Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2014, n. 53614
CASS
Sentenza 3 dicembre 2014

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Il giudizio nel procedimento per reato di calunnia è del tutto autonomo rispetto a quello concernente il reato ascritto al calunniato e, pertanto, la sentenza di proscioglimento, anche se irrevocabile, pronunciata nel processo eventualmente instaurato nei confronti dell'incolpato, non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell'accertamento della falsità o meno della "notitia criminis", i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato.

Commentario1

  • 1Falsa denuncia per violenza sessuale ma non c'è calunnia (Cass. 4339/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2026

    Poiché l'innocenza dell'incolpato costituisce presupposto ontologico del delitto di calunnia, il relativo accertamento è necessariamente pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza del reato. Il giudizio di calunnia è autonomo rispetto a quello, reale o potenziale, attribuito al calunniato, sicché anche la sentenza irrevocabile pronunciata nell'eventuale processo a carico dell'incolpato non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare i fatti che hanno già formato oggetto di esame. Il decreto di archiviazione, quale provvedimento endoprocedimentale non irrevocabile, fondato sulla regola di giudizio dell'art. 125 disp. att. c.p.p. e connotato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2014, n. 53614
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53614
Data del deposito : 3 dicembre 2014

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