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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 08/12/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. IU DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Giustiniano n.8, C.F.: elettivamente domiciliato, agli effetti del presente C.F._1 procedimento, in Palermo, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.10, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro
Fallica (C.F.: - PEC: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1
difende
RICORRENTE nei confronti di
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
AY (AO), strada Larzey Entreves, 6 (C.F.: ) rappresentata e difesa, C.F._3
giusta delega in calce alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Simone Palombi del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Piemonte, n. 39 (cod. fisc. Fax n. 06 85 83 30 03) ed CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso il relativo domicilio digitale: Pec:
Email_2
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 Parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4349/15 dell'11/02/2015, resa nel giudizio iscritto al n. 88818/2013 rg., come modificate dal decreto n. cronol.
15700/2022 del 04/10/2022, emesso nel procedimento n. 15366/2021 rg., e, in particolare, la revoca, o in subordine la riduzione, dell'assegno divorzile di euro 1.300 previsto in favore della sig.ra CP_1 formulando nell'atto introduttivo le seguenti conclusioni: • a modifica delle condizioni riportate nella sentenza di divorzio n.4349/15 dell'11/02/2015 resa nel giudizio iscritto al n.88818/2013 rg., come modificate dal decreto n. cronol. 15700/2022 del 04/10/2022 emesso nel procedimento n. 15366/2021 rg., accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: • disporre la revoca dell'assegno divorzile posto in favore della sig.ra per i motivi esposti in premessa, con decorrenza dalla presente domanda;
CP_1
• in via subordinata, disporre la riduzione dell'assegno divorzile posto in favore della sig.ra CP_1 in misura non superiore ad € 300,00 con decorrenza dalla presente domanda;
• Con vittoria di spese e onorari.
Si è opposta la convenuta, la quale nell'atto costitutivo ha così concluso: 1) rigettare integralmente, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per assenza dei relativi presupposti, comunque non provati, tutte le domande formulate dal sig. con il ricorso introduttivo e Parte_1
conseguentemente, previo accertamento del diritto della sig.ra Parte_2
a vedersi corrispondere dal sig. l'assegno divorzile, sia nella sua Parte_1
componente assistenziale, che in quella compensativo – perequativa, confermare la condanna del ricorrente al pagamento periodico, in favore della resistente, dell'assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, in ogni caso nella misura di €. 1.322,10 mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat FOI con decorrenza dal mese di ottobre 2022, e ciò sia nel caso in cui venissero riconosciute entrambe le funzioni o componenti (assistenziale e compensativo – perequativa), sia, nella denegata ipotesi in cui ne venisse riconosciuta una sola delle due;
2) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di rimborso forfetario (15%) e CPA di legge;
3) in ogni caso, con condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 1° e 3°, c.p.c., del sig. , anche Parte_1
d'ufficio, al pagamento, in favore della sig.ra di una somma, Parte_2
equitativamente determinata, a titolo di risarcimento danni con finalità sanzionatoria, in considerazione del numero e della gravità delle omissioni in cui è incorso il ricorrente con mala fede o colpa grave.
Depositate le memorie di rito, fallito il tentativo di conciliazione, assunta la prova orale, acquisiti gli accertamenti demandati alla GdF, la causa è stata rimessa in decisione.
In vista dell'udienza di rimessione in decisione, le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per parte ricorrente:
pagina 2 di 7 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
• a modifica delle condizioni riportate nella sentenza di divorzio n.4349/15 dell'11/02/2015, resa dal Tribunale di Milano nel giudizio iscritto al n.88818/2013 rg., come modificate dal decreto n. cronol. 15700/2022 del 04/10/2022 emesso nel procedimento n. 15366/2021 rg., accogliere il ricorso proposto dal sig. Parte_1
e, per l'effetto:
• disporre la revoca dell'assegno divorzile posto in favore della sig.ra per i CP_1
motivi esposti in ricorso, con decorrenza dalla data della domanda;
• in via subordinata, disporre la riduzione dell'assegno divorzile posto in favore della sig.ra in misura non superiore ad € 300,00, con decorrenza dalla data della CP_1
domanda;
• Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e degli onorari del presente CP_1
giudizio.
