Articolo 2197 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2197Articolo 2206 ter
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16 luglio 2016
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28 agosto 2022
Art. 2197-bis. (Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate) 1. Sino all'anno ((2033)) , per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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