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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1330/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1330/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto compensi derivanti da contratto d'appalto, tra:
in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
Francesco Calvelli, del Foro di Cosenza, come da delibera della Giunta comunale n. 89 del 17.6.2019 e da mandato rilasciato in calce all'atto di appello;
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_1 Controparte_2
con sede in Mondovì (CN), via Torino n. 10, rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...]
1 DO PI, LE SI e LO IA, come da mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia l'On.le Corte Pt_1 Parte_1
d'Appello di Catanzaro, in accoglimento del presente gravame, previa inibitoria della provvisoria esecutività, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 386/2019, emessa dal Tribunale di Paola, revocare il d.i. 172/2012, sempre del Tribunale di Paola, rideterminando l'eventuale credito dell'appellata nella misura massima di €.12.543,91. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”. per il procuratore dell'appellata “Voglia l'illustrissima Corte Controparte_1
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 1) dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 348 bis;
2) confermare integralmente la sentenza appellata n. 386/2019 resa dal Tribunale di Paola il 16.05.2019; 3)in via subordinata: dichiarare tenuta e condannare parte appellante al Parte_3 pagamento dell'importo di euro 78.051,62 per le causali enunciate in premessa, oppure della somma accertanda all'esito del giudizio, oltre interessi moratori di legge, dal giorno della domanda al soddisfo;
4) in ogni caso, con il favore delle spese delle competenze di cause di entrambi i gradi del giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Paola
Con atto di citazione spedito per la notificazione il 12.11.2012, il Parte_1 ha convenuto il giudizio la società (successivamente divenuta Controparte_2
davanti al Tribunale di Paola, proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 172/2012, emesso dal suddetto Tribunale in data 21.9.2012, con il
2 quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 78.051,62, oltre accessori di legge e spese di procedura monitoria, in favore della società convenuta, a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte in esecuzione del contratto di appalto stipulato il
2.12.2010, avente ad oggetto il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.
Il a fondamento dell'opposizione, ha sostenuto: a) l'inidoneità delle fatture Pt_1 poste a fondamento della domanda monitoria a comprovare il credito, peraltro, contestato;
b) le numerose inadempienze della società opposta, la quale: 1) a seguito del sequestro preventivo dei ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada accertate tramite autovelox, disposto il 27.5.2011 al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola, aveva richiesto la risoluzione del contratto, anziché limitarsi alla sospensione dell'attività di riscossione relativa ai ruoli suddetti e proseguire con l'attività di riscossione delle entrate di diversa natura;
2) non aveva trasmesso i dati relativi ai debitori, necessari per le verifiche preliminari al pagamento delle prestazioni oggetto delle fatture;
3) non aveva assunto la rappresentanza legale in giudizio in nome e per conto del come previsto dal bando di gara. Ha chiesto, Pt_1 quindi, la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
La società opposta, costituitasi in giudizio con comparsa depositata in cancelleria il
24.4.2013, ha contestato il fondamento dell'opposizione e sostenuto la legittimità del credito vantato, rilevando, in sintesi, che: a) le fatture rappresentavano idonei documenti per sostenere la pretesa in via monitoria;
b) il corrispettivo dovuto alla società opposta si ricavava dalla percentuale, prevista in contratto, di quanto incassato, tramite accredito diretto, dal il quale avrebbe dovuto, piuttosto, trasmettere alla società, ogni Pt_1 quindici giorni, il flusso di versamenti ed incassi;
c) il nel resto, non aveva Pt_1 contestato di avere incassato le somme riportate nelle fatture, limitandosi a lamentare il mancato inoltro di un prospetto riepilogativo che la società opposta, ad ogni modo, produceva in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
d) nessuna inadempienza era addebitabile ad per la sospensione dell'attività di riscossione, Controparte_2 posto che essa era stata disposta dal con provvedimento comunicato il Pt_1
27.5.2011, al quale era seguita la comunicazione della società del 7.6.2011, con cui aveva evidenziato che la sospensione non avrebbe consentito la prosecuzione dell'attività; e)
d'altra parte, il era in mora con i pagamenti ed era a conoscenza, fin dalla Pt_1 stipulazione del contratto, della problematica che aveva determinato il sequestro nell'ambito del procedimento penale;
f) il credito oggetto di causa derivava da incassi già
3 avvenuti al momento della risoluzione del contratto;
g) nessun obbligo di rappresentanza legale la società opposta aveva assunto con il contratto di appalto;
h) a seguito della emissione di ulteriori fatture per prestazioni rese, il credito ammontava alla maggiore somma di euro 89.797,08. Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna del opponente al pagamento della somma accertata in Pt_1 giudizio.
Ammesse le prove (v. l'ordinanza del 10.4.2014) ed esaurita l'istruttoria, consistita nella produzione documentale delle parti e nella escussione dei testimoni (sono stati esaminati e entrambi dipendenti del Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 nonché, con prova delegata al Tribunale di Cuneo, , e Persona_1 Persona_2
dipendenti della società opposta), le parti hanno precisato le rispettive Persona_3 conclusioni all'udienza del 16.5.2019 ed il Tribunale di Paola ha le ha invitate a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito, è stata emessa la sentenza n.
386/2019, con cui è stata respinta l'opposizione.