• Condannare, altresì, la sig.ra ai sensi dell'art. 96, c. 1° e 3° cpc, anche CP_1
d'ufficio, al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento danni con finalità sanzionatoria, per aver resistito in giudizio con mala fede, anche in considerazione:
o della violazione dell'art. 473 bis 18 cpc (che richiama espressamente l'art. 96 cpc) dalla stessa perpetrata per aver omesso di produrre buona parte della sua documentazione bancaria nei termini previsti dall'art. 473 bis 16 cpc;
o della ingiustificata violazione dei limiti dimensionali degli atti processuali imposti dall'art. 121 cpc e dei criteri di redazione imposti dal Decreto ministeriale n.
110/2023 (palesemente finalizzata a sviare l'attenzione del decidente su argomenti che esulano totalmente dal thema decidendum del presente giudizio), espressamente valutabile dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo ai sensi dell'art. 46, comma 5° disp. att. cpc.
Per parte resistente:
1) rigettare integralmente, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per assenza dei relativi presupposti, questi ultimi comunque non provati, tutte le domande formulate dal sig.
con il ricorso introduttivo e, conseguentemente, previo accertamento Parte_1
e/o conferma del diritto della sig.ra a vedersi Parte_2 corrispondere dal sig. l'assegno divorzile, sia nella sua componente Parte_1
assistenziale, che in quella compensativo – perequativa, condannare il sig. Parte_1
pagina 3 di 7 al pagamento periodico, in favore della Sig.ra Pt_1 Parte_2 dell'assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura di €. 2.600,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat FOI, o, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta una soltanto delle due componenti sopra indicate, che il
Tribunale vorrà specificare nel dispositivo, nella diversa e minor somma ritenuta di giustizia, anch'essa da rivalutare secondo l'indice Istat FOI;
2) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di rimborso forfetario (15%) e
CPA di legge;
3) in ogni caso, con condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 1° e 3°, c.p.c., del sig.
, anche d'ufficio, al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1 [...]
di una somma, equitativamente determinata, a titolo di Parte_2
risarcimento danni con finalità sanzionatoria, in considerazione del numero e della gravità delle omissioni in cui è incorso il ricorrente con mala fede o colpa grave, come provato dai risultati dell'indagine della Guardia di Finanza e dallo stesso riconoscimento effettuato per la prima volta in data 13.5.2025 dal stesso. Pt_1
Consta agli atti che: con sentenza n.4349/15 dell'11/02/2015, nel giudizio iscritto al n.88818/2013 rg., il Tribunale di
Milano, sez. IX civile, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano dai coniugi e il 18/05/1988, alle seguenti condizioni concordate tra le parti: 1) Assegnare la Pt_1 CP_1
casa coniugale alla sig.ra che in essa vivrà con i figli Parte_2
maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
2) Porre a carico del sig. le spese Parte_1 condominiali ordinarie per l'abitazione assegnata alla sig.ra e nella quale la stessa abiterà CP_1 con i figli sino all'importo di € 3.000,00 annuali;
3) Porre a carico del sig. l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 800,00 a CP_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio con integrale carico in capo al padre delle spese Per_1
scolastiche, oltre al 50% delle spese mediche da SSN, e con integrale carico alla madre dei costi relativi alle attività ricreative e sportive (in esse comprese le spese per le vacanze), somma rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2015 su base aprile 2014; 4) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro Pt_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia IU, maggiorenne ma non completamente autonoma sotto il profilo reddituale, oltre al 50% delle spese mediche, ricreative e sportive (in esse comprese le spese per le vacanze), somma rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2015
pagina 4 di 7 su base aprile 2014; 5) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 800,00 a titolo di contributo al suo CP_1
mantenimento; somma rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2015 su base aprile 2014;
a seguito di ricorso del CO iscritto al n°15366/2021 rg. per la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, le parti addivenivano ad un accordo, recepito con il decreto n. cronol. 15700/2022 del 04/10/2022, oggetto della domanda di modifica qui formulata, prevedente le seguenti condizioni:
“1. Revoca l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della madre per la figlia IU con decorrenza dal mese di settembre 2022; 2. revoca le spese straordinarie a carico del padre in favore della madre per la figlia IU con decorrenza dal mese di settembre 2022; 3. revoca l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della madre per il figlio 4. revoca le spese Per_1
straordinarie a carico del padre in favore della madre per il figlio con decorrenza dal mese di Per_1 settembre 2022; 5. il ricorrente verserà alla resistente l'assegno divorzile pari a €1300,00 mensili con decorrenza dal mese di ottobre 2022 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
6. il ricorrente verserà alla resistente entro il
15 ottobre 2022 la somma di €5.609,39 a titolo di arretrati maturati alla data odierna dal 1 gennaio
2022 al 30.09.2022 a titolo di differenze ISTAT non versate sull'assegno divorzile per il predetto periodo e di mancato pagamento di assegno divorzile per le mensilità di giugno ed agosto 2022, nonché a titolo di rimborso delle spese universitarie del figlio per l'anno 2020 per €3.550,00 Per_1 previo invio dell'attestazione di avvenuto pagamento del suddetto importo da parte dell'avvocato
Palombi all'avvocato Fallica a mezzo pec, ed impregiudicati ogni ulteriore credito e pretesa CP_2
della resistente nei confronti del ricorrente;
7. conferma nel resto quanto di ragione;
8. spese legali compensate.”
