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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1163/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1163/2021 R.G. avente ad oggetto:
“Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare” tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) in persona del legale C.F._2 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Belli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pontedera (PI), Via Roma, n. 3, nonché digitalmente all'indirizzo pec come da procura Email_1
alle liti allegata alla comparsa di nuovo difensore
ATTORI
e aderente al Controparte_2
gruppo , (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeriano Vasarri e Marco Vasarri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cascina (PI), Via Ippolito Nievo, n. 21, in forza di procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
e
Controparte_4
E (FALL. N. 23/1996, P.I. E C.F.
[...] CP_5 CP_6
) in persona del AT Dott.ssa rappresentata e difesa P.IVA_3 Controparte_7
CP_ dall'Avv. Edoardo Luperini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ,
Piazza Carrara, n. 15, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
e
(C.F. Controparte_8 C.F._3 CONVENUTI
Conclusioni.
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa
A) In via preliminare, sospendere medio tempore la distribuzione del ricavato in attesa degli accertamenti richiesti e dovuti, stante l'inesistenza del titolo esecutivo, la mancanza dei presupposti dell'esecuzione e dei diritti dei creditori, l'inefficacia iniziale del pignoramento e della conseguente ordinanza di distribuzione parziale del ricavato dalla vendita del 17 novembre 2020 e perché che la non poteva partecipare alla CP_2
distribuzione e avere il privilegio delle spese.
Sempre preliminarmente riunire il presente procedimento con il procedimento di opposizione ex art. 512 c.p.c. promosso contro il piano di riparto definitivo.
B) Nel merito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, dichiarare e riconoscere l'invalidità ab origine del titolo esecutivo del creditore procedente e
l'inefficacia dell'ipoteca, per la mancata iscrizione ipotecaria al momento dell'apposizione della formula esecutiva, l'inefficacia ab origine del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti esecutivi conseguenti compiuti illegittimamente, per i motivi di cui all'atto di citazione o per quelli che saranno ritenuti, e prendere atto dell'invalidità dell'operazione fondiaria richiamata nella sentenza n. 788/2013 della
Corte d'Appello di Firenze a conferma dell'inesistenza originaria del titolo esecutivo e dei presupposti dell'esecuzione;
C) Dichiarare e riconoscere che l'esecuzione non poteva essere iniziata e proseguita dal creditore individuale ex art. 42, 2° comma del T.U.B per la mancanza originale del titolo e delle condizioni fattuali riferite al fondo patrimoniale, dal quale derivano diritti privilegiati che dovranno anch'essi essere riconosciuti;
D) Dichiarare nulla e revocare l'istanza del AT del 31 ottobre 2019 per i motivi in narrativa dell'atto di citazione e sopra specificati;
E) Dichiarare nulli e/o decaduti l'atto di invito del notaio del 14 marzo 2013, la precisazione dei crediti, il piano di riparto e l'ordinanza del 17 settembre 2020 per la difformità dall'ordinanza di vendita e per mancanza del titolo esecutivo;
F) Dichiarare nullo il piano di riparto per mancanza dei crediti certi liquidi ed esigibili
e non conforme all'ordinanza di delega ex art 591 bis c.p.c.
G) Dichiarare e riconoscere che tutti gli atti del procedimento esecutivo immobiliare sono nulli in assenza dei titoli dei creditori e delle loro condizioni, accertare e dichiarare che i due creditori intervenuti ed i loro crediti non erano parte del processo esecutivo individuale e pertanto della distribuzione;
H) Dichiarare e riconoscere l'estinzione del procedimento esecutivo immobiliare n.
215/2006 R.G.E.I. di questo Tribunale e la cessazione della materia del contendere in conformità alla mancanza del titolo esecutivo del creditore procedente e del suo pignoramento e di creditori intervenuti senza titolo non pignoratizi e senza avere adempiuto alle condizioni con gli accertamenti prescritti dalla legge
I) Accertare e dichiarare la loro posizione ed i loro crediti nella procedura esecutiva e accertare se e come poteva essere eseguito il piano di riparto dal notaio ex art 510 cpc per l'esecuzione con le norme fondiarie ed il pagamento diretto;
J) Dichiarare l'esecuzione della Banca tam quam non esset con l'obbligo di restituzione di quanto illegittimamente ricevuto dalla stessa e ripristinare la situazione precedente e dichiarare la nullità del mutuo della non fondiario e la mancanza CP_1
di altro titolo esecutivo della Banca;
K) Accertare e riconoscere il grado dell'atto di fondo patrimoniale annotato e trascritto il 22-26 maggio 1992;
L) Condannare la Banca e il AT al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori dalla Banca per l'illegittima esecuzione e da parte del AT per aver illegittimamente proseguito la procedura esecutiva immobiliare illegittima.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, CAP e oneri fiscali.
In subordine concludono come in atto di citazione.
CU fallimentare:
Voglia il Tribunale di Pisa: preliminarmente, respingere la domanda di sospensione dell'esecuzione immobiliare
215/2006 perché infondata alla luce di quanto esposto in narrativa oltreché per essere detta esecuzione ormai terminata con la distribuzione di tutte le somme ai creditori;
nel merito respingere le domande avanzate dagli attori perché infondate, per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo In tesi dichiarare che gli attori hanno perduto la legittimazione e l'interesse a proporre la presente causa e quindi dichiarare inammissibili le domande proposte;
in ipotesi dichiarare inammissibili ovvero del tutto infondate le domande ex adverso proposte con condanna in ogni caso degli attori alle spese di causa ed al danno ex art.96 cpc anche se in forma simbolica stante il loro stato di falliti quali soci illimitatamente responsabili della soc .” CP_4
*****
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2021, , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno introdotto, in ottemperanza del provvedimento emesso in data 15.01.2021 CP_1
dal G.E. nell'ambito del procedimento di Esecuzione Immobiliare RGE n. 215/2006, il giudizio di merito dell'opposizione all'ordinanza emessa il 17.09.2020, con la quale è stato dichiarato parzialmente esecutivo il progetto di riparto, è stato dato mandato al delegato per l'esecuzione dei pagamenti ed è stato disposto l'accantonamento delle somme residue.
