Sentenza 28 giugno 2022
Accoglimento
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00018/2025REG.PROV.COLL.
N. 05913/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5913 del 2022, proposto da MA SA Zaccardo, rappresentata e difesa dall'avvocato Gerardo Pedota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Barchiesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 281;
nei confronti
Emilio Bonelli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 508/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Pedota e Clarizia in dichiarata delega di Barchiesi;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Potenza ha adottato, nella seduta della Giunta comunale del 14 novembre 2020, la deliberazione n. 272 che, nel modificare il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ha introdotto il comma 3 bis all’art. 36 e, nell’ultimo periodo del suddetto comma, ha disposto “ La responsabilità delle Unità di Staff è attribuita con atto del Sindaco al Segretario Generale, o ad un Dirigente di servizio ”, e la deliberazione n. 273, che ha configurato l’Avvocatura comunale, prima “Unità di Direzione”, quale “Unità di Staff”.
2. L’avvocato MA SA Zaccardo, in servizio presso l’Avvocatura comunale, ha impugnato innanzi al TAR Basilicata, con ricorso iscritto al n. R.G. 80/2021, la sopra citata deliberazione G.C. n. 272/2020 deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della L. 31.12.2012, n. 247, il quale al comma 2 dispone che “ la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale ”.
3. Espone l’appellante che il provvedimento della Giunta, nel disporre che la responsabilità delle Unità di Staff, nel cui novero rientrava l’Avvocatura comunale, fosse affidata a soggetto diverso dal Dirigente “ avvocato iscritto nell’elenco speciale ”, determinava il venir meno della separazione dall’apparato amministrativo richiesta dalla normativa sopra richiamata e un vulnus al principio di autonomia degli uffici legali degli enti pubblici.
4. Successivamente, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 73 del 19 aprile 2021, ha approvato il nuovo Regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura, nel dichiarato intento di renderlo coerente con le previsioni del macromodello organizzativo di recente approvazione e in modo da garantire “ una netta scissione tra le responsabilità di natura gestionale dell’Unità di Staff, riservata al Dirigente referente, e la responsabilità di cui all’art. 23 L. n. 247/2012, da attribuire ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale, nominato coordinatore con Decreto Sindacale ”.
5. Con la stessa deliberazione, sono stati introdotti nuovi criteri di riparto dei compensi tra gli avvocati dell’Ufficio Legale. La deliberazione n. 73/2021 e il nuovo Regolamento con essa approvato, in parte qua , sono stati impugnati innanzi al TAR Basilicata dall’avv. Zaccardo con ricorso iscritto al n. R.G. 305/2021.
6. Con questo secondo ricorso, l’avvocato Zaccardo impugnava il nuovo Regolamento nella parte in cui, secondo la sua prospettazione, esso consumava una violazione dell’art. 23 della L. n. 247 del 31.12.2012 e dei principi di autonomia in esso predicati, i quali impongono che l’Ufficio Legale di un ente pubblico si connoti come una struttura differenziata da ogni altro centro operativo, in diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell’ente stesso, al di fuori di ogni altra intermediazione. Nel caso di specie, pur in presenza della figura del Coordinatore avvocato, il Regolamento gravato assegna al Segretario Generale dell’Ente, Dirigente dell’Avvocatura, incombenze che costituirebbero elementi di “attrito” con l’esercizio – in posizione di indipendenza e scevra da qualsiasi condizionamento – dell’attività demandata ai professionisti legali.
7. Il TAR Basilicata, all’esito dell’udienza di discussione, previa riunione dei due ricorsi n. 80/2021 e n. 305/2021, li ha entrambi rigettati con sentenza n. 508/2022.
8. Di tale sentenza, l’avvocato MA SA Zaccardo ha chiesto la riforma in parte qua con rituale e tempestivo atto di appello affidato a un unico motivo in diritto così rubricato: “ ERROR IN IUDICANDO. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 5, primo periodo, del D.L. n. 90 del 24.06.2014 (conv. dalla L. n. 114 dell’11.08.2014)”.
9. Ha resistito al gravame il Comune di Potenza chiedendone il rigetto.
10. Alla udienza pubblica del 20 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
11. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto dall’avvocato MA SA Zaccardo avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 508/2022, con la quale il medesimo TAR ha rigettato, previa riunione, i ricorsi proposti avverso:
a) quanto al ricorso n. 80 del 2021, la deliberazione della giunta comunale n. 272 del 14 novembre 2020 avente ad oggetto “ Modifica del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Potenza ”, limitatamente al terzo periodo del comma 3 bis dell’art. 36, rubricato “ Articolazione strutturale ”, con il quale, dopo il primo periodo, di indicazione delle principali caratteristiche e funzioni delle Unità di Staff, e il secondo periodo, ai sensi del quale la Giunta definisce/descrive le funzioni attribuite a ciascuna Unità di Staff, è stato precisato che “ La responsabilità delle Unità di Staff è attribuita con atto del Sindaco al Segretario Generale o ad un Dirigente di Servizio ”;
b) quanto al ricorso n. 305 del 2021, la deliberazione della giunta comunale n. 73 del 19 aprile 2021 di approvazione del nuovo “ Regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura del Comune di Potenza ”, limitatamente a:
b.1.) il secondo periodo del comma 2 dell’art. 2, con il quale è stato previsto che solo limitatamente alla direzione e gestione delle attività amministrative interne, il Segretario Generale viene individuato quale Responsabile referente dello Staff, nei termini di coordinamento del servizio legale rispetto alla complessiva organizzazione amministrativa comunale, del quale l’Avvocatura fa parte comunque, pur se composto da figure professionali dotate di una particolare condizione correlata alla caratterizzazione dei relativi compiti;
b.2.) il primo periodo del comma 3 dell’art. 2 con il quale è stato statuito che “ L’avvocato coordinatore viene nominato con provvedimento del Sindaco, sulla scorta delle pregresse esperienze lavorative risultanti dai fascicoli degli avvocati in servizio, con particolare riferimento ad incarichi di responsabilità ”;
b.3.) il primo periodo del comma 5 dell’art. 7, con il quale è stato stabilito che: “ Nella materia dei rischi coperti da polizze assicurative con spese legali a carico delle Compagnie di assicurazione, la costituzione in giudizio viene decisa dal Dirigente che gestisce la polizza, con la difesa degli avvocati designati dalle medesime Compagnie di assicurazione e può essere delegata a funzionario titolare di posizione organizzativa ”;
b.4.) il comma 2 dell’art. 14, con il quale è stato statuito che i compensi professionali, liquidati dall’Autorità Giudiziaria, previo recupero dalla parte soccombente, “ vengono ripartiti tra gli avvocati in servizio e liquidati dal Servizio Personale entro il 31 dicembre di ogni anno qualora effettivamente incassati dall’Ente, previo controllo di legittimità del Segretario Generale ”;
b.5.) il comma 3 dell’art. 14, con il quale è stato previsto che “ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 5, D.L. n. 90/2014 conv. nella L. n. 114/2014, le spese di soccombenza recuperate vengono attribuite in maniera proporzionale al rendimento individuale dei singoli avvocati in servizio, provvedendo a una decurtazione del relativo compenso nelle seguenti ipotesi: a) mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione: riduzione del 5% del compenso spettante; b) colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione: riduzione del 5% del compenso spettante; c) inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione, purché non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni: riduzione del 10%”;
b.6.) il comma 12 dell’art. 14, con il quale è stato stabilito che: “ In caso di cessazione dal servizio a qualunque titolo o di assenza per aspettativa, agli avvocati spettano i compensi professionali , in caso di successiva sentenza definitiva passata in giudicato favorevole all’Ente, relativi a controversie in cui siano già state precisate le conclusioni, in caso di contenzioso civile, o siano state depositate le memorie per la fase di merito, in caso di contenzioso amministrativo. Nessun ulteriore compenso è dovuto ”.
12. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:
a) il ricorso n. 80/2021 è infondato; come evidenziato dal Comune di Potenza, il significato dell’impugnato terzo periodo del comma 3 bis dell’art. 36 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ai sensi del quale la responsabilità delle Unità di Staff e pertanto anche dell’Avvocatura comunale “ è attribuita con atto del Sindaco al Segretario Generale o ad un Dirigente di Servizio ”, è stato successivamente chiarito; con il provvedimento sindacale n. 30 del 31.3.2021, di nomina del Segretario Generale come Responsabile dell’Avvocatura comunale sono state sottolineate “ le prerogative di piena indipendenza ed autonomia previste dalla Legge di ordinamento professionale dell’Avvocatura comunale e degli avvocati alla stessa assegnati ”;
b) con la delibera di Giunta n. 73 del 19 aprile 2021, di approvazione del nuovo “ Regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura del Comune di Potenza ”, al secondo periodo del comma 2 dell’art. 2 viene puntualizzato che “ Solo limitatamente alla direzione e gestione delle attività amministrative interne (vedasi gestione personale, centro imputazione risorse, obiettivi di PEG), il Segretario Generale viene individuato quale Responsabile referente dello Staff, nei termini di coordinamento del servizio legale rispetto alla complessiva organizzazione amministrativa comunale, del quale l’Avvocatura fa parte comunque, pur se composto da figure professionali dotate di una particolare condizione correlata alla caratterizzazione dei relativi compiti ”;