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto quali elementi sopravvenuti la convivenza dell'ex coniuge con una persona “alquanto facoltosa”, la modifica in pejus delle proprie condizioni economiche.
Diversamente da quanto dedotto dalla convenuta (v. note per l'udienza del 13.5.2025) non è oggetto di causa l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (diritto già riconosciuto nel provvedimento che il ricorrente chiede di modificare) e tanto meno la condanna del al pagamento periodico Pt_1 dell'assegno divorzile nella misura di €. 1.322,10 mensili, come affermato dalla stessa convenuta, essendo viceversa oggetto di causa la domanda del ricorrente di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno in ragione dei fatti sopravvenuti allegati.
pagina 5 di 7 Entrambe le condizioni allegate dal ricorrente hanno trovato riscontro in giudizio e tuttavia non si giustifica la revoca dell'assegno divorzile, ricorrendo i presupposti per la sola riduzione.
La prova orale, assunta a conferma delle ampie investigazioni svolte per il tramite di agenzia privata incaricata dal ricorrente , ha consentito di accertare che in effetti la ha intrapreso da alcuni CP_1
anni una stabile relazione, con lunghi e continuativi periodi di convivenza more uxorio, con il sig.
sia presso l'abitazione di quest'ultimo sita in AY, via Marconi 30, sia Persona_2 presso l'appartamento di proprietà della sito in Sestri Levante, via Mazzini 388/16. CP_1
La pertanto, a seguito della stabile relazione intrapresa caratterizzata da periodi di CP_1
convivenza con il nuovo compagno, ha la possibilità di trarre redditi dagli immobili di cui è proprietaria in Valle d'Aosta ed in Liguria e può beneficiare del sostegno economico da parte del il quale, peraltro, è persona possidente, in quanto titolare e amministratore di un Hotel in Per_2
AY (Hotel Pavillon, visura camerale e sito web sub docc. 6 e 7 del ricorrente) e proprietario di immobili (visura catastale sub doc. 8 del ricorrente e fascicolo investigativo sub doc. 4 del ricorrente).
E' evidente, quindi, come la in quanto ex coniuge economicamente più debole, essendo ella CP_1
in età tale da rendere assai difficoltoso, se non impossibile, l'inserimento lavorativo, priva di redditi propri (salva la possibilità di mettere a frutto gli immobili di proprietà), sfornita quindi di mezzi adeguati per oggettivi motivi anagrafici, possa mantenere il diritto all'assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa.
Sotto altro profilo, l'accertamento demandato alla GdF ha confermato quanto dedotto dal ricorrente circa l'esistenza di un solo c/c intestato al presso la Banca BPM e di un solo c/c intestato alla Pt_1
nuova moglie;
la GdF ha inoltre riscontrato che nel 2023 il ricorrente ha percepito redditi lordi per €
102.040,00 dalla Biolitec e che dal 2024 alla data del 26/03/2025 egli ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, non ancora certificati, per € 115.938,00 dalla Biolitec Italia Srl.
Trova quindi riscontro la riduzione dei redditi subita dal ricorrente dopo l'accordo di modifica delle condizioni di divorzio del 2022 che ha aumentato l'assegno divorzile agli attuali € 1.300,00 (v. dichiarazione redditi 2023 riferita al 2022 che attesta un reddito complessivo di € 142.589,33, doc. 26 del ricorrente).