2. La sentenza del Tribunale di Paola resa all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 386/2019, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il Tribunale ha ritenuto che: a) la società opposta, nella veste di creditrice sostanziale, aveva assolto l'onere di provare la fonte contrattuale del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione di pagamento in capo al mediante la produzione del Pt_1 contratto di appalto stipulato il 2.12.2010 e la documentazione attestante le prestazioni eseguite, trovando fondamento il credito non già nelle fatture commerciali, ma nel contratto;
b) le somme pretese corrispondevano, del resto, alla percentuale contrattualmente pattuita (pari al 16,38 per cento) delle entrate che il aveva Pt_1 dichiarato di aver incassato;
c) quanto al rilievo del sequestro preventivo dei ruoli, la risoluzione del contratto era stata comunicata soltanto il 27.5.2011, mentre le prestazioni oggetto di pagamento riguardavano un periodo anteriore a tale data e, del resto, il sequestro dei ruoli si riferiva ad attività svolte in epoca antecedente alla stipula dell'appalto, cosicché non poteva imputarsi alla società opposta alcuna responsabilità; d) dalla documentazione prodotta in giudizio dalla società opposta emergeva l'avvenuta
4 trasmissione degli elenchi dei debitori, completi dei relativi identificativi;
e) l'eccezione del circa l'inadempimento dell'obbligo di rappresentanza legale in favore Pt_1 dell'ente era generica e infondata, dato che il bando di gara prevedeva l'assunzione di difese giudiziali solo per le controversie eventualmente sorte in conseguenza dell'attività di riscossione e che l'ente non aveva dimostrato né l'esistenza di procedimenti senza l'assistenza legale della società appaltatrice né di avere sostenuto spese legali per tali procedimenti.
In applicazione del principio di soccombenza, il Tribunale ha condannato il Pt_1 opponente al rimborso delle spese di lite in favore della parte opposta.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato alla società appellata (ora denominata
[...]
a mezzo posta elettronica certificata il 21.6.2019, l'amministrazione CP_1 comunale di ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola. Parte_1
L'appellante, richiamata la sentenza impugnata, il contratto di appalto intercorso tra le parti e le prestazioni oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ha censurato la decisione di primo grado, lamentando che, contrariamente all'assunto del Tribunale, gli importi oggetto del decreto ingiuntivo non corrispondevano alla percentuale prevista dal contratto sulle somme incassate dal poiché: a) Pt_1 soltanto una delle fatture (la n. 2791/T del 16 settembre 2011 per € 11.734,49) riguardava il compenso percentuale sugli incassi, mentre le restanti si riferivano a spese postali, compensi fissi per notifiche o solleciti, nonché rimborso di spese legali, per i quali non era previsto un aggio;
b) peraltro, l'importo di euro 11.219,39, di cui alla fattura n.
3860/T, riguardava compensi fissi per la spedizione di meri solleciti di pagamento, pertanto, non dovuti, atteso che il contratto escludeva i solleciti dal computo di tale compensi;
c) quanto ad altre fatture, emesse per compensi fissi e spese postali per atti ingiuntivi notificati, la società non aveva dato prova della effettiva attività di notificazione delle ingiunzioni di pagamento, limitandosi a produrre elenchi di tentativi di notificazione;
d) ai sensi dell'art. 4 del bando di gara, i compensi per la notifica degli atti ingiuntivi erano dovuti alla società aggiudicataria soltanto in caso di riscossione effettiva delle somme e previa rendicontazione, di cui non vi era, tuttavia, prova. Ha concluso, quindi, come trascritto in epigrafe.
5 Si è costituita nel giudizio di appello la società con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in cancelleria il 10.10.2019, con cui, dopo avere illustrato i termini del rapporto contrattuale, le vicende del procedimento monitorio e dell'opposizione, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza nel merito dell'appello, sostenendo che: a) l'impugnazione, con particolare riferimento a presunte violazione di legge ed alle censure relative all'insussistenza dei compensi fissi per i solleciti e alla necessità di prova dell'effettivo buon esito delle notifiche degli atti ingiuntivi, si fondava su fatti nuovi, non allegati nel giudizio di primo grado e, comunque, incompatibili con la difesa articolata dal davanti al Tribunale, in cui aveva contestato solo Pt_1 genericamente il credito della società appellata, eccependo, piuttosto, il suo presunto inadempimento, con conseguente applicazione del principio di non contestazione;
b) quanto al merito, il comportamento del dopo la conclusione del contratto valeva Pt_1
a chiarirne il contenuto, ai sensi dell'art. 1362 c.c., con particolare riferimento all'importo fisso dovuto per le notificazioni, dato che, in sede stragiudiziale, non aveva contestato la debenza delle somme di cui era stato richiesto il pagamento e, anzi, aveva riconosciuto il debito con lettera dell'11.1.2012, tanto da configurare una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova;
c) il non aveva mai eccepito, in primo grado, che i compensi fissi di euro 12,28 Pt_1 dovessero essere subordinati al buon esito della notifica, né aveva mai contestato il diritto al rimborso delle spese postali o che gli importi oggetto delle ingiunzioni fossero stati incassati o che le notifiche non fossero andate a buon fine, per come, del resto, desumibile dalle testimonianze oggetto di prova delegata.
La società, infine, ha chiesto, all'occorrenza, l'esibizione di documenti contabili del ex art. 210 c.p.c., già oggetto di apposita istanza nel giudizio di primo grado;
si Pt_1
è opposta alla sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha concluso come sopra riportato.
Assegnata la causa alla terza sezione civile di questa Corte di Appello, all'esito della prima udienza, svoltasi il 12.11.2019, la Corte, a scioglimento della riserva assunta, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. La causa è stata, quindi, aggiornata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile e la nuova udienza di precisazione delle conclusioni
è stata fissata al 26.3.2025.
