Art. 4.
L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1 e' determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed e' commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto alla assicurazione malattia.
A tale onere si provvede:
a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall' articolo 23, lettera a), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , e successive variazioni, sino all'importo massimo di lire ottanta milioni;
b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun artigiano iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.
In sede di ripartizione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all' articolo 23, lettera b), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , tra le singole Province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani terra' conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.
L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1 e' determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed e' commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto alla assicurazione malattia.
A tale onere si provvede:
a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall' articolo 23, lettera a), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , e successive variazioni, sino all'importo massimo di lire ottanta milioni;
b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun artigiano iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.
In sede di ripartizione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all' articolo 23, lettera b), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , tra le singole Province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani terra' conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.