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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19/02/2025, nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, portante n. r.g. 9502/2022 e pendente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Claudio Parte_1
Albanese, come da procura in atti.
Parte opponente contro
(contumace) Controparte_1
Parte opposta
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari
Parte opposta ha pronunciato la seguente sentenza
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/03/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità CP_2 Controparte_3
e/o annullabilità e/o inefficacia di tutti i ruolo e degli avvisi di addebito impugnati per omessa notifica da parte dell' degli avvisi bonari: CP_2 la nullità o inesistenza della notifica telematica emessa dall' degli avvisi di addebito ed effettuata CP_2 dall'indirizzo PEC “ ” in quanto non registrata nei pubblici registri Email_1
ReginDe, INI-PEC o Registro IPA, in violazione dell'art. 16-ter del d.l. 179/12 modificato dalla legge 121/12 ed in violazione degli artt. 21, 22 e 23 d.lgs. 82/2005; la nullità o inesistenza della notifica telematica emessa dall' ed effettuata dall'indirizzo PEC CP_2
“ ” in quanto non registrata nei pubblici registri della PP.AA, in Email_1 violazione D.L.76/2020; l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia il cui diritto alla riscossione si è estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 e dell'art. 2948 c.c. dei seguenti avvisi:
- Avviso di addebito 39720140007626490000 presuntivamente notificato il 20/06/2014 prescritto il 20/06/2019
- Avviso di addebito 39720140007626591000 presuntivamente notificato il 20/06/2014 prescritto il 20/06/2019
- Avviso di addebito 39720140007628619000 presuntivamente notificato il 20/06/2014 prescritto il 20/06/2019
- Avviso di addebito 39720140017550002000 presuntivamente notificato il 30/10/2019 prescritto il 30/10/2019
- Avviso di addebito 39720140030524209000 presuntivamente notificato il 20/02/2015 prescritto il 20/02/2020
- Avviso di addebito 39720150002907030000 presuntivamente notificato il 26/07/2015, prescritto il 26/07/2020 sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020 si è prescritta il 2 dicembre 2020
- Avviso di addebito 39720150008875105000 presuntivamente notificato il 14.10.2015 prescritto il 14.10.2020 sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020) si è prescritta il 2 marzo 2021.
- Avviso di addebito 39720150017106716000 presuntivamente notificato il 16.10.2015 prescritto il 16.10.2020 sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020) si è prescritta il 4 marzo 2021.
- Avviso di addebito 39720150018065525000 presuntivamente notificato il 05.11.2015 prescritto il 05.11.2020 sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020) si è prescritta il 24 marzo 2021. A partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni)
- Avviso di addebito 39720160000495477000 presuntivamente notificato il 14/04/2016 prescritto il 14/04/2021 sommando nel calcolo il numero di 311 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione si è prescritta il 26 febbraio 2022
- Avviso di addebito 39720160000495578000 presuntivamente notificato il 14/04/2016 prescritto il 14/04/2021 sommando nel calcolo il numero di 311 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione si è prescritta il 26 febbraio 2022 in assenza di qualsivoglia atto interruttivo, atteso che il primo atto utile ai fini interruttivi è l'intimazione di pagamento n. 09720229003175588000 oggi impugnata e notificata 2 marzo 2022; l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del di tutti i ruoli ed avvisi di addebito impugnati per decadenza e tardiva notifica del ruolo avvenuta oltre i termini perentori stabiliti dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; l'illegittimità degli interessi applicati ai ruoli e avvisi di addebito impugnati, per violazione dell'art. 7 comma 2 sexsies e 2 septies, Legge 106/2011 (interessi applicati successivamente al 13 luglio 2011), dell'art. 3 commi 1 e 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 (omessa indicazione degli elementi su cui è stato basato il calcolo degli interessi nonché della data di decorrenza degli stessi), nonché art. 3 e 24 della Costituzione”. Si costituiva in giudizio l' in data 07/11/2022, eccependo “l'inammissibilità ed in ogni caso CP_2
l'infondatezza di tutte le contestazioni avversarie riferite ad asseriti vizi formali inerenti gli avvisi di addebito, i quali andavano contestati in via giudiziaria nei termini di cui all'art. 617 cpc decorrente dalla notificazione dei singoli avvisi” e contestando tutto quanto ex adverso dedotto in ordine alla mancata trasmissione dell'avviso bonario ed alla presunta mancanza di motivazione degli avvisi, oltre che mancata quantificazione degli interessi;
affermava, altresì, la regolarità della notificazione degli avvisi di addebito, versando in atti le relative ricevute di consegna PEC in formato .xml e .eml, nonché le ricevute delle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale, e contestava, inoltre, l'asserita intervenuta prescrizione dei crediti stante la sospensione atti di riscossione ex art. 68 d.l. 18 del 2020. L' non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità e tempestività Controparte_4 della notifica del ricorso e ne va dichiarata conseguentemente la contumacia. Con le note di trattazione scritta depositate in data 10/11/2022, parte ricorrente eccepiva l'inefficacia probatoria della documentazione depositata da in ordine alla notificazione degli avvisi di addebito CP_2 presupposto della intimazione e specificamente evidenziava che “gli avvisi di addebito nn. 39720140007626490000, 39720140007626591000, 39720140007628619000 e 39720140017550002000 l'Ente Impositore ha prodotto relate di notifica, peraltro difficilmente leggibili, sulle quali non sono presenti i numeri della cartella di riferimento e pertanto è impossibile dedurne la corrispondenza”; per tutti gli altri avvisi di addebito, contestava l'inesistenza giuridica della notifica e/o l'eventuale nullità della notifica degli stessi antecedenti alla formazione del ruolo, notificati con l'indirizzo digitale poiché tale indirizzo non registrato in nessuno dei Pubblici Registri di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012 (RegIndE, Ipa e ) né tantomeno nel registro della PP.AA come sancito dal D.L. 76/2020. Contestava, altresì, Pt_2
l'inidoneità delle ricevute di consegna delle PEC poichè depositate in formato .xml. All'esito della lettura delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va confermata la dichiarata contumacia dell' convenuta che non si è costituita CP_1 in giudizio nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio impugna gli avvisi di addebito di cui alla intimazione di pagamento n. 09720229003967712000, notificata in data 02/03/2022 avente come atti presupposti i seguenti avvisi di addebito:
Avviso di addebito 39720140007626490000, not. 20/06/2014 (euro 18.313,46);
Avviso di addebito 39720140007626591000, not. 20/06/2014 (euro 1.016,25);
Avviso di addebito 39720140007628619000, not. 20/06/2014 (euro 262.340,10);
Avviso di addebito 39720140017550002000, not. 30/10/2014 (euro 135.624,26);
Avviso di addebito 39720140030524209000, not. 20/02/2015 (euro 1.691,99);
Avviso di addebito 39720150002907030000, not. 26/07/2015 (euro 173.591,54);
Avviso di addebito 39720150008875105000, not. 14/10/2015 (euro 5.457,72);
Avviso di addebito 39720150017106716000, not. 16/10/2015 (euro 42.298,90);
Avviso di addebito 39720150018065525000, not. 05/11/2015 (euro 75.796,39);
Avviso di addebito 39720160000495477000, not. 14/04/2016 (euro 3.325,61);
Avviso di addebito 39720160000495578000, not. 14/04/2016 (euro 38.830,62);
Avviso di addebito 39720160012546156000, not. 14/05/2016 (euro 37.602,13);
Avviso di addebito 39720160016313767000, not. 28/12/2016 (euro 100.268,73);
Avviso di addebito 39720160031369154000, not. 20/12/2016 (euro 40.742,16); Avviso di addebito 39720160033951928000, not. 08/01/2017 (euro 6.226,10);
Avviso di addebito 39720170001229150000, not. 12/04/2017 (euro 82.932,74);
Avviso di addebito 39720170001408678000, not. 28/04/2017 (euro 20.840,51);
Avviso di addebito 39720170002738578000, not. 24/07/2017 (euro 19.808,52);
Avviso di addebito 39720170007793839000, not. 19/09/2017 (euro 144,20);
Avviso di addebito 39720170016227121000, not. 13/10/2017 (euro 79.591,07);
Avviso di addebito 39720170020572342000, not. 01/12/2017 (euro 35.552,93);
Avviso di addebito 39720170022609850000, not. 16/12/2017 (euro 12.596,70);
Avviso di addebito 39720180010860188000, not. 08/07/2018 (euro 126.280,89);
Avviso di addebito 39720180010945108000, not. 08/07/2018 (euro 132,08);
Avviso di addebito 39720180027185635000, not. 25/12/2018 (euro 8.700,52);
Avviso di addebito 39720190017220563000, not. 02/09/2019 (euro 271.458,62);
Avviso di addebito 39720190017231075000, not. 02/09/2019 (euro 271,92);
Avviso di addebito 39720190035443513000, not. 17/12/2019 (euro53.066,88);
Avviso di addebito 39720190035532667000, not. 24/12/2019 (euro 8.853,7);
articolando vari motivi: con il primo motivo deduce l'inesistenza giuridica della notifica telematica degli avvisi di addebito con il secondo motivo deduce l'inesistenza giuridica della notifica degli avvisi CP_2 di addebito per violazione del D.L. 76/2020; con il terzo motivo deduce l'inesistenza giuridica CP_2 dell'atto tributario notificato da indirizzo PEC di non registrato nei Controparte_1
Pubblici Registri;
con il quarto motivo deduce la nullità dei ruoli e degli avvisi di addebito per CP_2 intervenuta prescrizione quinquennale delle somme pretese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c. e art. 3, comma 9, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995; con il quinto motivo deduce la decadenza per tardività della notifica dei ruoli, delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati, in violazione dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
In ordine alla prova delle notifiche degli avvisi di addebito impugnati, si osserva quanto segue:
gli avvisi di addebito nn.
39720140007626490000 – not. 20/06/2014 (euro 18.313,46); 39720140007626591000 – not. 20/06/2014 (euro 1.016,25); 39720140007628619000 – not. 20/06/2014 (euro 262.340,10); 39720140017550002000 – not. 30/10/2014 (euro 135.624,26),
sono stati notificati a mezzo del servizio postale e l' ha depositato la cartolina di ritorno della CP_2 raccomandata a/r di ognuno degli addebiti (All. 1-8): appare priva di rilievo l'eccezione di parte ricorrente laddove gli avvisi di addebito, anch'essi depositati in atti, riportano nell'intestazione il numero della raccomandata a/r per mezzo della quale sono stati spediti e tale numero è specificamente riportato nella cartolina di ritorno versata in atti;
per quanto riguarda l'asserita illeggibilità delle caroline di ritorno, rileva il giudicante che "se, manchino nell' avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poichè la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. 27.5.2011 n. 11708).” Pertanto, in assenza di ulteriori contestazioni, le notifiche effettuate a mezzo del servizio postale, devono ritenersi valide ed efficaci. Relativamente a tutti gli altri avvisi di accertamento, notificati a mezzo PEC, rileva il giudicante che CP_2 ha versato in atti la prova delle relative notifiche, ma per gli avvisi nn.
39720140030524209000 - not. 20/02/2015 (euro 1.691,99); 39720150002907030000 - not. 26/07/2015 (euro 173.591,54); 39720150008875105000 - not. 14/10/2015 (euro 5.457,72); 39720150017106716000 - not. 16/10/2015 (euro 42.298,90); 39720150018065525000 - not. 05/11/2015 (euro 75.796,39); 39720160000495477000 - not. 14/04/2016 (euro 3.325,61); 39720160000495578000 - not. 14/04/2016 (euro 38.830,62); 39720160012546156000 - not. 14/05/2016 (euro 37.602,13); è stata prodotta unicamente la ricevuta di consegna in formato .xml (All.
9-24 memoria . CP_2
Ritenuto che “laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato Co cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato .eml oppure garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni (Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 14790 depositata il 27 maggio 2024); Ed ancora, “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, articoli 3-bis, comma 3, e 9, nonche' dall'articolo 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validita' dell'atto processuale (arg. ex articolo 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullita' della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilita' informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio” (. I su richiamati principi, pronunciati in ordine alla notifica di atti giudiziari, devono considerarsi applicabili anche alle notifiche delle cartelle e/o intimazioni di pagamento effettuate dall' Controparte_6 ovvero ai relativi atti presupposti (CTR Siracusa n. 225/2024).
Per quanto sopra detto, le notifiche degli avvisi di addebito su richiamati deve essere ritenuta nulla.