6 Con ordinanza adottata all'esito della trattazione dell'udienza suddetta, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Entrambe le parti hanno depositato sia la comparsa conclusionale che la memoria di replica, ribadendo, in sostanza, le rispettive difese.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Paola e, dall'altro, dei motivi di impugnazione nonché delle ragioni invocate dalla società appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ad oggetto: a) l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla società appellata;
b) le istanze istruttorie di parte appellata, implicitamente rigettate dalla Corte di Appello con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e riproposte all'atto di precisare le conclusioni;
c) il merito della vicenda e, segnatamente, il fondamento o meno della pretesa creditoria di di cui Controparte_1 al decreto ingiuntivo opposto, riconosciuto dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante, con particolare riferimento ai crediti riportati nelle fatture riferite a spese postali e compensi fissi per notifiche di atti di ingiunzione o di solleciti di pagamento;
d) la regolamentazione delle spese di lite.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello
Come già illustrato, la società appellata eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione, sia con riferimento al richiamo, contenuto nell'atto di appello, a presunta violazione di legge ex art. 434 c.p.c., laddove le censure riguardano questioni di fatto, sia in relazione all'allegazione di fatti nuovi, con riguardo alle censure relative all'insussistenza dei compensi fissi per i solleciti ed alla necessità di prova dell'effettivo buon esito delle notifiche degli atti ingiuntivi. Si tratta, secondo l'appellata, di fatti non allegati nel giudizio di primo grado e, comunque, incompatibili con la difesa articolata dal Pt_1 davanti al Tribunale, in cui aveva contestato solo genericamente il credito della società
7 concessionaria del servizio di riscossione, eccependo, piuttosto, il presunto inadempimento della società medesima, con conseguente applicazione del principio di non contestazione in ordine alla prova dei fatti di causa.
L'eccezione non è fondata sotto entrambi i profili rilevati.
Con riguardo al richiamo, nell'atto di appello, alla violazione di legge ex art. 434 c.p.c., si tratta, piuttosto, di semplice imprecisione nel riferimento alla disposizione da applicare, essendo applicabile l'art. 342 c.p.c. e non già l'art. 434 c.p.c., tuttavia, di nessun rilievo sostanziale, dato che proprio tale disposizione normativa, nel testo all'epoca vigente fattispecie, indica, al n. 2, come “violazione della legge” il vizio causato dalle circostanze che si intendono far valere con l'appello.
Quanto alla presunta novità dei fatti posti a fondamento dei motivi di appello, l'eccezione
è infondata, in quanto l'allegazione di tali fatti attiene a mere difese dell'ente appellante e non a eccezioni inammissibili ex art. 345 c.p.c., concernendo il fondamento della pretesa creditoria fatta valere in giudizio dalla società appellata, quale attrice in senso sostanziale.
Ne può ritenersi che il nell'opporsi al decreto ingiuntivo, abbia implicitamente Pt_1 ammesso il fondamento di tale pretesa, limitandosi a contestare, in maniera infondata, gli inadempimenti delle obbligazioni gravanti sul concessionario del servizio di riscossione, poiché, in realtà, il ha contestato la prova del credito, eccependo Parte_1 sia l'insufficienza delle fatture emesse dalla società sia la mancata produzione della documentazione necessaria a consentire e necessarie verifiche del credito, “lasciando l'amministrazione comunale nell'impossibilità di poter effettuare le dovute verifiche, per cui nessun importo può essere riconosciuto alla stessa in base alle norme contrattuali citate” (v. la 5^ pagina dell'atto di opposizione).
Ne consegue, in definitiva, che concernendo i fatti in questione i presupposti del credito vantato nei confronti del la loro allegazione nel giudizio di appello è legittima. Pt_1
3. Le istanze istruttorie di parte appellata
Come già esposto, la società appellata, nel sostenere il fondamento della propria pretesa creditoria, ha chiesto, se ritenuto necessario, l'accoglimento delle proprie istanze di ordine di esibizione della documentazione contabile dell'ente appellante, al fine di comprovare il proprio credito.
8 L'istanza deve essere disattesa, in quanto si tratta di prova irrilevante, posto che, come ci si accinge a illustrare (v. la trattazione del merito), il credito risulta, in parte, comprovato dell'istruttoria svolta e, quanto alla parte residua, concernente il diritto al rimborso di spese per la notificazione di meri solleciti di pagamento, la prova risulta ininfluente.
4. Le valutazioni della Corte sulle questioni di merito
Come sopra accennato, il con un unico articolato motivo di Parte_1 impugnazione - dopo avere evidenziato che, contrariamente all'assunto del primo giudice, soltanto una delle fatture (la n. 2791/T del 16 settembre 2011 per € 11.734,49) riguardava l'aggio spettante alla società concessionaria del servizio di riscossione, ossia il compenso percentuale (16,38%, oltre i.v.a.) sugli incassi, mentre le restanti fatture si riferivano a spese postali, compensi fissi (euro 12,28 oltre i.v.a.) per notifiche di atti di ingiunzione o di solleciti di pagamento, nonché rimborso di spese legali, per i quali non era previsto un aggio - sostiene che gli unici crediti che il giudice avrebbe potuto riconoscere erano quello di cui alla fattura suddetta (n. 2791/T), a titolo di aggio, nonché quello per rimborso delle spese legali (fattura n. 3460/T), per un importo complessivo di euro 12.543,91.
Sostiene, infatti, che: I) l'importo di euro 11.219,39, di cui alla fattura n. 3860/T, riguardava compensi fissi per la spedizione di meri solleciti di pagamento, pertanto, non dovuti, atteso che il contratto escludeva tali solleciti dal computo di tale compensi;
II) quanto ad altre fatture, emesse per compensi fissi e spese postali per atti ingiuntivi notificati, la società non aveva dato prova della effettiva attività di notificazione delle ingiunzioni di pagamento, limitandosi a produrre elenchi di tentativi di notificazione e,
d'altra parte, ai sensi dell'art. 4 del bando di gara, i compensi per la notifica degli atti ingiuntivi erano dovuti alla società aggiudicataria, soltanto, previa rendicontazione, in caso di riscossione effettiva delle somme, di cui, tuttavia, non aveva Controparte_1 dato prova.
L'appello del è fondato solo in parte e, in particolare, in relazione agli importi di Pt_1 euro 460,62 (di cui alla fattura n. 3859/T del 22.11.2011) e di euro 11.218,39 (di cui alla fattura 3860/T del 22.11.2011), concernente compensi fissi per la spedizione di solleciti di pagamento.
9 In effetti, come evidenziato dal appellante, non si tratta di importi dovuti a titolo Pt_1 di aggio, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma pretesi in relazione all'attività di spedizione di meri solleciti di pagamento, ossia di atti ben distinti dalle ingiunzioni di pagamento (assimilabili alle cartelle esattoriali).
Premesso questo, deve osservarsi che l'articolo 5 del contratto di appalto intercorso tra le parti è alquanto chiaro nell'escludere ogni compenso in ordine ai solleciti suddetti, prevedendolo soltanto per gli “atti ingiuntivi notificati” (“per i soli atti ingiuntivi notificati”) e con esclusione dei solleciti (“sono esclusi i solleciti”).
Né tale chiara disposizione negoziale può essere superata in via di interpretazione e, in particolare, richiamando la lettera del dell'11.1.2012, di contenuto del tutto Pt_1 generico, con cui si giustificava il mancato pagamento di un importo complessivo del credito vantato dalla società appellata per mancanza temporanea di fondi, senza contestare il credito stesso. In effetti, si tratta di comunicazione che, di per sé, in assenza di specificazioni in ordine alle singole voci del credito vantato, non vale a interpretare il contratto in maniera difforme rispetto al suo contenuto né, tantomeno, a modificarlo.
Con riguardo ai restanti importi, relativi alle fatture per compensi fissi e spese postali connessi a notificazioni di atti di ingiunzione, l'appello deve essere rigettato.
Il sostiene che non siano dovuti gli importi suddetti, reclamati Parte_1 dalla società appellata, a titolo di compensi fissi per la notificazione delle ingiunzioni, sul presupposto che manchi la prova dell'avvenuto perfezionamento di tali notificazioni.
In relazione a questo profilo, la censura è infondata, poiché, tralasciando ogni altra questione, vi è il ragionevole certezza circa il fatto che, con riguardo alle notificazioni che hanno dato origine a tale porzione di pretesa creditoria, esse sono andate a buon fine, perché: a) non è stato mai contestato dal il fatto che le relative somme, oggetto Pt_1 di ingiunzione di pagamento, siano state effettivamente riscosse ed accreditate nelle casse del comune;
b) tale circostanza è, comunque, direttamente comprovata dagli esiti della prova testimoniale e segnatamente dall'escussione delle tre dipendenti della società appellata (cfr. l'esame testimoniale di , e , Persona_1 Persona_2 Persona_3 prova delegata al Tribunale di Cuneo).
Ne deriva che, avendo i contribuenti o, comunque, i debitori del dato seguito Pt_1 alle ingiunzioni di pagamento, versando le somme ingiunte, deve ritenersi, secondo regole di logica e massime di esperienza, che le notificazioni negli atti di ingiunzione siano andate a buon fine.
10 Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, deve accertarsi che il credito della società appellata nei confronti del è pari ad euro 66.372,61 Parte_3
(euro 78.051,62, pari all'importo totale delle fatture - al netto della nota di credito di euro
44,55: cfr. il ricorso per decreto ingiuntivo - dedotti gli importi di euro 460,62 di cui alla fattura n. 3860/T e di euro 11.218,39 di cui alla fattura n. 3860/T), oltre interessi legali dalla domanda monitoria.
Il che comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di lite
Ai fini della regolamentazione alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza deve sempre essere rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (v. Cass., sez. II, n.
6-II, n.
17854/2024).
Peraltro, il parziale accoglimento dell'appello del con riguardo ad un capo Pt_1 autonomo della domanda monitoria, comporta una parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio per un terzo, restando i residui 2/3 a carico del medesimo, in virtù della sua prevalente Pt_1 soccombenza.
Le spese del giudizio di primo grado sono state liquidate, nell'intero, dal Tribunale e, non avendo la riforma inciso sullo scaglione di valore della controversia, l'importo liquidato deve essere confermato, salva la compensazione di un terzo.
Le spese del giudizio di appello devono essere liquidate, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione di valore tra €
52.001,00 e 260.000,00), tranne che per la fase di trattazione/istruttoria (che ha richiesto un impegno alquanto ridotto), per la quale è applicabile il parametro minimo, e possono, quindi, quantificarsi nell'intero in complessivi euro 12.154,00 (euro 2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria), oltre accessori
11 di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.) , salva la compensazione per un terzo.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Paola n. 386/2019 del 16.5.2019, depositata in cancelleria il 21.5.2019, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al Parte_1 pagamento, in favore della società già alla Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 66.372,61, oltre interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo e fino al saldo;
- compensa tra le parti per 1/3 le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero nella sentenza impugnata, e condanna il al pagamento dei restanti Parte_1
2/3 in favore di già Controparte_1 Controparte_2
- compensa tra le parti per 1/3 le spese del giudizio di appello, liquidate nell'intero in complessivi euro 12.154,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del
15%, come per legge, e condanna il al pagamento dei restanti 2/3 Pt_1 Parte_1 in favore di già Controparte_1 Controparte_2
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
12
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1330/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1330/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto compensi derivanti da contratto d'appalto, tra:
in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
Francesco Calvelli, del Foro di Cosenza, come da delibera della Giunta comunale n. 89 del 17.6.2019 e da mandato rilasciato in calce all'atto di appello;
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_1 Controparte_2
con sede in Mondovì (CN), via Torino n. 10, rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...]
1 DO PI, LE SI e LO IA, come da mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia l'On.le Corte Pt_1 Parte_1
d'Appello di Catanzaro, in accoglimento del presente gravame, previa inibitoria della provvisoria esecutività, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 386/2019, emessa dal Tribunale di Paola, revocare il d.i. 172/2012, sempre del Tribunale di Paola, rideterminando l'eventuale credito dell'appellata nella misura massima di €.12.543,91. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”. per il procuratore dell'appellata “Voglia l'illustrissima Corte Controparte_1
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 1) dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 348 bis;
2) confermare integralmente la sentenza appellata n. 386/2019 resa dal Tribunale di Paola il 16.05.2019; 3)in via subordinata: dichiarare tenuta e condannare parte appellante al Parte_3 pagamento dell'importo di euro 78.051,62 per le causali enunciate in premessa, oppure della somma accertanda all'esito del giudizio, oltre interessi moratori di legge, dal giorno della domanda al soddisfo;
4) in ogni caso, con il favore delle spese delle competenze di cause di entrambi i gradi del giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Paola
Con atto di citazione spedito per la notificazione il 12.11.2012, il Parte_1 ha convenuto il giudizio la società (successivamente divenuta Controparte_2
davanti al Tribunale di Paola, proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 172/2012, emesso dal suddetto Tribunale in data 21.9.2012, con il
2 quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 78.051,62, oltre accessori di legge e spese di procedura monitoria, in favore della società convenuta, a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte in esecuzione del contratto di appalto stipulato il
2.12.2010, avente ad oggetto il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.
Il a fondamento dell'opposizione, ha sostenuto: a) l'inidoneità delle fatture Pt_1 poste a fondamento della domanda monitoria a comprovare il credito, peraltro, contestato;
b) le numerose inadempienze della società opposta, la quale: 1) a seguito del sequestro preventivo dei ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada accertate tramite autovelox, disposto il 27.5.2011 al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola, aveva richiesto la risoluzione del contratto, anziché limitarsi alla sospensione dell'attività di riscossione relativa ai ruoli suddetti e proseguire con l'attività di riscossione delle entrate di diversa natura;
2) non aveva trasmesso i dati relativi ai debitori, necessari per le verifiche preliminari al pagamento delle prestazioni oggetto delle fatture;
3) non aveva assunto la rappresentanza legale in giudizio in nome e per conto del come previsto dal bando di gara. Ha chiesto, Pt_1 quindi, la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
La società opposta, costituitasi in giudizio con comparsa depositata in cancelleria il
24.4.2013, ha contestato il fondamento dell'opposizione e sostenuto la legittimità del credito vantato, rilevando, in sintesi, che: a) le fatture rappresentavano idonei documenti per sostenere la pretesa in via monitoria;
b) il corrispettivo dovuto alla società opposta si ricavava dalla percentuale, prevista in contratto, di quanto incassato, tramite accredito diretto, dal il quale avrebbe dovuto, piuttosto, trasmettere alla società, ogni Pt_1 quindici giorni, il flusso di versamenti ed incassi;
c) il nel resto, non aveva Pt_1 contestato di avere incassato le somme riportate nelle fatture, limitandosi a lamentare il mancato inoltro di un prospetto riepilogativo che la società opposta, ad ogni modo, produceva in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
d) nessuna inadempienza era addebitabile ad per la sospensione dell'attività di riscossione, Controparte_2 posto che essa era stata disposta dal con provvedimento comunicato il Pt_1
27.5.2011, al quale era seguita la comunicazione della società del 7.6.2011, con cui aveva evidenziato che la sospensione non avrebbe consentito la prosecuzione dell'attività; e)
d'altra parte, il era in mora con i pagamenti ed era a conoscenza, fin dalla Pt_1 stipulazione del contratto, della problematica che aveva determinato il sequestro nell'ambito del procedimento penale;
f) il credito oggetto di causa derivava da incassi già
3 avvenuti al momento della risoluzione del contratto;
g) nessun obbligo di rappresentanza legale la società opposta aveva assunto con il contratto di appalto;
h) a seguito della emissione di ulteriori fatture per prestazioni rese, il credito ammontava alla maggiore somma di euro 89.797,08. Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna del opponente al pagamento della somma accertata in Pt_1 giudizio.
Ammesse le prove (v. l'ordinanza del 10.4.2014) ed esaurita l'istruttoria, consistita nella produzione documentale delle parti e nella escussione dei testimoni (sono stati esaminati e entrambi dipendenti del Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 nonché, con prova delegata al Tribunale di Cuneo, , e Persona_1 Persona_2
dipendenti della società opposta), le parti hanno precisato le rispettive Persona_3 conclusioni all'udienza del 16.5.2019 ed il Tribunale di Paola ha le ha invitate a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito, è stata emessa la sentenza n.
386/2019, con cui è stata respinta l'opposizione.
