Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
Il criterio interpretativo costituito dal comportamento posteriore delle parti non è idoneo a far attribuire al contratto effetti, estranei all'originaria volontà estrinsecata nel contratto, che le parti intendano a posteriori ricondurre ad esso attraverso un successivo atto artatamente definito di precisazione (nella specie, essendo escluso, attraverso l'interpretazione di un contratto di compravendita di immobili, che esso comprendesse alcuni fondi già espropriati al venditore, o diritti ad essi inerenti, si è ritenuta l'inidoneità di un successivo atto di precisazione ad interpretare il contratto come comprensivo della cessione dei diritti indennitari sul compendio espropriato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OASI DI PACE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIO MAROTTA, GIORGIO SCALA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ANAS - ENTE NAZIONALE AUTONOMO STRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 194/96 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 05/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/98 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Scala, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.11.1993 la Oasi di Pace s.r.l., esponendo di aver acquistato un fondo denominato Sala in loc. Torrione alto di Salerno, e di aver recentemente appreso dell'esproprio di esso a favore dell'Anas, senza mai averne ricevuta notifica, conveniva in giudizio l'Anas davanti alla Corte d'appello di Salerno opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di esproprio relativamente a detto terreno, oltre interessi, risarcimento del maggior danno, ed altri accessori. Si costituiva in giudizio l'Anas contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità. Con sentenza depositata il 5.4.1996 la Corte d'Appello di Salerno respingeva la domanda affermando il difetto di legittimazione attiva dell'opponente: il fondo era stato acquistato dal Consorzio Risorgimento con atto 26.7.1983, ovvero a ben sei anni dall'esproprio (20.1.1977), onde nessun diritto proprio poteva vantare l'opponente riguardo all'indennità di espropriazione. Quanto al successivo atto notarile 9.11.1990, definito "rettifica e di precisazione", nel senso che le parti, con l'atto del 1983, avrebbero semplicemente inteso operare, riguardo ai terreni già espropriati, il trasferimento del diritto all'indennità, ad esso la ricorrente fa per la prima volta riferimento nella comparsa conclusionale, con ciò mutando il titolo della domanda introduttiva:
mentre questa invoca una sorta di successione nel diritto all'indennità quale effetto della compravendita dei terreni, l'atto "di precisazione" costituisce nuova, autonoma e diversa manifestazione di volontà di disporre del credito maturato verso l'Anas per l'espropriazione di quella parte dei terreni non compresi nella compravendita. La pretesa dell'opponente comporta, in contrasto con la prospettazione dei fatti contenuta nella citazione introduttiva (di una conoscenza acquisita solo di recente dell'avvenuta ablazione), che fin dall'inizio le parti di quel contratto, ben consapevoli dell'ablazione di parte dei terreni, avrebbero inteso operare, riguardo ad essi, il trasferimento del diritto all'indennità unitamente al trasferimento di proprietà dei fondi liberi: il che equivale sostanzialmente ad una confessione della propria consapevolezza dell'esproprio, e dunque dell'avvenuta decadenza dall'azione di opposizione alla stima.
Ricorre per Cassazione l'Oasi di pace s.r.l., affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria, al cui accoglimento si oppone con controricorso l'Anas.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, l'Oasi di pace s.r.l., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., 51 l.25.6.1865 n. 2359, 1362 e ss. e 1490 c.c., incongrua, illogica e contraddittoria motivazione su punti decisivi (nonché "presupposti erronei"), censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto l'immutazione della causa petendi menzionando per la prima volta in comparsa conclusionale l'"atto di precisazione", che, diversamente, si trovava già allegato alla produzione depositata dall'opponente fin dall'iscrizione a ruolo della causa. La sentenza impugnata non tiene conto che alla luce dell'atto 9.11.1990 appare inequivoca l'originaria volontà delle parti di trasferire il diritto di credito all'indennità.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Con motivazione congrua e caratterizzata da logica stringente, il giudice di merito ha evidenziato che l'originario atto di compravendita non comprende, e non poteva comprendere, accanto ai terreni di cui il venditore poteva disporre, quei terreni già passati alla mano pubblica in virtù di procedura espropriativa. Per questo non è sostenibile la tesi prospettata dal ricorrente alla luce dell'atto di compravendita 26.7.1083, circa una successione nel diritto all'indennità quale corollario di una successione nel bene che non ha mai avuto luogo, come non è sostenibile la "correzione di tiro" operata nella comparsa conclusionale, sulla scorta dell'atto di precisazione del 9.11.1990, circa una cessione del credito indennitario. La contraddizione, poi, tra l'affermata (nell'atto di citazione) conoscenza solo recente dell'esproprio, e la cognizione dell'avvenuta ablazione al momento dell'atto di compravendita che sola rende plausibile il carattere ricognitivo del successivo "atto di precisazione", evidenzia, come perspicuamente sottolineato dalla Corte d'appello, l'assenza di ogni titolo idoneo a fondare la legittimazione dell'attuale ricorrente a pretendere l'attribuzione, a proprio favore, dell'indennità di esproprio. L'interpretazione dei contratti è operazione logica di esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 ss. c.c. e della coerenza e logicità della motivazione. La comune intenzione delle parti, nel senso indicato dalla ricorrente, non è minimamente desumibile nell'atto di compravendita, ne' il criterio del contegno successivo delle parti può essere utilizzato a premiare il proposito di far discendere dall'atto un effetto in realtà ascrivibile ad una nuova e autonoma manifestazione di volontà: la sentenza impugnata si fa carico di un riscontro dei numeri di identificazione catastale ridimensionando il significato della coincidenza di alcune delle particelle indicate sia nell'atto di compravendita che nel decreto di esproprio, e di un vaglio puntuale di tutto il contesto dell'atto di compravendita, e delle espressioni usate, per dedurre che le parti, ben consapevoli dell'avvenuta espropriazione e dell'opera pubblica realizzata sui terreni, nulla ritennero di prevedere, ne' lo potevano, riguardo ad essi, tanto che si preoccuparono di regolare il rapporto riguardo ad altra, ben meno evidente circostanza, di una costruzione realizzata da terzi sui terreni ceduti.
Quanto alla dedotta violazione della regola ermeneutica del comportamento successivo, è noto che tal criterio suppletivo non può essere inteso nel senso di attribuire al comportamento posteriore di una delle parti l'idoneità a provare una realtà diversa da quella che appare nel negozio (Cass. 9.8.1973, n. 2309), specie qualora il successivo atto sia artatamente posto in essere al fine di contraddire il precedente, ed attribuire al medesimo effetti che lo stesso non può esplicare perché estranei all'originaria volontà delle parti.
Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione di spese, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23.9.1998.
Depositata in Cancelleria il 14/1/1999.