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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1647/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1647/2024 R.G. promossa da
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, per mandato allegato all'atto C.F._2
di citazione, dall'Avv. Andrea Mori Pometti e dall'Avv. Vittoria Renzoni, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Siena, Via dei Rossi n. 44
ATTORI contro
(C.F.: ), CP_1 C.F._3 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: C.F._4 Parte_4
), (C.F.: C.F._5 Parte_5
, C.F.: ) e C.F._6 Parte_6 C.F._7
(C.F.: ), rappresentati e difesi, Controparte_2 C.F._8
per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro
Betti, presso il cui studio in Siena, Strada di Pescaia n. 54/56, sono elettivamente domiciliati
(C.F.: ) e Controparte_3 C.F._9 CP_4
(C.F.: ), rappresentati e difesi, per mandato allegato alla C.F._10 N. 1647/2024 R.G. 2 / 10
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giacomo Mancini, presso il cui studio in Asciano (SI), Via Dante Alighieri n. 3, sono elettivamente domiciliati
(C.F.: ), Controparte_5 C.F._11 [...]
(C.F.: ), Pt_7 C.F._12 Parte_8
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._13 Parte_9
), rappresentati e difesi, per mandato in calce alla comparsa C.F._14
di costituzione e risposta, dall'Avv. Giulia Salvini, presso il cui studio in Siena,
Strada di Pescaia n. 54/56 sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14.5.2025, per e l'Avv. Andrea Greco, in Parte_1 Parte_2
sostituzione dell'Avv. Andrea Mori Pometti, e l'Avv. Vittoria Renzoni così precisa[no] le proprie conclusioni: “Voglia il Tribunale di Siena • In tesi, dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti;
• In ipotesi, dichiarare nulla e/o annullare la deliberazione assembleare impugnata. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre che del procedimento di mediazione.”; per , , Parte_8 Parte_9
e l'Avv. Giulia Salvini così Controparte_5 Parte_7 conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, Nel merito: - In via principale, in accoglimento dei motivi esposti sub 1), dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera dell'assemblea dei condomini
Via Carlo Pisacane 78 84 per introduzione del presente giudizio oltre i Parte_10
30 giorni previsti ex lege;
- In subordine, nel merito, in accoglimento delle eccezioni proposte sub. 2), comunque rigettare la domanda di nullità / annullamento della stessa delibera in quanto totalmente infondata in fatto e diritto
e/o comunque sfornita di qualunque riscontro probatorio. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento nella loro massima estensione.”; N. 1647/2024 R.G. 3 / 10
per CP_1 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_6 CP_2
l'Avv. Alessandro Betti così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
[...]
Siena, contrariis reiectis, Nel merito: - In via principale, in accoglimento dei motivi esposti sub 1), dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera dell'assemblea dei condomini Via Carlo Pisacane 78 84 per Parte_10
introduzione del presente giudizio oltre i 30 giorni previsti ex lege;
- In subordine, nel merito, in accoglimento delle eccezioni proposte sub. 2), comunque rigettare la domanda di nullità / annullamento della stessa delibera in quanto totalmente infondata in fatto e diritto e/o comunque sfornita di qualunque riscontro probatorio. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento nella loro massima estensione.; per e l'Avv. Giacomo Mancini così Controparte_3 CP_4
conclude: “In via principale, in accoglimento dei motivi esposti sub paragrafo 1, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera dell'assemblea dei condomini condominio Via Carlo Pisacane 78 84 per introduzione del presente giudizio oltre i 30 giorni previsti ex lege;
In subordine, nel merito, in accoglimento delle eccezioni proposte sub. paragrafo 2, comunque rigettare la domanda di nullità / annullamento della stessa delibera in quanto totalmente infondata in fatto
e diritto e/o comunque sfornita di qualunque riscontro probatorio. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento nella loro massima estensione.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.7.2024, e Parte_1 Parte_2
convenivano ,
[...] Parte_8 Parte_9 [...]