Per quanto concerne inoltre gli avvisi di addebito nn.
39720160016313767000 – not. 28/12/2016 (euro 100.268,73); 39720160031369154000 – not. 20/12/2016 (euro 40.742,16); 39720160033951928000 – not. 08/01/2017 (euro 6.226,10); 39720170001229150000 – not. 12/04/2017 (euro 82.932,74); 39720170001408678000 – not. 28/04/2017 (euro 20.840,51); 39720170002738578000 – not. 24/07/2017 (euro 19.808,52); 39720170007793839000 – not. 19/09/2017 (euro 144,20); 39720170016227121000 – not. 13/10/2017 (euro 79.591,07); 39720170020572342000 – not. 01/12/2017 (euro 35.552,93); 39720170022609850000 – not. 16/12/2017 (euro 12.596,70); 39720180010860188000 – not. 08/07/2018 (euro 126.280,89); 39720180010945108000 – not. 08/07/2018 (euro 132,08); 39720180027185635000 – not. 25/12/2018 (euro 8.700,52); 39720190017220563000 – not. 02/09/2019 (euro 271.458,62); 39720190017231075000 – not. 02/09/2019 (euro 271,92); 39720190035443513000 – not. 17/12/2019 (euro 53.066,88); 39720190035532667000 – not. 24/12/2019 (euro 8.853,79); si rileva che le relative notifiche sono valide, atteso che l' ha versato in atti le relative ricevute di CP_2 consegna in formato .eml (All. 25-58 memoria . CP_2
In ordine ai primi due motivi di impugnazione, da trattare congiuntamente, si osserva che stante la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito impugnati (All.
1-8 e 25-58 memoria , la relativa CP_2 eccezione deve essere ricompresa tra i vizi formali inerenti gli avvisi di addebito, i quali andavano contestati in via giudiziaria nei termini di cui all'art. 617 cpc decorrente dalla notificazione dei singoli avvisi. Pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per tardività, l'eccezione relativa alla inesistenza giuridica della notifica telematica degli avvisi di addebito di cui ai primi due motivi. CP_2
In ordine al terzo motivo, invece, stante il deposito della presente opposizione nel rispetto del termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c., rileva il giudicante che la notificazione effettuata dall'indirizzo PEC utilizzato per la notifica dell'intimazione di pagamento t), è valida Email_2
e regolare posto che appare con ogni evidenza la natura del mittente di agente della riscossione. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. sent. N. 18684/2023) “laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” (Cass. n. 982/2023).
Per quanto concerne l'eccezione di parte ricorrente inerente l'intervenuta prescrizione dei crediti e le relative deduzioni formulate dall' si ritiene opportuno, preliminarmente, individuare la disciplina CP_2 applicabile in ordine alla sospensione dei termini in periodo emergenziale.
La disciplina richiamata dall' ossia la disposizione di cui all'art. 68 d.l. 18 del 2020 (“Sospensione CP_2 dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”), non si ritiene applicabile al caso in esame posto che fa evidentemente riferimento alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione. Sul punto la giurisprudenza di merito ha ritenuto sospeso ex lege il termine di prescrizione intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento di e il precedente atto interruttivo sulla base dell'art. 68 CP_7 del D.L. 18/2020 che ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti tributari e non e, con il richiamo all'art. 12 legge del D.lgs. 159/2015, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per il periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (dunque 541 giorni).(Trib. Roma sent. N. 8741/22 del 25.10.2022).
Nella fattispecie in esame, invece, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 37 del D.L. 18 del 2020 (“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici - Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatori”) che fa riferimento al versamento dei contributi previdenziali i cui termini di prescrizione per l'ente di previdenza vengono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e che a tale periodo si aggiunge, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'ulteriore periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (182 giorni), e che tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Individuata così la disciplina applicabile al caso in esame, occorre valutare preliminarmente, l'eventuale sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Nella propria memoria di costituzione eccepisce l'interruzione della prescrizione a seguito della CP_2 richiesta di rateizzazione presentata dalla ricorrente ad , nonché Controparte_4 dall'avvio di procedure esecutive avviate a danno della ricorrente per i medesimi crediti.
La documentazione versata in atti da in merito alla sollevata eccezione (All. 59-60), è del tutto CP_2 inidonea a fornire la prova di tali assunti posto che trattasi, per un verso, di una mera elencazione degli avvisi di addebito e, per altro verso, di una schermata telematica che riporta la mera indicazione
“pignoramento presso terzi” e “pignoramento mobiliare” senza ulteriore allegazione circa il formale e rituale avvio di tali procedure esecutive, e senza alcuna ulteriore documentazione.
Per tutto quanto sopra precede, stante la notificazione dell'avviso di addebito in data 02/03/2022, e la sospensione della decorrenza dei termini prescrizionali, in assenza di atti interruttivi della prescrizione devono ritenersi prescritti unicamente i crediti relativi ai seguenti avvisi di addebito:
- Avviso di addebito 39720140007626490000 - notificato il 20/06/2014 e prescritto il 20/06/2019;
- Avviso di addebito 39720140007626591000 - notificato il 20/06/2014 e prescritto il 20/06/2019;
- Avviso di addebito 39720140007628619000 - notificato il 20/06/2014 e prescritto il 20/06/2019;
- Avviso di addebito 39720140017550002000 - notificato il 30/10/20149 e prescritto il 30/10/2019.
nonchè i crediti relativi ai seguenti avvisi di addebito, per i quali non è stata dimostrata la pur dedotta notifica negli anni 2015 e 2016, e che sono tutti relativi a pretese contributivi per gli anni dal 2014, 2015 e per i mesi di gennaio e febbraio 2016:
39720140030524209000 (euro 1.691,99) 39720150002907030000 (euro 173.591,54) 39720150008875105000 (euro 5.457,72) 39720150017106716000 (euro 42.298,90) 39720150018065525000 (euro 796,39) 39720160000495477000 (euro 3.325,61) 39720160000495578000 (euro 38.830,62) 39720160012546156000 (euro 37.602,13).
