Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Decreto decisorio 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00823/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Salmaso, Alessandro Zoccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fondazione -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'esito negativo della prova orale finale svoltasi in data 17.6.2021 nell'ambito del percorso formativo per Operatore Socio Sanitario svolto nell'anno formativo 2020-2021 dal ricorrente presso la Fondazione -OMISSIS- -OMISSIS- e la Regione Veneto, ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale Veneto n. -OMISSIS-;
- dei verbali della prova finale di qualifica datati 18.6.2021 e del punteggio di valutazione riferito al ricorrente, n.-OMISSIS-, a fronte dei n. 60 punti necessari ai fini dell'idoneità;
- della scheda di valutazione allievo redatta dalla Commissione di esame ai sensi del Decreto regionale n. 949/2020 – Allegato C, priva di data, relativa al colloquio orale del ricorrente, svoltosi con modalità a distanza;
- della scheda riepilogativa dell'esame del ricorrente, recante il punteggio finale complessivo della prova – n.-OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresi in quanto lesivi dell'interesse del ricorrente al conseguimento dell'abilitazione ad OSS: - l'avviso pubblico di selezione del Progetto formativo per operatore Socio-Sanitario, l'atto di nomina della Commissione di valutazione, il calendario esami relativo a date e modalità di svolgimento della prova finale, i Decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto n.-OMISSIS-, nella parte in cui prevedono lo svolgimento della prova finale del percorso formativo per OSS con modalità a distanza, le note della Direzione Risorse Strumentali SSR e della Direzione Servizi Sociali del 09.04.2021 della Regione Veneto, richiamate nel Decreto regionale n. -OMISSIS-, indicanti la necessità di prevedere lo svolgimento in modalità a distanza degli esami di qualifica per OSS, per tutti i percorsi formativi avviati e non conclusi di cui al terzo ciclo formativo della DGR n. 688/2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione del Veneto e di Fondazione -OMISSIS- -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero, che le censure formulate dal ricorrente, tutte di carattere meramente formale, non appaiono idonee ad incidere sull’esito della prova dal medesimo sostenuta;
considerato, in particolare, che la possibilità di effettuare la prova a distanza era espressamente prevista dalla DGR 949/2020 e in tale modalità è stata effettuata da tutti i candidati, stante la perduranza dello stato emergenziale, che non risultano violate le disposizioni (peraltro non espressamente indicate dal ricorrente) relative alle modalità di effettuazione delle prove a distanza, che non risultano violate nemmeno le previsioni inerenti la redazione della relazione finale da parte del tutor formativo e del tutor aziendale e che, infine, non appaiono sussistere illegittimità in ordine alla verbalizzazione delle prove e alle modalità di sorteggio delle domande;
ritenuto che, stante la peculiarità della vicenda, sussistano giustificati motivi per compensare tra tutte la parti le spese della presente fase cautelare
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO