Articolo 221 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 220Articolo 222
Versione
20 settembre 1975
Art. 221.

L'articolo 38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 303, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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