CP_5 Parte_7 CP_1 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_2
e dinanzi al Tribunale di Siena;
premesso di essere Controparte_3 CP_4
proprietari di due unità immobiliari facenti parte del Condominio di Via Carlo
Pisacane nn. 78-84 (attualmente privo di amministratore), composto da altre sei unità immobiliari, attualmente in proprietà dei convenuti, esponevano che la N. 1647/2024 R.G. 4 / 10
copertura del fabbricato condominiale, costruita intorno agli anni '60, aveva subito vari interventi di consolidamento, che avevano comportato l'incremento del carico insistente sulla struttura portante, tanto che i condomini, singolarmente, avevano incaricato alcuni tecnici, i quali avevano evidenziato la pericolosità della situazione e la conseguente necessità di intervenire, ma il era rimasto inerte, fino Parte_10
a quando l'assemblea condominiale, in data 5.3.2024, col voto contrario dei medesimi attori, aveva dato incarico all'Ing. di realizzare un Persona_1
progetto definitivo di intervento di riconsolidamento;
sostenevano che l'intervento proposto era inidoneo a risolvere la problematica in atto ed anzi rischiava di aggravarla, per come evidenziato dal loro tecnico, e che la deliberazione era nulla perché pregiudizievole per la cosa comune e, pertanto, dopo avere introdotto il tentativo di mediazione in data 26.3.2024, impugnavano la deliberazione medesima e concludevano chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
I convenuti CP_1 Parte_3 Parte_4 [...]
si costituivano il 13.11.2024 in Parte_5 Parte_6 Controparte_2
vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 22.1.2025 contestando la domanda attorea;
eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera dell'assemblea dei condomini del 5.3.2024 per decorso del termine di trenta giorni a tal fine previsto, interrotto in data 27.3.2024 dalla comunicazione della richiesta di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 8 comma 2 Decreto Legislativo 4 marzo
2010 n. 28, ma ormai decorso alla data del 26.7.2024 di notifica dell'atto di citazione;
nel merito, eccepivano l'impossibilità di sindacato dell'autorità giudiziaria sul merito della delibera assembleare e la totale infondatezza delle argomentazioni a sostegno della domanda nonché la mancanza di prova del grave pregiudizio per il fabbricato;
concludevano per il rigetto della domanda.
Gli altri convenuti e si costituivano lo stesso Controparte_3 CP_4
giorno, con altro difensore, sollevando le medesime contestazioni. N. 1647/2024 R.G. 5 / 10
E così, gli ulteriori convenuti , , Parte_8 Parte_8 Parte_9
e si costituivano anch'essi lo stesso giorno, Controparte_5 Parte_7
con ulteriore difensore, difendendosi in modo analogo.
A seguito dell'emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. da parte del Giudice, le parti depositavano le memorie ex art. 171-ter c.p.c.; gli attori evidenziavano Pt_1
che l'assemblea del in data 4.12.2024, aveva deliberato Parte_10
l'effettuazione di più ampi lavori, con ciò implicitamente annullando la delibera precedente, e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
i convenuti replicavano che i lavori erano gli stessi ma maggiormente dettagliati e, alla luce delle precedenti difese, insistevano per il rigetto della domanda.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 28.1.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice, con ordinanza del 30.1.2025, rigettava la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio; con la medesima ordinanza, il Giudice formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dagli attori ma non dai convenuti.
All'udienza del 14.5.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e discutevano oralmente la causa;
il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto un'impugnazione di una delibera di assemblea Pt_1
condominiale, in particolare, della delibera approvata dall'assemblea del
Condominio di Via Pisacane n. 78-84 in data 5.3.2024 con il voto contrario degli attori.
All'esito dell'approvazione di un'ulteriore delibera assembleare sul medesimo oggetto in data 4.12.2024, gli attori hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dovendosi ritenere annullata la delibera precedente.
A tal proposito, si deve premettere che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere N. 1647/2024 R.G. 6 / 10
incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30251); in particolare, in caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal che Pt_10
impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata la lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, Ordinanza 23 febbraio
2022, n. 5997).