Considerato che il ricorrente, che pur ha avuto una riduzione dei redditi, non deve tuttavia contribuire al mantenimento dei figli, tenuto conto della sperequazione tra le condizioni finanziarie delle parti, dell'età della convenuta, dell'assenza di redditi da lavoro o pensione in capo a quest'ultima, risulta allora congruo ed adeguato il minor importo di euro 800.
E' vero che l'importo qui rideterminato corrisponde a quanto concordato in sede di divorzio, allorquando, per come deve presumersi, le parti hanno tenuto conto di ogni componente dell'assegno,
pagina 6 di 7 compensativa e alimentare (quest'ultima oggi non più riconoscibile), ma è anche vero che, da allora, sono trascorsi oltre dieci anni, il costo della vita è notoriamente aumentato e l'ex moglie ha un'età tale che difficilmente le consentirebbe di svolgere attività di lavoro.
Rispetto all'assegno dell'importo di euro 1.300 concordato in sede di modifica delle condizioni di divorzio (che qui il ricorrente chiede di revocare o in subordine di ridurre), può ragionevolmente ritenersi, a tutela della parte debole, che il maggiore importo di euro 500 fosse da imputare alla componente assistenziale, che qui viene esclusa.
Ciò posto, l'integrazione dell'indagine tributaria nei confronti del richiesta da parte Pt_1
convenuta, al fine di accertare la presunta sussistenza di patrimoni o risorse in qualche modo celate o intestate a prestanomi (quale la sua attuale moglie) risulta del tutto irrilevante, in quanto la convenuta non ha svolto domanda di rivedere in melius l'assegno divorzile, avendo solo domandato di confermarlo nella sua attuale consistenza, ciò che non è in alcun modo possibile una volta esclusa la componente assistenziale nella misura come sopra determinata in favor della stessa convenuta parte debole.
Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4349/15 dell'11/02/2015, resa nel giudizio iscritto al n. 88818/2013 rg., come modificate dal decreto n. cronol. 15700/2022 del
04/10/2022, emesso nel procedimento n. 15366/2021 rg., dispone la riduzione dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente in favore della resistente rideterminandolo in misura pari ad € 800,00 con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre adeguamenti istat.
Compensa per intero tra le parti le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 12.11.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio D'Abrusco) (dott. Giuseppe Marra)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. IU DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Giustiniano n.8, C.F.: elettivamente domiciliato, agli effetti del presente C.F._1 procedimento, in Palermo, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.10, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro
Fallica (C.F.: - PEC: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1
difende
RICORRENTE nei confronti di
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
AY (AO), strada Larzey Entreves, 6 (C.F.: ) rappresentata e difesa, C.F._3
giusta delega in calce alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Simone Palombi del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Piemonte, n. 39 (cod. fisc. Fax n. 06 85 83 30 03) ed CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso il relativo domicilio digitale: Pec:
Email_2
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 Parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4349/15 dell'11/02/2015, resa nel giudizio iscritto al n. 88818/2013 rg., come modificate dal decreto n. cronol.
15700/2022 del 04/10/2022, emesso nel procedimento n. 15366/2021 rg., e, in particolare, la revoca, o in subordine la riduzione, dell'assegno divorzile di euro 1.300 previsto in favore della sig.ra CP_1 formulando nell'atto introduttivo le seguenti conclusioni: • a modifica delle condizioni riportate nella sentenza di divorzio n.4349/15 dell'11/02/2015 resa nel giudizio iscritto al n.88818/2013 rg., come modificate dal decreto n. cronol. 15700/2022 del 04/10/2022 emesso nel procedimento n. 15366/2021 rg., accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: • disporre la revoca dell'assegno divorzile posto in favore della sig.ra per i motivi esposti in premessa, con decorrenza dalla presente domanda;
CP_1
• in via subordinata, disporre la riduzione dell'assegno divorzile posto in favore della sig.ra CP_1 in misura non superiore ad € 300,00 con decorrenza dalla presente domanda;
• Con vittoria di spese e onorari.
Si è opposta la convenuta, la quale nell'atto costitutivo ha così concluso: 1) rigettare integralmente, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per assenza dei relativi presupposti, comunque non provati, tutte le domande formulate dal sig. con il ricorso introduttivo e Parte_1
conseguentemente, previo accertamento del diritto della sig.ra Parte_2
a vedersi corrispondere dal sig. l'assegno divorzile, sia nella sua Parte_1
componente assistenziale, che in quella compensativo – perequativa, confermare la condanna del ricorrente al pagamento periodico, in favore della resistente, dell'assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, in ogni caso nella misura di €. 1.322,10 mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat FOI con decorrenza dal mese di ottobre 2022, e ciò sia nel caso in cui venissero riconosciute entrambe le funzioni o componenti (assistenziale e compensativo – perequativa), sia, nella denegata ipotesi in cui ne venisse riconosciuta una sola delle due;
2) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di rimborso forfetario (15%) e CPA di legge;
3) in ogni caso, con condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 1° e 3°, c.p.c., del sig. , anche Parte_1
d'ufficio, al pagamento, in favore della sig.ra di una somma, Parte_2
equitativamente determinata, a titolo di risarcimento danni con finalità sanzionatoria, in considerazione del numero e della gravità delle omissioni in cui è incorso il ricorrente con mala fede o colpa grave.
Depositate le memorie di rito, fallito il tentativo di conciliazione, assunta la prova orale, acquisiti gli accertamenti demandati alla GdF, la causa è stata rimessa in decisione.
In vista dell'udienza di rimessione in decisione, le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per parte ricorrente:
pagina 2 di 7 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
• a modifica delle condizioni riportate nella sentenza di divorzio n.4349/15 dell'11/02/2015, resa dal Tribunale di Milano nel giudizio iscritto al n.88818/2013 rg., come modificate dal decreto n. cronol. 15700/2022 del 04/10/2022 emesso nel procedimento n. 15366/2021 rg., accogliere il ricorso proposto dal sig. Parte_1
e, per l'effetto:
• disporre la revoca dell'assegno divorzile posto in favore della sig.ra per i CP_1
motivi esposti in ricorso, con decorrenza dalla data della domanda;
• in via subordinata, disporre la riduzione dell'assegno divorzile posto in favore della sig.ra in misura non superiore ad € 300,00, con decorrenza dalla data della CP_1
domanda;
• Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e degli onorari del presente CP_1
giudizio.
• Condannare, altresì, la sig.ra ai sensi dell'art. 96, c. 1° e 3° cpc, anche CP_1
d'ufficio, al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento danni con finalità sanzionatoria, per aver resistito in giudizio con mala fede, anche in considerazione:
o della violazione dell'art. 473 bis 18 cpc (che richiama espressamente l'art. 96 cpc) dalla stessa perpetrata per aver omesso di produrre buona parte della sua documentazione bancaria nei termini previsti dall'art. 473 bis 16 cpc;
o della ingiustificata violazione dei limiti dimensionali degli atti processuali imposti dall'art. 121 cpc e dei criteri di redazione imposti dal Decreto ministeriale n.
110/2023 (palesemente finalizzata a sviare l'attenzione del decidente su argomenti che esulano totalmente dal thema decidendum del presente giudizio), espressamente valutabile dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo ai sensi dell'art. 46, comma 5° disp. att. cpc.
Per parte resistente:
1) rigettare integralmente, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per assenza dei relativi presupposti, questi ultimi comunque non provati, tutte le domande formulate dal sig.
con il ricorso introduttivo e, conseguentemente, previo accertamento Parte_1
e/o conferma del diritto della sig.ra a vedersi Parte_2 corrispondere dal sig. l'assegno divorzile, sia nella sua componente Parte_1
assistenziale, che in quella compensativo – perequativa, condannare il sig. Parte_1
pagina 3 di 7 al pagamento periodico, in favore della Sig.ra Pt_1 Parte_2 dell'assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura di €. 2.600,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat FOI, o, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta una soltanto delle due componenti sopra indicate, che il
Tribunale vorrà specificare nel dispositivo, nella diversa e minor somma ritenuta di giustizia, anch'essa da rivalutare secondo l'indice Istat FOI;
2) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di rimborso forfetario (15%) e
CPA di legge;
3) in ogni caso, con condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 1° e 3°, c.p.c., del sig.
, anche d'ufficio, al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1 [...]
di una somma, equitativamente determinata, a titolo di Parte_2
risarcimento danni con finalità sanzionatoria, in considerazione del numero e della gravità delle omissioni in cui è incorso il ricorrente con mala fede o colpa grave, come provato dai risultati dell'indagine della Guardia di Finanza e dallo stesso riconoscimento effettuato per la prima volta in data 13.5.2025 dal stesso. Pt_1
Consta agli atti che: con sentenza n.4349/15 dell'11/02/2015, nel giudizio iscritto al n.88818/2013 rg., il Tribunale di
Milano, sez. IX civile, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano dai coniugi e il 18/05/1988, alle seguenti condizioni concordate tra le parti: 1) Assegnare la Pt_1 CP_1
casa coniugale alla sig.ra che in essa vivrà con i figli Parte_2
maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
2) Porre a carico del sig. le spese Parte_1 condominiali ordinarie per l'abitazione assegnata alla sig.ra e nella quale la stessa abiterà CP_1 con i figli sino all'importo di € 3.000,00 annuali;
3) Porre a carico del sig. l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 800,00 a CP_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio con integrale carico in capo al padre delle spese Per_1
scolastiche, oltre al 50% delle spese mediche da SSN, e con integrale carico alla madre dei costi relativi alle attività ricreative e sportive (in esse comprese le spese per le vacanze), somma rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2015 su base aprile 2014; 4) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro Pt_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia IU, maggiorenne ma non completamente autonoma sotto il profilo reddituale, oltre al 50% delle spese mediche, ricreative e sportive (in esse comprese le spese per le vacanze), somma rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2015
pagina 4 di 7 su base aprile 2014; 5) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 800,00 a titolo di contributo al suo CP_1
mantenimento; somma rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2015 su base aprile 2014;
a seguito di ricorso del CO iscritto al n°15366/2021 rg. per la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, le parti addivenivano ad un accordo, recepito con il decreto n. cronol. 15700/2022 del 04/10/2022, oggetto della domanda di modifica qui formulata, prevedente le seguenti condizioni:
“1. Revoca l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della madre per la figlia IU con decorrenza dal mese di settembre 2022; 2. revoca le spese straordinarie a carico del padre in favore della madre per la figlia IU con decorrenza dal mese di settembre 2022; 3. revoca l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della madre per il figlio 4. revoca le spese Per_1
straordinarie a carico del padre in favore della madre per il figlio con decorrenza dal mese di Per_1 settembre 2022; 5. il ricorrente verserà alla resistente l'assegno divorzile pari a €1300,00 mensili con decorrenza dal mese di ottobre 2022 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
6. il ricorrente verserà alla resistente entro il
15 ottobre 2022 la somma di €5.609,39 a titolo di arretrati maturati alla data odierna dal 1 gennaio
2022 al 30.09.2022 a titolo di differenze ISTAT non versate sull'assegno divorzile per il predetto periodo e di mancato pagamento di assegno divorzile per le mensilità di giugno ed agosto 2022, nonché a titolo di rimborso delle spese universitarie del figlio per l'anno 2020 per €3.550,00 Per_1 previo invio dell'attestazione di avvenuto pagamento del suddetto importo da parte dell'avvocato
Palombi all'avvocato Fallica a mezzo pec, ed impregiudicati ogni ulteriore credito e pretesa CP_2
della resistente nei confronti del ricorrente;
7. conferma nel resto quanto di ragione;
8. spese legali compensate.”
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto quali elementi sopravvenuti la convivenza dell'ex coniuge con una persona “alquanto facoltosa”, la modifica in pejus delle proprie condizioni economiche.
Diversamente da quanto dedotto dalla convenuta (v. note per l'udienza del 13.5.2025) non è oggetto di causa l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (diritto già riconosciuto nel provvedimento che il ricorrente chiede di modificare) e tanto meno la condanna del al pagamento periodico Pt_1 dell'assegno divorzile nella misura di €. 1.322,10 mensili, come affermato dalla stessa convenuta, essendo viceversa oggetto di causa la domanda del ricorrente di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno in ragione dei fatti sopravvenuti allegati.
pagina 5 di 7 Entrambe le condizioni allegate dal ricorrente hanno trovato riscontro in giudizio e tuttavia non si giustifica la revoca dell'assegno divorzile, ricorrendo i presupposti per la sola riduzione.
