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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI RA, Presidente
BELLUCCI GIANLUCA, TO
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia - Agenzia Entrate Riscossione 51100 Pistoia PT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 08920249005678333000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI MORA n. 08920249005678333000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI MORA n. 08920249005678333000 IVA-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI MORA n. 08920249005678333000 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.3.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al signor Ricorrente_1 una intimazione di pagamento facente seguito a quattro cartelle esattoriali aventi a oggetto IVA, IRAP, IRPEF
e relative addizionali dovute in relazione agli anni d'imposta 2003, 2004, 2005 e 2006.
Avverso tale atto il ricorrente è insorto deducendo l'omessa notifica delle presupposte cartelle e la prescrizione estintiva quinquennale, difettando atti interruttivi della stessa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le censure sono infondate.
L'impugnata intimazione è stata preceduta da rituale notificazione delle presupposte cartelle esattoriali (si vedano i documenti da n. 3 a n. 6 depositati in giudizio dall'Agenzia delle Entrate Riscossione).
Non può dirsi maturata la prescrizione, in quanto l'Ufficio ha notificato al ricorrente atti di interruzione della prescrizione;
depongono in tal senso i documenti dal n. 7 al n. 14 depositati in giudizio da quest'ultimo.
In particolare, il documento n. 12 comprova la notifica, avvenuta nel novembre 2021, dell'intimazione di pagamento riferita alla seconda, alla terza e alla quarta cartella richiamate nel gravato provvedimento;
il documento n. 13 dimostra la notificazione, avvenuta il 5.4.2022, dell'atto di pignoramento riferito alle suddette tre cartelle;
il documento n. 14 comprova la notificazione, avvenuta l'11.7.2023, della intimazione relativa alla prima delle quattro cartelle sottese all'atto impugnato.
2. Trattasi di provvedimenti non impugnati, cosicché dalla loro notifica è decorso nuovamente il termine di prescrizione;
né potrebbe rilevare l'eventuale prescrizione maturata prima, in quanto la loro mancata impugnazione entro il termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 li rende definitivi e non più contestabili, nemmeno sotto il profilo del vizio costituito dal perfezionamento della prescrizione nel periodo ad essi antecedente.
Pertanto nel caso di specie non è maturata la prescrizione quinquennale eccepita dall'interessato.
3. Occorre comunque rilevare che la pretesa creditizia concernente le imposte in questione soggiace alla prescrizione estintiva decennale ex art. 2946 c.c.; infatti, poiché l'obbligazione tributaria ha natura autonoma e non periodica e dunque ogni periodo d'imposta costituisce un nuovo presupposto impositivo,
i crediti tributari da IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono nell'ordinario termine decennale, talché ad essi non
è applicabile la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948 comma 1 n.
4 c.c. (Cass., sez. trib., 28.8.2024, n. 23215; Comm. trib. reg. Lazio, VII, 12.1.2022, n. 111).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in 2.000,00 EUR.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI RA, Presidente
BELLUCCI GIANLUCA, TO
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia - Agenzia Entrate Riscossione 51100 Pistoia PT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 08920249005678333000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI MORA n. 08920249005678333000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI MORA n. 08920249005678333000 IVA-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI MORA n. 08920249005678333000 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.3.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al signor Ricorrente_1 una intimazione di pagamento facente seguito a quattro cartelle esattoriali aventi a oggetto IVA, IRAP, IRPEF
e relative addizionali dovute in relazione agli anni d'imposta 2003, 2004, 2005 e 2006.
Avverso tale atto il ricorrente è insorto deducendo l'omessa notifica delle presupposte cartelle e la prescrizione estintiva quinquennale, difettando atti interruttivi della stessa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le censure sono infondate.
L'impugnata intimazione è stata preceduta da rituale notificazione delle presupposte cartelle esattoriali (si vedano i documenti da n. 3 a n. 6 depositati in giudizio dall'Agenzia delle Entrate Riscossione).
Non può dirsi maturata la prescrizione, in quanto l'Ufficio ha notificato al ricorrente atti di interruzione della prescrizione;
depongono in tal senso i documenti dal n. 7 al n. 14 depositati in giudizio da quest'ultimo.
In particolare, il documento n. 12 comprova la notifica, avvenuta nel novembre 2021, dell'intimazione di pagamento riferita alla seconda, alla terza e alla quarta cartella richiamate nel gravato provvedimento;
il documento n. 13 dimostra la notificazione, avvenuta il 5.4.2022, dell'atto di pignoramento riferito alle suddette tre cartelle;
il documento n. 14 comprova la notificazione, avvenuta l'11.7.2023, della intimazione relativa alla prima delle quattro cartelle sottese all'atto impugnato.
2. Trattasi di provvedimenti non impugnati, cosicché dalla loro notifica è decorso nuovamente il termine di prescrizione;
né potrebbe rilevare l'eventuale prescrizione maturata prima, in quanto la loro mancata impugnazione entro il termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 li rende definitivi e non più contestabili, nemmeno sotto il profilo del vizio costituito dal perfezionamento della prescrizione nel periodo ad essi antecedente.
Pertanto nel caso di specie non è maturata la prescrizione quinquennale eccepita dall'interessato.
3. Occorre comunque rilevare che la pretesa creditizia concernente le imposte in questione soggiace alla prescrizione estintiva decennale ex art. 2946 c.c.; infatti, poiché l'obbligazione tributaria ha natura autonoma e non periodica e dunque ogni periodo d'imposta costituisce un nuovo presupposto impositivo,
i crediti tributari da IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono nell'ordinario termine decennale, talché ad essi non
è applicabile la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948 comma 1 n.
4 c.c. (Cass., sez. trib., 28.8.2024, n. 23215; Comm. trib. reg. Lazio, VII, 12.1.2022, n. 111).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in 2.000,00 EUR.