Ebbene, alla luce della documentazione in atti (docc. 5 e 6 fasc.att.; doc. 1 memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. fasc.att.), la seconda delibera è basata ancora su una relazione dell'Ing. ma, rispetto alla prima, anche sulle osservazioni Per_1
critiche svolte dal tecnico degli Ing. il quale aveva contestato il Pt_1 Per_2
riconsolidamento della copertura da effettuarsi con il rafforzamento dei travetti proposto dall'Ing. e sostenuto che “ogni riconsolidamento necessario Per_1 andrebbe ad appesantire la struttura muraria dell'edificio” per cui “la soluzione… per risolvere la problematica definitivamente è quella di un intervento radicale che preveda il completo rifacimento della struttura tetto con struttura in legno o acciaio e del tipo antisismico…” (doc. 7 fasc.att.); in particolare, la seconda delibera pare confermare la precedente con riferimento alla porzione definita nella seconda relazione come “zona Sig. , rispetto alla quale viene ribadito e solo Pt_1
specificato l'intervento di riconsolidamento da effettuarsi sulla base degli stessi N. 1647/2024 R.G. 7 / 10
principi tecnici posti a fondamento della precedente relazione, mentre per le altre zone della copertura, definite “falda A” e “falda B”, per le quali è previsto un completo rifacimento, sembra porsi nella direzione voluta dagli attori.
Ciò detto, anche la seconda delibera è stata approvata con il solo voto dei convenuti e con il voto contrario degli attori, il che esclude che il contrasto tra le parti, inteso come contrasto relativo alla decisione da adottare, sia venuto meno.
Tuttavia, ogni questione attinente alla prima delibera risulta effettivamente superata dal fatto che la decisione adottata dall'assemblea il 4.12.2024 rende irrilevante, in quanto non più attuale, il deliberato della precedente assemblea del 5.3.2024.
Dunque, per come richiesto dagli attori, può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 27 maggio 1996, n. 4884).
In questa prospettiva, si deve anzitutto considerare che i convenuti hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'assemblea dei condomini del 5.3.2024 per tardività della stessa, posto che il termine di trenta giorni a tal fine previsto, interrotto in data 27.3.2024 dalla comunicazione della richiesta di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 8 comma 2 Decreto
Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, risultava ormai decorso alla data del 26.7.2024 di notifica dell'atto di citazione.
Si deve in proposito evidenziare che, all'epoca dei fatti per cui è causa, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5 comma 6 D.Lgs. 28/2010 cit. da parte della c.d. riforma
Cartabia, la fattispecie era regolata dall'art. 8 comma 2 D.Lgs. 28/2010 cit., il quale disponeva che “dal momento in cui la comunicazione [della domanda di mediazione, del mediatore, della data e del luogo del primo incontro tra le parti, delle modalità di svolgimento della procedura, a cura dell'organismo] perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli N. 1647/2024 R.G. 8 / 10
effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”; pertanto, secondo la giurisprudenza prevalente, il termine per la domanda giudiziale veniva interrotto dalla comunicazione della mediazione ma poi riprendeva immediatamente a decorrere, con la conseguenza che la parte che intendeva introdurre il giudizio doveva farlo nello stesso termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell'avvio della mediazione.
Si trattava, evidentemente, di una normativa assolutamente irrazionale e contrastante con la logica stessa della mediazione, perché costringeva l'attore che voleva impugnare la delibera assembleare ad agire in giudizio, sostenendo anche i relativi costi, quando ancora il relativo procedimento di mediazione era pendente e non si era ancora svolto neanche il primo incontro;
soprattutto, si trattava di una normativa presumibilmente frutto di un errore del legislatore al momento della riforma Cartabia. In effetti, originariamente, l'art. 5 comma 6 D.Lgs. 28/2010 cit., oltre a prevedere che la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione produceva sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impediva altresì la decadenza per una sola volta, disponeva anche che “… se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale [negativo] presso la segreteria dell'organismo”
e, dunque, faceva decorrere il nuovo termine dalla conclusione del procedimento di mediazione. Con la c.d. riforma Cartabia (Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.
149), l'art. 5 comma 6 D.Lgs. 28/2010 è stato abrogato e la prima parte della norma
è stata sostanzialmente trasfusa nell'art. 8 comma 2 D.Lgs. 28/2010 cit. ma la secondo parte non è stata invece inserita, cosicché si sono prodotte le conseguenze appena viste. E che si sia trattato di una svista legislativa è dimostrato dal fatto che la normativa originaria è stata poi reinserita con il Decreto Legislativo 27 dicembre
2024, n. 216 (c.d. decreto correttivo Cartabia), il quale, per quel che interessa in questa sede, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lett. i)), l'introduzione del comma
4-bis all'art. 11, per il quale “quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del N. 1647/2024 R.G. 9 / 10
verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo”, con ciò prevedendo nuovamente un effetto sospensivo nella pendenza del procedimento di mediazione, così come già previsto dall'originario testo dell'art. 5 comma 6 D.Lgs.
