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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 910/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER OR Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
PICCHETTI ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di
Garfagnana (LU), via Nicola Fabrizi n. 6, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato VALERIO Parte_2 C.F._2
SPINELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana
(LU), via N. Fabrizi n. 43, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuni;
2. la casa coniugale, sita in Castelnuovo di Garfagnana, Via Azzi n. 55, di proprietà del Sig. _1
, padre della ricorrente, verrà assegnata con tutti i suoi arredi alla Sig.ra che
[...] Parte_1 continuerà a risiedervi assieme ai figli;
3. il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori, ed essendo prossimo alla maggiore età, i Per_2 periodi di permanenza e di visita con il padre verranno regolati secondo le modalità che gli stessi vorranno concordare di volta in volta, nel rispetto delle esigenze di studio del figlio e di lavoro di
1 entrambi;
4. il Sig. verserà alla Sig.ra la somma mensile di Euro 300,00, quale Parte_2 Parte_1 proprio contributo per il mantenimento del figlio entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo di Per_2 bonifico bancario (IBAN [...]), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. i genitori contribuiranno alle spese straordinarie del figlio minore nella misura del 50% ciascuno,
e faranno riferimento per la loro determinazione, per la modalità e per la tempistica del rimborso, all'Allegato n. 2 del Protocollo del Tribunale di Lucca;
6. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
7. i coniugi dichiarano di avere definito ogni altro rapporto patrimoniale fra loro e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra;
8. Le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Romano in Garfagnana (LU) il 6/4/2002, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il Per_3 Per_2
29/10/2007), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in San Romano in Garfagnana (LU) in data 6/4/2002, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Romano in Garfagnana (LU) all'Atto
2 Numero 2, Parte II, Serie A, dell'Anno 2002, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di San Romano in Garfagnana (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
ER OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER OR Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
PICCHETTI ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di
Garfagnana (LU), via Nicola Fabrizi n. 6, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato VALERIO Parte_2 C.F._2
SPINELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana
(LU), via N. Fabrizi n. 43, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuni;
2. la casa coniugale, sita in Castelnuovo di Garfagnana, Via Azzi n. 55, di proprietà del Sig. _1
, padre della ricorrente, verrà assegnata con tutti i suoi arredi alla Sig.ra che
[...] Parte_1 continuerà a risiedervi assieme ai figli;
3. il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori, ed essendo prossimo alla maggiore età, i Per_2 periodi di permanenza e di visita con il padre verranno regolati secondo le modalità che gli stessi vorranno concordare di volta in volta, nel rispetto delle esigenze di studio del figlio e di lavoro di
1 entrambi;
4. il Sig. verserà alla Sig.ra la somma mensile di Euro 300,00, quale Parte_2 Parte_1 proprio contributo per il mantenimento del figlio entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo di Per_2 bonifico bancario (IBAN [...]), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. i genitori contribuiranno alle spese straordinarie del figlio minore nella misura del 50% ciascuno,
e faranno riferimento per la loro determinazione, per la modalità e per la tempistica del rimborso, all'Allegato n. 2 del Protocollo del Tribunale di Lucca;
6. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
7. i coniugi dichiarano di avere definito ogni altro rapporto patrimoniale fra loro e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra;
8. Le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Romano in Garfagnana (LU) il 6/4/2002, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il Per_3 Per_2
29/10/2007), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in San Romano in Garfagnana (LU) in data 6/4/2002, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Romano in Garfagnana (LU) all'Atto
2 Numero 2, Parte II, Serie A, dell'Anno 2002, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di San Romano in Garfagnana (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
ER OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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