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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5538 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 11932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11932 /2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DELLA MONICA LUIGI , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE –
Contro
, nato in [...] il [...] , CF Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLA TIZIANA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse gli accordi raggiunti in adesione alla proposta conciliativa del Giudice Istruttore
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/05/2024 premetteva che aveva Parte_1 contratto matrimonio in Napoli il 15.11.2012 con il resistente, che dalla loro unione nasceva la figlia , nata a [...] il [...], che la figlia frequentava Persona_1 regolarmente la scuola partecipando ad attività ludico sportive in linea con la sua crescita e le sue aspirazioni, che l'unione coniugale si era incrinata da tempo per insanabile incompatibilità di carattere che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, di essere disoccupata e di aver svolto sino al 2023 la prestazione lavorativa dipendente di collaboratrice domestica, che il resistente svolgeva la professione di operaio edile con lavori saltuari e discontinui.
Sulla base di tali circostanza, chiedeva la pronuncia di separazione, stabilire l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento della minore.
Costituitosi, il resistente, pur non opponendosi alla domanda di separazione, esponeva che il nucleo familiare in corso di convivenza matrimoniale si sosteneva grazie a redditi di lavoro e ad alcuni contributi statali, di essere assunto con contratto a tempo determinato dalla Impresa
Edile Vincap di Capobianca Massimiliano con qualifica di operaio con mansione di manovale con stipendio mensile di 720,00€ e che tale contratto di lavoro veniva prorogato sino al febbraio 2025, di essere disoccupato e di avere avuto notizia di una possibile riassunzione presso la stessa ditta ma di non aver ancora sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, di vivere in una stanza condotta in locazione con canone di 200,00€ mensili, di essere proprietario di un motociclo, e di sostenere le spese per la cura e l'accudimento del cane di famiglia, che la ricorrente in corso di matrimonio aveva svolto in maniera occasionale lavori di diverso genere come baby sitter e donna delle pulizie, di aver lasciato la casa coniugale nel febbraio 2025 e di aver sempre provveduto all'invio di un assegno di 250,00€ mensili quale contributo al mantenimento della figlia.
Sulla base di tali circostanze il resistente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione, disporsi l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, la determinazione di un calendario di visita paterno nonché la determinazione di un contributo al mantenimento della minore a suo carico di 250,00€ mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Le parti comparivano personalmente all'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. dinanzi al Giudice
Istruttore del 08.05.2025 e, all'esito del libero interrogatorio delle stesse, il Giudice Istruttore formulava alle parti la seguente proposta conciliativa : “ affido condiviso della minore con collocazione presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale,- diritto di visita paterno: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi a settimana ( indicativamente martedì e giovedì pomeriggio) dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00; weekend alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica ( dal momento del reperimento di idonea soluzione abitativa idonea ad ospitare la minore) ; festività natalizie e pasquali in modalità alternata tra i genitori di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza ( 24, 26 e 31 dicembre con un genitore e 25 dicembre , 1 gennaio e 6 gennaio con l'altro genitore, il giorno di
Pasqua con un genitore, il lunedì in Albis con l'altro), 10 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
contributo paterno al mantenimento della minore di 250,00€ , con adeguamento ISTAT come per legge a far data da giugno 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
- Assegno
Unico al 100% alla madre in qualità di genitore collocatario della minore, - spese di lite compensate”
Le parti dichiaravano di aderire alla proposta e, a questo punto, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto ai provvedimenti accessori, preso atto di quanto sopra, recepito il parere del Pm, il
Tribunale può integralmente ratificare le condizioni di cui alla proposta conciliativa del
08.05.2025, ritenute conformi all'interesse della minore, in uno alla pronuncia di separazione personale.
3 Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia- alle condizioni di cui alla proposta conciliativa - la separazione personale dei coniugi;
• adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n.25 , parte I s., Sez. D Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11932 /2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DELLA MONICA LUIGI , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE –
Contro
, nato in [...] il [...] , CF Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLA TIZIANA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse gli accordi raggiunti in adesione alla proposta conciliativa del Giudice Istruttore
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/05/2024 premetteva che aveva Parte_1 contratto matrimonio in Napoli il 15.11.2012 con il resistente, che dalla loro unione nasceva la figlia , nata a [...] il [...], che la figlia frequentava Persona_1 regolarmente la scuola partecipando ad attività ludico sportive in linea con la sua crescita e le sue aspirazioni, che l'unione coniugale si era incrinata da tempo per insanabile incompatibilità di carattere che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, di essere disoccupata e di aver svolto sino al 2023 la prestazione lavorativa dipendente di collaboratrice domestica, che il resistente svolgeva la professione di operaio edile con lavori saltuari e discontinui.
Sulla base di tali circostanza, chiedeva la pronuncia di separazione, stabilire l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento della minore.
Costituitosi, il resistente, pur non opponendosi alla domanda di separazione, esponeva che il nucleo familiare in corso di convivenza matrimoniale si sosteneva grazie a redditi di lavoro e ad alcuni contributi statali, di essere assunto con contratto a tempo determinato dalla Impresa
Edile Vincap di Capobianca Massimiliano con qualifica di operaio con mansione di manovale con stipendio mensile di 720,00€ e che tale contratto di lavoro veniva prorogato sino al febbraio 2025, di essere disoccupato e di avere avuto notizia di una possibile riassunzione presso la stessa ditta ma di non aver ancora sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, di vivere in una stanza condotta in locazione con canone di 200,00€ mensili, di essere proprietario di un motociclo, e di sostenere le spese per la cura e l'accudimento del cane di famiglia, che la ricorrente in corso di matrimonio aveva svolto in maniera occasionale lavori di diverso genere come baby sitter e donna delle pulizie, di aver lasciato la casa coniugale nel febbraio 2025 e di aver sempre provveduto all'invio di un assegno di 250,00€ mensili quale contributo al mantenimento della figlia.
Sulla base di tali circostanze il resistente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione, disporsi l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, la determinazione di un calendario di visita paterno nonché la determinazione di un contributo al mantenimento della minore a suo carico di 250,00€ mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Le parti comparivano personalmente all'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. dinanzi al Giudice
Istruttore del 08.05.2025 e, all'esito del libero interrogatorio delle stesse, il Giudice Istruttore formulava alle parti la seguente proposta conciliativa : “ affido condiviso della minore con collocazione presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale,- diritto di visita paterno: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi a settimana ( indicativamente martedì e giovedì pomeriggio) dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00; weekend alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica ( dal momento del reperimento di idonea soluzione abitativa idonea ad ospitare la minore) ; festività natalizie e pasquali in modalità alternata tra i genitori di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza ( 24, 26 e 31 dicembre con un genitore e 25 dicembre , 1 gennaio e 6 gennaio con l'altro genitore, il giorno di
Pasqua con un genitore, il lunedì in Albis con l'altro), 10 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
contributo paterno al mantenimento della minore di 250,00€ , con adeguamento ISTAT come per legge a far data da giugno 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
- Assegno
Unico al 100% alla madre in qualità di genitore collocatario della minore, - spese di lite compensate”
Le parti dichiaravano di aderire alla proposta e, a questo punto, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto ai provvedimenti accessori, preso atto di quanto sopra, recepito il parere del Pm, il
Tribunale può integralmente ratificare le condizioni di cui alla proposta conciliativa del
08.05.2025, ritenute conformi all'interesse della minore, in uno alla pronuncia di separazione personale.
3 Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia- alle condizioni di cui alla proposta conciliativa - la separazione personale dei coniugi;
• adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n.25 , parte I s., Sez. D Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino
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