Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2013, n. 45907
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Sentenza 15 ottobre 2013

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Il giudizio nel procedimento per reato di calunnia è del tutto autonomo rispetto a quello concernente il reato ascritto al calunniato e, pertanto, la sentenza di proscioglimento, anche se irrevocabile, pronunciata nel processo eventualmente instaurato nei confronti dell'incolpato, non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell'accertamento della falsità o meno della "notitia criminis", i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2013, n. 45907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45907
    Data del deposito : 15 ottobre 2013

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