28/2010 poi abrogato.
Ed allora, pur dovendosi ritenere la domanda inammissibile e gli attori conseguentemente soccombenti, quanto appena evidenziato, unitamente al fatto che
- come accennato supra - la deliberazione dell'assemblea condominiale successiva
è andata, almeno in parte, nella stessa direzione segnalata dagli attori, vale ad integrare quelle altre “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c., nel testo derivante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza 19 aprile
2018 n. 77, che consentono la compensazione delle spese di lite, quantomeno parziale e, specificamente, nel caso di specie, nella misura di 2/3.
Pertanto, gli attori devono essere condannati a rimborsare a ciascuna parte, Pt_1
per tale intendendosi quella composta da più soggetti assistiti dal medesimo avvocato, 1/3 delle spese di lite da essa sostenute.
In effetti, il fatto che i convenuti abbiano deciso di essere difesi da avvocati diversi costituisce semplicemente esercizio del loro diritto di difesa, e ciò a prescindere dal fatto che i vari difensori abbiano poi svolto difese analoghe;
per tale ragione, la condanna alle spese di lite deve essere fatta per ciascun avvocato.
Le spese in questione vengono liquidate, per l'intero, come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari al valore dei lavori deliberati dall'assemblea, ovvero ad € 49.441,00, rientrante nello scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri minimi, in considerazione della natura documentale della controversia e della dichiarata cessazione della materia del contendere nonché della discussione svolta -.
P.Q.M.
N. 1647/2024 R.G. 10 / 10
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per 2/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna e Parte_1
a rimborsare a Parte_2 Parte_8 Parte_9
, e nonché a
[...] Controparte_5 Parte_7 CP_1
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
nonché ancora a e 1/3 delle Controparte_2 Controparte_3 CP_4
spese di lite sostenute da ciascuna parte, che liquida, per l'intero, in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1647/2024 R.G. promossa da
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, per mandato allegato all'atto C.F._2
di citazione, dall'Avv. Andrea Mori Pometti e dall'Avv. Vittoria Renzoni, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Siena, Via dei Rossi n. 44
ATTORI contro
(C.F.: ), CP_1 C.F._3 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: C.F._4 Parte_4
), (C.F.: C.F._5 Parte_5
, C.F.: ) e C.F._6 Parte_6 C.F._7
(C.F.: ), rappresentati e difesi, Controparte_2 C.F._8
per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro
Betti, presso il cui studio in Siena, Strada di Pescaia n. 54/56, sono elettivamente domiciliati
(C.F.: ) e Controparte_3 C.F._9 CP_4
(C.F.: ), rappresentati e difesi, per mandato allegato alla C.F._10 N. 1647/2024 R.G. 2 / 10
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giacomo Mancini, presso il cui studio in Asciano (SI), Via Dante Alighieri n. 3, sono elettivamente domiciliati
(C.F.: ), Controparte_5 C.F._11 [...]
(C.F.: ), Pt_7 C.F._12 Parte_8
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._13 Parte_9
), rappresentati e difesi, per mandato in calce alla comparsa C.F._14
di costituzione e risposta, dall'Avv. Giulia Salvini, presso il cui studio in Siena,
Strada di Pescaia n. 54/56 sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14.5.2025, per e l'Avv. Andrea Greco, in Parte_1 Parte_2
sostituzione dell'Avv. Andrea Mori Pometti, e l'Avv. Vittoria Renzoni così precisa[no] le proprie conclusioni: “Voglia il Tribunale di Siena • In tesi, dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti;
• In ipotesi, dichiarare nulla e/o annullare la deliberazione assembleare impugnata. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre che del procedimento di mediazione.”; per , , Parte_8 Parte_9
e l'Avv. Giulia Salvini così Controparte_5 Parte_7 conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, Nel merito: - In via principale, in accoglimento dei motivi esposti sub 1), dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera dell'assemblea dei condomini
Via Carlo Pisacane 78 84 per introduzione del presente giudizio oltre i Parte_10
30 giorni previsti ex lege;
- In subordine, nel merito, in accoglimento delle eccezioni proposte sub. 2), comunque rigettare la domanda di nullità / annullamento della stessa delibera in quanto totalmente infondata in fatto e diritto
e/o comunque sfornita di qualunque riscontro probatorio. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento nella loro massima estensione.”; N. 1647/2024 R.G. 3 / 10
per CP_1 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_6 CP_2
l'Avv. Alessandro Betti così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
[...]
Siena, contrariis reiectis, Nel merito: - In via principale, in accoglimento dei motivi esposti sub 1), dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera dell'assemblea dei condomini Via Carlo Pisacane 78 84 per Parte_10
introduzione del presente giudizio oltre i 30 giorni previsti ex lege;
- In subordine, nel merito, in accoglimento delle eccezioni proposte sub. 2), comunque rigettare la domanda di nullità / annullamento della stessa delibera in quanto totalmente infondata in fatto e diritto e/o comunque sfornita di qualunque riscontro probatorio. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento nella loro massima estensione.; per e l'Avv. Giacomo Mancini così Controparte_3 CP_4
conclude: “In via principale, in accoglimento dei motivi esposti sub paragrafo 1, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera dell'assemblea dei condomini condominio Via Carlo Pisacane 78 84 per introduzione del presente giudizio oltre i 30 giorni previsti ex lege;
In subordine, nel merito, in accoglimento delle eccezioni proposte sub. paragrafo 2, comunque rigettare la domanda di nullità / annullamento della stessa delibera in quanto totalmente infondata in fatto
e diritto e/o comunque sfornita di qualunque riscontro probatorio. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento nella loro massima estensione.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.7.2024, e Parte_1 Parte_2
convenivano ,
[...] Parte_8 Parte_9 [...]
CP_5 Parte_7 CP_1 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_2
e dinanzi al Tribunale di Siena;
premesso di essere Controparte_3 CP_4
proprietari di due unità immobiliari facenti parte del Condominio di Via Carlo
Pisacane nn. 78-84 (attualmente privo di amministratore), composto da altre sei unità immobiliari, attualmente in proprietà dei convenuti, esponevano che la N. 1647/2024 R.G. 4 / 10
copertura del fabbricato condominiale, costruita intorno agli anni '60, aveva subito vari interventi di consolidamento, che avevano comportato l'incremento del carico insistente sulla struttura portante, tanto che i condomini, singolarmente, avevano incaricato alcuni tecnici, i quali avevano evidenziato la pericolosità della situazione e la conseguente necessità di intervenire, ma il era rimasto inerte, fino Parte_10
a quando l'assemblea condominiale, in data 5.3.2024, col voto contrario dei medesimi attori, aveva dato incarico all'Ing. di realizzare un Persona_1
progetto definitivo di intervento di riconsolidamento;
sostenevano che l'intervento proposto era inidoneo a risolvere la problematica in atto ed anzi rischiava di aggravarla, per come evidenziato dal loro tecnico, e che la deliberazione era nulla perché pregiudizievole per la cosa comune e, pertanto, dopo avere introdotto il tentativo di mediazione in data 26.3.2024, impugnavano la deliberazione medesima e concludevano chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
I convenuti CP_1 Parte_3 Parte_4 [...]
si costituivano il 13.11.2024 in Parte_5 Parte_6 Controparte_2
vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 22.1.2025 contestando la domanda attorea;
eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera dell'assemblea dei condomini del 5.3.2024 per decorso del termine di trenta giorni a tal fine previsto, interrotto in data 27.3.2024 dalla comunicazione della richiesta di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 8 comma 2 Decreto Legislativo 4 marzo
2010 n. 28, ma ormai decorso alla data del 26.7.2024 di notifica dell'atto di citazione;
nel merito, eccepivano l'impossibilità di sindacato dell'autorità giudiziaria sul merito della delibera assembleare e la totale infondatezza delle argomentazioni a sostegno della domanda nonché la mancanza di prova del grave pregiudizio per il fabbricato;
concludevano per il rigetto della domanda.
