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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/05/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5503/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LAURETTA ALESSANDRO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
rappresentato e difeso dagli avv.ti AZZANO CP_1
STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV. MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso ritualmente depositato, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato con le modalità dettagliatamente specificate nell'atto introduttivo, esponeva di aver proposto all CP_1 domanda volta ad ottenere il trattamento di disoccupazione Naspi;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo. Pertanto, proponeva ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata per sentir condannare l' alla corresponsione CP_1 della predetta indennità, oltre interessi, rivalutazione e spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_2 convenuto che chiedeva il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla memoria difensiva. Il ricorso è proponibile risultando la regolare presentazione di domanda amministrativa. Appare opportuno svolgere preventivamente un breve excursus sulla prestazione richiesta. La NASPI è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio
2015, spettante ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione. Sono necessarie ai fini del riconoscimento del diritto almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ( requisito contributivo) ed almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione ( requisito lavorativo). La Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Tanto premesso nel caso di specie l' ha prodotto un estratto CP_1 contributivo da cui emerge che in realtà i contributi hanno continuato ad essere versati, potendosi presumere la continuazione del rapporto di lavoro (e altri rapporti di lavoro). Al riguardo le argomentazioni del ricorrente, su cui grava il relativo onere probatorio ex 2697 c.c., secondo le quali, questa situazione dipenderebbe da una scelta del datore di lavoro, che non rispecchierebbe la realtà dei fatti, non appaiono sufficienti a far ritenere sussistente lo stato di disoccupazione. Non si comprende infatti fra l'altro per quale motivo il datore di lavoro dovrebbe voler pagare dei contributi in assenza della prestazione, per avvenute dimissioni. Fra l'altro questa condotta non si “armonizza” facilmente con quella che il datore di lavoro avrebbe tenuto, secondo il ricorrente, in precedenza eludendo gli obblighi contributivi e quindi spingendolo a delle dimissioni per giusta causa. Anche la prova delle giusta causa delle dimissioni non appare quindi sufficiente. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese vanno compensate considerata la novità e difficoltà degli accertamenti compiuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa fra le parti le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 26/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)