Tutti gli altri crediti, oggetto degli avvisi validamente notificati e per i quali alla data della notifica dell'intimazione di pagamento non era ancora decorso il termine prescrizionale, anche in base alla sospensione della decorrenza per esigenze emergenziali. Va inoltre evidenziato che l'eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 deve ritenersi infondata per la natura dei crediti posto che la richiamata disciplina si riferisce esclusivamente ai crediti tributari e “l'interpretazione complessiva della normativa attualmente vigente conduce a ritenere che i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 non siano applicabili ai crediti degli enti previdenziali destinatari di una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione.” (Cassazione n. 11348/2021);
In merito all'eccezione di omessa notifica dell'avviso bonario, seppur contenuta unicamente nelle conclusioni del ricorso introduttivo senza l'articolazione di uno specifico motivo, rileva il giudicante che CP_ è lo stesso art.24, co.2, D.Lgs. n.46/99, a precisare che l' ha la facoltà – e non l'obbligo – di inviare un avviso bonario preliminare. La giurisprudenza, inoltre, ha ritenuto non indispensabile, ai fini della validità della cartella di pagamento, l'esistenza di un atto presupposto di accertamento, cosicché la cartella stessa ben può essere il primo e unico atto notificato al contribuente: “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli art. 24 ss. d.lgs. 26 febbraio 1999 n.46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art.14 L. 24 novembre 1981 n.689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto” (Cass. n.3269/09).
In ordine alla eccezione rilevata dal ricorrente nella parte in fatto del ricorso introduttivo (pag. 5) e relativa alla asserita nullità dei ruoli e degli avvisi di addebito impugnati, per carenza di motivazione ed omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, così come evidenziato da nella propria CP_2 memoria, la suddetta eccezione è destituita di fondamento posto che la nuova forma di riscossione dei crediti contributivi trova la sua fonte normativa nel D.L. n. 78/10 conv. in legge n. 122/10 che all'art. 30, co 2 (prima nel Dlgs n. 46/99 ed atti attuativi), prevede il contenuto minimo (sintetico) che l'atto deve contenere (codice fiscale del contribuente, causale del debito, periodo di riferimento, importi addebitati, intimazione al pagamento, l'indicazione che in mancanza di pagamento entro 60 giorni l'Agente della riscossione procederà ad espropriazione forzata). Alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte
“Quanto alla deduzione secondo la quale gli avvisi di addebito non contenevano l'indicazione dei criteri dai quali poter desumere la quantificazione dei crediti contributivi, la Corte d'appello ha esattamente rilevato che la norma di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 2, sulla struttura dell'avviso di addebito si limita a richiedere il periodo di riferimento del credito, la causale dello stesso e gli importi ripartiti tra capitale ed accessori, senza prescrivere ulteriori requisiti. In ogni caso, ha aggiunto la Corte, la deduzione della difesa del era totalmente generica e neppure era stato allegato il fatto Parte_3 costitutivo del diritto con riferimento a quelli che apparivano essere degli sgravi contributivi collegati alle presunte caratteristiche dei territori ove operava il stesso.” (sent. n. 23518/19). Parte_3 - Per tutto quanto sopra precede il ricorso va parzialmente accolto con l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento, non essendo dovuta la pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito n. 39720140007626490000, n. 39720140007626591000; n. 39720140007628619000; n. 39720140017550002000 n. 39720140030524209000, n. 39720150002907030000, n. 39720150008875105000, n. 39720150017106716000, n. 39720150018065525000, n. 39720160000495477000, n. 39720160000495578000, n. 39720160012546156000.
La presente opposizione va invece rigettata per il resto, dovendosi ritenere dovute le pretese contributive oggetto degli avvisi di addebito:
n. 39720160016313767000 (euro 100.268,73); n.39720160031369154000 (euro 40.742,16); n.39720160033951928000 (euro 6.226,10); n.39720170001229150000 (euro 82.932,74); n.39720170001408678000 (euro 20.840,51); n.39720170002738578000 (euro 19.808,52); n.39720170007793839000 (euro 144,20); n.39720170016227121000 (euro 79.591,07); n.39720170020572342000 (euro 35.552,93); n.39720170022609850000 (euro 12.596,70); n.39720180010860188000 (euro 126.280,89); n.39720180010945108000 (euro 132,08); n.39720180027185635000 (euro 8.700,52); n.39720190017220563000 (euro 271.458,62); n.39720190017231075000 (euro 271,92); n.39720190035443513000 (euro 53.066,88); n.39720190035532667000 (euro 8.853,79); pure azionati con l'intimazione opposta, per un importo complessivo pari a euro 867.468,36.
Il tenore della pronuncia impone la compensazione per un quarto delle spese con l' resistente, con CP_2 condanna di parte ricorrente al pagamento dei residui tre quarti che liquida, già ridotti, in misura pari a 14.187,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese rispetto all' , stante la contumacia della stessa. Controparte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto, dichiara non dovute le pretese contributive relative agli avvisi di addebito n. 39720140007626490000, n. 39720140007626591000; n. 39720140007628619000; n. 39720140017550002000 n. 39720140030524209000, n. 39720150002907030000, n. 39720150008875105000, n. 39720150017106716000, n. 39720150018065525000, n. 39720160000495477000, n. 39720160000495578000, n. 39720160012546156000, annulla i suddetti avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento nella parte inerente detti avvisi;
- dichiara dovute le pretese contributive oggetto degli avvisi di addebito:
- n. 39720160016313767000 (euro 100.268,73);
- n.39720160031369154000 (euro 40.742,16);
- n.39720160033951928000 (euro 6.226,10); - n.39720170001229150000 (euro 82.932,74);
- n.39720170001408678000 (euro 20.840,51);
- n.39720170002738578000 (euro 19.808,52);
- n.39720170007793839000 (euro 144,20);
- n.39720170016227121000 (euro 79.591,07);
- n.39720170020572342000 (euro 35.552,93);
- n.39720170022609850000 (euro 12.596,70);
- n.39720180010860188000 (euro 126.280,89);
- n.39720180010945108000 (euro 132,08);
- n.39720180027185635000 (euro 8.700,52);
- n.39720190017220563000 (euro 271.458,62);
- n.39720190017231075000 (euro 271,92);
- n.39720190035443513000 (euro 53.066,88);
- n.39720190035532667000 (euro 8.853,79); pure azionati nell'intimazione opposta, che conferma nella suddetta parte;
compensa per un quarto le spese di lite nei confronti dell ponendo i residui tre quarti a carico di parte CP_2 ricorrente e li liquida, già ridotti, in misura pari a euro 14.187,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese rispetto all Controparte_1
Roma, 14/03/2025
Il giudice
Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19/02/2025, nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, portante n. r.g. 9502/2022 e pendente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Claudio Parte_1
Albanese, come da procura in atti.