2. La sentenza del Tribunale di Paola resa all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 386/2019, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il Tribunale ha ritenuto che: a) la società opposta, nella veste di creditrice sostanziale, aveva assolto l'onere di provare la fonte contrattuale del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione di pagamento in capo al mediante la produzione del Pt_1 contratto di appalto stipulato il 2.12.2010 e la documentazione attestante le prestazioni eseguite, trovando fondamento il credito non già nelle fatture commerciali, ma nel contratto;
b) le somme pretese corrispondevano, del resto, alla percentuale contrattualmente pattuita (pari al 16,38 per cento) delle entrate che il aveva Pt_1 dichiarato di aver incassato;
c) quanto al rilievo del sequestro preventivo dei ruoli, la risoluzione del contratto era stata comunicata soltanto il 27.5.2011, mentre le prestazioni oggetto di pagamento riguardavano un periodo anteriore a tale data e, del resto, il sequestro dei ruoli si riferiva ad attività svolte in epoca antecedente alla stipula dell'appalto, cosicché non poteva imputarsi alla società opposta alcuna responsabilità; d) dalla documentazione prodotta in giudizio dalla società opposta emergeva l'avvenuta
4 trasmissione degli elenchi dei debitori, completi dei relativi identificativi;
e) l'eccezione del circa l'inadempimento dell'obbligo di rappresentanza legale in favore Pt_1 dell'ente era generica e infondata, dato che il bando di gara prevedeva l'assunzione di difese giudiziali solo per le controversie eventualmente sorte in conseguenza dell'attività di riscossione e che l'ente non aveva dimostrato né l'esistenza di procedimenti senza l'assistenza legale della società appaltatrice né di avere sostenuto spese legali per tali procedimenti.
In applicazione del principio di soccombenza, il Tribunale ha condannato il Pt_1 opponente al rimborso delle spese di lite in favore della parte opposta.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato alla società appellata (ora denominata
[...]
a mezzo posta elettronica certificata il 21.6.2019, l'amministrazione CP_1 comunale di ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola. Parte_1
L'appellante, richiamata la sentenza impugnata, il contratto di appalto intercorso tra le parti e le prestazioni oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ha censurato la decisione di primo grado, lamentando che, contrariamente all'assunto del Tribunale, gli importi oggetto del decreto ingiuntivo non corrispondevano alla percentuale prevista dal contratto sulle somme incassate dal poiché: a) Pt_1 soltanto una delle fatture (la n. 2791/T del 16 settembre 2011 per € 11.734,49) riguardava il compenso percentuale sugli incassi, mentre le restanti si riferivano a spese postali, compensi fissi per notifiche o solleciti, nonché rimborso di spese legali, per i quali non era previsto un aggio;
b) peraltro, l'importo di euro 11.219,39, di cui alla fattura n.
3860/T, riguardava compensi fissi per la spedizione di meri solleciti di pagamento, pertanto, non dovuti, atteso che il contratto escludeva i solleciti dal computo di tale compensi;
c) quanto ad altre fatture, emesse per compensi fissi e spese postali per atti ingiuntivi notificati, la società non aveva dato prova della effettiva attività di notificazione delle ingiunzioni di pagamento, limitandosi a produrre elenchi di tentativi di notificazione;
d) ai sensi dell'art. 4 del bando di gara, i compensi per la notifica degli atti ingiuntivi erano dovuti alla società aggiudicataria soltanto in caso di riscossione effettiva delle somme e previa rendicontazione, di cui non vi era, tuttavia, prova. Ha concluso, quindi, come trascritto in epigrafe.
5 Si è costituita nel giudizio di appello la società con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in cancelleria il 10.10.2019, con cui, dopo avere illustrato i termini del rapporto contrattuale, le vicende del procedimento monitorio e dell'opposizione, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza nel merito dell'appello, sostenendo che: a) l'impugnazione, con particolare riferimento a presunte violazione di legge ed alle censure relative all'insussistenza dei compensi fissi per i solleciti e alla necessità di prova dell'effettivo buon esito delle notifiche degli atti ingiuntivi, si fondava su fatti nuovi, non allegati nel giudizio di primo grado e, comunque, incompatibili con la difesa articolata dal davanti al Tribunale, in cui aveva contestato solo Pt_1 genericamente il credito della società appellata, eccependo, piuttosto, il suo presunto inadempimento, con conseguente applicazione del principio di non contestazione;
b) quanto al merito, il comportamento del dopo la conclusione del contratto valeva Pt_1
a chiarirne il contenuto, ai sensi dell'art. 1362 c.c., con particolare riferimento all'importo fisso dovuto per le notificazioni, dato che, in sede stragiudiziale, non aveva contestato la debenza delle somme di cui era stato richiesto il pagamento e, anzi, aveva riconosciuto il debito con lettera dell'11.1.2012, tanto da configurare una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova;
c) il non aveva mai eccepito, in primo grado, che i compensi fissi di euro 12,28 Pt_1 dovessero essere subordinati al buon esito della notifica, né aveva mai contestato il diritto al rimborso delle spese postali o che gli importi oggetto delle ingiunzioni fossero stati incassati o che le notifiche non fossero andate a buon fine, per come, del resto, desumibile dalle testimonianze oggetto di prova delegata.
La società, infine, ha chiesto, all'occorrenza, l'esibizione di documenti contabili del ex art. 210 c.p.c., già oggetto di apposita istanza nel giudizio di primo grado;
si Pt_1
è opposta alla sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha concluso come sopra riportato.
Assegnata la causa alla terza sezione civile di questa Corte di Appello, all'esito della prima udienza, svoltasi il 12.11.2019, la Corte, a scioglimento della riserva assunta, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. La causa è stata, quindi, aggiornata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile e la nuova udienza di precisazione delle conclusioni
è stata fissata al 26.3.2025.
6 Con ordinanza adottata all'esito della trattazione dell'udienza suddetta, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Entrambe le parti hanno depositato sia la comparsa conclusionale che la memoria di replica, ribadendo, in sostanza, le rispettive difese.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Paola e, dall'altro, dei motivi di impugnazione nonché delle ragioni invocate dalla società appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ad oggetto: a) l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla società appellata;
b) le istanze istruttorie di parte appellata, implicitamente rigettate dalla Corte di Appello con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e riproposte all'atto di precisare le conclusioni;
c) il merito della vicenda e, segnatamente, il fondamento o meno della pretesa creditoria di di cui Controparte_1 al decreto ingiuntivo opposto, riconosciuto dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante, con particolare riferimento ai crediti riportati nelle fatture riferite a spese postali e compensi fissi per notifiche di atti di ingiunzione o di solleciti di pagamento;
d) la regolamentazione delle spese di lite.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello
Come già illustrato, la società appellata eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione, sia con riferimento al richiamo, contenuto nell'atto di appello, a presunta violazione di legge ex art. 434 c.p.c., laddove le censure riguardano questioni di fatto, sia in relazione all'allegazione di fatti nuovi, con riguardo alle censure relative all'insussistenza dei compensi fissi per i solleciti ed alla necessità di prova dell'effettivo buon esito delle notifiche degli atti ingiuntivi. Si tratta, secondo l'appellata, di fatti non allegati nel giudizio di primo grado e, comunque, incompatibili con la difesa articolata dal Pt_1 davanti al Tribunale, in cui aveva contestato solo genericamente il credito della società
7 concessionaria del servizio di riscossione, eccependo, piuttosto, il presunto inadempimento della società medesima, con conseguente applicazione del principio di non contestazione in ordine alla prova dei fatti di causa.
L'eccezione non è fondata sotto entrambi i profili rilevati.
Con riguardo al richiamo, nell'atto di appello, alla violazione di legge ex art. 434 c.p.c., si tratta, piuttosto, di semplice imprecisione nel riferimento alla disposizione da applicare, essendo applicabile l'art. 342 c.p.c. e non già l'art. 434 c.p.c., tuttavia, di nessun rilievo sostanziale, dato che proprio tale disposizione normativa, nel testo all'epoca vigente fattispecie, indica, al n. 2, come “violazione della legge” il vizio causato dalle circostanze che si intendono far valere con l'appello.
Quanto alla presunta novità dei fatti posti a fondamento dei motivi di appello, l'eccezione
è infondata, in quanto l'allegazione di tali fatti attiene a mere difese dell'ente appellante e non a eccezioni inammissibili ex art. 345 c.p.c., concernendo il fondamento della pretesa creditoria fatta valere in giudizio dalla società appellata, quale attrice in senso sostanziale.
Ne può ritenersi che il nell'opporsi al decreto ingiuntivo, abbia implicitamente Pt_1 ammesso il fondamento di tale pretesa, limitandosi a contestare, in maniera infondata, gli inadempimenti delle obbligazioni gravanti sul concessionario del servizio di riscossione, poiché, in realtà, il ha contestato la prova del credito, eccependo Parte_1 sia l'insufficienza delle fatture emesse dalla società sia la mancata produzione della documentazione necessaria a consentire e necessarie verifiche del credito, “lasciando l'amministrazione comunale nell'impossibilità di poter effettuare le dovute verifiche, per cui nessun importo può essere riconosciuto alla stessa in base alle norme contrattuali citate” (v. la 5^ pagina dell'atto di opposizione).
Ne consegue, in definitiva, che concernendo i fatti in questione i presupposti del credito vantato nei confronti del la loro allegazione nel giudizio di appello è legittima. Pt_1
3. Le istanze istruttorie di parte appellata
Come già esposto, la società appellata, nel sostenere il fondamento della propria pretesa creditoria, ha chiesto, se ritenuto necessario, l'accoglimento delle proprie istanze di ordine di esibizione della documentazione contabile dell'ente appellante, al fine di comprovare il proprio credito.
8 L'istanza deve essere disattesa, in quanto si tratta di prova irrilevante, posto che, come ci si accinge a illustrare (v. la trattazione del merito), il credito risulta, in parte, comprovato dell'istruttoria svolta e, quanto alla parte residua, concernente il diritto al rimborso di spese per la notificazione di meri solleciti di pagamento, la prova risulta ininfluente.
4. Le valutazioni della Corte sulle questioni di merito
Come sopra accennato, il con un unico articolato motivo di Parte_1 impugnazione - dopo avere evidenziato che, contrariamente all'assunto del primo giudice, soltanto una delle fatture (la n. 2791/T del 16 settembre 2011 per € 11.734,49) riguardava l'aggio spettante alla società concessionaria del servizio di riscossione, ossia il compenso percentuale (16,38%, oltre i.v.a.) sugli incassi, mentre le restanti fatture si riferivano a spese postali, compensi fissi (euro 12,28 oltre i.v.a.) per notifiche di atti di ingiunzione o di solleciti di pagamento, nonché rimborso di spese legali, per i quali non era previsto un aggio - sostiene che gli unici crediti che il giudice avrebbe potuto riconoscere erano quello di cui alla fattura suddetta (n. 2791/T), a titolo di aggio, nonché quello per rimborso delle spese legali (fattura n. 3460/T), per un importo complessivo di euro 12.543,91.
Sostiene, infatti, che: I) l'importo di euro 11.219,39, di cui alla fattura n. 3860/T, riguardava compensi fissi per la spedizione di meri solleciti di pagamento, pertanto, non dovuti, atteso che il contratto escludeva tali solleciti dal computo di tale compensi;
II) quanto ad altre fatture, emesse per compensi fissi e spese postali per atti ingiuntivi notificati, la società non aveva dato prova della effettiva attività di notificazione delle ingiunzioni di pagamento, limitandosi a produrre elenchi di tentativi di notificazione e,
d'altra parte, ai sensi dell'art. 4 del bando di gara, i compensi per la notifica degli atti ingiuntivi erano dovuti alla società aggiudicataria, soltanto, previa rendicontazione, in caso di riscossione effettiva delle somme, di cui, tuttavia, non aveva Controparte_1 dato prova.
L'appello del è fondato solo in parte e, in particolare, in relazione agli importi di Pt_1 euro 460,62 (di cui alla fattura n. 3859/T del 22.11.2011) e di euro 11.218,39 (di cui alla fattura 3860/T del 22.11.2011), concernente compensi fissi per la spedizione di solleciti di pagamento.
9 In effetti, come evidenziato dal appellante, non si tratta di importi dovuti a titolo Pt_1 di aggio, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma pretesi in relazione all'attività di spedizione di meri solleciti di pagamento, ossia di atti ben distinti dalle ingiunzioni di pagamento (assimilabili alle cartelle esattoriali).
Premesso questo, deve osservarsi che l'articolo 5 del contratto di appalto intercorso tra le parti è alquanto chiaro nell'escludere ogni compenso in ordine ai solleciti suddetti, prevedendolo soltanto per gli “atti ingiuntivi notificati” (“per i soli atti ingiuntivi notificati”) e con esclusione dei solleciti (“sono esclusi i solleciti”).
Né tale chiara disposizione negoziale può essere superata in via di interpretazione e, in particolare, richiamando la lettera del dell'11.1.2012, di contenuto del tutto Pt_1 generico, con cui si giustificava il mancato pagamento di un importo complessivo del credito vantato dalla società appellata per mancanza temporanea di fondi, senza contestare il credito stesso. In effetti, si tratta di comunicazione che, di per sé, in assenza di specificazioni in ordine alle singole voci del credito vantato, non vale a interpretare il contratto in maniera difforme rispetto al suo contenuto né, tantomeno, a modificarlo.
Con riguardo ai restanti importi, relativi alle fatture per compensi fissi e spese postali connessi a notificazioni di atti di ingiunzione, l'appello deve essere rigettato.
Il sostiene che non siano dovuti gli importi suddetti, reclamati Parte_1 dalla società appellata, a titolo di compensi fissi per la notificazione delle ingiunzioni, sul presupposto che manchi la prova dell'avvenuto perfezionamento di tali notificazioni.
In relazione a questo profilo, la censura è infondata, poiché, tralasciando ogni altra questione, vi è il ragionevole certezza circa il fatto che, con riguardo alle notificazioni che hanno dato origine a tale porzione di pretesa creditoria, esse sono andate a buon fine, perché: a) non è stato mai contestato dal il fatto che le relative somme, oggetto Pt_1 di ingiunzione di pagamento, siano state effettivamente riscosse ed accreditate nelle casse del comune;
b) tale circostanza è, comunque, direttamente comprovata dagli esiti della prova testimoniale e segnatamente dall'escussione delle tre dipendenti della società appellata (cfr. l'esame testimoniale di , e , Persona_1 Persona_2 Persona_3 prova delegata al Tribunale di Cuneo).
Ne deriva che, avendo i contribuenti o, comunque, i debitori del dato seguito Pt_1 alle ingiunzioni di pagamento, versando le somme ingiunte, deve ritenersi, secondo regole di logica e massime di esperienza, che le notificazioni negli atti di ingiunzione siano andate a buon fine.
10 Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, deve accertarsi che il credito della società appellata nei confronti del è pari ad euro 66.372,61 Parte_3
(euro 78.051,62, pari all'importo totale delle fatture - al netto della nota di credito di euro
44,55: cfr. il ricorso per decreto ingiuntivo - dedotti gli importi di euro 460,62 di cui alla fattura n. 3860/T e di euro 11.218,39 di cui alla fattura n. 3860/T), oltre interessi legali dalla domanda monitoria.
Il che comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di lite
Ai fini della regolamentazione alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza deve sempre essere rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (v. Cass., sez. II, n.
6-II, n.
17854/2024).
Peraltro, il parziale accoglimento dell'appello del con riguardo ad un capo Pt_1 autonomo della domanda monitoria, comporta una parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio per un terzo, restando i residui 2/3 a carico del medesimo, in virtù della sua prevalente Pt_1 soccombenza.
Le spese del giudizio di primo grado sono state liquidate, nell'intero, dal Tribunale e, non avendo la riforma inciso sullo scaglione di valore della controversia, l'importo liquidato deve essere confermato, salva la compensazione di un terzo.
Le spese del giudizio di appello devono essere liquidate, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione di valore tra €
52.001,00 e 260.000,00), tranne che per la fase di trattazione/istruttoria (che ha richiesto un impegno alquanto ridotto), per la quale è applicabile il parametro minimo, e possono, quindi, quantificarsi nell'intero in complessivi euro 12.154,00 (euro 2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria), oltre accessori
11 di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.) , salva la compensazione per un terzo.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Paola n. 386/2019 del 16.5.2019, depositata in cancelleria il 21.5.2019, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al Parte_1 pagamento, in favore della società già alla Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 66.372,61, oltre interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo e fino al saldo;
- compensa tra le parti per 1/3 le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero nella sentenza impugnata, e condanna il al pagamento dei restanti Parte_1
2/3 in favore di già Controparte_1 Controparte_2
- compensa tra le parti per 1/3 le spese del giudizio di appello, liquidate nell'intero in complessivi euro 12.154,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del
15%, come per legge, e condanna il al pagamento dei restanti 2/3 Pt_1 Parte_1 in favore di già Controparte_1 Controparte_2
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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