Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2004, n. 12520
CASS
Sentenza 7 luglio 2004

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Nell'individuare la retribuzione applicabile ai sensi dell'art. 36 Cost. ad un lavoratore subordinato per il quale sia stata prevista una retribuzione forfettaria, il giudice di merito può riconoscere a questi la tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato, ma non anche la quattordicesima, che costituisce un istituto tipico della contrattazione collettiva o individuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2004, n. 12520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12520
    Data del deposito : 7 luglio 2004

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