Parte opponente contro
(contumace) Controparte_1
Parte opposta
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari
Parte opposta ha pronunciato la seguente sentenza
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/03/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità CP_2 Controparte_3
e/o annullabilità e/o inefficacia di tutti i ruolo e degli avvisi di addebito impugnati per omessa notifica da parte dell' degli avvisi bonari: CP_2 la nullità o inesistenza della notifica telematica emessa dall' degli avvisi di addebito ed effettuata CP_2 dall'indirizzo PEC “ ” in quanto non registrata nei pubblici registri Email_1
ReginDe, INI-PEC o Registro IPA, in violazione dell'art. 16-ter del d.l. 179/12 modificato dalla legge 121/12 ed in violazione degli artt. 21, 22 e 23 d.lgs. 82/2005; la nullità o inesistenza della notifica telematica emessa dall' ed effettuata dall'indirizzo PEC CP_2
“ ” in quanto non registrata nei pubblici registri della PP.AA, in Email_1 violazione D.L.76/2020; l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia il cui diritto alla riscossione si è estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 e dell'art. 2948 c.c. dei seguenti avvisi:
- Avviso di addebito 39720140007626490000 presuntivamente notificato il 20/06/2014 prescritto il 20/06/2019
- Avviso di addebito 39720140007626591000 presuntivamente notificato il 20/06/2014 prescritto il 20/06/2019
- Avviso di addebito 39720140007628619000 presuntivamente notificato il 20/06/2014 prescritto il 20/06/2019
- Avviso di addebito 39720140017550002000 presuntivamente notificato il 30/10/2019 prescritto il 30/10/2019
- Avviso di addebito 39720140030524209000 presuntivamente notificato il 20/02/2015 prescritto il 20/02/2020
- Avviso di addebito 39720150002907030000 presuntivamente notificato il 26/07/2015, prescritto il 26/07/2020 sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020 si è prescritta il 2 dicembre 2020
- Avviso di addebito 39720150008875105000 presuntivamente notificato il 14.10.2015 prescritto il 14.10.2020 sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020) si è prescritta il 2 marzo 2021.
- Avviso di addebito 39720150017106716000 presuntivamente notificato il 16.10.2015 prescritto il 16.10.2020 sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020) si è prescritta il 4 marzo 2021.
- Avviso di addebito 39720150018065525000 presuntivamente notificato il 05.11.2015 prescritto il 05.11.2020 sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020) si è prescritta il 24 marzo 2021. A partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni)
- Avviso di addebito 39720160000495477000 presuntivamente notificato il 14/04/2016 prescritto il 14/04/2021 sommando nel calcolo il numero di 311 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione si è prescritta il 26 febbraio 2022
- Avviso di addebito 39720160000495578000 presuntivamente notificato il 14/04/2016 prescritto il 14/04/2021 sommando nel calcolo il numero di 311 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione si è prescritta il 26 febbraio 2022 in assenza di qualsivoglia atto interruttivo, atteso che il primo atto utile ai fini interruttivi è l'intimazione di pagamento n. 09720229003175588000 oggi impugnata e notificata 2 marzo 2022; l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del di tutti i ruoli ed avvisi di addebito impugnati per decadenza e tardiva notifica del ruolo avvenuta oltre i termini perentori stabiliti dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; l'illegittimità degli interessi applicati ai ruoli e avvisi di addebito impugnati, per violazione dell'art. 7 comma 2 sexsies e 2 septies, Legge 106/2011 (interessi applicati successivamente al 13 luglio 2011), dell'art. 3 commi 1 e 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 (omessa indicazione degli elementi su cui è stato basato il calcolo degli interessi nonché della data di decorrenza degli stessi), nonché art. 3 e 24 della Costituzione”. Si costituiva in giudizio l' in data 07/11/2022, eccependo “l'inammissibilità ed in ogni caso CP_2
l'infondatezza di tutte le contestazioni avversarie riferite ad asseriti vizi formali inerenti gli avvisi di addebito, i quali andavano contestati in via giudiziaria nei termini di cui all'art. 617 cpc decorrente dalla notificazione dei singoli avvisi” e contestando tutto quanto ex adverso dedotto in ordine alla mancata trasmissione dell'avviso bonario ed alla presunta mancanza di motivazione degli avvisi, oltre che mancata quantificazione degli interessi;
affermava, altresì, la regolarità della notificazione degli avvisi di addebito, versando in atti le relative ricevute di consegna PEC in formato .xml e .eml, nonché le ricevute delle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale, e contestava, inoltre, l'asserita intervenuta prescrizione dei crediti stante la sospensione atti di riscossione ex art. 68 d.l. 18 del 2020. L' non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità e tempestività Controparte_4 della notifica del ricorso e ne va dichiarata conseguentemente la contumacia. Con le note di trattazione scritta depositate in data 10/11/2022, parte ricorrente eccepiva l'inefficacia probatoria della documentazione depositata da in ordine alla notificazione degli avvisi di addebito CP_2 presupposto della intimazione e specificamente evidenziava che “gli avvisi di addebito nn. 39720140007626490000, 39720140007626591000, 39720140007628619000 e 39720140017550002000 l'Ente Impositore ha prodotto relate di notifica, peraltro difficilmente leggibili, sulle quali non sono presenti i numeri della cartella di riferimento e pertanto è impossibile dedurne la corrispondenza”; per tutti gli altri avvisi di addebito, contestava l'inesistenza giuridica della notifica e/o l'eventuale nullità della notifica degli stessi antecedenti alla formazione del ruolo, notificati con l'indirizzo digitale poiché tale indirizzo non registrato in nessuno dei Pubblici Registri di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012 (RegIndE, Ipa e ) né tantomeno nel registro della PP.AA come sancito dal D.L. 76/2020. Contestava, altresì, Pt_2
l'inidoneità delle ricevute di consegna delle PEC poichè depositate in formato .xml. All'esito della lettura delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va confermata la dichiarata contumacia dell' convenuta che non si è costituita CP_1 in giudizio nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio impugna gli avvisi di addebito di cui alla intimazione di pagamento n. 09720229003967712000, notificata in data 02/03/2022 avente come atti presupposti i seguenti avvisi di addebito:
Avviso di addebito 39720140007626490000, not. 20/06/2014 (euro 18.313,46);
Avviso di addebito 39720140007626591000, not. 20/06/2014 (euro 1.016,25);
Avviso di addebito 39720140007628619000, not. 20/06/2014 (euro 262.340,10);
Avviso di addebito 39720140017550002000, not. 30/10/2014 (euro 135.624,26);
Avviso di addebito 39720140030524209000, not. 20/02/2015 (euro 1.691,99);
Avviso di addebito 39720150002907030000, not. 26/07/2015 (euro 173.591,54);
Avviso di addebito 39720150008875105000, not. 14/10/2015 (euro 5.457,72);
Avviso di addebito 39720150017106716000, not. 16/10/2015 (euro 42.298,90);
Avviso di addebito 39720150018065525000, not. 05/11/2015 (euro 75.796,39);
Avviso di addebito 39720160000495477000, not. 14/04/2016 (euro 3.325,61);
Avviso di addebito 39720160000495578000, not. 14/04/2016 (euro 38.830,62);
Avviso di addebito 39720160012546156000, not. 14/05/2016 (euro 37.602,13);
Avviso di addebito 39720160016313767000, not. 28/12/2016 (euro 100.268,73);
Avviso di addebito 39720160031369154000, not. 20/12/2016 (euro 40.742,16); Avviso di addebito 39720160033951928000, not. 08/01/2017 (euro 6.226,10);
Avviso di addebito 39720170001229150000, not. 12/04/2017 (euro 82.932,74);
Avviso di addebito 39720170001408678000, not. 28/04/2017 (euro 20.840,51);
Avviso di addebito 39720170002738578000, not. 24/07/2017 (euro 19.808,52);
Avviso di addebito 39720170007793839000, not. 19/09/2017 (euro 144,20);
Avviso di addebito 39720170016227121000, not. 13/10/2017 (euro 79.591,07);
Avviso di addebito 39720170020572342000, not. 01/12/2017 (euro 35.552,93);
Avviso di addebito 39720170022609850000, not. 16/12/2017 (euro 12.596,70);
Avviso di addebito 39720180010860188000, not. 08/07/2018 (euro 126.280,89);
Avviso di addebito 39720180010945108000, not. 08/07/2018 (euro 132,08);
Avviso di addebito 39720180027185635000, not. 25/12/2018 (euro 8.700,52);
Avviso di addebito 39720190017220563000, not. 02/09/2019 (euro 271.458,62);
Avviso di addebito 39720190017231075000, not. 02/09/2019 (euro 271,92);
Avviso di addebito 39720190035443513000, not. 17/12/2019 (euro53.066,88);
Avviso di addebito 39720190035532667000, not. 24/12/2019 (euro 8.853,7);
articolando vari motivi: con il primo motivo deduce l'inesistenza giuridica della notifica telematica degli avvisi di addebito con il secondo motivo deduce l'inesistenza giuridica della notifica degli avvisi CP_2 di addebito per violazione del D.L. 76/2020; con il terzo motivo deduce l'inesistenza giuridica CP_2 dell'atto tributario notificato da indirizzo PEC di non registrato nei Controparte_1
Pubblici Registri;
con il quarto motivo deduce la nullità dei ruoli e degli avvisi di addebito per CP_2 intervenuta prescrizione quinquennale delle somme pretese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c. e art. 3, comma 9, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995; con il quinto motivo deduce la decadenza per tardività della notifica dei ruoli, delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati, in violazione dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
In ordine alla prova delle notifiche degli avvisi di addebito impugnati, si osserva quanto segue:
gli avvisi di addebito nn.
39720140007626490000 – not. 20/06/2014 (euro 18.313,46); 39720140007626591000 – not. 20/06/2014 (euro 1.016,25); 39720140007628619000 – not. 20/06/2014 (euro 262.340,10); 39720140017550002000 – not. 30/10/2014 (euro 135.624,26),
sono stati notificati a mezzo del servizio postale e l' ha depositato la cartolina di ritorno della CP_2 raccomandata a/r di ognuno degli addebiti (All. 1-8): appare priva di rilievo l'eccezione di parte ricorrente laddove gli avvisi di addebito, anch'essi depositati in atti, riportano nell'intestazione il numero della raccomandata a/r per mezzo della quale sono stati spediti e tale numero è specificamente riportato nella cartolina di ritorno versata in atti;
per quanto riguarda l'asserita illeggibilità delle caroline di ritorno, rileva il giudicante che "se, manchino nell' avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poichè la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. 27.5.2011 n. 11708).” Pertanto, in assenza di ulteriori contestazioni, le notifiche effettuate a mezzo del servizio postale, devono ritenersi valide ed efficaci. Relativamente a tutti gli altri avvisi di accertamento, notificati a mezzo PEC, rileva il giudicante che CP_2 ha versato in atti la prova delle relative notifiche, ma per gli avvisi nn.
39720140030524209000 - not. 20/02/2015 (euro 1.691,99); 39720150002907030000 - not. 26/07/2015 (euro 173.591,54); 39720150008875105000 - not. 14/10/2015 (euro 5.457,72); 39720150017106716000 - not. 16/10/2015 (euro 42.298,90); 39720150018065525000 - not. 05/11/2015 (euro 75.796,39); 39720160000495477000 - not. 14/04/2016 (euro 3.325,61); 39720160000495578000 - not. 14/04/2016 (euro 38.830,62); 39720160012546156000 - not. 14/05/2016 (euro 37.602,13); è stata prodotta unicamente la ricevuta di consegna in formato .xml (All.
9-24 memoria . CP_2
Ritenuto che “laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato Co cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato .eml oppure garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni (Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 14790 depositata il 27 maggio 2024); Ed ancora, “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, articoli 3-bis, comma 3, e 9, nonche' dall'articolo 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validita' dell'atto processuale (arg. ex articolo 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullita' della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilita' informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio” (. I su richiamati principi, pronunciati in ordine alla notifica di atti giudiziari, devono considerarsi applicabili anche alle notifiche delle cartelle e/o intimazioni di pagamento effettuate dall' Controparte_6 ovvero ai relativi atti presupposti (CTR Siracusa n. 225/2024).
Per quanto sopra detto, le notifiche degli avvisi di addebito su richiamati deve essere ritenuta nulla.
Per quanto concerne inoltre gli avvisi di addebito nn.
