l'incongruenza di taluni passi della motivazione della sentenza, peraltro non necessari per sostenerne l'impianto e la conclusione. Così, è certamente non condivisibile l'affermazione, di esordio, del carattere "controverso" della modificabilità di un contratto collettivo aziendale precedente da parte di un contratto collettivo nazionale successivo, giacché tale possibilità è da tempo pacifica nella dottrina e nella giurisprudenza maggioritaria che hanno rifiutato sia la tesi di una relazione gerarchica tra discipline collettive di diverso livello sia quella di una prevalenza automatica della disciplina più favorevole.
Ma trattasi di una proposizione parentetica, e non essenziale per supportare il risultato attinto dalla sentenza.
Non è esatto, però, che il Tribunale abbia dato per scontata l'"omologia" dei due premi (come afferma la ricorrente secondo cui questo sarebbe "uno dei pochi rilievi non perplessi nella sentenza"), essendosi esso limitato a menzionare tale assunto dell'appellante - che ne traeva il corollario dell'inammissibilità di un duplicazione di trattamenti - per reputarlo non decisivo a fronte del contenuto del "chiarimento" in calce all'art. 38 del c.c.n.l.. In proposito va osservato che, invece, proprio il dato in parola, di fatto, era controverso, avendo la difesa degli appellati contestato sin dall'inizio l'assoluta identità di funzione tra il premio d'incentivazione introdotto "in via sperimentale" dal cit.art. 38 ed i premi (eventualmente) già previsti, prima, in quanto basati sulla mera "dipendenza dall'azienda in determinate aree" e svincolati da ogni parametro di produttività. Dunque non puntualmente la sentenza si esprime qualificando "non decisivo argomento" l'"omologia" dedotta, posto che questa, prima ancora, in quanto oggetto di affermazione unilaterale, costituiva res dubia. Un'opportuna sottolineatura, da parte del Giudice d'appello, di questa divergente posizione dei contendenti avrebbe conferito differente e più efficace valenza al richiamo alle specifiche realtà cui può essere attenta la contrattazione aziendale, ed alla connessa configurabilità di trattamenti, in tale sede, solo apparentemente duplicativi. Così come operato, invece, quel rilievo si presenta sfasato e manchevole, dacché per un verso parrebbe accettare il presupposto - in realtà, come si è visto, ancora da dimostrare in causa - dell'avvenuta regolazione esaustiva ex novo, in sede nazionale, del medesimo istituto "premio di produzione", e, per altro verso parrebbe non assegnare adeguato peso alla successione temporale delle discipline ed all'ipotesi che quella più recente avesse inteso razionalizzare e/o unificare istituti preesistenti, magari modificandone struttura e funzione.
Ma la sentenza, una volta corretta ed emendata nella motivazione (art. 384 c.p.c.) limitatamente a questi aspetti, resiste alle critiche che le sono state mosse, non essendo incorsa nella denunziata violazione dei canoni legali d'ermeneutica (art. 1362 e segg. c.c.) ed avendo dato conto, pur con i limiti dianzi censurati,
del ragionamento logico seguito.
Il nucleo centrale di tale ragionamento può riassuntivamente individuarsi in ciò, che un intento ablativo della operatività del trattamento aziendale ante 1992 era da escludere in base all'interpretazione letterale dell'appendice integrativa dell'art.38 del c.c.n.l., con la quale gli stipulanti, dato atto dell'esistenza "di compensi eventualmente riconosciuti per effetto di accordi aziendali", avevano rimesso al livello consortile la valutazione circa la possibilità ed i criteri del relativo assorbimento nel premio di nuova istituzione.
Cioè, il c. nazionale prevedeva, sì, l'assorbibilità in linea di massima, ma condizionava in concreto lo assorbimento all'attivazione di una fase ulteriore di negoziazione a livello consortile;
ma poiché questo confronto tra le parti, pur avviato (com'era pacifico), non aveva dato frutti non essendosi accordate le parti ne' sull'an ne' sul quomodo dell'assorbimento, non si potevano rinvenire, a ritroso, nel c. nazionale la previsione e le modalità operative dell'assorbimento stesso, cosicché la caducazione (per assorbimento) del trattamento aziendale non si era realizzata.
Ora quest'interpretazione, da parte del Tribunale, dell'art. 38 e del chiarimento integrativo del c.c.n.l. del 12 marzo 1992 - appartenente all'esclusiva ed istituzionale competenza del Giudice di merito (cfr. Cass. n. 435/97, n. 5526/95, n. 2633/94) - appare rispettosa della volontà delle parti, nonché sufficientemente coerente e motivata, a prescindere dalle imperfezioni sopra rilevate, anche in considerazione delle rettifiche e messe a punto su esposte. Essa, pertanto, non è censurabile per la sola difformità del suo esito rispetto a quello sollecitato dalla società appellante.
Nè può consentirsi con la tesi della ricorrente che il Giudice di merito, preso atto dell'infruttuosità del negoziato in sede consortile, avrebbe dovuto emanare pronunzia, sostitutiva dell'intesa non realizzata, di riconoscimento dell'"omologia" dei trattamenti e, perciò, dell'immediatezza e completezza dell'assorbimento. Accedendo a questo invito il Giudice, invero, sarebbe intervenuto autoritativamente su un rapporto la cui regolazione - non essendo in questione l'osservanza del precetto costituzionale sulla retribuzione sufficiente (art. 36 Cost.) - doveva restare affidata all'autonomia negoziale;
e si è già rilevato, poi, il carattere assertorio dell'allegazione che i due premi fossero "omologhi": postulato che, contestato ex adverso, non risulta accertato in giudizio.
Il ricorso dev'essere quindi rigettato. Avuto riguardo alla natura della controversia ed alle correzioni apportate alla motivazione della sentenza impugnata si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.