Gli altri convenuti e si costituivano lo stesso Controparte_3 CP_4
giorno, con altro difensore, sollevando le medesime contestazioni. N. 1647/2024 R.G. 5 / 10
E così, gli ulteriori convenuti , , Parte_8 Parte_8 Parte_9
e si costituivano anch'essi lo stesso giorno, Controparte_5 Parte_7
con ulteriore difensore, difendendosi in modo analogo.
A seguito dell'emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. da parte del Giudice, le parti depositavano le memorie ex art. 171-ter c.p.c.; gli attori evidenziavano Pt_1
che l'assemblea del in data 4.12.2024, aveva deliberato Parte_10
l'effettuazione di più ampi lavori, con ciò implicitamente annullando la delibera precedente, e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
i convenuti replicavano che i lavori erano gli stessi ma maggiormente dettagliati e, alla luce delle precedenti difese, insistevano per il rigetto della domanda.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 28.1.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice, con ordinanza del 30.1.2025, rigettava la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio; con la medesima ordinanza, il Giudice formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dagli attori ma non dai convenuti.
All'udienza del 14.5.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e discutevano oralmente la causa;
il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto un'impugnazione di una delibera di assemblea Pt_1
condominiale, in particolare, della delibera approvata dall'assemblea del
Condominio di Via Pisacane n. 78-84 in data 5.3.2024 con il voto contrario degli attori.
All'esito dell'approvazione di un'ulteriore delibera assembleare sul medesimo oggetto in data 4.12.2024, gli attori hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dovendosi ritenere annullata la delibera precedente.
A tal proposito, si deve premettere che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere N. 1647/2024 R.G. 6 / 10
incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30251); in particolare, in caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal che Pt_10
impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata la lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, Ordinanza 23 febbraio
2022, n. 5997).
Ebbene, alla luce della documentazione in atti (docc. 5 e 6 fasc.att.; doc. 1 memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. fasc.att.), la seconda delibera è basata ancora su una relazione dell'Ing. ma, rispetto alla prima, anche sulle osservazioni Per_1
critiche svolte dal tecnico degli Ing. il quale aveva contestato il Pt_1 Per_2
riconsolidamento della copertura da effettuarsi con il rafforzamento dei travetti proposto dall'Ing. e sostenuto che “ogni riconsolidamento necessario Per_1 andrebbe ad appesantire la struttura muraria dell'edificio” per cui “la soluzione… per risolvere la problematica definitivamente è quella di un intervento radicale che preveda il completo rifacimento della struttura tetto con struttura in legno o acciaio e del tipo antisismico…” (doc. 7 fasc.att.); in particolare, la seconda delibera pare confermare la precedente con riferimento alla porzione definita nella seconda relazione come “zona Sig. , rispetto alla quale viene ribadito e solo Pt_1
specificato l'intervento di riconsolidamento da effettuarsi sulla base degli stessi N. 1647/2024 R.G. 7 / 10
principi tecnici posti a fondamento della precedente relazione, mentre per le altre zone della copertura, definite “falda A” e “falda B”, per le quali è previsto un completo rifacimento, sembra porsi nella direzione voluta dagli attori.
Ciò detto, anche la seconda delibera è stata approvata con il solo voto dei convenuti e con il voto contrario degli attori, il che esclude che il contrasto tra le parti, inteso come contrasto relativo alla decisione da adottare, sia venuto meno.
Tuttavia, ogni questione attinente alla prima delibera risulta effettivamente superata dal fatto che la decisione adottata dall'assemblea il 4.12.2024 rende irrilevante, in quanto non più attuale, il deliberato della precedente assemblea del 5.3.2024.
Dunque, per come richiesto dagli attori, può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 27 maggio 1996, n. 4884).
In questa prospettiva, si deve anzitutto considerare che i convenuti hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'assemblea dei condomini del 5.3.2024 per tardività della stessa, posto che il termine di trenta giorni a tal fine previsto, interrotto in data 27.3.2024 dalla comunicazione della richiesta di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 8 comma 2 Decreto
Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, risultava ormai decorso alla data del 26.7.2024 di notifica dell'atto di citazione.
