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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/07/2024, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4491/2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
TRA
'in persona Parte 1
del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, dom.ta come in atti
-appellante-
E
CP 1
-appellato contumace-
NONCHE'
Controparte_2 in persona del 1.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Galasso, dom.ta come in atti
-appellata-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 1042/2022 del Giudice di pace di La Parte 1 Pt 1 che accoglieva la domanda di opposizione alla cartella di pagamento n.
07120210042593149000 per violazione del codice della strada proposta da e, per CP 1
l'effetto l'annullava. L'appellante chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e la conferma dell'opposta cartella esattoriale, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva l' Controparte_2 che chiedeva, preliminarmente, l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, come già dichiarato dal giudice di prime cure e, nel merito,
l'accoglimento dell'appello proposto dalla Parte 1
Rimaneva contumace, nonostante la rituale notifica, CP 1
Preliminarmente si osserva che il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di "non essendo titolare del rapporto Controparte_2 dedotto in giudizio". Tale capo della sentenza non è stato oggetto di impugnazione da parte dell'Ente appellante, per cui, ai sensi dell'art. 329, comma 2, cpc, il capo della sentenza non puntualmente impugnato importa acquiescenza sul punto.
Pertanto, va ribadito il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 alla vicenda de quo, come rilevato dal Giudice di Pace.
L'appello è fondato.
ricorreva avverso la cartella esattoriale n.Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 il CP 1 presso l'ufficio postale con raccomandata n. 66610909049-7. La notifica si perfezionava per compiuta giacenza in quanto il plico non veniva ritirato.
Effettivamente l'appellante ha prodotto nel precedente grado di giudizio la cartolina che costituirebbe prova della notifica del verbale di contestazione, presupposto della successiva notifica della cartella di pagamento impugnata. Risulta dalla documentazione prodotta in atti, sia nel primo grado di giudizio che in appello, la che l'atto depositato presso l'ufficio postale in data 22.01.2018 con contestuale spedizione della CAD, il cui numero cronologico è 3577760, è la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, il cui numero di registro generale è, per l'appunto,
3577760. Tale atto risulta non essere stato ritirato nei termini, con perfezionamento, quindi, della notifica per compiuta giacenza.
Nel caso di specie, dunque, è dimostrata la notifica del verbale di accertamento nei confronti dell'appellato contumace. In data 22.01.2018 il predetto verbale veniva notificato al CP 1 e, poiché temporaneamente assente, veniva spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.
66610909049-7. Tuttavia, il plico non veniva ritirato, perfezionandosi la notifica per compiuta giacenza. La produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (c.d.
CAD) costituisce l'indefettibile prova del perfezionamento della procedura notificatoria.
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio nei confronti della Parte 1
,[...] mentre restano compensate con Controparte 2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, conferma la cartella di pagamento n. 07120210042593149000;
2. condanna Parte 1 cheCP 1 al pagamento delle spese di giudizio a favore della liquida per il primo grado in € 276,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge e per il presente grado di appello in € 600 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
3. compensa le spese con Controparte_2
Così deciso in Avellino il 14.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120210042593149000 chiedendone l'annullamento per effetto della mancata notifica del prodromico verbale di contravvenzione n. SCV 0005683628 col quale, nella qualità di obbligato in solido, si contestava la violazione dell'art. 142, comma 8 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Il giudice di pace di Pt 1 accoglieva il ricorso in assenza di prove certe circa la legittimità del provvedimento opposto, sul presupposto che l'Amministrazione opposta non aveva dato sufficiente prova della responsabilità dell'opponente ex art. 6, comma 10, lett. b), del Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Proponeva appello la Parte 1 che impugnava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso, non teneva conto della documentazione depositata in atti che dimostrava la legittimità del provvedimento sanzionatorio irrogato.