39720160016313767000 – not. 28/12/2016 (euro 100.268,73); 39720160031369154000 – not. 20/12/2016 (euro 40.742,16); 39720160033951928000 – not. 08/01/2017 (euro 6.226,10); 39720170001229150000 – not. 12/04/2017 (euro 82.932,74); 39720170001408678000 – not. 28/04/2017 (euro 20.840,51); 39720170002738578000 – not. 24/07/2017 (euro 19.808,52); 39720170007793839000 – not. 19/09/2017 (euro 144,20); 39720170016227121000 – not. 13/10/2017 (euro 79.591,07); 39720170020572342000 – not. 01/12/2017 (euro 35.552,93); 39720170022609850000 – not. 16/12/2017 (euro 12.596,70); 39720180010860188000 – not. 08/07/2018 (euro 126.280,89); 39720180010945108000 – not. 08/07/2018 (euro 132,08); 39720180027185635000 – not. 25/12/2018 (euro 8.700,52); 39720190017220563000 – not. 02/09/2019 (euro 271.458,62); 39720190017231075000 – not. 02/09/2019 (euro 271,92); 39720190035443513000 – not. 17/12/2019 (euro 53.066,88); 39720190035532667000 – not. 24/12/2019 (euro 8.853,79); si rileva che le relative notifiche sono valide, atteso che l' ha versato in atti le relative ricevute di CP_2 consegna in formato .eml (All. 25-58 memoria . CP_2
In ordine ai primi due motivi di impugnazione, da trattare congiuntamente, si osserva che stante la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito impugnati (All.
1-8 e 25-58 memoria , la relativa CP_2 eccezione deve essere ricompresa tra i vizi formali inerenti gli avvisi di addebito, i quali andavano contestati in via giudiziaria nei termini di cui all'art. 617 cpc decorrente dalla notificazione dei singoli avvisi. Pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per tardività, l'eccezione relativa alla inesistenza giuridica della notifica telematica degli avvisi di addebito di cui ai primi due motivi. CP_2
In ordine al terzo motivo, invece, stante il deposito della presente opposizione nel rispetto del termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c., rileva il giudicante che la notificazione effettuata dall'indirizzo PEC utilizzato per la notifica dell'intimazione di pagamento t), è valida Email_2
e regolare posto che appare con ogni evidenza la natura del mittente di agente della riscossione. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. sent. N. 18684/2023) “laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” (Cass. n. 982/2023).
Per quanto concerne l'eccezione di parte ricorrente inerente l'intervenuta prescrizione dei crediti e le relative deduzioni formulate dall' si ritiene opportuno, preliminarmente, individuare la disciplina CP_2 applicabile in ordine alla sospensione dei termini in periodo emergenziale.
La disciplina richiamata dall' ossia la disposizione di cui all'art. 68 d.l. 18 del 2020 (“Sospensione CP_2 dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”), non si ritiene applicabile al caso in esame posto che fa evidentemente riferimento alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione. Sul punto la giurisprudenza di merito ha ritenuto sospeso ex lege il termine di prescrizione intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento di e il precedente atto interruttivo sulla base dell'art. 68 CP_7 del D.L. 18/2020 che ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti tributari e non e, con il richiamo all'art. 12 legge del D.lgs. 159/2015, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per il periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (dunque 541 giorni).(Trib. Roma sent. N. 8741/22 del 25.10.2022).
Nella fattispecie in esame, invece, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 37 del D.L. 18 del 2020 (“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici - Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatori”) che fa riferimento al versamento dei contributi previdenziali i cui termini di prescrizione per l'ente di previdenza vengono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e che a tale periodo si aggiunge, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'ulteriore periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (182 giorni), e che tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Individuata così la disciplina applicabile al caso in esame, occorre valutare preliminarmente, l'eventuale sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Nella propria memoria di costituzione eccepisce l'interruzione della prescrizione a seguito della CP_2 richiesta di rateizzazione presentata dalla ricorrente ad , nonché Controparte_4 dall'avvio di procedure esecutive avviate a danno della ricorrente per i medesimi crediti.
La documentazione versata in atti da in merito alla sollevata eccezione (All. 59-60), è del tutto CP_2 inidonea a fornire la prova di tali assunti posto che trattasi, per un verso, di una mera elencazione degli avvisi di addebito e, per altro verso, di una schermata telematica che riporta la mera indicazione
“pignoramento presso terzi” e “pignoramento mobiliare” senza ulteriore allegazione circa il formale e rituale avvio di tali procedure esecutive, e senza alcuna ulteriore documentazione.
Per tutto quanto sopra precede, stante la notificazione dell'avviso di addebito in data 02/03/2022, e la sospensione della decorrenza dei termini prescrizionali, in assenza di atti interruttivi della prescrizione devono ritenersi prescritti unicamente i crediti relativi ai seguenti avvisi di addebito:
- Avviso di addebito 39720140007626490000 - notificato il 20/06/2014 e prescritto il 20/06/2019;
- Avviso di addebito 39720140007626591000 - notificato il 20/06/2014 e prescritto il 20/06/2019;
- Avviso di addebito 39720140007628619000 - notificato il 20/06/2014 e prescritto il 20/06/2019;
- Avviso di addebito 39720140017550002000 - notificato il 30/10/20149 e prescritto il 30/10/2019.
nonchè i crediti relativi ai seguenti avvisi di addebito, per i quali non è stata dimostrata la pur dedotta notifica negli anni 2015 e 2016, e che sono tutti relativi a pretese contributivi per gli anni dal 2014, 2015 e per i mesi di gennaio e febbraio 2016:
39720140030524209000 (euro 1.691,99) 39720150002907030000 (euro 173.591,54) 39720150008875105000 (euro 5.457,72) 39720150017106716000 (euro 42.298,90) 39720150018065525000 (euro 796,39) 39720160000495477000 (euro 3.325,61) 39720160000495578000 (euro 38.830,62) 39720160012546156000 (euro 37.602,13).
Tutti gli altri crediti, oggetto degli avvisi validamente notificati e per i quali alla data della notifica dell'intimazione di pagamento non era ancora decorso il termine prescrizionale, anche in base alla sospensione della decorrenza per esigenze emergenziali. Va inoltre evidenziato che l'eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 deve ritenersi infondata per la natura dei crediti posto che la richiamata disciplina si riferisce esclusivamente ai crediti tributari e “l'interpretazione complessiva della normativa attualmente vigente conduce a ritenere che i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 non siano applicabili ai crediti degli enti previdenziali destinatari di una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione.” (Cassazione n. 11348/2021);
In merito all'eccezione di omessa notifica dell'avviso bonario, seppur contenuta unicamente nelle conclusioni del ricorso introduttivo senza l'articolazione di uno specifico motivo, rileva il giudicante che CP_ è lo stesso art.24, co.2, D.Lgs. n.46/99, a precisare che l' ha la facoltà – e non l'obbligo – di inviare un avviso bonario preliminare. La giurisprudenza, inoltre, ha ritenuto non indispensabile, ai fini della validità della cartella di pagamento, l'esistenza di un atto presupposto di accertamento, cosicché la cartella stessa ben può essere il primo e unico atto notificato al contribuente: “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli art. 24 ss. d.lgs. 26 febbraio 1999 n.46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art.14 L. 24 novembre 1981 n.689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto” (Cass. n.3269/09).
In ordine alla eccezione rilevata dal ricorrente nella parte in fatto del ricorso introduttivo (pag. 5) e relativa alla asserita nullità dei ruoli e degli avvisi di addebito impugnati, per carenza di motivazione ed omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, così come evidenziato da nella propria CP_2 memoria, la suddetta eccezione è destituita di fondamento posto che la nuova forma di riscossione dei crediti contributivi trova la sua fonte normativa nel D.L. n. 78/10 conv. in legge n. 122/10 che all'art. 30, co 2 (prima nel Dlgs n. 46/99 ed atti attuativi), prevede il contenuto minimo (sintetico) che l'atto deve contenere (codice fiscale del contribuente, causale del debito, periodo di riferimento, importi addebitati, intimazione al pagamento, l'indicazione che in mancanza di pagamento entro 60 giorni l'Agente della riscossione procederà ad espropriazione forzata). Alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte
“Quanto alla deduzione secondo la quale gli avvisi di addebito non contenevano l'indicazione dei criteri dai quali poter desumere la quantificazione dei crediti contributivi, la Corte d'appello ha esattamente rilevato che la norma di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 2, sulla struttura dell'avviso di addebito si limita a richiedere il periodo di riferimento del credito, la causale dello stesso e gli importi ripartiti tra capitale ed accessori, senza prescrivere ulteriori requisiti. In ogni caso, ha aggiunto la Corte, la deduzione della difesa del era totalmente generica e neppure era stato allegato il fatto Parte_3 costitutivo del diritto con riferimento a quelli che apparivano essere degli sgravi contributivi collegati alle presunte caratteristiche dei territori ove operava il stesso.” (sent. n. 23518/19). Parte_3 - Per tutto quanto sopra precede il ricorso va parzialmente accolto con l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento, non essendo dovuta la pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito n. 39720140007626490000, n. 39720140007626591000; n. 39720140007628619000; n. 39720140017550002000 n. 39720140030524209000, n. 39720150002907030000, n. 39720150008875105000, n. 39720150017106716000, n. 39720150018065525000, n. 39720160000495477000, n. 39720160000495578000, n. 39720160012546156000.
La presente opposizione va invece rigettata per il resto, dovendosi ritenere dovute le pretese contributive oggetto degli avvisi di addebito:
n. 39720160016313767000 (euro 100.268,73); n.39720160031369154000 (euro 40.742,16); n.39720160033951928000 (euro 6.226,10); n.39720170001229150000 (euro 82.932,74); n.39720170001408678000 (euro 20.840,51); n.39720170002738578000 (euro 19.808,52); n.39720170007793839000 (euro 144,20); n.39720170016227121000 (euro 79.591,07); n.39720170020572342000 (euro 35.552,93); n.39720170022609850000 (euro 12.596,70); n.39720180010860188000 (euro 126.280,89); n.39720180010945108000 (euro 132,08); n.39720180027185635000 (euro 8.700,52); n.39720190017220563000 (euro 271.458,62); n.39720190017231075000 (euro 271,92); n.39720190035443513000 (euro 53.066,88); n.39720190035532667000 (euro 8.853,79); pure azionati con l'intimazione opposta, per un importo complessivo pari a euro 867.468,36.
Il tenore della pronuncia impone la compensazione per un quarto delle spese con l' resistente, con CP_2 condanna di parte ricorrente al pagamento dei residui tre quarti che liquida, già ridotti, in misura pari a 14.187,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese rispetto all' , stante la contumacia della stessa. Controparte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto, dichiara non dovute le pretese contributive relative agli avvisi di addebito n. 39720140007626490000, n. 39720140007626591000; n. 39720140007628619000; n. 39720140017550002000 n. 39720140030524209000, n. 39720150002907030000, n. 39720150008875105000, n. 39720150017106716000, n. 39720150018065525000, n. 39720160000495477000, n. 39720160000495578000, n. 39720160012546156000, annulla i suddetti avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento nella parte inerente detti avvisi;
- dichiara dovute le pretese contributive oggetto degli avvisi di addebito:
- n. 39720160016313767000 (euro 100.268,73);
- n.39720160031369154000 (euro 40.742,16);
- n.39720160033951928000 (euro 6.226,10); - n.39720170001229150000 (euro 82.932,74);
- n.39720170001408678000 (euro 20.840,51);
- n.39720170002738578000 (euro 19.808,52);
- n.39720170007793839000 (euro 144,20);
- n.39720170016227121000 (euro 79.591,07);
- n.39720170020572342000 (euro 35.552,93);
- n.39720170022609850000 (euro 12.596,70);
- n.39720180010860188000 (euro 126.280,89);
- n.39720180010945108000 (euro 132,08);
- n.39720180027185635000 (euro 8.700,52);
- n.39720190017220563000 (euro 271.458,62);
- n.39720190017231075000 (euro 271,92);
- n.39720190035443513000 (euro 53.066,88);
- n.39720190035532667000 (euro 8.853,79); pure azionati nell'intimazione opposta, che conferma nella suddetta parte;
compensa per un quarto le spese di lite nei confronti dell ponendo i residui tre quarti a carico di parte CP_2 ricorrente e li liquida, già ridotti, in misura pari a euro 14.187,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese rispetto all Controparte_1
Roma, 14/03/2025
Il giudice
Paola Farina