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Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/08/2023, n. 36193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36193 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS LI, nat_o a Sassari i! 2 febbraio 1980; avverso la ordinanza n. 46/22 RMCR del Tribunale di Sassari del 28 dicembre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i! ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta de! PM, in persona del Sostituto Procuratore nnnernIn Dott. Luigi GIORDANO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 36193 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, con ordinanza pronunziata in data 28 ottobre 2022, ha rigettato il ricorso presentato da OI LI avverso il decreto con il quale, in data 15 ottobre 2022, il Pm presso il medesimo Tribunale, nel corso di indagini riguardanti la violazione della normativa in materia di traffico di sostanze stupefacenti, aveva convalidato il sequestro probatorio della somma di euro 294.110,00 rinvenuta presso l'abitazione di questo, custodita all'interno di due zaini trovati in una camera da letto, conservata in rotoli separati, confezionati sottovuoto, di 4.000,00 euro ciascuno, oltre a due agende ed un block notes in cui erano segnati nomi e cifre. Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione !a difesa fiduciaria del OI, articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha lamentato la circostanza che il decreto di convalida non contenesse alcuna motivazione in ordine alla necessità di provvedere al sequestro, essendo semplicemente riportato in esso che il sequestro era stato giustificato da! fatto che lo stesso aveva avuto ad oggetto "i corpi del reato o cose pertinenti al reato, necessarie per l'accertamento dei fatti", in particolare per lo svolgimento di "accertamenti volti a comprovare il fatto/reato". Ha aggiunto il ricorrente che non era chiaro di quali accertamenti fosse possibile l'effettuazione, posto che la somma dl danaro in questione è stata depositata presso il FUG (Fondo unico giustizia) e che, comunque, il Pm, che non aveva partecipato all'udienza di fronte al Tribunale del riesame, non ns ewu fornito alcun Il 11“-14, L I rin 4uprrn • Nell'impugnare il provvedimento emesso in sede di riesame la difesa del ricorrente ha segnalato la sua erroneità, avendo il Tribunale di Sassari ritenuto sufficiente, ai fini della adeguatezza motivazionale della ordinanza di convalida, il fatto che la stessa richiamasse il provvedimento di sequestro emesso dalla Pg, laddove, invece, è necessario che il Pm operi un'autonoma valutazione relativa alle cause giustificative del provvedimento genetico. Peraltro, prosegue la ricorrente difesa, neppure il provvedimento genetico illustra le ragioni che avrebbero potuto giustificare la misura cautelare;
sicchè, a fronte di un provvedimento di convalida privo di motivazione, inutile, e comunque non rilevante, è lo sforzo motivazionale fatto ,dal Tribunale quale. giudice del riesame onde giustificare il sequestro, 2 essendo consentito a detto organo l'integrazione della carente motivazione del provvedimento di fronte a lui impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato fondato e, pertanto, lo stesso deve ora essere accolto, con le derivanti conseguenze. Deve, infatti, osservarsi che - come questa Corte ha in passato già ritenuto - il decreto di sequestro probatorio (così come il successivo decreto di sua convalida) anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 27 luglio 2018, n. :36072); ciò, evidentemente, riguarda anche il caso in cui, come nella presente fattispecie, il sequestro abbia ad oggetto anche somme di danaro, in ordine alle quali è necessario, a pena di nullità che il provvedimento sia corredato da idonea motivazione che dia conto del nesso di derivazione o di pertinenza esistente fra il danaro ed il reato per cui si indaga e della rilevanza di quello ai fini dell'accertamento dei fatti (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 maggio 2017, n. 23046). Ciò considerato, va, altresì, rilevato che„ per un verso, si è ritenuto necessario che il vincolo pertinenziale fra il bene oggetto del sequestro probatorio e le esigenze istruttorie cui il provvedimento di ablazione cautelare è preordinato emergano non solo sulla base di elementi di tipo astratto (quale può essere la inspiegabile origine del danaro o le sue singolari modalità di conservazione e custodia), ma sulla base di dati che, in quanto ricavati dalla materiale realtà del caso concreto consentano di configurare un rapporto fra il bene oggetto del sequestro ed il reato (Corte di cassazione, Sezione II penale, 19 dicembre 2019, n. 51200), e che, per altro verso, alle eventuali manchevolezze argomentative del provvedimento con il quale è stato convalidato il sequestro non è consentito che vi ponga rimedio il Tribunale del riesame, atteso che tale organo, chiamato a decidere su di un sequestro probatorio - a fronte sia dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e sia della persistente inerzia del Pm anche nel contraddittorio camerale di fronte a detto organo giurisdizionale - non può integrare la carenza di motivazione, individuando di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di esclusiva prerogativa del Pm quali titolare del potere di condurre le indagini e di assumere le determinazioni fu nzionali a tale 3 incombente (Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 dicembre 2019, n. 49536; idem Sezione IV penale, 6 dicembre 2017, n. 54827). Applicando i principi dianzi esposti al caso di specie, si rileva che nella motivazione del provvedimento di convalida del sequestro probatorio eseguito in danno del OI, ci si limita, in termini assolutamente assertivi ed autoreferenziali, ad affermare che il compendio, in ampia parte costituito da una ingentissima somma di danaro, costituisca corpo del reato o comunque sia riferito a cose pertinenti al reato e che la stessa misura deve essere mantenuta onde compire "accertamenti volti a comprovare il fatto/reato"; non vi è chi non veda la natura meramente apparente e tauitologica della motivazione in questione, nulla essendo stato chiarito (pur a fronte di una situazione indubbiamente allarmante che, proprio per la sua evidenza, avrebbe in realtà facilitato il compito argomentativo dell'Autorità convalidante, se solo fossero stati indicati i nessi investigativi ipoteticamente esistenti fra la posizione del OI e quella degli altri soggetti indagati, presso i quali sono state trovate, oltre ad altre cospicue somme di danaro analogamente custodite, anche altri elementi sintomatici di possibili reati connessi alla materia degli stupefacenti) in ordine alla dimostrazione della esistenza di detto vincolo pertinenziale né in ordine al quali attività investigative sarebbero state consentite attraverso la diponibilità dei beni in sequestro (nulla è stato indicato neppure in ordine alla possibile identificazione dei soggetti i cui nominativa erano contenuti nelle agende e nel block notes rinvenuto presso il OI). Né, come dianzi rilevato, una tale carenza è suscettibile di essere colmata da parte del Tribunale del riesame - come, invece, parrebbe avere tentato di fare nella presente fattispecie il Tribunale sassarese - non potendo l'organo giudicante sostituirsi nella gestione della fase delle indagini preliminari, indicando in vece di questo le relative linee operative da perseguire, al diverso organo (id est: il Pm), che, in base alla ripartizione delle competenze in materia giudiziaria, ha il monopolio, garantito anche a livello costituzionale, dell'esercizio della azione penale. La ordinanza del Tribunale di Sassari che non ha rilevato la carenza lamentata dal ricorrente deve essere, pertanto, annullata, così come deve essere annullato, stante la sua illegittimità, il provvedimento del Pm di Sassari con il quale era stato precedentemente convalidato il sequestro probatorio di cui si tratta, disponendosi la restituzione di quanto oggetto della misura cautelare in favore del soggetto cui il relativo compendio è stato ablato. 4 Il Presidente
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro emesso in data 15 ottobre 2022, disponendo la restituzione di quanto in sequestro alla persona cui le cose sono state sequestrate. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta de! PM, in persona del Sostituto Procuratore nnnernIn Dott. Luigi GIORDANO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 36193 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, con ordinanza pronunziata in data 28 ottobre 2022, ha rigettato il ricorso presentato da OI LI avverso il decreto con il quale, in data 15 ottobre 2022, il Pm presso il medesimo Tribunale, nel corso di indagini riguardanti la violazione della normativa in materia di traffico di sostanze stupefacenti, aveva convalidato il sequestro probatorio della somma di euro 294.110,00 rinvenuta presso l'abitazione di questo, custodita all'interno di due zaini trovati in una camera da letto, conservata in rotoli separati, confezionati sottovuoto, di 4.000,00 euro ciascuno, oltre a due agende ed un block notes in cui erano segnati nomi e cifre. Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione !a difesa fiduciaria del OI, articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha lamentato la circostanza che il decreto di convalida non contenesse alcuna motivazione in ordine alla necessità di provvedere al sequestro, essendo semplicemente riportato in esso che il sequestro era stato giustificato da! fatto che lo stesso aveva avuto ad oggetto "i corpi del reato o cose pertinenti al reato, necessarie per l'accertamento dei fatti", in particolare per lo svolgimento di "accertamenti volti a comprovare il fatto/reato". Ha aggiunto il ricorrente che non era chiaro di quali accertamenti fosse possibile l'effettuazione, posto che la somma dl danaro in questione è stata depositata presso il FUG (Fondo unico giustizia) e che, comunque, il Pm, che non aveva partecipato all'udienza di fronte al Tribunale del riesame, non ns ewu fornito alcun Il 11“-14, L I rin 4uprrn • Nell'impugnare il provvedimento emesso in sede di riesame la difesa del ricorrente ha segnalato la sua erroneità, avendo il Tribunale di Sassari ritenuto sufficiente, ai fini della adeguatezza motivazionale della ordinanza di convalida, il fatto che la stessa richiamasse il provvedimento di sequestro emesso dalla Pg, laddove, invece, è necessario che il Pm operi un'autonoma valutazione relativa alle cause giustificative del provvedimento genetico. Peraltro, prosegue la ricorrente difesa, neppure il provvedimento genetico illustra le ragioni che avrebbero potuto giustificare la misura cautelare;
sicchè, a fronte di un provvedimento di convalida privo di motivazione, inutile, e comunque non rilevante, è lo sforzo motivazionale fatto ,dal Tribunale quale. giudice del riesame onde giustificare il sequestro, 2 essendo consentito a detto organo l'integrazione della carente motivazione del provvedimento di fronte a lui impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato fondato e, pertanto, lo stesso deve ora essere accolto, con le derivanti conseguenze. Deve, infatti, osservarsi che - come questa Corte ha in passato già ritenuto - il decreto di sequestro probatorio (così come il successivo decreto di sua convalida) anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 27 luglio 2018, n. :36072); ciò, evidentemente, riguarda anche il caso in cui, come nella presente fattispecie, il sequestro abbia ad oggetto anche somme di danaro, in ordine alle quali è necessario, a pena di nullità che il provvedimento sia corredato da idonea motivazione che dia conto del nesso di derivazione o di pertinenza esistente fra il danaro ed il reato per cui si indaga e della rilevanza di quello ai fini dell'accertamento dei fatti (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 maggio 2017, n. 23046). Ciò considerato, va, altresì, rilevato che„ per un verso, si è ritenuto necessario che il vincolo pertinenziale fra il bene oggetto del sequestro probatorio e le esigenze istruttorie cui il provvedimento di ablazione cautelare è preordinato emergano non solo sulla base di elementi di tipo astratto (quale può essere la inspiegabile origine del danaro o le sue singolari modalità di conservazione e custodia), ma sulla base di dati che, in quanto ricavati dalla materiale realtà del caso concreto consentano di configurare un rapporto fra il bene oggetto del sequestro ed il reato (Corte di cassazione, Sezione II penale, 19 dicembre 2019, n. 51200), e che, per altro verso, alle eventuali manchevolezze argomentative del provvedimento con il quale è stato convalidato il sequestro non è consentito che vi ponga rimedio il Tribunale del riesame, atteso che tale organo, chiamato a decidere su di un sequestro probatorio - a fronte sia dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e sia della persistente inerzia del Pm anche nel contraddittorio camerale di fronte a detto organo giurisdizionale - non può integrare la carenza di motivazione, individuando di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di esclusiva prerogativa del Pm quali titolare del potere di condurre le indagini e di assumere le determinazioni fu nzionali a tale 3 incombente (Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 dicembre 2019, n. 49536; idem Sezione IV penale, 6 dicembre 2017, n. 54827). Applicando i principi dianzi esposti al caso di specie, si rileva che nella motivazione del provvedimento di convalida del sequestro probatorio eseguito in danno del OI, ci si limita, in termini assolutamente assertivi ed autoreferenziali, ad affermare che il compendio, in ampia parte costituito da una ingentissima somma di danaro, costituisca corpo del reato o comunque sia riferito a cose pertinenti al reato e che la stessa misura deve essere mantenuta onde compire "accertamenti volti a comprovare il fatto/reato"; non vi è chi non veda la natura meramente apparente e tauitologica della motivazione in questione, nulla essendo stato chiarito (pur a fronte di una situazione indubbiamente allarmante che, proprio per la sua evidenza, avrebbe in realtà facilitato il compito argomentativo dell'Autorità convalidante, se solo fossero stati indicati i nessi investigativi ipoteticamente esistenti fra la posizione del OI e quella degli altri soggetti indagati, presso i quali sono state trovate, oltre ad altre cospicue somme di danaro analogamente custodite, anche altri elementi sintomatici di possibili reati connessi alla materia degli stupefacenti) in ordine alla dimostrazione della esistenza di detto vincolo pertinenziale né in ordine al quali attività investigative sarebbero state consentite attraverso la diponibilità dei beni in sequestro (nulla è stato indicato neppure in ordine alla possibile identificazione dei soggetti i cui nominativa erano contenuti nelle agende e nel block notes rinvenuto presso il OI). Né, come dianzi rilevato, una tale carenza è suscettibile di essere colmata da parte del Tribunale del riesame - come, invece, parrebbe avere tentato di fare nella presente fattispecie il Tribunale sassarese - non potendo l'organo giudicante sostituirsi nella gestione della fase delle indagini preliminari, indicando in vece di questo le relative linee operative da perseguire, al diverso organo (id est: il Pm), che, in base alla ripartizione delle competenze in materia giudiziaria, ha il monopolio, garantito anche a livello costituzionale, dell'esercizio della azione penale. La ordinanza del Tribunale di Sassari che non ha rilevato la carenza lamentata dal ricorrente deve essere, pertanto, annullata, così come deve essere annullato, stante la sua illegittimità, il provvedimento del Pm di Sassari con il quale era stato precedentemente convalidato il sequestro probatorio di cui si tratta, disponendosi la restituzione di quanto oggetto della misura cautelare in favore del soggetto cui il relativo compendio è stato ablato. 4 Il Presidente
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro emesso in data 15 ottobre 2022, disponendo la restituzione di quanto in sequestro alla persona cui le cose sono state sequestrate. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore