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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/04/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza sezione civile
Verbale di udienza
All'udienza del 03 Aprile 2025, con inizio alle ore 09,10, tenuta dal sottoscritto Giudice
Onorario viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 2985/19, sono comparsi:
l'avv. Dalila Alati, per parte attrice, la quale insiste in atti e nei propri scritti difensivi nonché nelle memorie depositate e chiede che la causa venga decisa.
E' presente altresì l'avv. Alessia Tornetta, in sostituzione degli avv.ti Nicolosi e Tomaselli, la quale insiste in atti e nei propri scritti difensivi e note depositate contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Chiede che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, alle ore 11,00, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2985/19 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], quale erede di nata a [...] il [...], deceduta in Catania il Persona_1
02.01.2023, elettivamente domiciliato in Catania Via D. Cimarosa n. 10 ove è sito lo studio dell'avv. Dalila Alati ( C.F. ) che lo rappresenta CodiceFiscale_2
e difende giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
( C.F. ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_3
18.12.1961, ed ivi residente in [...] elettivamente domiciliato in
Catania Via Alberto Mario n. 68 ove è sito lo studio dell'avv. Diego Nicolosi ( C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_4
( C.F. ) , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_5
il 25.06.1964 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania Via Alberto Mario n. 68 ove è sito lo studio dell'avv. Antonino Francesco
Agatino Tomaselli ( C.F. ) che la rappresenta e difende CodiceFiscale_6
giusta procura in atti;
CONVENUTI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 06.07.2021 e iscritto al n. 2985/19 RG , la sig.ra conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Catania i Persona_1 sopra indicati convenuti per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Catania in C.da san Giuseppe La Rena Villaggio
Ionio censito al NCEU al foglio 56, particella 1843 per cui è causa, a favore della signora , per avere la stessa mantenuto il possesso di detto immobile in Per_1 modo continuativo, pacifico, non interrotto da oltre vent'anni; 2) conseguentemente, ordinare al competente “Ufficio della Conservatoria dei
Pubblici registri Immobiliari” di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dello stesso attore;
3) condannare i convenuti, in caso di opposizione, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre CNPA 4% e spese generali 15% di legge. Con riserva di integrare i mezzi istruttori nei modi e termini di legge e in funzione della condotta processuale di controparte”
Deduceva parte attrice di possedere, uti dominus, fin dal 1990, un terreno sito in
Catania C.da San Giuseppe La Rena – Villaggio Ionio – identificato in NCEU al foglio 56 particella 1843.
L'immobile, di superficie inferiore ai 300 metri quadri e posto in adiacenza di immobile di proprietà della sig.ra veniva posseduto ininterrottamente e Per_1
pacificamente – animo domini – dalla parte attrice e dai suoi familiari fin dal mese di gennaio 1989.
L'appezzamento, per come sopra descritto, era costituito da una zona adibita a terrazza/platea attigua all'abitazione di parte attrice e la restante parte era destinata a piccolo giardino/orto a servizio della casa e delle esigenze del nucleo familiare della Per_1
Peraltro, parte attrice – intorno al 1990 – provvedeva a recintare e chiudere il detto appezzamento di terreno e ciò al fine di evitare che fosse oggetto di abbandono di rifiuti nonché per la sicurezza dell'immobile attiguo di proprietà della Per_1
Quest'ultima affermava altresì di aver provveduto a curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè alla esecuzione di interventi di piantumazione e coltivazione dell'area.
In considerazione dell'esercizio del possesso indisturbato, pacifico ed ininterrotto e dell'assoluto disinteresse dei legittimi proprietari la sig.ra chiedeva Per_1
venisse pronunciata, in relazione al suddetto immobile, sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
Ciò posto, all'udienza di comparizione del 06.06.2019, il Tribunale – rilevata la nullità dell'atto di citazione - disponeva che parte attrice provvedesse alla notificazione entro il 10.12.2019, rinviando per la prosecuzione all'udienza del
09.04.2020 rinnovazione.
