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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa EN RO Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1175 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivan Vincenzi e Gino Veroni ed elettivamente domiciliato a Carpi (MO), piazza dei Martiri n. 42, presso lo studio dell'avv.
Vincenzi; appellante principale contro
(C.F./P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Ruffo ed elettivamente domiciliata a
Verona, via Filopanti n. 2/A, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. - P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Simeoni ed elettivamente domiciliata a
Verona, via Scalzi n. 20, presso lo studio del difensore;
appellante incidentale pagina 1 di 15 Oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 1045/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Contrariis reiectis, voglia questa Ecc.mo Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, per le causali esposte nell'atto di appello principale, accogliere le domande svolte in primo grado dalla parte qui appellante principale, che qui si vanno a riprecisare alla luce della nuova fase processuale:
A. nei confronti di Controparte_1
1) nel merito, respingersi la domanda della medesima società in primo grado e le conclusioni dalla stessa rassegnate in appello perché infondate in fatto ed in diritto,
2) nel merito, in via subordinata e salvo ulteriore impugnazione: in caso di accertamento di responsabilità del rag. ridursi in via di equità l'entità Parte_1 del danno ex art. 1227 c.c per l'inerzia colposa della Controparte_1
3) nel merito, in via subordinata e salvo ulteriore impugnazione: in caso di accertamento di responsabilità del rag. dichiarare in via di equità non Parte_1 dovute le somme erogate ai RO EN, , e CP_3 CP_4 CP_5
[...]
4) in via riconvenzionale, per le causali esposte, dirsi tenuta e condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_1
Villafranca di Verona (VR), Viale del Lavoro n. 22, cf. , a pagare al P.IVA_1 rag. la somma di € 8.018,82 (da cui detrarsi all'atto del Parte_1 pagamento la somma di € 1.264,00 a titolo di ritenuta d'acconto) oltre agli interessi ex art. 1284, IV comma. c.p.c. dal 19.7.2017,
5) con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
B. Nei confronti della terza chiamata . Controparte_2
1) respingersi il suo appello incidentale solo per la parte confliggente o incompatibile con l'appello principale,
2) in via subordinata e salvo ulteriore impugnazione, nell'ipotesi che il rag.
sia condannato al risarcimento di danni in favore di Parte_1 [...] dirsi tenuta e condannarsi , in persona del Parte_2 Controparte_2
pagina 2 di 15 legale rappresentante pro tempore, con sede in legale e direzione in Roma via
Cesare Pavese n. 385, cf. , a tenere indenne a manlevare il rag. P.IVA_2
di quanto questi sia tenuto a pagare e ciò nei limiti previsti Parte_1 dalla polizza stipulata,
3) con rifusione delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio.
C. Disporsi in ogni caso la restituzione della somma di € 13.038,58 pagata dal
Rag. a Tre Erre Imipianti srl con valuta 6 luglio 2023 (rif. doc. 3 Parte_1 depositato con le note scritte per l'udienza del 29.11.2023), in ottemperanza della sentenza impugnata, oltre interessi al tasso di mora da tale data al saldo.
Per CP_1 Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza reietta,
In via principale
Rigettarsi le domande proposte dal rag. e da Parte_1 [...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, Controparte_2 confermare integralmente la sentenza di primo grado.
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
Si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento di primo grado rubricato al
n. RG 2895/2021, Tribunale di Verona, Giudice Istruttore dott. Fontana
Francesco.
Per Controparte_2
In via principale
1. Accogliersi l'appello principale e incidentale e, in riforma dei capi A) e C) dell'impugnata sentenza 1045/2023 del Tribunale di Verona, disporsi:
In via principale
- il rigetto della domanda di Controparte_1
In via subordinata
- la riduzione del danno risarcibile tenendo conto della ricostruzione operata sub ipotesi n. 2) di ctu;
pagina 3 di 15 - la riduzione del danno risarcibile a sensi dell'art. 1227 c.c. in considerazione del concorso della condotta di Controparte_1
2. Disporsi la restituzione delle somme versate dalla compagnia in adempimento della sentenza impugnata pari ad € 117.346,42.
3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via di estremo subordine
1. In ipotesi di conferma dell'impugnata sentenza, ritenersi
[...]
tenuta a prestare la garanzia assicurativa a sensi di polizza e nei Controparte_2 limiti di massimale e franchigia contrattuali, dandosi atto dell'integrale adempimento della statuizione di primo grado.
2. Confermarsi l'impugnata sentenza in punto regolazione delle spese di lite di primo grado.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio il Controparte_1 rag. esponendo che: Parte_1
- con lettera del 29.7.2009 aveva incaricato il di occuparsi di tutti gli Parte_1 adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei propri lavoratori;
- il 16.1.2017 aveva disdettato il suddetto contratto di consulenza, non volendo più beneficiare dell'attività professionale del e successivamente a Parte_1 tale disdetta il consulente del lavoro le aveva inviato il preavviso relativo all'ultima attività realizzata, unitamente a una penale per il mancato preavviso;
- a seguito di verifiche aveva appurato che, durante lo svolgimento del suo incarico di consulente del lavoro, il non aveva mai provveduto Parte_1 all'assorbimento dei superminimi contrattualizzati nei confronti di alcuni dipendenti della società, creandole in tal modo un ingente danno;
- non avendo avuto i riscontri richiesti da parte del professionista, al fine di accertare l'effettivo inadempimento del e la relativa quantificazione Parte_1 del danno causato, aveva chiesto (17.12.2018), ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., una consulenza tecnica preventiva;
pagina 4 di 15 - dalla relazione depositata dal CTU incaricato, dott. era Persona_1 emerso che durante lo svolgimento dell'incarico professionale il non Parte_1 aveva mai assorbito gli importi corrisposti a titolo di superminimo ai vari lavoratori dipendenti, in violazione delle norme di settore, del relativo CCNL e delle previsioni contrattuali, e che gli importi che avrebbero potuto essere assorbiti dalla società ammontavano a euro 101.080,75 ed a euro 907,69.
