Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 337
CASS
Sentenza 14 gennaio 1999

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Il criterio interpretativo costituito dal comportamento posteriore delle parti non è idoneo a far attribuire al contratto effetti, estranei all'originaria volontà estrinsecata nel contratto, che le parti intendano a posteriori ricondurre ad esso attraverso un successivo atto artatamente definito di precisazione (nella specie, essendo escluso, attraverso l'interpretazione di un contratto di compravendita di immobili, che esso comprendesse alcuni fondi già espropriati al venditore, o diritti ad essi inerenti, si è ritenuta l'inidoneità di un successivo atto di precisazione ad interpretare il contratto come comprensivo della cessione dei diritti indennitari sul compendio espropriato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 337
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 337
    Data del deposito : 14 gennaio 1999

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