A sostegno della domanda, riproponendo le contestazioni già svolte nella fase sommaria, hanno allegato:
- che il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 17.09.2020, ha erroneamente ritenuto di non poter discutere, in quella sede, dell'esistenza e dell'idoneità del titolo esecutivo, contrariamente alla costante giurisprudenza di legittimità che impone al
G.E. di verificare in ogni momento la sussistenza del titolo;
- che il G.E. non ha tenuto conto del fatto che il credito per il quale è stato iniziato il procedimento esecutivo immobiliare da parte della Controparte_2
non è fondiario, non essendo la mai stata in possesso delle condizioni
[...] CP_2
fondiarie per iniziare e proseguire il procedimento;
- che, infatti, con sentenza n. 788/2013 la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto non fondiario il contratto di mutuo concluso tra la e la in data CP_2 CP_1
07.04.1995;
- che il procedimento esecutivo non avrebbe dovuto mai essere iniziato e, in ogni caso, avrebbe dovuto essere interrotto dalla CU del;
CP_4
- che la Banca non ha erogato la somma mutuata con contratto del 1995, così determinando il fallimento della la chiusura dell'attività della CP_4 CP_1
e l'azzeramento degli scopi per cui era stato richiesto e concesso il mutuo;
- che in assenza della consegna della cosa mutuata o del conseguimento della disponibilità giuridica della stessa il mutuo non può ritenersi perfezionato come contratto reale e non può valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
- che, ciò nonostante, nel 2006 la ha comunicato alla la risoluzione CP_2 CP_1 del contratto di mutuo e ha notificato atto di precetto per la somma di € 757.000,00, nonostante il credito fosse ormai prescritto;
- che la Banca ha successivamente eseguito il pignoramento contro i terzi datori di ipoteca, odierni attori, iniziando illegittimamente l'esecuzione, sull'errato presupposto di agire per un credito fondiario ai sensi dell'art. 41 T.U.B.;
- che la ha fatto erroneamente ricorso alle norme fondiarie;
CP_2
- che la ha, infatti, usato come titolo esecutivo contro la il contratto CP_2 CP_1
di mutuo, ritenuto tuttavia non fondiario ex tunc dalla sentenza d'appello, passata in giudicato con ordinanza della Corte di Cassazione n. 27536/2019;
- che il contratto di mutuo non era, in ogni caso, titolo esecutivo non essendo ancora l'ipoteca iscritta in Conservatoria al momento dell'apposizione della formula esecutiva;
- che non sussistevano, inoltre, i presupposti richiesti dalla normativa fallimentare, facendo parte il bene immobile pignorato di fondo patrimoniale, con conseguente esclusione dal ex art. 46 L.F. e non essendo fallito il debitore CP_4
principale CP_1
- che la ha utilizzato il credito azionato come se il debito fosse stato contratto CP_2
per i bisogni della famiglia, pignorando il bene presente nel fondo patrimoniale;
- che il procedimento esecutivo è arrivato sino alla fase della distribuzione delle somme in presenza delle suddette condizioni, e dunque illegittimamente;
- che dall'invalidità del titolo esecutivo consegue la nullità dell'atto di precetto, di pignoramento e di tutti gli atti successivi del procedimento esecutivo;
- che il procedimento esecutivo immobiliare è pertanto nullo ed illegittimo perché intrapreso contra legem;
- che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27536/2019 ha escluso che il mutuo dichiarato non fondiario possa essere considerato un mutuo diverso, essendone stata accertata la nullità per mancata erogazione della somma;
- che l'ipoteca non consolidata e la non fondiarietà del mutuo valgono a caducare ab origine l'intera procedura esecutiva;
- che l'invalidità del titolo e delle condizioni usate dal creditore procedente avrebbero dovuto essere prese in considerazione dal G.E. e dal notaio delegato per la vendita;
- che anche la vendita, l'ordinanza di vendita e la delega ex art. 591 bis c.p.c. sono invalide a causa della nullità del pignoramento per mancanza del titolo esecutivo;
- che nel 2010 il AT del , pur non essendo creditore fondiario, ha CP_4 proposto intervento come creditore intervenuto ex art. 41, 1° e 2° comma, del
T.U.B., chiedendo la corresponsione del residuo;
- che solo i creditori fondiari possono intervenire in un procedimento di esecuzione ex art. 41, secondo comma, T.U.B.;
- che la CU è, poi, intervenuta nell'agosto 2013 in sostituzione del creditore procedente per richiedere integralmente la somma di € 342.000,00 sul ricavato;
- che il suddetto intervento è stato effettuato sul presupposto dell'applicabilità delle norme del credito fondiario, in contrasto con la sentenza della Corte d'Appello del maggio 2013;
- che la revoca dell'ipoteca e la non fondiarietà del mutuo hanno reso nulli gli atti del creditore procedente e gli atti di tutta la procedura, compresi gli interventi del
AT;
- che anche il piano di riparto sottoscritto del G.E. in data 24.06.2020, è stato contestato integralmente;
- che non sono state assolte le formalità prescritte dall'art. 591 bis c.p.c. n. 11);
- che il piano di riparto è stato predisposto senza che il debitore e i terzi datori di ipoteca abbiano potuto esprimere il loro dissenso, in violazione del contraddittorio;
- che le parti coinvolte (Banca e AT fallimentare) non hanno provveduto al tempestivo deposito della precisazione del credito;
- che il Notaio ha formato il progetto di distribuzione sulla base della situazione della procedura fondiaria antecedente alla pubblicazione della sentenza di appello del
2013, quando l'ipoteca non era stata ancora revocata;
- che anche l'Avv. non è creditore fondiario e non avrebbe dovuto fin CP_8
dall'inizio essere ammesso alla procedura, non avendo prodotto la precisazione del credito e non avendo partecipato all'udienza ex art. 569 c.p.c.;
- che la quale debitore diretto, ha subito coattivamente e illegittimamente CP_1
l'esecuzione immobiliare ex art 41, commi I e II, del T.U.B. da parte della CP_2
- che, accertata l'illegittimità della procedura, questa dovrà essere estinta con conseguente restituzione della somma ricavata dalla vendita al debitore CP_1
- che la Banca dovrà altresì risarcire i danni provocati dall'invalidità dell'operazione presunta fondiaria e dall'esecuzione intrapresa sulla base dell'invalidità di detta operazione;
- che anche il notaio delegato dovrà risarcire i danni per aver venduto il bene pignorato senza essere autorizzato a farlo e avendo consentito l'aggiudicazione alla funzionaria della Banca nell'illegittimità dell'esecuzione.
Si è costituita in giudizio , la Controparte_2 quale, contestando quanto ex adverso dedotto, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte. Nel dettaglio, ha eccepito:
- che è stata dichiarata dal Tribunale di Pisa l'inefficacia nei confronti della
[...]
dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale;
Controparte_4
- che con sentenza della Corte d'Appello, confermata in Cassazione, è stata dichiarata l'inefficacia ex art. 67, secondo comma, L.F. della garanzia ipotecaria costituita il
07.04.1995 e iscritta il 14.04.1995 sul fabbricato e sui terreni ubicati in Pontedera,
Via dei Salici, n. 22;
- che il bene pignorato è passato a far parte della massa fallimentare libero da ogni vincolo relativo al fondo patrimoniale, avendo e perso ogni diritto ad Pt_1 Pt_2
esso relativo;
- che la legittimazione ad opporsi all'esecuzione è, pertanto, passata alla CU fallimentare;
- che quest'ultima, intervenuta sin dall'inizio nel procedimento esecutivo, non ha inteso dare seguito alle opposizioni formulate dagli odierni attori, accordandosi con la Banca per l'assegnazione della somma ricava dalla vendita, detratte le spese di esecuzione sostenute dalla Banca aventi privilegio speciale;
- che su accordo tra e e CU fallimentare il G.E. CP_2 CP_2 Controparte_2
ha provveduto alla definitiva approvazione del piano di riparto e il delegato ha provveduto al pagamento delle somme;
- che gli attori hanno, quindi, perso ogni legittimazione ed interesse giuridicamente rilevante ad opporsi all'esecuzione.
Si è costituita in giudizio la e dei suoi soci Controparte_4 Pt_1
e chiedendo il rigetto delle domande avanzate dagli attori poiché
[...] CP_5
infondate.
In particolare, ha dedotto:
- che non sussistono i presupposti per la sospensione della procedura esecutiva, per essere l'esecuzione ormai conclusa a seguito del versamento delle somme indicate nel piano di riparto da parte del delegato alla vendita;
- che gli odierni attori hanno offerto, a garanzia di mutuo fondiario concesso dalla
Contr alla , un immobile di loro proprietà inserito Controparte_2 all'interno di un fondo patrimoniale costituito il 22/05/1992; - che, a seguito del fallimento della e dei soci illimitatamente responsabili CP_4
e la CU ha intrapreso tre giudizi innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Pisa;
- che il Tribunale di Pisa, con sentenza del 15/09/2005 ha revocato il fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 66 L.F. e 2901 c.c. e ha respinto la richiesta di revoca/inefficacia dell'ipoteca a favore della;
Controparte_2
- che con sentenza n. 788 del 21/05/2013, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la revoca del fondo patrimoniale e, in riforma della sentenza, ha revocato, ai sensi dell'art. 67 L.F., l'ipoteca iscritta a favore della ritenendo CP_2 non fondiario il mutuo concesso dall'istituto di credito, essendo stata la maggior parte della somma destinata all'estinzione di pregresse esposizioni della CP_4
poi fallita;
- che dopo la sentenza del Tribunale di Pisa, la CU è intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. 215/2006, facendo presente la questione sub iudice;
- che la procedura esecutiva è stata sospesa a seguito della decisione della Corte di
Appello, su concorde richiesta della e della CU, allorché il bene era già CP_2
stato aggiudicato;
- che dopo la sentenza della Corte di Cassazione, l'esecuzione è stata riassunta dalla
CU che ha chiesto il versamento in favore della massa dei creditori di quanto ricavato dalla vendita del bene pignorato, inevitabilmente detratte le spese, munite di privilegio, sostenute dal procedente per l'esecuzione;
- che, pertanto, l'esecuzione è stata correttamente promossa da
[...]
in forza del titolo da qualificarsi come mutuo fondiario;
Controparte_2
- che pur essendo stata accertata la natura non fondiaria del mutuo, non è stata messa in discussione l'esistenza del contratto, dotato, in quanto atto pubblico, della propria natura di titolo esecutivo;
- che la dichiarazione di inefficacia dell'ipoteca iscritta dalla Banca ha l'effetto di rendere inopponibile l'atto solo nei confronti della massa dei creditori del fallimento;
- che e non hanno alcuna legittimazione ad agire rispetto alle Pt_1 Pt_2 contestazioni mosse all'esecuzione immobiliare;
- che il AT può, infatti, subentrare nell'esecuzione pendente ai sensi dell'art. 107, sesto comma, L.F.;
- che difetta, altresì, l'interesse ad agire dei falliti;
- che, essendo falliti, le somme ricavate dalla vendita del bene di loro proprietà sono state incassate dalla CU;
- che la è priva di legittimazione attiva nell'opposizione, non avendo patito CP_1
alcuna esecuzione immobiliare, essendo il bene pignorato di proprietà dei falliti e Pt_1 Pt_2
- che è estranea all'opposizione la questione della mancata erogazione delle somme mutuate da parte della Banca;
- che non sussistono i presupposti per la restituzione delle somme ottenute dalla
Banca e dalla CU.
Non si è costituito in giudizio . Controparte_8
Con ordinanza del 18.11.2021, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dagli attori e ha concesso i termini ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 08.08.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.09.2023, successivamente differita per ragioni di carico del ruolo e sostituita con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 28.06.2024, il Giudice ha rinviato la causa, viste le esigenze di nuova calendarizzazione delle decisioni a seguito di variazione tabellare con assegnazione di cause più risalenti e prioritarie.
All'udienza del 10.04.2024, parte attrice ha insistito nell'istanza di sospensione del processo depositata in data 27.06.2024, integrata con deposito del 07.10.2024, e il
Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 14.10.2024, il Giudice ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni con disposizione della trattazione scritta, non ravvisando ragioni di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.
Con provvedimento del 30.10.2024, su istanza di parte attrice, il Giudice ha revocato la trattazione scritta e ha differito la causa per i medesimi incombenti all'udienza del
28.11.2024.
All'udienza del 28.11.2024, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'opposizione è infondata e, perciò, rigettata. Rileva, innanzitutto, il Tribunale, che le eccezioni di nullità e illegittimità del processo esecutivo r.g. n. 215/2006 sono state già veicolate dagli attori, in plurime occasioni, nel corso del procedimento esecutivo e delle opposizioni di merito e che le stesse sono state ritenute, in ogni sede, inammissibili e/o infondate.
Le molteplici ed eterogenee censure attoree alla procedura esecutiva sono riversate nell'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., nella quale, invero, e non Pt_1 Pt_2
contestano direttamente il piano (parziale) di riparto approvato dal G.E. in data
17/9/2020, bensì recuperano argomenti – già precedentemente spesi – volti a contestare il diritto del creditore procedente ad intraprendere il processo esecutivo, e quindi propri di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. Chiedono infatti gli attori, tra l'altro, la declaratoria di invalidità ab origine del titolo esecutivo e la revoca della ipoteca;
l'inefficacia ab origine del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti esecutivi conseguenti;
l'inefficacia del titolo per mancata erogazione della somma mutuata.
Si rammenta, al riguardo, che la fase distributiva non segna l'improponibilità o l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione avanzata dall'esecutato nei confronti del creditore procedente o dei creditori intervenuti titolati solo allorquando ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 615 c.p.c., ossia a patto che l'opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti o che l'esecutato dimostri di non essere stato in grado di proporla prima che fosse disposta la vendita per causa a lui non imputabile (cfr. da ultimo Cass. Sez. III n. 15439/2023).
Condizioni, quelle indicate, che nel caso non si danno.
Ad ogni buon conto, ostano alla delibazione nel merito delle plurime eccezioni agitate dagli attori le sollevate questioni di carenza di legittimazione e di interesse ad agire.
Essendo e falliti personalmente con sentenza del 1996 quali soci Pt_1 Pt_2
illimitatamente responsabili della spetta esclusivamente alla Controparte_9
CU fallimentare la legittimazione ad agire. È noto, del resto, che a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, il fallito perde la possibilità di amministrare e disporre dei propri beni (art. 42 L.F.), mentre è riconosciuta al curatore fallimentare la capacità processuale con riferimento alle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento (art. 43 L.F.).
Nel caso di specie, è documentato che il bene pignorato, originariamente parte di fondo patrimoniale poi revocato e dichiarato inefficace nei confronti della CU (sentenza del Tribunale di Pisa, confermata in appello Sent. 788/2013), è stato acquisito al patrimonio fallimentare, con definitivo spossessamento degli odierni attori. Ne consegue che nel conflitto tra i contrapposti interessi della massa fallimentare (alla quale è stato attratto il bene) e quelli del creditore che si assume fondiario (con privilegio sul bene stesso), il rapporto processuale sulla legittimità dell'esecuzione si pone esclusivamente tra il creditore e la CU.
La, pregiudiziale, carenza di legittimazione consente di assorbire la questione della carenza di interesse dei falliti a proporre l'opposizione.
Quanto alla reputa il Tribunale che, pur potendo in astratto sussistere la CP_1
legittimazione ad agire quale debitore principale (non esecutato), e ferme le preclusioni maturate, difetta, nel caso di specie, l'interesse ad agire.
La non è, infatti, proprietaria del bene – concesso da e quali CP_1 Pt_1 Pt_2
terzi datori di ipoteca – ed è estranea alle vicende del fallimento della e dei CP_4 soci e non apprezzandosi, conseguentemente, l'interesse concreto alla Pt_1 Pt_2 revoca dell'atto opposto, tantopiù che, nel caso di specie, la Banca creditrice non ha neppure beneficiato delle somme ricavate dalla vendita del bene.
Ogni diversa questione di rito e di merito è assorbita.
In definitiva, l'opposizione è rigettata.
Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di riferimento, parametri medi ridotti, in considerazione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita o disattesa ogni altra domanda e/o eccezione, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna , e in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1
e e alla CP_2 Controparte_2 Controparte_4
e soci illimitatamente responsabili le spese di giudizio, liquidate in €
[...]
