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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/10/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1621/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: nullità contratto di mutuo per usura e azione di ripetizione indebito bancario TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Rotolo, come Parte_1 da procura in atti;
ATTORE E
, già CP_1 Controparte_2 incorporante la
[...] CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Senatore, come da
[...] procura in atti CONVENUTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 22.10.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 22.3.2016 , Parte_1 producendo in atti una ctp contabile del dott. alla quale si Controparte_4 riportava per le doglianze lamentate, esponeva di aver contratto in data 14.11.08 con la un mutuo fondiario di € 80.000,00 da Controparte_3 rimborsare in dieci anni con 120 rate mensili posticipate a decorrere dal 14.12.2008, con previsione iniziale di tasso fisso per i primi 60 mesi del 6,60
%, di tasso minimo del 6,00%, di maggiorazione per mora di 1,83 %, di percentuale del 1,50% per l'ipotesi di estinzione anticipata, dichiarando di aver regolarmente pagato le rate mensili alle scadenze. Ritenendo che il contratto di mutuo fosse affetto da nullità totale per indeterminatezza ed indeterminabilità del contenuto o da nullità parziale per usurarietà, chiedeva al giudice di “ 1. Accogliere la presente domanda e, per l'effetto, ritenere la misura degli interessi pattuita al momento della sottoscrizione superiore ai
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 tassi soglia antiusura pubblicati dalla Banca d'Italia, con conseguente nullità parziale del contratto di mutuo, relativamente alla clausola sugli interessi, per cui, in applicazione dell'art. 1815 comma2 c.c., condannare la convenuta alla restituzione degli interessi già pagati dall'attore pari ad € 25.898,66 e dichiarare l'annullamento degli interessi futuri da corrispondere pari a € 2.814,28; 2. in subordine, previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare o dichiarare l'indeterminatezza/indeterminabilità del costo finanziario dell'operazione di finanziamento poiché la clausola relativa al tasso di interesse convenuto non corrisponde ai requisiti di determinatezza previsti dalla Legge 154/92ed il tasso contrattualmente convenuto non corrisponde al tasso effettivamente utilizzato per il calcolo delle rate e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione di € 18.880,05, importo che deriva dalla sostituzione del tasso di interesse convenuto con il tasso di interesse legale, considerato un piano di ammortamento all'italiana, ovvero accertare e/o dichiarare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità del costo finanziario dell'operazione di finanziamento di cui in atti atteso che nel contratto è stato omesso il valore del tasso effettivo, per cui l'attore non è stato correttamente informato circa il reale ed effettivo tasso di interesse applicato nel piano di ammortamento e, per l'effetto, ai sensi della Legge 154/1992 e dell'art. 117 del T.U.B., procedere al ricalcolo del piano finanziario medesimo con la sostituzione del tasso nominale con il tasso nominale minimo a quello massimo dei BOT – Buoni Ordinari del Tesoro – e condannare la società convenuta alla restituzione di € 20.611,32; 3. in via ancora più gradata, in virtù della violazione del principio della equivalenza dei tassi, che comporta un aumento del tasso contrattuale nel piano di ammortamento elaborato dalla e l'applicazione di un tasso effettivo CP_1 maggiore di quello indicato, condannare la società convenuta a rimborsare a parte attrice l'esborso sopportato su ogni singola rata superiore rispetto a quanto lo stesso avrebbe dovuto realmente pagare;
4. in via ulteriormente gradata, per effetto della nullità della la clausola floor apposta contrattualmente, non rispettando né il regolamento del T.U.F. né la normativa Consob, e che di fatto ha danneggiato la parte finanziaria che non ha potuto beneficiare dei valori molto bassi del tasso variabile, condannare parte convenuta al pagamento della somma di € 6.406,67; 5. sempre in via subordinata, in applicazione della legge antiusura 108/96 che ha fissato i limiti del costo del credito, per cui oltre tale limite si è in presenza di usura e che prevede l'azzeramento di tutti gli interessi e gli oneri pagati e/o reclamati dal cliente, condannare parte convenuta alla restituzione in favore degli attori
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 degli oneri pagati in sede di sottoscrizione del contratto che ammontano ad € 800,00.”. Costituitasi in giudizio la Controparte_2 poi divenuta impugnando la domanda e
[...] Controparte_1 segnatamente la consulenza di parte, in quanto incentrata su erronei ed inappropriati assunti giuridici, eccepiva la nullità della domanda per l'assoluta genericità e ne chiedeva comunque il rigetto nel merito. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata una ctu contabile con il dott. la causa veniva rimessa alla Persona_1 udienza di discussione del 22.10.25 e, all'esito della stessa, veniva decisa. La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della domanda, atteso che la stessa risulta dettagliatamente esposta ed illustrata in fatto e in diritto, tanto è vero che la banca convenuta si è difesa in modo completo. Nel merito va rilevato che ogni criticità del mutuo fondiario esposta dall'attore risulta infondata. Sebbene il giudice abbia sottoposto al ctu solo l'accertamento della validità della clausola floor e la determinatezza e determinabilità delle condizioni economiche del contratto, infondate sono anche le altre censure mosse dall'attore alla validità del contratto di mutuo. Riguardo alla legittimità e determinatezza della clausola floor (che non cela un derivato), si è pronunciato sia il ctu che la giurisprudenza, la quale ha escluso che, in caso di tasso variabile, in presenza di un tasso minimo garantito concordato e ben determinato nell'ammontare (nella specie il tasso del 6,00%), la previsione di esso non comporta alcuna violazione dell'art. Pers 1346 c.c. e l'oggetto del contratto rimane determinato. Il dott. ha, infatti, così concluso, peraltro senza contrarie osservazioni delle parti: “La clausola contrattuale “floor” pattuisce un tasso di interesse variabile determinato e determinabile, i cui benefici sono della Banca allorquando il tasso Euribor 6 mesi 365/360 sia inferiore al 4,65% o superiore al 5,25%, ma favorevole alla parte mutuataria se compreso tra il 4,66 % e il 5,24%; Pertanto non si ravvisano gli estremi per l'applicazione dell'art. 13546 c.c. anche per quanto stabilito dalla Suprema Corte considerando che nella fattispecie, la clausola negoziale “floor” di cui agli articoli 1 e 3 del contratto prevedeva rischi e benefici sia per la Banca che per la parte mutuataria.”. Invero la causola floor è quella clausola che può essere inserita nei contratti di mutuo stipulati tra un intermediario mutuante e il mutuatario con lo scopo di consentire al mutuante: a) di garantirsi di una remunerazione minima anche laddove l'andamento dei tassi di interesse sia tale da ridurre in modo rilevante il costo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 del denaro;
b) di evitare di dover continuare a finanziare il cliente per un corrispettivo parametrato al tasso di interesse sul capitale finanziato non adeguato;
in definitiva essa garantisce all'Istituto una remunerabilità minima (cfr. Corte Appello Milano Sent. 2348 del 18.7.23). Le Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. 5657 del 23.02.23) ha chiarito che “costituisce un puro artificio la tesi … secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una options, e dunque di un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interesse minimo, non è una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.”. Riguardo, poi alla pretesa usura originaria del mutuo, dall'esame del contratto di mutuo e delle tabelle ministeriali del periodo, emerge che il tasso fisso del 6,600% concordato alla stipula del mutuo (vigente per le prime 60 rate) è in linea con le percentuali stabilite per i finanziamenti ipotecari ed il tasso, quasi conforme a quello medio, è di gran lunga inferiore a quello soglia del 9,45%. D'altra parte l'effetto usurario lamentato dall'attore è la derivante di un'inammissibile sommatoria degli interessi moratori con quelli corrispettivi o della considerazione della commissione per anticipata estinzione prevista in contratto. Le SS.UU. Cassazione 18.09.2020 n. 19597 hanno definitivamente risolto la questione della pretesa cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori: “ Ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per inadempimento dei secondi, sicchè è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2,. Comma 4, della legge 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo medio del periodo di riferimento”. Sempre la Corte di Cassazione, con sentenza del 7 marzo 2022 n. 7352, in riferimento proprio alla ricomprensione o meno della penale di estinzione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 anticipata nella determinazione del TAEG ha statuito, sul rilevo del cd principio di simmetria, “la non conteggiabilità e cumulabilità di tale penale con gli interessi moratori per la verifica del superamento del tasso soglia” perché “… la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentite al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”, laddove “ i secondi costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo ella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di una voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà”. Per quanto precede, attesa la indicazione del criterio di determinazione del tasso variabile, del tempo della rilevazione, della fonte per la acquisizione dei dati, della indicazione degli stessi nel foglio informativo e nel documento di sintesi allegati al contratto, della conformità del tasso iniziale ai DD MM di riferimento, della legittimità della clausola Floor e della esclusione dal novero dei derivato, della sua regolare approvazione e quantificazione, tutte le clausole contrattuali sono validamente concordate e legittime. L'oscillamento della giurisprudenza di merito e il consolidarsi, solo dopo l'instaurazione del giudizio, di una giurisprudenza di legittimità contrastante con le tesi attoree, induce a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio e porre quelle di ctu a carico della parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Spese compensate, tranne quelle di ctu che vengono poste a carico della parte attrice. Così deciso in data 23/10/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Rotolo, come Parte_1 da procura in atti;
ATTORE E
, già CP_1 Controparte_2 incorporante la
[...] CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Senatore, come da
[...] procura in atti CONVENUTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 22.10.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 22.3.2016 , Parte_1 producendo in atti una ctp contabile del dott. alla quale si Controparte_4 riportava per le doglianze lamentate, esponeva di aver contratto in data 14.11.08 con la un mutuo fondiario di € 80.000,00 da Controparte_3 rimborsare in dieci anni con 120 rate mensili posticipate a decorrere dal 14.12.2008, con previsione iniziale di tasso fisso per i primi 60 mesi del 6,60
%, di tasso minimo del 6,00%, di maggiorazione per mora di 1,83 %, di percentuale del 1,50% per l'ipotesi di estinzione anticipata, dichiarando di aver regolarmente pagato le rate mensili alle scadenze. Ritenendo che il contratto di mutuo fosse affetto da nullità totale per indeterminatezza ed indeterminabilità del contenuto o da nullità parziale per usurarietà, chiedeva al giudice di “ 1. Accogliere la presente domanda e, per l'effetto, ritenere la misura degli interessi pattuita al momento della sottoscrizione superiore ai
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 tassi soglia antiusura pubblicati dalla Banca d'Italia, con conseguente nullità parziale del contratto di mutuo, relativamente alla clausola sugli interessi, per cui, in applicazione dell'art. 1815 comma2 c.c., condannare la convenuta alla restituzione degli interessi già pagati dall'attore pari ad € 25.898,66 e dichiarare l'annullamento degli interessi futuri da corrispondere pari a € 2.814,28; 2. in subordine, previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare o dichiarare l'indeterminatezza/indeterminabilità del costo finanziario dell'operazione di finanziamento poiché la clausola relativa al tasso di interesse convenuto non corrisponde ai requisiti di determinatezza previsti dalla Legge 154/92ed il tasso contrattualmente convenuto non corrisponde al tasso effettivamente utilizzato per il calcolo delle rate e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione di € 18.880,05, importo che deriva dalla sostituzione del tasso di interesse convenuto con il tasso di interesse legale, considerato un piano di ammortamento all'italiana, ovvero accertare e/o dichiarare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità del costo finanziario dell'operazione di finanziamento di cui in atti atteso che nel contratto è stato omesso il valore del tasso effettivo, per cui l'attore non è stato correttamente informato circa il reale ed effettivo tasso di interesse applicato nel piano di ammortamento e, per l'effetto, ai sensi della Legge 154/1992 e dell'art. 117 del T.U.B., procedere al ricalcolo del piano finanziario medesimo con la sostituzione del tasso nominale con il tasso nominale minimo a quello massimo dei BOT – Buoni Ordinari del Tesoro – e condannare la società convenuta alla restituzione di € 20.611,32; 3. in via ancora più gradata, in virtù della violazione del principio della equivalenza dei tassi, che comporta un aumento del tasso contrattuale nel piano di ammortamento elaborato dalla e l'applicazione di un tasso effettivo CP_1 maggiore di quello indicato, condannare la società convenuta a rimborsare a parte attrice l'esborso sopportato su ogni singola rata superiore rispetto a quanto lo stesso avrebbe dovuto realmente pagare;
4. in via ulteriormente gradata, per effetto della nullità della la clausola floor apposta contrattualmente, non rispettando né il regolamento del T.U.F. né la normativa Consob, e che di fatto ha danneggiato la parte finanziaria che non ha potuto beneficiare dei valori molto bassi del tasso variabile, condannare parte convenuta al pagamento della somma di € 6.406,67; 5. sempre in via subordinata, in applicazione della legge antiusura 108/96 che ha fissato i limiti del costo del credito, per cui oltre tale limite si è in presenza di usura e che prevede l'azzeramento di tutti gli interessi e gli oneri pagati e/o reclamati dal cliente, condannare parte convenuta alla restituzione in favore degli attori
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 degli oneri pagati in sede di sottoscrizione del contratto che ammontano ad € 800,00.”. Costituitasi in giudizio la Controparte_2 poi divenuta impugnando la domanda e
[...] Controparte_1 segnatamente la consulenza di parte, in quanto incentrata su erronei ed inappropriati assunti giuridici, eccepiva la nullità della domanda per l'assoluta genericità e ne chiedeva comunque il rigetto nel merito. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata una ctu contabile con il dott. la causa veniva rimessa alla Persona_1 udienza di discussione del 22.10.25 e, all'esito della stessa, veniva decisa. La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della domanda, atteso che la stessa risulta dettagliatamente esposta ed illustrata in fatto e in diritto, tanto è vero che la banca convenuta si è difesa in modo completo. Nel merito va rilevato che ogni criticità del mutuo fondiario esposta dall'attore risulta infondata. Sebbene il giudice abbia sottoposto al ctu solo l'accertamento della validità della clausola floor e la determinatezza e determinabilità delle condizioni economiche del contratto, infondate sono anche le altre censure mosse dall'attore alla validità del contratto di mutuo. Riguardo alla legittimità e determinatezza della clausola floor (che non cela un derivato), si è pronunciato sia il ctu che la giurisprudenza, la quale ha escluso che, in caso di tasso variabile, in presenza di un tasso minimo garantito concordato e ben determinato nell'ammontare (nella specie il tasso del 6,00%), la previsione di esso non comporta alcuna violazione dell'art. Pers 1346 c.c. e l'oggetto del contratto rimane determinato. Il dott. ha, infatti, così concluso, peraltro senza contrarie osservazioni delle parti: “La clausola contrattuale “floor” pattuisce un tasso di interesse variabile determinato e determinabile, i cui benefici sono della Banca allorquando il tasso Euribor 6 mesi 365/360 sia inferiore al 4,65% o superiore al 5,25%, ma favorevole alla parte mutuataria se compreso tra il 4,66 % e il 5,24%; Pertanto non si ravvisano gli estremi per l'applicazione dell'art. 13546 c.c. anche per quanto stabilito dalla Suprema Corte considerando che nella fattispecie, la clausola negoziale “floor” di cui agli articoli 1 e 3 del contratto prevedeva rischi e benefici sia per la Banca che per la parte mutuataria.”. Invero la causola floor è quella clausola che può essere inserita nei contratti di mutuo stipulati tra un intermediario mutuante e il mutuatario con lo scopo di consentire al mutuante: a) di garantirsi di una remunerazione minima anche laddove l'andamento dei tassi di interesse sia tale da ridurre in modo rilevante il costo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 del denaro;
b) di evitare di dover continuare a finanziare il cliente per un corrispettivo parametrato al tasso di interesse sul capitale finanziato non adeguato;
in definitiva essa garantisce all'Istituto una remunerabilità minima (cfr. Corte Appello Milano Sent. 2348 del 18.7.23). Le Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. 5657 del 23.02.23) ha chiarito che “costituisce un puro artificio la tesi … secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una options, e dunque di un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interesse minimo, non è una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.”. Riguardo, poi alla pretesa usura originaria del mutuo, dall'esame del contratto di mutuo e delle tabelle ministeriali del periodo, emerge che il tasso fisso del 6,600% concordato alla stipula del mutuo (vigente per le prime 60 rate) è in linea con le percentuali stabilite per i finanziamenti ipotecari ed il tasso, quasi conforme a quello medio, è di gran lunga inferiore a quello soglia del 9,45%. D'altra parte l'effetto usurario lamentato dall'attore è la derivante di un'inammissibile sommatoria degli interessi moratori con quelli corrispettivi o della considerazione della commissione per anticipata estinzione prevista in contratto. Le SS.UU. Cassazione 18.09.2020 n. 19597 hanno definitivamente risolto la questione della pretesa cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori: “ Ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per inadempimento dei secondi, sicchè è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2,. Comma 4, della legge 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo medio del periodo di riferimento”. Sempre la Corte di Cassazione, con sentenza del 7 marzo 2022 n. 7352, in riferimento proprio alla ricomprensione o meno della penale di estinzione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 anticipata nella determinazione del TAEG ha statuito, sul rilevo del cd principio di simmetria, “la non conteggiabilità e cumulabilità di tale penale con gli interessi moratori per la verifica del superamento del tasso soglia” perché “… la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentite al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”, laddove “ i secondi costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo ella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di una voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà”. Per quanto precede, attesa la indicazione del criterio di determinazione del tasso variabile, del tempo della rilevazione, della fonte per la acquisizione dei dati, della indicazione degli stessi nel foglio informativo e nel documento di sintesi allegati al contratto, della conformità del tasso iniziale ai DD MM di riferimento, della legittimità della clausola Floor e della esclusione dal novero dei derivato, della sua regolare approvazione e quantificazione, tutte le clausole contrattuali sono validamente concordate e legittime. L'oscillamento della giurisprudenza di merito e il consolidarsi, solo dopo l'instaurazione del giudizio, di una giurisprudenza di legittimità contrastante con le tesi attoree, induce a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio e porre quelle di ctu a carico della parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Spese compensate, tranne quelle di ctu che vengono poste a carico della parte attrice. Così deciso in data 23/10/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5