1.1 Pertanto, ritenuta sussistente la responsabilità contrattuale del convenuto, inadempiente al proprio incarico non avendo egli proceduto all'assorbimento del superminimo dei dipendenti della società, come invece previsto nei contratti di assunzione, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno subito, quantificato in complessivi euro 101.988,44.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di Parte_1 autorizzare la chiamata in causa di;
nel merito, il Controparte_2 rigetto della domanda, tenuto conto che, in realtà, gli amministratori non avevano mai voluto assorbire gli aumenti contrattuali, come desumibile dalla condotta dagli stessi tenuta;
in via subordinata la riduzione del danno ex art. 1227 c.c.; in via di equità, dichiararsi non dovute le somme erogate a RO EN, , CP_3
e in via riconvenzionale, la condanna della CP_4 CP_5 ricorrente a pagargli l'importo di euro 8.018,82 (comprensiva di IVA e CP) di cui euro 1.100,00 per il saldo compenso per gli adempimenti dell'anno 2016, euro
120,00 per la presentazione all'INPS di una domanda di ravvedimento operoso ed euro 5.100,00 per l'indennità di mancato preavviso, oltre agli interessi ex art. 1284, IV comma. c.c. dal 19.7.2017.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva , la Controparte_2 quale si associava alle difese del convenuto evidenziando, comunque, i massimali e le franchigie previste nel contratto di assicurazione.
4. Con sentenza n. 1045/2023 il Tribunale di Verona accoglieva la domanda risarcitoria osservando che:
- il superminimo stipendiale, eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, è di norma “assorbibile”, cioè riducibile, in tutto o in parte, dai successivi aumenti retributivi;
pagina 5 di 15 - il consulente del lavoro – in assenza di prova (che lo stesso avrebbe dovuto fornire) circa l'effettiva volontà manifestata dalla società datrice di lavoro contraria a detto assorbimento e in mancanza di elementi atti a ricondurre i superminimi a particolari meriti o a speciali qualità od onerosità delle mansioni svolte dai lavoratori destinatari - avrebbe dovuto operare l'assorbimento. Non avendo adempiuto a tale incarico ricevuto, il professionista era incorso nella responsabilità contrattuale nei confronti della società attrice;
- in relazione al possibile ruolo rivestito dalla dipendente , CP_3
l'inquadramento della stessa e i compiti contrattualmente alla stessa demandati (comunicazione delle ferie, delle malattie, delle trasferte e delle ore prestate dal personale) escludevano che il professionista convenuto potesse avere desunto elementi significativi circa la volontà della società datrice di lavoro di non operare l'assorbimento dei superminimi nelle variazioni retributive intervenute;
- il danno era stato quantificato dal CTU ed era condivisibile quanto dallo stesso affermato in relazione all'assorbibilità dei superminimi anche relativamente alle eventuali integrazioni stipendiali regionali;
- infondata risultava, infine, la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto a titolo di indennità di mancato preavviso essendo stata la norma invocata (art. 17, III comma, dm 430/1992) abrogata;
- la somma riconosciuta in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno doveva essere rimborsata – nei limiti di polizza – dall'assicurazione terza chiamata.
5. Avverso detta sentenza ha proposto appello formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe e censurando il provvedimento impugnato sulla base dei motivi di seguito illustrati.
5.1 L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
5.2 Anche si è costituita proponendo appello Controparte_2 incidentale.
pagina 6 di 15 5.3 All'udienza del 27 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
6. Con l'atto di appello lamenta: Parte_1
1) l'errata valutazione delle prove e della volontà delle parti in ordine all'assorbimento del superminimo atteso che la teste aveva confermato Tes_1 che ogni qual volta vi era stato un aumento contrattuale ella aveva chiesto a se dovesse procedere all'assorbimento del superminimo ed ogni CP_3 volta aveva ricevuto da la risposta di non ridurre il superminimo CP_3 per evitare lamentele dei dipendenti. Di tale deposizione il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ritenendola contraddetta dalla testimonianza di CP_3
, quando quest'ultima, sorella dell'amministratore di
[...] Controparte_1 era non credibile e portatrice di un interesse economico confliggente con quello del convenuto, rientrando nei lavoratori beneficiati dal mancato assorbimento del superminimo e considerato che era suo interesse fornire una dichiarazione reticente per evitare che la decidesse di chiedere a lei e a suo marito CP_1 la restituzione delle maggiori somme indebitamente loro elargite. Inoltre, la dichiarazione resa dalla risulterebbe smentita dai documenti in atti (doc. CP_3
8). Rileverebbe, poi, la condotta della stessa società che non aveva mai realmente inteso restringere il superminimo (per non danneggiare il clan CP_3 che ne costituiva il principale beneficiario), come si desumerebbe dalla circostanza che nel gennaio 2022, in corrispondenza dell'ennesimo rinnovo del
CCNL, era stato riconosciuto ai lavoratori un aumento di euro 26,52 e il superminimo non era stato, ciò nonostante, toccato.
2) l'errata disapplicazione dell'art. 1227 c.c.: a) avrebbe concorso alla CP_1 produzione del danno nel momento in cui aveva approvato, mese per mese, le buste paga elaborate dall'appellato; b) la società aveva deciso di rinunciare a chiedere ai lavoratori la restituzione delle quote indebitamente percepite pur avendo la possibilità e il dovere di recuperare tali somme. La motivazione di tale decisione risiederebbe nel fatto che 43.857,34 dei 101.080,75 euro di maggiori esborsi legati al mancato assorbimento del superminimo erano andati pagina 7 di 15 a (sorella dell'amministratore unico e socio al 50% di ), a CP_3 CP_1
(cognato dell'amministratore unico e marito di ), a CP_5 CP_3
RO EN (cugina dell'amministratore unico) e a (zio CP_4 dell'amministratore unico e padre di , socio al 50% della CP_6 CP_1
);
[...]
3) l'errata inclusione degli aumenti ETR nella somma da risarcire. Secondo
l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel “concordare” con il CTU, quando il consulente di ufficio aveva rimesso al Giudice la valutazione sull'assorbibilità o meno di tali emolumenti. Comunque, i contratti di lavoro oggetto di causa prevederebbero l'assorbimento esclusivamente degli elementi retributivi nazionali e regionali ma, dal momento che il CTU aveva concordato sulla natura premiale degli emolumenti regionali in questione, essi non rientrerebbero nella previsione dell'assorbimento;
4) il mancato riconoscimento del compenso richiesto a saldo del 2016 (saldo compenso 2016 per euro 1.100,00; compenso aggiuntivo 2016 per presentazione all'INPS di una domanda di ravvedimento operoso, per ulteriori euro 120,00) e la disapplicazione delle norme sul preavviso (indennità di mancato preavviso, per euro 5.100,00). In relazione alle prime due voci nessuna contestazione era stata sollevata dalla ricorrente in primo grado, neppure sotto il profilo della congruità, mentre, in relazione al mancato preavviso, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'art. 17 DM n.