Si deve in proposito evidenziare che, all'epoca dei fatti per cui è causa, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5 comma 6 D.Lgs. 28/2010 cit. da parte della c.d. riforma
Cartabia, la fattispecie era regolata dall'art. 8 comma 2 D.Lgs. 28/2010 cit., il quale disponeva che “dal momento in cui la comunicazione [della domanda di mediazione, del mediatore, della data e del luogo del primo incontro tra le parti, delle modalità di svolgimento della procedura, a cura dell'organismo] perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli N. 1647/2024 R.G. 8 / 10
effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”; pertanto, secondo la giurisprudenza prevalente, il termine per la domanda giudiziale veniva interrotto dalla comunicazione della mediazione ma poi riprendeva immediatamente a decorrere, con la conseguenza che la parte che intendeva introdurre il giudizio doveva farlo nello stesso termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell'avvio della mediazione.
Si trattava, evidentemente, di una normativa assolutamente irrazionale e contrastante con la logica stessa della mediazione, perché costringeva l'attore che voleva impugnare la delibera assembleare ad agire in giudizio, sostenendo anche i relativi costi, quando ancora il relativo procedimento di mediazione era pendente e non si era ancora svolto neanche il primo incontro;
soprattutto, si trattava di una normativa presumibilmente frutto di un errore del legislatore al momento della riforma Cartabia. In effetti, originariamente, l'art. 5 comma 6 D.Lgs. 28/2010 cit., oltre a prevedere che la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione produceva sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impediva altresì la decadenza per una sola volta, disponeva anche che “… se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale [negativo] presso la segreteria dell'organismo”
e, dunque, faceva decorrere il nuovo termine dalla conclusione del procedimento di mediazione. Con la c.d. riforma Cartabia (Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.
149), l'art. 5 comma 6 D.Lgs. 28/2010 è stato abrogato e la prima parte della norma
è stata sostanzialmente trasfusa nell'art. 8 comma 2 D.Lgs. 28/2010 cit. ma la secondo parte non è stata invece inserita, cosicché si sono prodotte le conseguenze appena viste. E che si sia trattato di una svista legislativa è dimostrato dal fatto che la normativa originaria è stata poi reinserita con il Decreto Legislativo 27 dicembre
2024, n. 216 (c.d. decreto correttivo Cartabia), il quale, per quel che interessa in questa sede, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lett. i)), l'introduzione del comma
4-bis all'art. 11, per il quale “quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del N. 1647/2024 R.G. 9 / 10
verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo”, con ciò prevedendo nuovamente un effetto sospensivo nella pendenza del procedimento di mediazione, così come già previsto dall'originario testo dell'art. 5 comma 6 D.Lgs.
28/2010 poi abrogato.
Ed allora, pur dovendosi ritenere la domanda inammissibile e gli attori conseguentemente soccombenti, quanto appena evidenziato, unitamente al fatto che
- come accennato supra - la deliberazione dell'assemblea condominiale successiva
è andata, almeno in parte, nella stessa direzione segnalata dagli attori, vale ad integrare quelle altre “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c., nel testo derivante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza 19 aprile
2018 n. 77, che consentono la compensazione delle spese di lite, quantomeno parziale e, specificamente, nel caso di specie, nella misura di 2/3.
Pertanto, gli attori devono essere condannati a rimborsare a ciascuna parte, Pt_1
per tale intendendosi quella composta da più soggetti assistiti dal medesimo avvocato, 1/3 delle spese di lite da essa sostenute.
In effetti, il fatto che i convenuti abbiano deciso di essere difesi da avvocati diversi costituisce semplicemente esercizio del loro diritto di difesa, e ciò a prescindere dal fatto che i vari difensori abbiano poi svolto difese analoghe;
per tale ragione, la condanna alle spese di lite deve essere fatta per ciascun avvocato.
Le spese in questione vengono liquidate, per l'intero, come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari al valore dei lavori deliberati dall'assemblea, ovvero ad € 49.441,00, rientrante nello scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri minimi, in considerazione della natura documentale della controversia e della dichiarata cessazione della materia del contendere nonché della discussione svolta -.
P.Q.M.
N. 1647/2024 R.G. 10 / 10
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per 2/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna e Parte_1
a rimborsare a Parte_2 Parte_8 Parte_9
, e nonché a
[...] Controparte_5 Parte_7 CP_1
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
nonché ancora a e 1/3 delle Controparte_2 Controparte_3 CP_4
spese di lite sostenute da ciascuna parte, che liquida, per l'intero, in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi