Sentenza 3 dicembre 2014
Massime • 1
Il giudizio nel procedimento per reato di calunnia è del tutto autonomo rispetto a quello concernente il reato ascritto al calunniato e, pertanto, la sentenza di proscioglimento, anche se irrevocabile, pronunciata nel processo eventualmente instaurato nei confronti dell'incolpato, non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell'accertamento della falsità o meno della "notitia criminis", i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato.
Commentario • 1
- 1. Falsa denuncia per violenza sessuale ma non c'è calunnia (Cass. 4339/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2026
Poiché l'innocenza dell'incolpato costituisce presupposto ontologico del delitto di calunnia, il relativo accertamento è necessariamente pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza del reato. Il giudizio di calunnia è autonomo rispetto a quello, reale o potenziale, attribuito al calunniato, sicché anche la sentenza irrevocabile pronunciata nell'eventuale processo a carico dell'incolpato non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare i fatti che hanno già formato oggetto di esame. Il decreto di archiviazione, quale provvedimento endoprocedimentale non irrevocabile, fondato sulla regola di giudizio dell'art. 125 disp. att. c.p.p. e connotato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2014, n. 53614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53614 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 03/12/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1959
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 22011/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TA NA, nata a [...] il [...], parte civile;
avverso la sentenza del 29/01/2014 del G.U.P. del Tribunale di Chieti emessa nei confronti di:
2. TA EL, nato a [...] il [...];
3. TA AB, nata a [...] il [...];
esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile ricorrente l'avv. Ciprietti Sabatino che, richiamandosi ai motivi di impugnazione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito per i due imputati l'avv. Mondello Salvino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Svolte - in base a denuncia proposta il 27.7.2012 da ET NA nei confronti dei cugini ET EL e AB - indagini preliminari incentrate sull'acquisizione di elementi di conoscenza dichiarativi e documentali, il pubblico ministero presso il Tribunale di Chieti esercitava l'azione penale nei confronti dei predetti ET EL e AB, richiedendone il rinvio a giudizio in ordine al reato di concorso in calunnia commesso il 12.2.2009. Accusa integrata dalla querela a firma congiunta da loro presentata ai Carabinieri di Sambuceto (Chieti), con la quale accusavano falsamente ET NA del reato di arbitraria invasione e occupazione di una porzione di terreno in loro affermata proprietà sita a San Giovanni Teatino, in cui collocava un carro agricolo e una vecchia autovettura Fiat Uno, in tal modo impedendo o comunque ostacolando il loro accesso su detto terreno.
2. Al termine dell'udienza preliminare, nella quale si costituiva parte civile la denunciante ET NA, il G.U.P. del Tribunale di Chieti con l'indicata sentenza del 29.1.2014 ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dei due imputati in relazione al reato loro ascritto per insussistenza del fatto contestato.
La sentenza ha previamente inquadrato la vicenda integrante la regiudicanda nell'ambito della annosa controversia dominicale intercorrente tra le parti private e avente per oggetto una circoscritta area di terreno posta ai limiti confinari delle loro contigue proprietà immobiliari, provenienti dai rispettivi danti causa, i fratelli ET NO e VI, genitori rispettivamente di NA e dei germani EL e AB. Il g.u.p. ha rilevato, per un verso, che i due imputati non contestano la risalente presenza sull'area oggetto di lite del carro agricolo e della vecchia vettura (nulla in tal senso affermandosi nella loro querela del 2009), come è emerso dalle numerose dichiarazioni (ivi comprese quelle dello stesso imputato ET EL e del marito della odierna parte civile) raccolte nel processo per il reato di cui all'art. 633 c.p. instaurato davanti al giudice di pace nei confronti di ET NA e nel separato procedimento civile di rivendica di proprietà per usucapione dell'area dalla medesima promosso innanzi al Tribunale di Chieti. Per altro e complementare verso, il giudice ha argomentato l'esito liberatorio della decisione, evidenziando che i due imputati si sono limitati a dolersi del solo arbitrario "riposizionamento" nell'area controversa del mezzo agricolo e dell'autovettura, che essi avevano a suo tempo rimosso e che l'attuale parte civile ha provveduto a ricollocare nel terreno, come affermato dal coniuge della stessa ET NA (mezzo agricolo spostato da ET EL e ricollocato, con la vecchia auto Fiat, dalla moglie nel 2009). Per l'effetto non può logicamente sostenersi che i fatti rappresentati nella querela degli imputati, che si presume calunniosa, siano contrari alla verità storica e che comunque i due querelanti abbiano accusato la cugina con la consapevolezza della sua innocenza.
3. La descritta sentenza di non luogo a procedere è stata tempestivamente impugnata per cassazione dal difensore della parte civile, che deduce vizi di legittimità del provvedimento per violazione di legge (artt. 368, 43 e 633 c.p., artt. 1140, 1142 e 1158 e segg. c.c.) e per difetto o contraddittorietà della motivazione;
vizi come di seguito sintetizzati per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. La specifica enunciazione dei motivi di ricorso segue una estesa esposizione delle sequenze processuali delle diverse vicende giudiziarie che hanno coinvolto la persona della ricorrente e i suoi due cugini (ricorso, pp. 1-14). Esposizione scandita dalla riproduzione delle dichiarazioni testimoniali rese, sia nel giudizio penale svoltosi davanti al Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 633 c.p. (di cui la ET è stata ritenuta colpevole in primo grado), sia nel giudizio civile per invocata usucapione del diritto di proprietà dell'area, da molte persone non sospettabili di parzialità.
Passando alle peculiari censure mosse al provvedimento impugnato, il ricorso adduce che la decisione del g.u.p. teatino ha disconosciuto "principi elementari cardine del diritto civile", intimamente connessi ai presupposti della fattispecie criminosa di cui all'art. 633 c.p. e rilevanti per desumere la speculare calunniosità della querela a suo tempo proposta dagli imputati.
Il giudice di merito ha ignorato le dodici deposizioni testimoniali rese in separata sede giudiziaria e versate agli atti del procedimento per calunnia in esame, le circa 70 fotografie dello stato dei luoghi che ritraggono la presenza del carro agricolo nell'area contestata nonché il contenuto, decisivo, del verbale di sopralluogo effettuato nell'area in parola il 23.2.2007 dai Carabinieri di San Giovanni Teatino ed attestante la presenza sul luogo del carro agricolo tale data. Queste evenienze rendono palese, da un lato, l'insussistenza del reato ex art. 633 ascritto alla ricorrente e, da un altro lato, l'oggettiva situazione di legittimo possesso dell'area da parte della stessa ET NA. Possesso pieno, pacifico, pubblico, continuato e ininterrotto (in quanto assistito, tra l'altro, dalla presunzione del possesso intermedio ai sensi dell'art. 1142 c.c.). Il g.u.p. del Tribunale di Chieti non ha tenuto conto di tale situazione di ultraventennale possesso della porzione immobiliare da parte della ricorrente e della connessa falsità dell'assunto dei due imputati che, con la loro calunniosa querela, hanno inteso negare siffatto legittimo possesso. D'altro canto, come pure è stato ignorato, i due imputati e il loro genitore ET VI (escusso in separata sede, oggi deceduto) hanno riconosciuto che il carro agricolo era utilizzato da ET NO, padre della ricorrente, che si avvaleva dell'area anche per custodirvi altri utensili agricoli.
Con memoria depositata il 26.11.2014 il difensore della ricorrente parte civile ha ribadito i concetti già espressi con il ricorso, segnalando - tra l'altro - che il Tribunale di Chieti con sentenza del 19.4.2014 ha assolto ET NA dal reato di cui all'art. 633 c.p. di cui era stata riconosciuta colpevole dal giudice di pace in primo grado. Sentenza divenuta irrevocabile e allegata in copia alla memoria.