430/1992 non è stato abrogato, essendo state abrogate soltanto le tariffe professionali. Nella fattispecie il compenso dovrebbe essere riconosciuto nella misura richiesta stante la chiara previsione contrattuale.
6.1 propone appello incidentale aderendo alle censure Controparte_2 sollevate dall'appellante principale rilevando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare correttamente l'esito dell'istruttoria e la prova in ordine alla reale volontà della datrice di lavoro e, in via subordinata, per non avere considerato non assorbibili gli elementi premiali secondo l'ipotesi ricostruttiva sub n. 2 della
CTU preventiva, nonché nell'avere rigettato l'eccezione di corresponsabilità della danneggiata e di riduzione del danno, non avendo considerato che la datrice di pagina 8 di 15 lavoro aveva concorso nella produzione del danno approvando le buste paga dei dipendenti e che la stessa avrebbe potuto chiedere e ottenere dai dipendenti la ripetizione di quanto indebitamente dagli stessi percepito.
Nell'ipotesi di rigetto del gravame, la Compagnia rileva che dovrà essere confermata la statuizione di primo grado, anche in punto regolazione delle spese, non essendo stato impugnato il relativo capo della pronuncia di primo grado.
7. Così riassunte le censure formulate dall'appellante principale e dall'appellante incidentale, ritiene il Collegio che l'impugnazione proposta da Parte_1 sia parzialmente fondata e debba essere accolta nei limiti che di seguito si specificheranno.
7.1 I primi tre motivi dell'appello principale, al pari di quelli formulati dall'appellante incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
7.2 L'appellante principale pone particolare attenzione alla deposizione della sua teste, , dalla quale dovrebbe desumersi che la dipendente della Testimone_2 società appellata, , aveva il potere di disporre in relazione alle CP_3 retribuzioni da corrispondere ai dipendenti e che aveva dato precise indicazioni sulla non assorbibilità del superminimo. Si duole, pertanto, che il Tribunale non abbia valutato tale deposizione.
In realtà l'analisi compiuta dal Tribunale appare corretta atteso che il professionista doveva provare di avere adempiuto al suo incarico con perizia e diligenza ma tale prova non è stata dallo stesso fornita.
Come accertato dal CTU, e non contestato dal convenuto nel giudizio di primo grado, nel corso degli anni e in relazione agli aumenti stipendiali, non vi era stato assorbimento degli importi corrisposti a titolo di superminimo ai vari lavoratori dipendenti di (pag. 7 CTU), nonostante le previsioni contrattuali. Controparte_1
Una diversa disposizione doveva essere non solo oggetto di un nuovo accordo con i dipendenti, ma soprattutto provenire da chi era legittimato a prendere la relativa decisione.
Tale non era , la quale era soltanto una dipendente la cui attività si CP_3 esplicava nel comunicare al consulente del lavoro incaricato dalla società le ore pagina 9 di 15 lavorate dai dipendenti, le ferie e i permessi richiesti, i giorni di malattia di cui aveva usufruito il singolo dipendente.
Al di là della circostanza che la era dipendente del si osserva Tes_1 Parte_1 che quanto dalla stessa dichiarato non permette di ritenere provato che la CP_3 avesse il potere di decidere in relazione all'assorbimento o meno del superminimo in assenza di ulteriori elementi che confermino tale circostanza.
A diversa conclusione non porta l'esame del documento n. 8 prodotto dall'appellante: si tratta, infatti, di sole 8 mail inviate da allo studio CP_3 dal luglio 2013 all'agosto 2015, dal cui esame si desume che la predetta Parte_1 si limitava a comunicare e controllare i dati relativi ai dipendenti (ferie, permessi, malattia) contenuti nelle buste paga elaborate dal consulente del lavoro, senza, però, prendere decisioni in ordine ai corrispettivi agli stessi spettanti sulla base delle previsioni contrattuali.
Né è possibile affermare che alla fosse stato attribuito dal legale CP_3 rappresentante della società appellata un formale incarico di modificare i contratti di lavoro stipulati con i dipendenti della stessa: l'appellante richiama la mail dell'11.3.2016 (doc. 17 e non doc. 26 fascicolo ma dalla lettura della Parte_1 stessa si evince che l'amministratore della società, si era limitato CP_7
a invitare il consulente a non fornire dati aziendali direttamente ai dipendenti, anche relativi ai loro contratti, e a indicare , oltreché se stesso, quale CP_3 soggetto al quale fornire tali informazioni, senza delegarla o incaricarla di modificare le disposizioni contrattuali.
Rileva, inoltre, la circostanza che in detta mail il legale rappresentante della società indicava in la persona alla quale, invece, chiedere Parte_3 informazioni, in quanto incaricata con “procura con data certa”.
Tanto prova che formalizzava gli incarichi con apposito mandato Controparte_1 mentre, in relazione alla figura di , non risulta che alla stessa siano CP_3 stati conferiti formali incarichi di contenuto decisionale volti a modificare i contenuti dei contratti di lavoro e, in particolare, ad autorizzare il mancato assorbimento del superminimo.
pagina 10 di 15 Che tra i dipendenti di vi siano dei soggetti legati da vincoli Controparte_1 parentali con il legale rappresentane della stessa appare circostanza neutra trattandosi di società di capitali dotata di soggettività giuridica.
Pertanto, merita di essere condiviso quanto affermato dal Tribunale, precisamente che il consulente del lavoro avrebbe dovuto operare l'assorbimento del superminimo non avendo il medesimo provato che la società avesse manifestato l'effettiva volontà di non procedere a detto assorbimento.
7.3 Deve escludersi che nella fattispecie sia riconoscibile un concorso di colpa della società appellata, stante quanto sopra esposto in relazione alle effettive competenze della dipendente , e non essendo emersi elementi da cui CP_3 dedurre che la società avesse avuto consapevolezza del mancato assorbimento del superminimo e, tantomeno, che lo avesse autorizzato.
La circostanza che abbia, o meno, successivamente ai fatti di Controparte_1 causa proceduto all'assorbimento del superminimo appare irrilevante, sia perché la deduzione dell'appellante consegue alla comparazione di poche buste paga relative a un limitato periodo di tempo, sia perché quello che viene in rilievo nella fattispecie è l'inadempimento del consulente del lavoro fino all'anno 2016.
Peraltro, i dipendenti avrebbero potuto sostenere che, a fronte delle circostanze di fatto in base alle quali, per fatti concludenti, si era modificata l'originaria volontà delle parti, precisamente modificare la natura del superminimo rendendolo non assorbibile, sarebbe stato onere della società dimostrare la revocabilità dei superminimi, onere difficile da soddisfare tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi), integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali – tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire pagina 11 di 15 un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda – agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. n.
31204/2021, Cass. n. 3296/2016, Cass. n. 5882/2010).
7.4 Non può essere condivisa la tesi sostenuta dalle parti appellanti, secondo cui la società avrebbe dovuto richiedere ai dipendenti la restituzione di quanto indebitamente incassato, atteso che la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli, costituisce trattamento di miglior favore, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass., sez. lav., n. 19923 del 22 settembre 2014).
Pertanto, potendo il datore di lavoro erogare un trattamento più favorevole di quello previso nel contratto, nel caso in cui lo stesso voglia ottenerne la restituzione, dovrà dimostrare che la maggiore retribuzione sia stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente ex artt. 1429 e 1431 c.c.
(Cass., lav., n. 46 del 3 gennaio 2017), ipotesi che non ricorre nella fattispecie.
7.5 Infondata è anche la censura relativa all'inclusione degli aumenti ETR nella somma da risarcire: il CTU, sebbene abbia condiviso l'osservazione del consulente di parte del circa la natura premiale degli elementi regionali, ha Parte_1 correttamente ritenuto di assorbirli in quanto erano stati espressamente indicati nelle lettere di assunzione dei dipendenti tra le voci che avrebbero assorbito il superminimo, ossia “retribuzioni derivanti da integrativi regionali e provinciali”.
8. Fondato è, invece, l'ultimo motivo dell'appello principale.
I compensi richiesti dal rag. precisamente il saldo compenso 2016 Parte_1
(euro 1.100,00) e il compenso aggiuntivo 2016 per presentazione all'INPS di una domanda di ravvedimento operoso (euro 120,00) sono pacificamente dovuti al predetto, tanto che la società appellata non ne ha mai contestato né la riconoscibilità, né la congruità.
Parimenti dovuta è la somma di euro 5.100,00 richiesta dall'appellante principale a titolo di mancato preavviso in applicazione di quanto previsto nel contratto di conferimento incarico del 29.7.2009.
pagina 12 di 15 Infatti, all'art. 1 di detto contratto, di durata annuale, le parti, richiamando la previsione di cui all'art. 17 dm 430/1992, avevano previsto che il contratto si sarebbe rinnovato anche per l'anno successivo, a meno che non fosse intervenuta formale disdetta con sei mesi di anticipo, e all'art. 9 avevano espressamente previsto la possibilità per la società di recedere dal contratto e le conseguenze del mancato rispetto del termine di preavviso. ha esercitato il recesso il 16.1.2017 e a tale recesso è Controparte_1 conseguito l'obbligo per la società di corrispondere al consulente del lavoro una somma pari all'80% dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale (80% di euro 6.497,50 corrisposti da nell'anno Controparte_1
2016, pari a euro 5.198,60, importo arrotondato nella parcella 19/2017 in euro
5.100,00).
Prive di pregio sono le osservazioni svolte sul punto dall'appellata, non soltanto perché l'art. 17 dm 430/1992 non è stato abrogato, essendo state abrogate le sole tariffe professionali, ma soprattutto perché è lo stesso contratto stipulato dalle parti che prevedeva (artt. 1 e 9) che l'eventuale disdetta, da parte della società, dovesse essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza e che in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, o tardiva comunicazione del recesso, al consulente del lavoro sarebbe spettato un elemento patrimoniale, come previsto dall'art. 17, III comma, dm 431/1992, quindi “un compenso pari all'80 per cento dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale”.
8.1 Consegue, pertanto la condanna di a corrispondere a Controparte_1 la somma di euro 6.320,00 (euro 1.100,00 + euro 120,00 + Parte_1 euro 5.100,00), oltre IVA e CP, con interessi legali dalla domanda alla data del 27 giugno 2021 e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale (28 febbraio 2021) al saldo.
9. Stante il parziale accoglimento dell'appello principale, dovendosi procedere a una valutazione complessiva dell'esito della lite, tenuto conto che comunque pagina 13 di 15 è soccombente rispetto alle domande formulate da Parte_1 [...]
le spese di lite devono essere poste a carico del primo per Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate, quanto al primo grado, nella misura già tassata dal Tribunale e quanto al presente grado come in dispositivo
(scaglione euro 52.001,00 – euro 260.00,00), secondo parametri minimi, stante il parziale accoglimento dell'appello principale, senza fase istruttoria.
9.1 Le spese di lite del presente grado, liquidate in favore dell'appellata e poste a carico del dovranno essere rimborsate a quest'ultimo da Parte_1 [...]
nei limiti di polizza. Controparte_2
10. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_2 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1045/2023, emessa dal Tribunale di Verona, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna Controparte_1
a corrispondere a la somma complessiva di euro
[...] Parte_1
6.320,00, oltre IVA e CP, con interessi legali dalla domanda alla data del 27 giugno 2021 e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale (28 giugno 2021) al saldo;
- condanna a corrispondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo
[...] grado (compreso l'ATP e le spese di CTU) nella misura di complessivi euro
15.000,00, oltre accessori se dovuti, e quanto al presente grado in euro
4.997,00 per compensi, oltre spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge;
- condanna a tenere indenne di Controparte_2 Parte_1 quanto da questi dovuto all'appellata per le spese di lite del presente grado;
- dichiara la sussistenza presupposti per il versamento da parte di CP_2
pagina 14 di 15 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_2 quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
EN RO
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa EN RO Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1175 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivan Vincenzi e Gino Veroni ed elettivamente domiciliato a Carpi (MO), piazza dei Martiri n. 42, presso lo studio dell'avv.
