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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 7628/2024
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Gaetano Del Noce, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Ugo Gigi, presso il quale elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
Nonché in Controparte_2
persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato
Itala De Benedictis, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.06.2024 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2024 9005567677 000, notificata in data
07.06.2024 ed avente a oggetto i seguenti avvisi:
- n. 328 2014 0000411216 000, che si assume notificato in data 18.03.2014 ed avente ad oggetto l'importo di €4.830,07 , per omesso versamento contributi IVS, anno
2012-13;
- n. 32820140004565076000, con asserita notifica del 31.10.2014 ed avente ad oggetto l'omesso versamento contributi IVS anno 2012-13 per l'importo di
€2.911,01.
Nello specifico, ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dagli avvisi di addebito nonché, in subordine, l'omessa o irregolare notificazione degli avvisi di addebito.
Ha chiesto, pertanto, di dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'intimazione di pagamento e dei sottesi avvisi di addebito.
Si sono costituiti gli enti resistenti i quali, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del
18.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha eccepito l'avvenuta prescrizione di crediti contributivi ex art. 3,
L. 335/95 per omessa notifica dei predetti avvisi, nonché la prescrizione successiva all'eventuale notifica degli stessi, ove provata, chiedendone, pertanto,
l'annullamento, con condanna di parte resistente alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica CP_ risulta infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica degli avvisi tramite raccomandata a/r (cfr. ricevute dii ritorno in atti).
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, e ciò sia con riferimento alla prescrizione che alla fondatezza della pretesa.
Venendo all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica, va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n.
6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di
CP_ irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_2
per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_2 conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del
2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Nel caso di specie, l' , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1
non ha dato prova di alcun regolare atto interruttivo della prescrizione dei presupposti avvisi di addebito n. 32820140000411216000 e n. 32820140004565076000, notificati -come documentalmente provato dall' rispettivamente il CP_2
18.03.2014 ed il 31.10.2014. L' limitandosi esclusivamente a richiamare un CP_1
presunto atto interruttivo, ovvero un avviso di intimazione del 8.2.2019, allegando l'avviso di ricevimento postale senza tuttavia produrre in giudizio la relativa copia dell'atto, non ha assolto in alcun modo all'onere, sulla stessa incombente, di provare che l'asserito pregresso atto interruttivo del 8.2.2019 si riferisse proprio agli avvisi di addebito n. 32820140000411216000 e n. 32820140004565076000 notificati nel
2014 e nuovamente richiesti con l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede. Pertanto, in assenza di prova di regolare interruzione della prescrizione, deve dichiararsi la nullità della pretesa creditoria formulata dall' Controparte_1
CP_
per conto dell' per intervenuta prescrizione quinquennale.
[...]
Per le ragioni esposte, la domanda va accolta.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà in ragione del parziale accoglimento e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (cause di previdenza di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000), nonché della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, a carico delle resistenti in solido, posto che, come ribadito da ultimo da Cassazione civile, sez. VI, n. 23627 del 2018,
“l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali […] e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo
l'onere di chiamare in giudizio eventualmente l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 […]. Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'esecuzione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente,
e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 cpc”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n° 32820140000411216000 e n° 32820140004565076000, limitatamente ai crediti di natura contributiva in essi contenuti;
b) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna i resistenti in solido al pagamento nei confronti del ricorrente della restante parte, che si liquida in € 933,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Il Giudice
Aversa, 19.03.2025 dott.ssa Rosa Pacelli