Con "note difensive" depositate il 24.11.2014 il difensore dei due imputati prosciolti ha formulato critiche agli argomenti sviluppati nel ricorso in punto di loro pertinenza e rilevanza rispetto all'oggetto della regiudicanda, invocando l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse della parte civile ET NA non può trovare accoglimento, perché gli argomenti censori, pur pregevolmente enunciati nell'articolata impugnazione, sono generici e comunque manifestamente infondati ed impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
2. Ad onta della considerevole estensione dell'atto impugnatorio (29 pagine, cui si sovrappone la citata memoria difensiva) i rilievi elaborati dalla ricorrente parte civile sono privi di specificità, perché - oltre a pletoriche affermazioni di principio afferenti più ad una dinamica processuale di natura eminentemente civilistica che ad un processo penale - non esprimono una effettiva e concreta lettura critica degli argomenti che sorreggono la decisione impugnata e della regola di giudizio che l'ha ispirata, correttamente incentrata sulla ritenuta "inutilità" del dibattimento. Regola correlata sia alla completezza dei dati di conoscenza già acquisiti e della loro non prevedibile surrogabilità in un successivo giudizio dibattimentale, sia alla consequenziale impossibilità di sostenere positivamente l'accusa in giudizio (Sez. 6, n. 36210 del 26.6.2014, Rv. 260248; Sez. 6, n. 5049/13 del 27.11.2011, Cappello, Rv. 254241). In questa prospettiva irragionevoli e distoniche vanno valutate le censure formulate con il ricorso a sostegno della calunniosità dell'assunto dichiarativo dei due imputati in merito alla "ricollocazione" del carro agricolo (in uno alla vecchia autovettura) nell'area oggetto di conflitto. Assunto la cui origine, per quanto può agevolmente desumersi dalla censurata sentenza e in particolare dallo stesso corposo atto d'impugnazione, è basato - in speculare antinomia con l'omologo opposto assunto della ricorrente parte civile - sulla ritenuta personale proprietà dell'area in questione. Affatto impropria si mostra, per vero, l'incongrua sovrapposizione di pretesi profili civilistici della vicenda che il ricorso ritiene di attribuire alla decisione impugnata, pretermettendo una puntuale lettura dei dati di fatto che, alla luce della coerente motivazione della decisione del g.u.p. del Tribunale di Chieti, non lasciano margini di incertezza sulla mancanza di prove della calunniosità della incriminata querela dei due imputati e segnatamente di una loro deliberata volontà di muovere una falsa accusa alla ricorrente per contrastarne le pretese dominicali.
L'odierno ricorso della parte civile si traduce, in altri termini, in una fuorviante e improponibile trasposizione in sede penale della perdurante situazione di conflittualità in ordine al titolo della proprietà della porzione di terreno, che è specifico oggetto della controversia civile dagli incerti esiti che è in corso tra le parti (non è casuale che, allo stato e come lealmente si riconosce nel ricorso, la domanda di declaratoria di avvenuta usucapione dell'area avanzata dalla parte civile non abbia trovato accoglimento).
3. Il quadro probatorio che integra la regiudicanda rimane connotato, quindi, come precisa la sentenza impugnata, dalla inadeguata dimostrazione della ipotesi accusatoria, sì da non poter conseguire utili esiti nel corso del dibattimento nel contraddittorio fra le parti. La sentenza impugnata non ha travalicato i limiti valutativi coessenziali alla decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 424 e 425 c.p.p.. Il decidente g.u.p. non ha fatto altro che rappresentare nella loro diacronica dinamica evolutiva le emergenze processuali, giudicandole non idonee a sostenere con esiti positivi l'accusa in giudizio (arg. ex art. 125 disp. att. c.p.p.). Deve allora riconoscersi che - a fronte degli elementi fattuali enunciati nel ricorso, attinenti al tema civilistico della controversia in corso tra le parti e che alcun dato reale offrono per superare lo stato della situazione descritto dalla sentenza - il g.u.p. ha motivatamente applicato l'indicata regola di giudizio fissata dall'art. 425 c.p.p. in funzione di una corretta prognosi dibattimentale imperniata sull'esigenza (art. 111 Cost.) di evitare dibattimenti "inutili" ovvero non suscettibili,
oggettivamente, di modificare un panorama probatorio scandito da contraddizioni non altrimenti sanabili.