Vincenzi; appellante principale contro
(C.F./P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Ruffo ed elettivamente domiciliata a
Verona, via Filopanti n. 2/A, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. - P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Simeoni ed elettivamente domiciliata a
Verona, via Scalzi n. 20, presso lo studio del difensore;
appellante incidentale pagina 1 di 15 Oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 1045/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Contrariis reiectis, voglia questa Ecc.mo Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, per le causali esposte nell'atto di appello principale, accogliere le domande svolte in primo grado dalla parte qui appellante principale, che qui si vanno a riprecisare alla luce della nuova fase processuale:
A. nei confronti di Controparte_1
1) nel merito, respingersi la domanda della medesima società in primo grado e le conclusioni dalla stessa rassegnate in appello perché infondate in fatto ed in diritto,
2) nel merito, in via subordinata e salvo ulteriore impugnazione: in caso di accertamento di responsabilità del rag. ridursi in via di equità l'entità Parte_1 del danno ex art. 1227 c.c per l'inerzia colposa della Controparte_1
3) nel merito, in via subordinata e salvo ulteriore impugnazione: in caso di accertamento di responsabilità del rag. dichiarare in via di equità non Parte_1 dovute le somme erogate ai RO EN, , e CP_3 CP_4 CP_5
[...]
4) in via riconvenzionale, per le causali esposte, dirsi tenuta e condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_1
Villafranca di Verona (VR), Viale del Lavoro n. 22, cf. , a pagare al P.IVA_1 rag. la somma di € 8.018,82 (da cui detrarsi all'atto del Parte_1 pagamento la somma di € 1.264,00 a titolo di ritenuta d'acconto) oltre agli interessi ex art. 1284, IV comma. c.p.c. dal 19.7.2017,
5) con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
B. Nei confronti della terza chiamata . Controparte_2
1) respingersi il suo appello incidentale solo per la parte confliggente o incompatibile con l'appello principale,
2) in via subordinata e salvo ulteriore impugnazione, nell'ipotesi che il rag.
sia condannato al risarcimento di danni in favore di Parte_1 [...] dirsi tenuta e condannarsi , in persona del Parte_2 Controparte_2
pagina 2 di 15 legale rappresentante pro tempore, con sede in legale e direzione in Roma via
Cesare Pavese n. 385, cf. , a tenere indenne a manlevare il rag. P.IVA_2
di quanto questi sia tenuto a pagare e ciò nei limiti previsti Parte_1 dalla polizza stipulata,
3) con rifusione delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio.
C. Disporsi in ogni caso la restituzione della somma di € 13.038,58 pagata dal
Rag. a Tre Erre Imipianti srl con valuta 6 luglio 2023 (rif. doc. 3 Parte_1 depositato con le note scritte per l'udienza del 29.11.2023), in ottemperanza della sentenza impugnata, oltre interessi al tasso di mora da tale data al saldo.
Per CP_1 Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza reietta,
In via principale
Rigettarsi le domande proposte dal rag. e da Parte_1 [...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, Controparte_2 confermare integralmente la sentenza di primo grado.
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
Si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento di primo grado rubricato al
n. RG 2895/2021, Tribunale di Verona, Giudice Istruttore dott. Fontana
Francesco.
Per Controparte_2
In via principale
1. Accogliersi l'appello principale e incidentale e, in riforma dei capi A) e C) dell'impugnata sentenza 1045/2023 del Tribunale di Verona, disporsi:
In via principale
- il rigetto della domanda di Controparte_1
In via subordinata
- la riduzione del danno risarcibile tenendo conto della ricostruzione operata sub ipotesi n. 2) di ctu;
pagina 3 di 15 - la riduzione del danno risarcibile a sensi dell'art. 1227 c.c. in considerazione del concorso della condotta di Controparte_1
2. Disporsi la restituzione delle somme versate dalla compagnia in adempimento della sentenza impugnata pari ad € 117.346,42.
3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via di estremo subordine
1. In ipotesi di conferma dell'impugnata sentenza, ritenersi
[...]
tenuta a prestare la garanzia assicurativa a sensi di polizza e nei Controparte_2 limiti di massimale e franchigia contrattuali, dandosi atto dell'integrale adempimento della statuizione di primo grado.
2. Confermarsi l'impugnata sentenza in punto regolazione delle spese di lite di primo grado.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio il Controparte_1 rag. esponendo che: Parte_1
- con lettera del 29.7.2009 aveva incaricato il di occuparsi di tutti gli Parte_1 adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei propri lavoratori;
- il 16.1.2017 aveva disdettato il suddetto contratto di consulenza, non volendo più beneficiare dell'attività professionale del e successivamente a Parte_1 tale disdetta il consulente del lavoro le aveva inviato il preavviso relativo all'ultima attività realizzata, unitamente a una penale per il mancato preavviso;
- a seguito di verifiche aveva appurato che, durante lo svolgimento del suo incarico di consulente del lavoro, il non aveva mai provveduto Parte_1 all'assorbimento dei superminimi contrattualizzati nei confronti di alcuni dipendenti della società, creandole in tal modo un ingente danno;
- non avendo avuto i riscontri richiesti da parte del professionista, al fine di accertare l'effettivo inadempimento del e la relativa quantificazione Parte_1 del danno causato, aveva chiesto (17.12.2018), ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., una consulenza tecnica preventiva;
pagina 4 di 15 - dalla relazione depositata dal CTU incaricato, dott. era Persona_1 emerso che durante lo svolgimento dell'incarico professionale il non Parte_1 aveva mai assorbito gli importi corrisposti a titolo di superminimo ai vari lavoratori dipendenti, in violazione delle norme di settore, del relativo CCNL e delle previsioni contrattuali, e che gli importi che avrebbero potuto essere assorbiti dalla società ammontavano a euro 101.080,75 ed a euro 907,69.
1.1 Pertanto, ritenuta sussistente la responsabilità contrattuale del convenuto, inadempiente al proprio incarico non avendo egli proceduto all'assorbimento del superminimo dei dipendenti della società, come invece previsto nei contratti di assunzione, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno subito, quantificato in complessivi euro 101.988,44.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di Parte_1 autorizzare la chiamata in causa di;
nel merito, il Controparte_2 rigetto della domanda, tenuto conto che, in realtà, gli amministratori non avevano mai voluto assorbire gli aumenti contrattuali, come desumibile dalla condotta dagli stessi tenuta;
in via subordinata la riduzione del danno ex art. 1227 c.c.; in via di equità, dichiararsi non dovute le somme erogate a RO EN, , CP_3
e in via riconvenzionale, la condanna della CP_4 CP_5 ricorrente a pagargli l'importo di euro 8.018,82 (comprensiva di IVA e CP) di cui euro 1.100,00 per il saldo compenso per gli adempimenti dell'anno 2016, euro
120,00 per la presentazione all'INPS di una domanda di ravvedimento operoso ed euro 5.100,00 per l'indennità di mancato preavviso, oltre agli interessi ex art. 1284, IV comma. c.c. dal 19.7.2017.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva , la Controparte_2 quale si associava alle difese del convenuto evidenziando, comunque, i massimali e le franchigie previste nel contratto di assicurazione.
4. Con sentenza n. 1045/2023 il Tribunale di Verona accoglieva la domanda risarcitoria osservando che:
- il superminimo stipendiale, eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, è di norma “assorbibile”, cioè riducibile, in tutto o in parte, dai successivi aumenti retributivi;
pagina 5 di 15 - il consulente del lavoro – in assenza di prova (che lo stesso avrebbe dovuto fornire) circa l'effettiva volontà manifestata dalla società datrice di lavoro contraria a detto assorbimento e in mancanza di elementi atti a ricondurre i superminimi a particolari meriti o a speciali qualità od onerosità delle mansioni svolte dai lavoratori destinatari - avrebbe dovuto operare l'assorbimento. Non avendo adempiuto a tale incarico ricevuto, il professionista era incorso nella responsabilità contrattuale nei confronti della società attrice;
- in relazione al possibile ruolo rivestito dalla dipendente , CP_3
l'inquadramento della stessa e i compiti contrattualmente alla stessa demandati (comunicazione delle ferie, delle malattie, delle trasferte e delle ore prestate dal personale) escludevano che il professionista convenuto potesse avere desunto elementi significativi circa la volontà della società datrice di lavoro di non operare l'assorbimento dei superminimi nelle variazioni retributive intervenute;
- il danno era stato quantificato dal CTU ed era condivisibile quanto dallo stesso affermato in relazione all'assorbibilità dei superminimi anche relativamente alle eventuali integrazioni stipendiali regionali;
- infondata risultava, infine, la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto a titolo di indennità di mancato preavviso essendo stata la norma invocata (art. 17, III comma, dm 430/1992) abrogata;
- la somma riconosciuta in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno doveva essere rimborsata – nei limiti di polizza – dall'assicurazione terza chiamata.
5. Avverso detta sentenza ha proposto appello formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe e censurando il provvedimento impugnato sulla base dei motivi di seguito illustrati.
5.1 L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
5.2 Anche si è costituita proponendo appello Controparte_2 incidentale.
pagina 6 di 15 5.3 All'udienza del 27 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
6. Con l'atto di appello lamenta: Parte_1
1) l'errata valutazione delle prove e della volontà delle parti in ordine all'assorbimento del superminimo atteso che la teste aveva confermato Tes_1 che ogni qual volta vi era stato un aumento contrattuale ella aveva chiesto a se dovesse procedere all'assorbimento del superminimo ed ogni CP_3 volta aveva ricevuto da la risposta di non ridurre il superminimo CP_3 per evitare lamentele dei dipendenti. Di tale deposizione il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ritenendola contraddetta dalla testimonianza di CP_3
, quando quest'ultima, sorella dell'amministratore di
[...] Controparte_1 era non credibile e portatrice di un interesse economico confliggente con quello del convenuto, rientrando nei lavoratori beneficiati dal mancato assorbimento del superminimo e considerato che era suo interesse fornire una dichiarazione reticente per evitare che la decidesse di chiedere a lei e a suo marito CP_1 la restituzione delle maggiori somme indebitamente loro elargite. Inoltre, la dichiarazione resa dalla risulterebbe smentita dai documenti in atti (doc. CP_3
8). Rileverebbe, poi, la condotta della stessa società che non aveva mai realmente inteso restringere il superminimo (per non danneggiare il clan CP_3 che ne costituiva il principale beneficiario), come si desumerebbe dalla circostanza che nel gennaio 2022, in corrispondenza dell'ennesimo rinnovo del
CCNL, era stato riconosciuto ai lavoratori un aumento di euro 26,52 e il superminimo non era stato, ciò nonostante, toccato.
2) l'errata disapplicazione dell'art. 1227 c.c.: a) avrebbe concorso alla CP_1 produzione del danno nel momento in cui aveva approvato, mese per mese, le buste paga elaborate dall'appellato; b) la società aveva deciso di rinunciare a chiedere ai lavoratori la restituzione delle quote indebitamente percepite pur avendo la possibilità e il dovere di recuperare tali somme. La motivazione di tale decisione risiederebbe nel fatto che 43.857,34 dei 101.080,75 euro di maggiori esborsi legati al mancato assorbimento del superminimo erano andati pagina 7 di 15 a (sorella dell'amministratore unico e socio al 50% di ), a CP_3 CP_1
(cognato dell'amministratore unico e marito di ), a CP_5 CP_3
RO EN (cugina dell'amministratore unico) e a (zio CP_4 dell'amministratore unico e padre di , socio al 50% della CP_6 CP_1
);
[...]
3) l'errata inclusione degli aumenti ETR nella somma da risarcire. Secondo
l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel “concordare” con il CTU, quando il consulente di ufficio aveva rimesso al Giudice la valutazione sull'assorbibilità o meno di tali emolumenti. Comunque, i contratti di lavoro oggetto di causa prevederebbero l'assorbimento esclusivamente degli elementi retributivi nazionali e regionali ma, dal momento che il CTU aveva concordato sulla natura premiale degli emolumenti regionali in questione, essi non rientrerebbero nella previsione dell'assorbimento;
4) il mancato riconoscimento del compenso richiesto a saldo del 2016 (saldo compenso 2016 per euro 1.100,00; compenso aggiuntivo 2016 per presentazione all'INPS di una domanda di ravvedimento operoso, per ulteriori euro 120,00) e la disapplicazione delle norme sul preavviso (indennità di mancato preavviso, per euro 5.100,00). In relazione alle prime due voci nessuna contestazione era stata sollevata dalla ricorrente in primo grado, neppure sotto il profilo della congruità, mentre, in relazione al mancato preavviso, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'art. 17 DM n.