10.000,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Pisa, 17 marzo 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1163/2021 R.G. avente ad oggetto:
“Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare” tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) in persona del legale C.F._2 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Belli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pontedera (PI), Via Roma, n. 3, nonché digitalmente all'indirizzo pec come da procura Email_1
alle liti allegata alla comparsa di nuovo difensore
ATTORI
e aderente al Controparte_2
gruppo , (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeriano Vasarri e Marco Vasarri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cascina (PI), Via Ippolito Nievo, n. 21, in forza di procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
e
Controparte_4
E (FALL. N. 23/1996, P.I. E C.F.
[...] CP_5 CP_6
) in persona del AT Dott.ssa rappresentata e difesa P.IVA_3 Controparte_7
CP_ dall'Avv. Edoardo Luperini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ,
Piazza Carrara, n. 15, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
e
(C.F. Controparte_8 C.F._3 CONVENUTI
Conclusioni.
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa
A) In via preliminare, sospendere medio tempore la distribuzione del ricavato in attesa degli accertamenti richiesti e dovuti, stante l'inesistenza del titolo esecutivo, la mancanza dei presupposti dell'esecuzione e dei diritti dei creditori, l'inefficacia iniziale del pignoramento e della conseguente ordinanza di distribuzione parziale del ricavato dalla vendita del 17 novembre 2020 e perché che la non poteva partecipare alla CP_2
distribuzione e avere il privilegio delle spese.
Sempre preliminarmente riunire il presente procedimento con il procedimento di opposizione ex art. 512 c.p.c. promosso contro il piano di riparto definitivo.
B) Nel merito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, dichiarare e riconoscere l'invalidità ab origine del titolo esecutivo del creditore procedente e
l'inefficacia dell'ipoteca, per la mancata iscrizione ipotecaria al momento dell'apposizione della formula esecutiva, l'inefficacia ab origine del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti esecutivi conseguenti compiuti illegittimamente, per i motivi di cui all'atto di citazione o per quelli che saranno ritenuti, e prendere atto dell'invalidità dell'operazione fondiaria richiamata nella sentenza n. 788/2013 della
Corte d'Appello di Firenze a conferma dell'inesistenza originaria del titolo esecutivo e dei presupposti dell'esecuzione;
C) Dichiarare e riconoscere che l'esecuzione non poteva essere iniziata e proseguita dal creditore individuale ex art. 42, 2° comma del T.U.B per la mancanza originale del titolo e delle condizioni fattuali riferite al fondo patrimoniale, dal quale derivano diritti privilegiati che dovranno anch'essi essere riconosciuti;
D) Dichiarare nulla e revocare l'istanza del AT del 31 ottobre 2019 per i motivi in narrativa dell'atto di citazione e sopra specificati;
E) Dichiarare nulli e/o decaduti l'atto di invito del notaio del 14 marzo 2013, la precisazione dei crediti, il piano di riparto e l'ordinanza del 17 settembre 2020 per la difformità dall'ordinanza di vendita e per mancanza del titolo esecutivo;
F) Dichiarare nullo il piano di riparto per mancanza dei crediti certi liquidi ed esigibili
e non conforme all'ordinanza di delega ex art 591 bis c.p.c.
G) Dichiarare e riconoscere che tutti gli atti del procedimento esecutivo immobiliare sono nulli in assenza dei titoli dei creditori e delle loro condizioni, accertare e dichiarare che i due creditori intervenuti ed i loro crediti non erano parte del processo esecutivo individuale e pertanto della distribuzione;
H) Dichiarare e riconoscere l'estinzione del procedimento esecutivo immobiliare n.
215/2006 R.G.E.I. di questo Tribunale e la cessazione della materia del contendere in conformità alla mancanza del titolo esecutivo del creditore procedente e del suo pignoramento e di creditori intervenuti senza titolo non pignoratizi e senza avere adempiuto alle condizioni con gli accertamenti prescritti dalla legge
I) Accertare e dichiarare la loro posizione ed i loro crediti nella procedura esecutiva e accertare se e come poteva essere eseguito il piano di riparto dal notaio ex art 510 cpc per l'esecuzione con le norme fondiarie ed il pagamento diretto;
J) Dichiarare l'esecuzione della Banca tam quam non esset con l'obbligo di restituzione di quanto illegittimamente ricevuto dalla stessa e ripristinare la situazione precedente e dichiarare la nullità del mutuo della non fondiario e la mancanza CP_1
di altro titolo esecutivo della Banca;
K) Accertare e riconoscere il grado dell'atto di fondo patrimoniale annotato e trascritto il 22-26 maggio 1992;
L) Condannare la Banca e il AT al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori dalla Banca per l'illegittima esecuzione e da parte del AT per aver illegittimamente proseguito la procedura esecutiva immobiliare illegittima.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, CAP e oneri fiscali.
In subordine concludono come in atto di citazione.
CU fallimentare:
Voglia il Tribunale di Pisa: preliminarmente, respingere la domanda di sospensione dell'esecuzione immobiliare
215/2006 perché infondata alla luce di quanto esposto in narrativa oltreché per essere detta esecuzione ormai terminata con la distribuzione di tutte le somme ai creditori;
nel merito respingere le domande avanzate dagli attori perché infondate, per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo In tesi dichiarare che gli attori hanno perduto la legittimazione e l'interesse a proporre la presente causa e quindi dichiarare inammissibili le domande proposte;
in ipotesi dichiarare inammissibili ovvero del tutto infondate le domande ex adverso proposte con condanna in ogni caso degli attori alle spese di causa ed al danno ex art.96 cpc anche se in forma simbolica stante il loro stato di falliti quali soci illimitatamente responsabili della soc .” CP_4
*****
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2021, , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno introdotto, in ottemperanza del provvedimento emesso in data 15.01.2021 CP_1
dal G.E. nell'ambito del procedimento di Esecuzione Immobiliare RGE n. 215/2006, il giudizio di merito dell'opposizione all'ordinanza emessa il 17.09.2020, con la quale è stato dichiarato parzialmente esecutivo il progetto di riparto, è stato dato mandato al delegato per l'esecuzione dei pagamenti ed è stato disposto l'accantonamento delle somme residue.
A sostegno della domanda, riproponendo le contestazioni già svolte nella fase sommaria, hanno allegato:
- che il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 17.09.2020, ha erroneamente ritenuto di non poter discutere, in quella sede, dell'esistenza e dell'idoneità del titolo esecutivo, contrariamente alla costante giurisprudenza di legittimità che impone al
G.E. di verificare in ogni momento la sussistenza del titolo;
- che il G.E. non ha tenuto conto del fatto che il credito per il quale è stato iniziato il procedimento esecutivo immobiliare da parte della Controparte_2
non è fondiario, non essendo la mai stata in possesso delle condizioni
[...] CP_2
fondiarie per iniziare e proseguire il procedimento;
- che, infatti, con sentenza n. 788/2013 la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto non fondiario il contratto di mutuo concluso tra la e la in data CP_2 CP_1
07.04.1995;
- che il procedimento esecutivo non avrebbe dovuto mai essere iniziato e, in ogni caso, avrebbe dovuto essere interrotto dalla CU del;
CP_4
- che la Banca non ha erogato la somma mutuata con contratto del 1995, così determinando il fallimento della la chiusura dell'attività della CP_4 CP_1
e l'azzeramento degli scopi per cui era stato richiesto e concesso il mutuo;
- che in assenza della consegna della cosa mutuata o del conseguimento della disponibilità giuridica della stessa il mutuo non può ritenersi perfezionato come contratto reale e non può valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
- che, ciò nonostante, nel 2006 la ha comunicato alla la risoluzione CP_2 CP_1 del contratto di mutuo e ha notificato atto di precetto per la somma di € 757.000,00, nonostante il credito fosse ormai prescritto;
- che la Banca ha successivamente eseguito il pignoramento contro i terzi datori di ipoteca, odierni attori, iniziando illegittimamente l'esecuzione, sull'errato presupposto di agire per un credito fondiario ai sensi dell'art. 41 T.U.B.;
- che la ha fatto erroneamente ricorso alle norme fondiarie;
CP_2
- che la ha, infatti, usato come titolo esecutivo contro la il contratto CP_2 CP_1
di mutuo, ritenuto tuttavia non fondiario ex tunc dalla sentenza d'appello, passata in giudicato con ordinanza della Corte di Cassazione n. 27536/2019;
- che il contratto di mutuo non era, in ogni caso, titolo esecutivo non essendo ancora l'ipoteca iscritta in Conservatoria al momento dell'apposizione della formula esecutiva;
- che non sussistevano, inoltre, i presupposti richiesti dalla normativa fallimentare, facendo parte il bene immobile pignorato di fondo patrimoniale, con conseguente esclusione dal ex art. 46 L.F. e non essendo fallito il debitore CP_4
principale CP_1
- che la ha utilizzato il credito azionato come se il debito fosse stato contratto CP_2
per i bisogni della famiglia, pignorando il bene presente nel fondo patrimoniale;
- che il procedimento esecutivo è arrivato sino alla fase della distribuzione delle somme in presenza delle suddette condizioni, e dunque illegittimamente;
- che dall'invalidità del titolo esecutivo consegue la nullità dell'atto di precetto, di pignoramento e di tutti gli atti successivi del procedimento esecutivo;
- che il procedimento esecutivo immobiliare è pertanto nullo ed illegittimo perché intrapreso contra legem;
- che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27536/2019 ha escluso che il mutuo dichiarato non fondiario possa essere considerato un mutuo diverso, essendone stata accertata la nullità per mancata erogazione della somma;
- che l'ipoteca non consolidata e la non fondiarietà del mutuo valgono a caducare ab origine l'intera procedura esecutiva;
- che l'invalidità del titolo e delle condizioni usate dal creditore procedente avrebbero dovuto essere prese in considerazione dal G.E. e dal notaio delegato per la vendita;
- che anche la vendita, l'ordinanza di vendita e la delega ex art. 591 bis c.p.c. sono invalide a causa della nullità del pignoramento per mancanza del titolo esecutivo;
- che nel 2010 il AT del , pur non essendo creditore fondiario, ha CP_4 proposto intervento come creditore intervenuto ex art. 41, 1° e 2° comma, del
T.U.B., chiedendo la corresponsione del residuo;
- che solo i creditori fondiari possono intervenire in un procedimento di esecuzione ex art. 41, secondo comma, T.U.B.;
- che la CU è, poi, intervenuta nell'agosto 2013 in sostituzione del creditore procedente per richiedere integralmente la somma di € 342.000,00 sul ricavato;
- che il suddetto intervento è stato effettuato sul presupposto dell'applicabilità delle norme del credito fondiario, in contrasto con la sentenza della Corte d'Appello del maggio 2013;
- che la revoca dell'ipoteca e la non fondiarietà del mutuo hanno reso nulli gli atti del creditore procedente e gli atti di tutta la procedura, compresi gli interventi del
AT;
- che anche il piano di riparto sottoscritto del G.E. in data 24.06.2020, è stato contestato integralmente;
- che non sono state assolte le formalità prescritte dall'art. 591 bis c.p.c. n. 11);
- che il piano di riparto è stato predisposto senza che il debitore e i terzi datori di ipoteca abbiano potuto esprimere il loro dissenso, in violazione del contraddittorio;
- che le parti coinvolte (Banca e AT fallimentare) non hanno provveduto al tempestivo deposito della precisazione del credito;
- che il Notaio ha formato il progetto di distribuzione sulla base della situazione della procedura fondiaria antecedente alla pubblicazione della sentenza di appello del
2013, quando l'ipoteca non era stata ancora revocata;
- che anche l'Avv. non è creditore fondiario e non avrebbe dovuto fin CP_8
dall'inizio essere ammesso alla procedura, non avendo prodotto la precisazione del credito e non avendo partecipato all'udienza ex art. 569 c.p.c.;
- che la quale debitore diretto, ha subito coattivamente e illegittimamente CP_1
l'esecuzione immobiliare ex art 41, commi I e II, del T.U.B. da parte della CP_2
- che, accertata l'illegittimità della procedura, questa dovrà essere estinta con conseguente restituzione della somma ricavata dalla vendita al debitore CP_1
- che la Banca dovrà altresì risarcire i danni provocati dall'invalidità dell'operazione presunta fondiaria e dall'esecuzione intrapresa sulla base dell'invalidità di detta operazione;
- che anche il notaio delegato dovrà risarcire i danni per aver venduto il bene pignorato senza essere autorizzato a farlo e avendo consentito l'aggiudicazione alla funzionaria della Banca nell'illegittimità dell'esecuzione.
Si è costituita in giudizio , la Controparte_2 quale, contestando quanto ex adverso dedotto, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte. Nel dettaglio, ha eccepito:
- che è stata dichiarata dal Tribunale di Pisa l'inefficacia nei confronti della
[...]
dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale;
Controparte_4
- che con sentenza della Corte d'Appello, confermata in Cassazione, è stata dichiarata l'inefficacia ex art. 67, secondo comma, L.F. della garanzia ipotecaria costituita il
07.04.1995 e iscritta il 14.04.1995 sul fabbricato e sui terreni ubicati in Pontedera,
Via dei Salici, n. 22;
- che il bene pignorato è passato a far parte della massa fallimentare libero da ogni vincolo relativo al fondo patrimoniale, avendo e perso ogni diritto ad Pt_1 Pt_2
esso relativo;
- che la legittimazione ad opporsi all'esecuzione è, pertanto, passata alla CU fallimentare;
- che quest'ultima, intervenuta sin dall'inizio nel procedimento esecutivo, non ha inteso dare seguito alle opposizioni formulate dagli odierni attori, accordandosi con la Banca per l'assegnazione della somma ricava dalla vendita, detratte le spese di esecuzione sostenute dalla Banca aventi privilegio speciale;
- che su accordo tra e e CU fallimentare il G.E. CP_2 CP_2 Controparte_2
ha provveduto alla definitiva approvazione del piano di riparto e il delegato ha provveduto al pagamento delle somme;
- che gli attori hanno, quindi, perso ogni legittimazione ed interesse giuridicamente rilevante ad opporsi all'esecuzione.
Si è costituita in giudizio la e dei suoi soci Controparte_4 Pt_1
e chiedendo il rigetto delle domande avanzate dagli attori poiché
[...] CP_5
infondate.
In particolare, ha dedotto:
- che non sussistono i presupposti per la sospensione della procedura esecutiva, per essere l'esecuzione ormai conclusa a seguito del versamento delle somme indicate nel piano di riparto da parte del delegato alla vendita;
- che gli odierni attori hanno offerto, a garanzia di mutuo fondiario concesso dalla
Contr alla , un immobile di loro proprietà inserito Controparte_2 all'interno di un fondo patrimoniale costituito il 22/05/1992; - che, a seguito del fallimento della e dei soci illimitatamente responsabili CP_4
e la CU ha intrapreso tre giudizi innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Pisa;
- che il Tribunale di Pisa, con sentenza del 15/09/2005 ha revocato il fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 66 L.F. e 2901 c.c. e ha respinto la richiesta di revoca/inefficacia dell'ipoteca a favore della;
Controparte_2
- che con sentenza n. 788 del 21/05/2013, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la revoca del fondo patrimoniale e, in riforma della sentenza, ha revocato, ai sensi dell'art. 67 L.F., l'ipoteca iscritta a favore della ritenendo CP_2 non fondiario il mutuo concesso dall'istituto di credito, essendo stata la maggior parte della somma destinata all'estinzione di pregresse esposizioni della CP_4
poi fallita;
- che dopo la sentenza del Tribunale di Pisa, la CU è intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. 215/2006, facendo presente la questione sub iudice;
- che la procedura esecutiva è stata sospesa a seguito della decisione della Corte di
Appello, su concorde richiesta della e della CU, allorché il bene era già CP_2
stato aggiudicato;
- che dopo la sentenza della Corte di Cassazione, l'esecuzione è stata riassunta dalla
CU che ha chiesto il versamento in favore della massa dei creditori di quanto ricavato dalla vendita del bene pignorato, inevitabilmente detratte le spese, munite di privilegio, sostenute dal procedente per l'esecuzione;
- che, pertanto, l'esecuzione è stata correttamente promossa da
[...]
in forza del titolo da qualificarsi come mutuo fondiario;
Controparte_2
- che pur essendo stata accertata la natura non fondiaria del mutuo, non è stata messa in discussione l'esistenza del contratto, dotato, in quanto atto pubblico, della propria natura di titolo esecutivo;
- che la dichiarazione di inefficacia dell'ipoteca iscritta dalla Banca ha l'effetto di rendere inopponibile l'atto solo nei confronti della massa dei creditori del fallimento;
- che e non hanno alcuna legittimazione ad agire rispetto alle Pt_1 Pt_2 contestazioni mosse all'esecuzione immobiliare;
- che il AT può, infatti, subentrare nell'esecuzione pendente ai sensi dell'art. 107, sesto comma, L.F.;
- che difetta, altresì, l'interesse ad agire dei falliti;
- che, essendo falliti, le somme ricavate dalla vendita del bene di loro proprietà sono state incassate dalla CU;
- che la è priva di legittimazione attiva nell'opposizione, non avendo patito CP_1
alcuna esecuzione immobiliare, essendo il bene pignorato di proprietà dei falliti e Pt_1 Pt_2
- che è estranea all'opposizione la questione della mancata erogazione delle somme mutuate da parte della Banca;
- che non sussistono i presupposti per la restituzione delle somme ottenute dalla
Banca e dalla CU.
Non si è costituito in giudizio . Controparte_8
Con ordinanza del 18.11.2021, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dagli attori e ha concesso i termini ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 08.08.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.09.2023, successivamente differita per ragioni di carico del ruolo e sostituita con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 28.06.2024, il Giudice ha rinviato la causa, viste le esigenze di nuova calendarizzazione delle decisioni a seguito di variazione tabellare con assegnazione di cause più risalenti e prioritarie.
All'udienza del 10.04.2024, parte attrice ha insistito nell'istanza di sospensione del processo depositata in data 27.06.2024, integrata con deposito del 07.10.2024, e il
Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 14.10.2024, il Giudice ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni con disposizione della trattazione scritta, non ravvisando ragioni di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.
Con provvedimento del 30.10.2024, su istanza di parte attrice, il Giudice ha revocato la trattazione scritta e ha differito la causa per i medesimi incombenti all'udienza del
28.11.2024.
All'udienza del 28.11.2024, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'opposizione è infondata e, perciò, rigettata. Rileva, innanzitutto, il Tribunale, che le eccezioni di nullità e illegittimità del processo esecutivo r.g. n. 215/2006 sono state già veicolate dagli attori, in plurime occasioni, nel corso del procedimento esecutivo e delle opposizioni di merito e che le stesse sono state ritenute, in ogni sede, inammissibili e/o infondate.
Le molteplici ed eterogenee censure attoree alla procedura esecutiva sono riversate nell'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., nella quale, invero, e non Pt_1 Pt_2
contestano direttamente il piano (parziale) di riparto approvato dal G.E. in data
17/9/2020, bensì recuperano argomenti – già precedentemente spesi – volti a contestare il diritto del creditore procedente ad intraprendere il processo esecutivo, e quindi propri di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. Chiedono infatti gli attori, tra l'altro, la declaratoria di invalidità ab origine del titolo esecutivo e la revoca della ipoteca;
l'inefficacia ab origine del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti esecutivi conseguenti;
l'inefficacia del titolo per mancata erogazione della somma mutuata.
Si rammenta, al riguardo, che la fase distributiva non segna l'improponibilità o l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione avanzata dall'esecutato nei confronti del creditore procedente o dei creditori intervenuti titolati solo allorquando ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 615 c.p.c., ossia a patto che l'opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti o che l'esecutato dimostri di non essere stato in grado di proporla prima che fosse disposta la vendita per causa a lui non imputabile (cfr. da ultimo Cass. Sez. III n. 15439/2023).
Condizioni, quelle indicate, che nel caso non si danno.
Ad ogni buon conto, ostano alla delibazione nel merito delle plurime eccezioni agitate dagli attori le sollevate questioni di carenza di legittimazione e di interesse ad agire.
Essendo e falliti personalmente con sentenza del 1996 quali soci Pt_1 Pt_2
illimitatamente responsabili della spetta esclusivamente alla Controparte_9
CU fallimentare la legittimazione ad agire. È noto, del resto, che a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, il fallito perde la possibilità di amministrare e disporre dei propri beni (art. 42 L.F.), mentre è riconosciuta al curatore fallimentare la capacità processuale con riferimento alle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento (art. 43 L.F.).
Nel caso di specie, è documentato che il bene pignorato, originariamente parte di fondo patrimoniale poi revocato e dichiarato inefficace nei confronti della CU (sentenza del Tribunale di Pisa, confermata in appello Sent. 788/2013), è stato acquisito al patrimonio fallimentare, con definitivo spossessamento degli odierni attori. Ne consegue che nel conflitto tra i contrapposti interessi della massa fallimentare (alla quale è stato attratto il bene) e quelli del creditore che si assume fondiario (con privilegio sul bene stesso), il rapporto processuale sulla legittimità dell'esecuzione si pone esclusivamente tra il creditore e la CU.
La, pregiudiziale, carenza di legittimazione consente di assorbire la questione della carenza di interesse dei falliti a proporre l'opposizione.
Quanto alla reputa il Tribunale che, pur potendo in astratto sussistere la CP_1
legittimazione ad agire quale debitore principale (non esecutato), e ferme le preclusioni maturate, difetta, nel caso di specie, l'interesse ad agire.
La non è, infatti, proprietaria del bene – concesso da e quali CP_1 Pt_1 Pt_2
terzi datori di ipoteca – ed è estranea alle vicende del fallimento della e dei CP_4 soci e non apprezzandosi, conseguentemente, l'interesse concreto alla Pt_1 Pt_2 revoca dell'atto opposto, tantopiù che, nel caso di specie, la Banca creditrice non ha neppure beneficiato delle somme ricavate dalla vendita del bene.
Ogni diversa questione di rito e di merito è assorbita.
In definitiva, l'opposizione è rigettata.
Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di riferimento, parametri medi ridotti, in considerazione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita o disattesa ogni altra domanda e/o eccezione, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna , e in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1
e e alla CP_2 Controparte_2 Controparte_4
e soci illimitatamente responsabili le spese di giudizio, liquidate in €
[...]
10.000,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Pisa, 17 marzo 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.