La prova orale, assunta a conferma delle ampie investigazioni svolte per il tramite di agenzia privata incaricata dal ricorrente , ha consentito di accertare che in effetti la ha intrapreso da alcuni CP_1
anni una stabile relazione, con lunghi e continuativi periodi di convivenza more uxorio, con il sig.
sia presso l'abitazione di quest'ultimo sita in AY, via Marconi 30, sia Persona_2 presso l'appartamento di proprietà della sito in Sestri Levante, via Mazzini 388/16. CP_1
La pertanto, a seguito della stabile relazione intrapresa caratterizzata da periodi di CP_1
convivenza con il nuovo compagno, ha la possibilità di trarre redditi dagli immobili di cui è proprietaria in Valle d'Aosta ed in Liguria e può beneficiare del sostegno economico da parte del il quale, peraltro, è persona possidente, in quanto titolare e amministratore di un Hotel in Per_2
AY (Hotel Pavillon, visura camerale e sito web sub docc. 6 e 7 del ricorrente) e proprietario di immobili (visura catastale sub doc. 8 del ricorrente e fascicolo investigativo sub doc. 4 del ricorrente).
E' evidente, quindi, come la in quanto ex coniuge economicamente più debole, essendo ella CP_1
in età tale da rendere assai difficoltoso, se non impossibile, l'inserimento lavorativo, priva di redditi propri (salva la possibilità di mettere a frutto gli immobili di proprietà), sfornita quindi di mezzi adeguati per oggettivi motivi anagrafici, possa mantenere il diritto all'assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa.
Sotto altro profilo, l'accertamento demandato alla GdF ha confermato quanto dedotto dal ricorrente circa l'esistenza di un solo c/c intestato al presso la Banca BPM e di un solo c/c intestato alla Pt_1
nuova moglie;
la GdF ha inoltre riscontrato che nel 2023 il ricorrente ha percepito redditi lordi per €
102.040,00 dalla Biolitec e che dal 2024 alla data del 26/03/2025 egli ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, non ancora certificati, per € 115.938,00 dalla Biolitec Italia Srl.
Trova quindi riscontro la riduzione dei redditi subita dal ricorrente dopo l'accordo di modifica delle condizioni di divorzio del 2022 che ha aumentato l'assegno divorzile agli attuali € 1.300,00 (v. dichiarazione redditi 2023 riferita al 2022 che attesta un reddito complessivo di € 142.589,33, doc. 26 del ricorrente).
Considerato che il ricorrente, che pur ha avuto una riduzione dei redditi, non deve tuttavia contribuire al mantenimento dei figli, tenuto conto della sperequazione tra le condizioni finanziarie delle parti, dell'età della convenuta, dell'assenza di redditi da lavoro o pensione in capo a quest'ultima, risulta allora congruo ed adeguato il minor importo di euro 800.
E' vero che l'importo qui rideterminato corrisponde a quanto concordato in sede di divorzio, allorquando, per come deve presumersi, le parti hanno tenuto conto di ogni componente dell'assegno,
pagina 6 di 7 compensativa e alimentare (quest'ultima oggi non più riconoscibile), ma è anche vero che, da allora, sono trascorsi oltre dieci anni, il costo della vita è notoriamente aumentato e l'ex moglie ha un'età tale che difficilmente le consentirebbe di svolgere attività di lavoro.
Rispetto all'assegno dell'importo di euro 1.300 concordato in sede di modifica delle condizioni di divorzio (che qui il ricorrente chiede di revocare o in subordine di ridurre), può ragionevolmente ritenersi, a tutela della parte debole, che il maggiore importo di euro 500 fosse da imputare alla componente assistenziale, che qui viene esclusa.
Ciò posto, l'integrazione dell'indagine tributaria nei confronti del richiesta da parte Pt_1
convenuta, al fine di accertare la presunta sussistenza di patrimoni o risorse in qualche modo celate o intestate a prestanomi (quale la sua attuale moglie) risulta del tutto irrilevante, in quanto la convenuta non ha svolto domanda di rivedere in melius l'assegno divorzile, avendo solo domandato di confermarlo nella sua attuale consistenza, ciò che non è in alcun modo possibile una volta esclusa la componente assistenziale nella misura come sopra determinata in favor della stessa convenuta parte debole.
Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4349/15 dell'11/02/2015, resa nel giudizio iscritto al n. 88818/2013 rg., come modificate dal decreto n. cronol. 15700/2022 del
04/10/2022, emesso nel procedimento n. 15366/2021 rg., dispone la riduzione dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente in favore della resistente rideterminandolo in misura pari ad € 800,00 con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre adeguamenti istat.
Compensa per intero tra le parti le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 12.11.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio D'Abrusco) (dott. Giuseppe Marra)
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