430/1992 non è stato abrogato, essendo state abrogate soltanto le tariffe professionali. Nella fattispecie il compenso dovrebbe essere riconosciuto nella misura richiesta stante la chiara previsione contrattuale.
6.1 propone appello incidentale aderendo alle censure Controparte_2 sollevate dall'appellante principale rilevando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare correttamente l'esito dell'istruttoria e la prova in ordine alla reale volontà della datrice di lavoro e, in via subordinata, per non avere considerato non assorbibili gli elementi premiali secondo l'ipotesi ricostruttiva sub n. 2 della
CTU preventiva, nonché nell'avere rigettato l'eccezione di corresponsabilità della danneggiata e di riduzione del danno, non avendo considerato che la datrice di pagina 8 di 15 lavoro aveva concorso nella produzione del danno approvando le buste paga dei dipendenti e che la stessa avrebbe potuto chiedere e ottenere dai dipendenti la ripetizione di quanto indebitamente dagli stessi percepito.
Nell'ipotesi di rigetto del gravame, la Compagnia rileva che dovrà essere confermata la statuizione di primo grado, anche in punto regolazione delle spese, non essendo stato impugnato il relativo capo della pronuncia di primo grado.
7. Così riassunte le censure formulate dall'appellante principale e dall'appellante incidentale, ritiene il Collegio che l'impugnazione proposta da Parte_1 sia parzialmente fondata e debba essere accolta nei limiti che di seguito si specificheranno.
7.1 I primi tre motivi dell'appello principale, al pari di quelli formulati dall'appellante incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
7.2 L'appellante principale pone particolare attenzione alla deposizione della sua teste, , dalla quale dovrebbe desumersi che la dipendente della Testimone_2 società appellata, , aveva il potere di disporre in relazione alle CP_3 retribuzioni da corrispondere ai dipendenti e che aveva dato precise indicazioni sulla non assorbibilità del superminimo. Si duole, pertanto, che il Tribunale non abbia valutato tale deposizione.
In realtà l'analisi compiuta dal Tribunale appare corretta atteso che il professionista doveva provare di avere adempiuto al suo incarico con perizia e diligenza ma tale prova non è stata dallo stesso fornita.
Come accertato dal CTU, e non contestato dal convenuto nel giudizio di primo grado, nel corso degli anni e in relazione agli aumenti stipendiali, non vi era stato assorbimento degli importi corrisposti a titolo di superminimo ai vari lavoratori dipendenti di (pag. 7 CTU), nonostante le previsioni contrattuali. Controparte_1
Una diversa disposizione doveva essere non solo oggetto di un nuovo accordo con i dipendenti, ma soprattutto provenire da chi era legittimato a prendere la relativa decisione.
Tale non era , la quale era soltanto una dipendente la cui attività si CP_3 esplicava nel comunicare al consulente del lavoro incaricato dalla società le ore pagina 9 di 15 lavorate dai dipendenti, le ferie e i permessi richiesti, i giorni di malattia di cui aveva usufruito il singolo dipendente.
Al di là della circostanza che la era dipendente del si osserva Tes_1 Parte_1 che quanto dalla stessa dichiarato non permette di ritenere provato che la CP_3 avesse il potere di decidere in relazione all'assorbimento o meno del superminimo in assenza di ulteriori elementi che confermino tale circostanza.
A diversa conclusione non porta l'esame del documento n. 8 prodotto dall'appellante: si tratta, infatti, di sole 8 mail inviate da allo studio CP_3 dal luglio 2013 all'agosto 2015, dal cui esame si desume che la predetta Parte_1 si limitava a comunicare e controllare i dati relativi ai dipendenti (ferie, permessi, malattia) contenuti nelle buste paga elaborate dal consulente del lavoro, senza, però, prendere decisioni in ordine ai corrispettivi agli stessi spettanti sulla base delle previsioni contrattuali.
Né è possibile affermare che alla fosse stato attribuito dal legale CP_3 rappresentante della società appellata un formale incarico di modificare i contratti di lavoro stipulati con i dipendenti della stessa: l'appellante richiama la mail dell'11.3.2016 (doc. 17 e non doc. 26 fascicolo ma dalla lettura della Parte_1 stessa si evince che l'amministratore della società, si era limitato CP_7
a invitare il consulente a non fornire dati aziendali direttamente ai dipendenti, anche relativi ai loro contratti, e a indicare , oltreché se stesso, quale CP_3 soggetto al quale fornire tali informazioni, senza delegarla o incaricarla di modificare le disposizioni contrattuali.
Rileva, inoltre, la circostanza che in detta mail il legale rappresentante della società indicava in la persona alla quale, invece, chiedere Parte_3 informazioni, in quanto incaricata con “procura con data certa”.
Tanto prova che formalizzava gli incarichi con apposito mandato Controparte_1 mentre, in relazione alla figura di , non risulta che alla stessa siano CP_3 stati conferiti formali incarichi di contenuto decisionale volti a modificare i contenuti dei contratti di lavoro e, in particolare, ad autorizzare il mancato assorbimento del superminimo.
pagina 10 di 15 Che tra i dipendenti di vi siano dei soggetti legati da vincoli Controparte_1 parentali con il legale rappresentane della stessa appare circostanza neutra trattandosi di società di capitali dotata di soggettività giuridica.
Pertanto, merita di essere condiviso quanto affermato dal Tribunale, precisamente che il consulente del lavoro avrebbe dovuto operare l'assorbimento del superminimo non avendo il medesimo provato che la società avesse manifestato l'effettiva volontà di non procedere a detto assorbimento.
7.3 Deve escludersi che nella fattispecie sia riconoscibile un concorso di colpa della società appellata, stante quanto sopra esposto in relazione alle effettive competenze della dipendente , e non essendo emersi elementi da cui CP_3 dedurre che la società avesse avuto consapevolezza del mancato assorbimento del superminimo e, tantomeno, che lo avesse autorizzato.
La circostanza che abbia, o meno, successivamente ai fatti di Controparte_1 causa proceduto all'assorbimento del superminimo appare irrilevante, sia perché la deduzione dell'appellante consegue alla comparazione di poche buste paga relative a un limitato periodo di tempo, sia perché quello che viene in rilievo nella fattispecie è l'inadempimento del consulente del lavoro fino all'anno 2016.
Peraltro, i dipendenti avrebbero potuto sostenere che, a fronte delle circostanze di fatto in base alle quali, per fatti concludenti, si era modificata l'originaria volontà delle parti, precisamente modificare la natura del superminimo rendendolo non assorbibile, sarebbe stato onere della società dimostrare la revocabilità dei superminimi, onere difficile da soddisfare tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi), integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali – tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire pagina 11 di 15 un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda – agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. n.
31204/2021, Cass. n. 3296/2016, Cass. n. 5882/2010).
7.4 Non può essere condivisa la tesi sostenuta dalle parti appellanti, secondo cui la società avrebbe dovuto richiedere ai dipendenti la restituzione di quanto indebitamente incassato, atteso che la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli, costituisce trattamento di miglior favore, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass., sez. lav., n. 19923 del 22 settembre 2014).
Pertanto, potendo il datore di lavoro erogare un trattamento più favorevole di quello previso nel contratto, nel caso in cui lo stesso voglia ottenerne la restituzione, dovrà dimostrare che la maggiore retribuzione sia stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente ex artt. 1429 e 1431 c.c.
(Cass., lav., n. 46 del 3 gennaio 2017), ipotesi che non ricorre nella fattispecie.
7.5 Infondata è anche la censura relativa all'inclusione degli aumenti ETR nella somma da risarcire: il CTU, sebbene abbia condiviso l'osservazione del consulente di parte del circa la natura premiale degli elementi regionali, ha Parte_1 correttamente ritenuto di assorbirli in quanto erano stati espressamente indicati nelle lettere di assunzione dei dipendenti tra le voci che avrebbero assorbito il superminimo, ossia “retribuzioni derivanti da integrativi regionali e provinciali”.
8. Fondato è, invece, l'ultimo motivo dell'appello principale.
I compensi richiesti dal rag. precisamente il saldo compenso 2016 Parte_1
(euro 1.100,00) e il compenso aggiuntivo 2016 per presentazione all'INPS di una domanda di ravvedimento operoso (euro 120,00) sono pacificamente dovuti al predetto, tanto che la società appellata non ne ha mai contestato né la riconoscibilità, né la congruità.
Parimenti dovuta è la somma di euro 5.100,00 richiesta dall'appellante principale a titolo di mancato preavviso in applicazione di quanto previsto nel contratto di conferimento incarico del 29.7.2009.
pagina 12 di 15 Infatti, all'art. 1 di detto contratto, di durata annuale, le parti, richiamando la previsione di cui all'art. 17 dm 430/1992, avevano previsto che il contratto si sarebbe rinnovato anche per l'anno successivo, a meno che non fosse intervenuta formale disdetta con sei mesi di anticipo, e all'art. 9 avevano espressamente previsto la possibilità per la società di recedere dal contratto e le conseguenze del mancato rispetto del termine di preavviso. ha esercitato il recesso il 16.1.2017 e a tale recesso è Controparte_1 conseguito l'obbligo per la società di corrispondere al consulente del lavoro una somma pari all'80% dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale (80% di euro 6.497,50 corrisposti da nell'anno Controparte_1
2016, pari a euro 5.198,60, importo arrotondato nella parcella 19/2017 in euro
5.100,00).
Prive di pregio sono le osservazioni svolte sul punto dall'appellata, non soltanto perché l'art. 17 dm 430/1992 non è stato abrogato, essendo state abrogate le sole tariffe professionali, ma soprattutto perché è lo stesso contratto stipulato dalle parti che prevedeva (artt. 1 e 9) che l'eventuale disdetta, da parte della società, dovesse essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza e che in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, o tardiva comunicazione del recesso, al consulente del lavoro sarebbe spettato un elemento patrimoniale, come previsto dall'art. 17, III comma, dm 431/1992, quindi “un compenso pari all'80 per cento dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale”.
8.1 Consegue, pertanto la condanna di a corrispondere a Controparte_1 la somma di euro 6.320,00 (euro 1.100,00 + euro 120,00 + Parte_1 euro 5.100,00), oltre IVA e CP, con interessi legali dalla domanda alla data del 27 giugno 2021 e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale (28 febbraio 2021) al saldo.
9. Stante il parziale accoglimento dell'appello principale, dovendosi procedere a una valutazione complessiva dell'esito della lite, tenuto conto che comunque pagina 13 di 15 è soccombente rispetto alle domande formulate da Parte_1 [...]
le spese di lite devono essere poste a carico del primo per Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate, quanto al primo grado, nella misura già tassata dal Tribunale e quanto al presente grado come in dispositivo
(scaglione euro 52.001,00 – euro 260.00,00), secondo parametri minimi, stante il parziale accoglimento dell'appello principale, senza fase istruttoria.
9.1 Le spese di lite del presente grado, liquidate in favore dell'appellata e poste a carico del dovranno essere rimborsate a quest'ultimo da Parte_1 [...]
nei limiti di polizza. Controparte_2
10. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_2 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1045/2023, emessa dal Tribunale di Verona, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna Controparte_1
a corrispondere a la somma complessiva di euro
[...] Parte_1
6.320,00, oltre IVA e CP, con interessi legali dalla domanda alla data del 27 giugno 2021 e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale (28 giugno 2021) al saldo;
- condanna a corrispondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo
[...] grado (compreso l'ATP e le spese di CTU) nella misura di complessivi euro
15.000,00, oltre accessori se dovuti, e quanto al presente grado in euro
4.997,00 per compensi, oltre spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge;
- condanna a tenere indenne di Controparte_2 Parte_1 quanto da questi dovuto all'appellata per le spese di lite del presente grado;
- dichiara la sussistenza presupposti per il versamento da parte di CP_2
pagina 14 di 15 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_2 quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
EN RO
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