È appena il caso di osservare che, in tema di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, al giudice di legittimità compete la sola verifica sulla valutazione critica e argomentativa, operata dal giudice di merito, delle fonti indiziarie assunte e del loro sinergico concatenarsi. E tale verifica non può che limitarsi al rispetto delle regole della logica, oltre che del diritto, e della esigenza di completezza espositiva (ex plurimis: Sez. 6, n. 34578 del 10.5.2012, Colella, Rv. 253528).
4. A quanto esposto in termini di mancanza di specificità dei motivi di doglianza enunciati con il ricorso deve aggiungersi che l'odierna impugnazione, nel passare in rassegna la sequenza storica delle acquisizioni probatorie offerte dalle indagini preliminari (formate, come chiarito, dalle traslate emergenze del giudizio svoltosi per il reato di cui all'art. 633 c.p. nei confronti della ricorrente e del parallelo giudizio civile sul titolo della proprietà dell'area rivendicata dalle contrapposte parti), definisce un contesto valutativo in cui si prospettano e si richiedono a questa Corte una lettura e una rivisitazione alternative delle fonti di prova in punto di mero fatto, certamente estranee al giudizio di legittimità e in ogni caso incongrue rispetto all'addotto fumus di sussistenza del reato di calunnia attribuito ai due imputati.
Non è revocabile in dubbio che l'innocenza del calunniato costituisce un presupposto del delitto di calunnia, di tal che l'accertamento di essa è pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza della calunnia. Ma tale pregiudizialità afferisce soprattutto, sul piano logico, al sillogismo della decisione sull'imputazione di calunnia e non richiede necessariamente, sul piano processuale, l'accertamento in un separato procedimento contro il calunniato per verificare l'inconsistenza o infondatezza dell'accusa indirizzatagli dal calunniatore. Il giudizio sul reato di calunnia è, infatti, del tutto autonomo da quello concernente il reato ascritto al calunniato. Di guisa che la sentenza, pur se definitiva, pronunciata nel processo instaurato nei confronti dell'incolpato non fa stato nel processo contro il calunniatore, in cui è consentito al giudice di rivalutare - ai fini della constatazione della falsità o meno della notizia di reato proveniente dal calunniatore- i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato (ex plurimis: Sez. 6, n. 47314 del 12.11.2009, Cento, Rv. 245483; Sez. 3, n. 8823 del 13.1.2009, Cafarella, Rv. 242767; Sez. 6, n. 14096 del 16.1.2007, Iaculano, Rv. 236142).
Ciò è quel che si è verificato nell'ambito della presente vicenda processuale in cui l'intervenuta assoluzione della parte civile ET NA dal reato di invasione dell'altrui proprietà non fa altro che confermare la situazione di indubbia incertezza sul titolo della proprietà dominicale incidentalmente segnalato dalla impugnata sentenza del g.u.p. del Tribunale teatino. Segnatamente allorché si puntualizza come gli stessi imputati non abbiano posto in discussione l'anteatta presenza sull'area di cui anch'essi si reputano legittimi proprietari del carro agricolo (utilizzato sì dal padre della parte civile, ma a suo tempo acquistato dal genitore dei due imputati, ET VI, come da questi affermato, senza contestazioni, nel corso dei separati giudizi), ma unicamente il suo asserito indebito ricollocamento sulla stessa area dopo il 2008. Evenienza che il decidente g.u.p. puntualizza, richiamando anche le dichiarazioni, certamente non sospettabili di parzialità, del marito della stessa parte civile (Di Nicola Germano), la cui lettura - quanto al "riposizionamento" (ovviamente preceduto da una rimozione) del carro agricolo effettuato dalla consorte sull'area controversa- non è affatto travisata dalla sentenza di non luogo a procedere, come enfaticamente si sostiene nel ricorso. Per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione la ricorrente va onerata del pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma alla cassa delle ammende, equitativamente stabilita in misura di Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014