Dopo alcuni rinvii determinati dall'emergenza sanitaria per il contrasto al Covid 19, all'udienza del 25.03.2021, tenutasi con modalità cartolare, parte attrice chiedeva assegnarsi ulteriore termine per la notificazione dell'atto di citazione adducendo un preteso errore materiale. Il Tribunale rinviava al 27.05.2021 per consentire a parte attrice di esplicitare i motivi che avevano determinato la mancata rinnovazione riservando all'esito l'assunzione dei provvedimenti conseguenziali.
Quindi, all'esito dell'udienza del 27.05.2021, con provvedimento del 20.06.2021, il Tribunale – stante la mancata produzione degli avvisi di ricevimento afferenti alla notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – disponeva la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo entro il 10.09.2021, rinviando per la prosecuzione all'udienza del 13.01.2022.
Nelle more, in data 05.01.2022, si costituivano i convenuti e CP_1 [...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea e sostenendo altresì Parte_2
l'intervenuta interruzione del termine ad usucapire stante l'intervenuta compravendita con atto notarile del 09.05.2007.
I convenuti chiedevano quindi l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito Pa riportate: “..i signori e ut supra CP_1 Parte_2 rappresentata e difesa, insistono affinchè l'On.le Tribunale adito IA , rigettata ogni contraria istanza deduzione e difesa accogliere le seguenti conclusioni –
Ritenere e per l'effetto dichiarare i convenuti proprietari del terreno dagli stessa regolamentate acquistato e trascritto, come specificato in narrativa;
- conseguentemente, rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto
e in diritto e non supportata da elementi probatori;
- Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge.”
Una volta instaurato il contradditorio, il Tribunale – su richiesta delle parti - assegnava i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali all'udienza del 15.09.2022.
Quindi, con ordinanza del 24.09.2022 ammetteva la prova orale richiesta da parte attrice, nei limiti di cui al relativo provvedimento, rinviando per l'assunzione all'udienza del 16.02.2023.
Alla detta udienza, il procuratore di parte attrice depositava certificato di morte della sig.ra e, di conseguenza, il Tribunale disponeva Persona_1
l'interruzione del giudizio.
Successivamente con ricorso ex art. 303 c.p.c. il sig. , Parte_1
nella qualità di erede di chiedeva la fissazione di udienza per la Persona_1
prosecuzione del giudizio e il Tribunale – con provvedimento del 08.07.2023 – fissava l'udienza del 07.12.2023.
Quindi, una volta assunte le prove orali già ammesse con i testi Testimone_1
e , il Tribunale – con ordinanza del 02.06.2024 - rigettava Testimone_2
le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2024.
Alla detta udienza, una volta precisate le conclusioni, il Tribunale rinviava la causa per la discussione orale all'udienza del 13.02.2025 assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive.
Di poi, dopo un rinvio per i medesimi incombenti, all'udienza del 03 aprile 2025, la causa veniva decisa.
§§§§§§
Ciò posto, venendo al merito della vicenda di cui è causa, si osserva e rileva quanto segue:
In base al disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, precisamente, non solo del c.d.“corpus possessionis”, ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del 27.09.2017)
Al riguardo, giurisprudenza unanime e costante statuisce che per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva “Occorre la sussistenza di un comportamento continuo
e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa.” ( In tal senso
Cass. Civ. n. 2044/15 e n. 17549/15 )
Ne consegue che per potersi dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in ordine ad un bene immobile occorre che, il soggetto che invoca l'intervenuta fattispecie acquisitiva, dia prova degli elementi costitutivi della stessa in modo rigoroso, adeguato e non contraddittorio anche a mezzo prova testimoniale proveniente da soggetti estranei alla vicenda processuale. ( Si veda Trib.
Caltagirone 19.01.2018 )
In considerazione delle superiori e chiare premesse, si osserva quanto segue con riguardo all'attività istruttoria espletata e, in particolare, alla prova testimoniale:
La teste ha riferito di essere la vicina di casa di parte attrice e di Testimone_1
essere a conoscenza del fatto che i sig.ri utilizzano il terreno Parte_3
oggetto di causa da circa 25/28 anni.
La teste ha altresì confermato che, su una parte del terreno, si trova lo stendibiancheria, un tavolo con le sedie ed un barbecue;
l'altra parte del terreno è invece adibita ad orto ed ivi si trovano piantati alberi e siepi. La ha altresì Tes_1
precisato che il terreno oggetto di causa è stato posseduto e utilizzato dagli attori fin dal 1990 e che è stato sempre recintato. Ha altresì confermato che il terreno identificato in NCEU al foglio 56 particella 1843 è stato curato, pulito e mantenuto in condizioni decorose e salubri dagli attori. Di poi il teste , Testimone_2 escusso all'udienza del 30.05.2024, precisando di essere legato al figlio della sig.ra da rapporti amicali, ha dichiarato di frequentare il terreno oggetto di Per_1 causa da almeno 35 anni e che lo stato dei luoghi era stato sempre lo stesso fin dal
1990.
Precisava altresì il , nel rispondere positivamente all'articolato di cui al n.3), Tes_2
che il patio – almeno fino a quattro anni prima – veniva utilizzato per organizzare delle serate.
Peraltro, il teste - nelle foto mostrate nel corso dell'escussione - riconosceva i luoghi di causa precisando che “la parte coperta dalle tettoie è quella relativa adibita a tavoli e barbecue e quella attigua è quella relativa all'orto giardino”; luoghi questi che venivano tenuti puliti e ordinati.
Il teste dichiarava altresì che il terreno era stato recintato da parte attrice ma non sapeva riferire quando fosse stata realizzata la recinzione.
Le superiori ricostruzioni fornite dai testi escussi nonché l'opposizione meramente labiale svolta dai convenuti costituiti consentono di affermare che il rapporto materiale con il bene oggetto di domanda si sia verificato con palese manifestazione della volontà di escludere gli altri, e quindi anche i proprietari, dall'uso del bene oggetto di domanda.
A ciò si aggiunga che l'eccezione sollevata dai convenuti afferente ad una pretesa interruzione dell'usucapione per l'intervenuta compravendita del terreno con atto notarile del 09.05.2007, si appalesa del tutto inconducente.
Invero se il proprietario dell'immobile vende il bene a un terzo soggetto ( ovvero agli odierni convenuti ) ma quest'ultimo non agisce nei confronti del possessore per conseguire la restituzione del bene, il termine ventennale utile ad usucapire continua a decorrere.
Al riguardo la Suprema Corte con recente sentenza n. 25643/2024 ha statuito che
“Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per fare accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del proprietario in favore di terzi, ancorchè conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile per l'usucapione, ma rappresenta, rispetto al possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione della signoria di fatto sul bene, non impedita materialmente, né contestata in modo idoneo”. Nel caso che ci occupa la prova in ordine al mantenimento del possesso del bene oggetto di domanda scaturisce dagli esiti delle prove testimoniali assunte: peraltro, sul punto, nessuna prova in senso contrario è stata fornita dai convenuti che si sono limitati a contestare solo labialmente la domanda proposta da parte attrice.
Peraltro, la circostanza che entrambi i testi abbiano confermato che il terreno oggetto di domanda è stato sempre recintato in modo da escluderne la fruizione da parte di terzi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios;
elemento questo che, insieme a quello dell'utilizzazione, dà prova dell'intervenuta usucapione.
Ne consegue che, essendo provati gli elementi costitutivi della fattispecie di che trattasi, e non essendo stati allegati elementi in senso contrario, la domanda attorea risulta fondata e va pertanto accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2985/19 R.G.:
Accoglie la domanda proposta dal sig. volta a Parte_4 conseguire l'acquisto per usucapione del terreno sito in Catania C.da San Giuseppe
La Rena, Villaggio Ionio, censito al NCEU al foglio 56 particella 1843;
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari ex art. 2643
n.14 c.c. esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
Condanna i convenuti al pagamento, in solido fra loro, delle spese di lite in favore dell'attore da liquidarsi nella somma di € 2.454,00 per compensi ( di cui € 2.100,00 per compensi di lite, € 284,00 per la mediazione ed € 70,00 per spese non imponibili) oltre rimborso spese generali, Iva al 22% e Cpa al 4%;
Catania lì 03 Aprile 2025 IL G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011