In particolare, l'appellante eccepiva che in data 22.01.2018 il verbale contestato veniva notificato al
CP_1 e, poiché temporaneamente assente, veniva spedita comunicazione di avvenuto deposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4491/2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
TRA
'in persona Parte 1
del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, dom.ta come in atti
-appellante-
E
CP 1
-appellato contumace-
NONCHE'
Controparte_2 in persona del 1.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Galasso, dom.ta come in atti
-appellata-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 1042/2022 del Giudice di pace di La Parte 1 Pt 1 che accoglieva la domanda di opposizione alla cartella di pagamento n.
07120210042593149000 per violazione del codice della strada proposta da e, per CP 1
l'effetto l'annullava. L'appellante chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e la conferma dell'opposta cartella esattoriale, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva l' Controparte_2 che chiedeva, preliminarmente, l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, come già dichiarato dal giudice di prime cure e, nel merito,
l'accoglimento dell'appello proposto dalla Parte 1
Rimaneva contumace, nonostante la rituale notifica, CP 1
Preliminarmente si osserva che il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di "non essendo titolare del rapporto Controparte_2 dedotto in giudizio". Tale capo della sentenza non è stato oggetto di impugnazione da parte dell'Ente appellante, per cui, ai sensi dell'art. 329, comma 2, cpc, il capo della sentenza non puntualmente impugnato importa acquiescenza sul punto.
Pertanto, va ribadito il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 alla vicenda de quo, come rilevato dal Giudice di Pace.
L'appello è fondato.
ricorreva avverso la cartella esattoriale n.Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 il CP 1 presso l'ufficio postale con raccomandata n. 66610909049-7. La notifica si perfezionava per compiuta giacenza in quanto il plico non veniva ritirato.
Effettivamente l'appellante ha prodotto nel precedente grado di giudizio la cartolina che costituirebbe prova della notifica del verbale di contestazione, presupposto della successiva notifica della cartella di pagamento impugnata. Risulta dalla documentazione prodotta in atti, sia nel primo grado di giudizio che in appello, la che l'atto depositato presso l'ufficio postale in data 22.01.2018 con contestuale spedizione della CAD, il cui numero cronologico è 3577760, è la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, il cui numero di registro generale è, per l'appunto,
3577760. Tale atto risulta non essere stato ritirato nei termini, con perfezionamento, quindi, della notifica per compiuta giacenza.
Nel caso di specie, dunque, è dimostrata la notifica del verbale di accertamento nei confronti dell'appellato contumace. In data 22.01.2018 il predetto verbale veniva notificato al CP 1 e, poiché temporaneamente assente, veniva spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.
66610909049-7. Tuttavia, il plico non veniva ritirato, perfezionandosi la notifica per compiuta giacenza. La produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (c.d.
CAD) costituisce l'indefettibile prova del perfezionamento della procedura notificatoria.
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio nei confronti della Parte 1
,[...] mentre restano compensate con Controparte 2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, conferma la cartella di pagamento n. 07120210042593149000;
2. condanna Parte 1 cheCP 1 al pagamento delle spese di giudizio a favore della liquida per il primo grado in € 276,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge e per il presente grado di appello in € 600 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
3. compensa le spese con Controparte_2
Così deciso in Avellino il 14.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120210042593149000 chiedendone l'annullamento per effetto della mancata notifica del prodromico verbale di contravvenzione n. SCV 0005683628 col quale, nella qualità di obbligato in solido, si contestava la violazione dell'art. 142, comma 8 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Il giudice di pace di Pt 1 accoglieva il ricorso in assenza di prove certe circa la legittimità del provvedimento opposto, sul presupposto che l'Amministrazione opposta non aveva dato sufficiente prova della responsabilità dell'opponente ex art. 6, comma 10, lett. b), del Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Proponeva appello la Parte 1 che impugnava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso, non teneva conto della documentazione depositata in atti che dimostrava la legittimità del provvedimento sanzionatorio irrogato.
In particolare, l'appellante eccepiva che in data 22.01.2018 il verbale contestato veniva notificato al
CP_1 e, poiché temporaneamente assente, veniva spedita comunicazione di avvenuto deposito