Sentenza 7 luglio 2004
Massime • 1
Nell'individuare la retribuzione applicabile ai sensi dell'art. 36 Cost. ad un lavoratore subordinato per il quale sia stata prevista una retribuzione forfettaria, il giudice di merito può riconoscere a questi la tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato, ma non anche la quattordicesima, che costituisce un istituto tipico della contrattazione collettiva o individuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2004, n. 12520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12520 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE EI IO, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato AMOS ANDREONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO DE MARCHIS GOMEZ, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
NT GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA NOI, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CERULLI IRELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato TINO BUZZELLI, giusta delega in atti (atto di costituzione);
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 276/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 14/06/01 R.G.N. 963/2000;
udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del primo motivo ed accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28 aprile / 30 agosto 2000 il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica rigettava la domanda di GI ON nei confronti di IO De RE diretta a ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di circa lire 11.000.000 e accessori a titolo di differenze retributive che assumeva essere maturate nel corso del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra lo stesso e il De RE, suo datore di lavoro e titolare di una impresa di panificazione.
Con sentenza in data 3 maggio / 14 giugno 2001 la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'appello del ON, condannava il De RE al pagamento della complessiva somma di lire 1.998.369 oltre accessori a titolo di tredicesima, quattordicesima e t.f.r., ritenuta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e ritenuta adeguata all'art. 36 Cost. la retribuzione corrisposta, avuto riguardo alla quantità di lavoro prestata. IO De RE ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila con due motivi
L'intimato si è costituito depositando procura senza, tuttavia, partecipare all'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte d'Appello di L'Aquila, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 e 2967 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 416 c.p.c., abbia ritenuta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sulla base della semplice circostanza che il ON svolgesse all'interno dell'azienda di panificazione lavoro manuale senza considerare che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha insegnato che qualsiasi attività lavorativa può essere svolta sia in modo subordinato e sia in modo autonomo.
Il ricorrente aggiunge che la sentenza impugnata aveva dato rilievo non già a elementi essenziali di distinzione tra il lavoro autonomo e quello subordinato ma a elementi marginali, quali: 1) il luogo ove si svolgeva la prestazione lavorativa e cioè l'interno dell'azienda;
2) la natura dell'attività svolta dal ON, connessa all'attività di panificazione;
3) il tempo della prestazione, che pur non essendo sottoposta a precisi vincoli di orario, era, tuttavia, condizionata dalla natura della stessa attività dell'azienda.
Il De RE conclude rilevando che la sentenza impugnata era incorsa in una palese contraddizione allorché aveva affermato che il ON non era assoggettato a un vincolo di orario e, tuttavia, svolgeva la sua prestazione non in piena autonomia.
Il dedotto motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente insegnato che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di lavoro autonomo e sia di lavoro subordinato a seconda delle modalità del suo svolgimento e che l'elemento che contraddistingue il lavoro subordinato da quello autonomo e costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità delle energie lavorative del prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle sue direttive e, quindi, al suo potere gerarchico circa le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro;
mentre altri elementi come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione, il luogo di svolgimento della prestazione e la stessa collaborazione possono avere valore meramente indicativo ma mai determinante, ai fini della distinzione.
Questa Corte, ha, altresì, precisato che l'esistenza del vincolo della subordinazione va concretamente accertata dal giudice di merito con riferimento alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile la determinazione dei criteri generali e astratti di distinzione da applicare al caso concreto e non già la valutatone di fatto nell'apprezzamento delle risultanze processuali se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici.(v. pronunce di questa Corte n. 1024 del 1996; n. 3290 del 1998; n. 14248 del 1999; n. 4036 del 2000; ecc.). Nella specie la Corte di merito, con motivazione esauriente e logica e nel rispetto dei principi di diritto sopra indicati, ha accertato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, ponendo in evidenza che il ON era stato stabilmente inserito nell'organizzazione dell'impresa con lo svolgimento, all'interno dell'azienda, dell'attività di panificazione, mediante utilizzazione delle attrezzature del De RE e mediante collaborazione alla produzione della merce destinata a essere venduta alla clientela. La Corte territoriale,inoltre, ha correttamente precisato che il ON, pur non essendo assoggettato a precisi vincoli di orario, era, comunque condizionato dalle esigenze imposte dalla stessa natura dell'attività svolta dall'azienda in relazione ai tempi di fornitura della merce, con la conseguenza che, pur percependo un compenso forfetario, al pari di ogni altro lavoratore subordinato non godeva di alcuna significativa autonomia ne' sopportava alcun rischio professionale.
Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Va, invece, accolto il secondo motivo di ricorso con il quale il De RE si duole, in via subordinata, che la Corte di merito in violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 416 c.p.c. e dell'art. 2099 c.c., nel riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a retribuzione forfetaria e ispirata ai criteri di cui all'art. 36 Cost., abbia riconosciuto al ON anche la quattordicesima mensilità, ritenuta non contestata in virtù del fatto che era stata ammessa la retribuzione forfetaria. Infatti il giudice di merito, in sede di determinazione del trattamento economico dovuto ai sensi dell'art. 36 cost. a un lavoratore subordinato, cui sia stata corrisposta una retribuzione forfetaria, può a questi attribuire soltanto la tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato, ma non anche la quattordicesima, che costituisce un istituto tipico della contrattazione collettiva o individuale (v. pronunce di questa Corte n. 4535 del 6 luglio 1983 e n. 10465 dell'8 agosto 2000). Pertanto, rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di L'Aquila, la quale, uniformandosi al principio di diritto sopra sottolineato, dovrà in conseguenza determinare la nuova complessiva somma, maggiorata degli accessori, dovuta al lavoratore.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di L'Aquila in relazione al motivo accolto.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2004