c) il Segretario Generale, quando, nella qualità di Responsabile dell’Avvocatura comunale, esercita, nel rispetto della piena indipendenza ed autonomia dell’Avvocatura comunale, il coordinamento del servizio legale rispetto alla complessiva organizzazione amministrativa, deve prendere in considerazione le richieste, relative all’adeguato supporto amministrativo e ai mezzi strumentali, necessari per l’esercizio della professione forense, dell’avvocato coordinatore, il quale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, esercita “ i poteri del privato datore di lavoro ” nei confronti del personale amministrativo, assegnato all’Avvocatura comunale;
d) non sussiste la contraddittorietà di comportamento, dedotta dalla ricorrente, in quanto la formulazione iniziale del precedente “ Regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura del Comune di Potenza ” ex deliberazione della giunta comunale n. 117 del 13 giugno 2018 prevedeva in capo al Dirigente amministrativo l’adozione sia degli atti di gestione riguardanti il personale ad essa assegnato a titolo di supporto, sia, in mancanza della designazione dell’avvocato coordinatore dell’Avvocatura comunale, l’assegnazione delle pratiche legali agli avvocati; comunque, la legittimità dell’ultima decisione non dipende dal contenuto dei precedenti provvedimenti;
e) anche il ricorso n. 305/2021 va respinto; non è fondata la censura di eccesso di potere per illogicità, dedotta in relazione al primo periodo del comma 3 dell’art. 2 del Regolamento, secondo cui il Sindaco di Potenza, quando nomina l’avvocato coordinatore, deve tener conto, oltre che dell’esperienza professionale di avvocato, anche delle pregresse esperienze lavorative, con particolare riferimento ad incarichi di responsabilità, in quanto l’avvocato coordinatore si occupa dell’organizzazione dell’Ufficio legale e del coordinamento degli altri Avvocati e del personale amministrativo addetto all’Ufficio;
f) ugualmente infondata è la censura, di violazione dei principi di autonomia ed indipendenza degli Uffici Legali degli Enti Pubblici, dedotta nei confronti del primo periodo del comma 5 dell’art. 7 del Regolamento in esame, ai sensi del quale “ nella materia dei rischi coperti da polizze assicurative con spese legali a carico delle Compagnie di assicurazione, la costituzione in giudizio viene decisa dal Dirigente che gestisce la polizza, con la difesa degli avvocati designati dalle medesime Compagnie di assicurazione ”; innanzitutto il secondo capoverso della predetta disposizione contempla il coinvolgimento dell’Avvocatura comunale “ in sede di redazione della convenzione di negoziazione assistita” ; peraltro la decisione, di promuovere una lite e/o di costituirsi in giudizio, spetta sempre ai competenti dirigenti comunali, prescindendo, inoltre, dalle circostanze che gli avvocati designati dalle Compagnie di assicurazione sono pagati da tali Compagnie e che la stipula da parte del Comune di un contratto di assicurazione, che prevede a carico delle Compagnie di assicurazioni la difesa legale, determina un alleggerimento del carico di lavoro dell’Avvocatura comunale;
g) va disattesa la censura, relativa alla violazione dell’art. 9, d.l. n. 90/2014 convertito nella l. n. 114/2014, dedotta con riferimento:
g.1.) sia al comma 2 dell’art. 14 del contestato Regolamento, nella parte in cui stabilisce che i compensi professionali, pari all’importo liquidato dalle autorità giudiziarie, può essere corrisposto agli avvocati del Comune “ qualora effettivamente incassati dall’Ente ”; al riguardo si osserva che il primo periodo del comma 3 dell’art. 9, d.l. n. 90/2014 convertito nella l. n. 114/2014 prevede che, in caso di “ sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti ” entro un tetto non superiore al trattamento economico complessivo spettante a ciascun avvocato;
g.2.) sia al comma 3 dell’art. 14 del Regolamento in questione, nella parte in cui individua tre casi di riduzione dei compensi professionali spettanti; infatti, il primo periodo del comma 5 dell’art. 9, d.l. n. 90/2014 convertito nella l. n. 114/2014 statuisce che i Regolamenti delle Avvocature degli Enti Pubblici “ prevedono criteri di riparto delle somme in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto della puntualità negli adempimenti processuali” ; inoltre i tre casi di riduzione dei compensi professionali, indicati dall’impugnato comma 3 dell’art. 14 nelle lett. a), b) e c), sono stati individuati in modo oggettivo ed attengono al rendimento individuale degli avvocati ed alla puntualità negli adempimenti processuali, in quanto si riferiscono al “ mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione ” (riduzione del 5% del compenso spettante), alla “ colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione ” (riduzione del 5% del compenso spettante), alla “ inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione, purché non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni ” (riduzione del 10%);
h) infine, va respinta la censura relativa al vizio di eccesso di potere per illogicità dedotta in relazione al comma 12 dell’art. 14 del Regolamento di cui è causa, ai sensi del quale, in caso di cessazione dal servizio a qualunque titolo o di assenza per aspettativa, agli avvocati i compensi professionali spettano nei processi civili, quando sono state precisate le conclusioni, e nei processi amministrativi, quando sono state depositate le memorie per la fase di merito;
h.1.) in proposito, prescindendo dalla circostanza che non sussiste una lesione immediata, attuale e concreta degli interessi della ricorrente, tale disposizione risulta conforme alla scelta del Comune di Potenza, di liquidare i compensi professionali dopo la definizione dei processi con sentenza definitiva (favorevole all’Ente ), passata in giudicato, oppure dopo le transazioni, stipulate dopo le sentenze favorevoli (cfr. pure art. 13, comma 2, dello stesso Regolamento); ciò risulta confermato anche dal comma 5 dell’art. 13 dello stesso Regolamento, in quanto tale norma, nell’equiparare le ordinanze cautelari del Giudice Ordinario e del Giudice Amministrativo alle sentenze favorevoli, precisa che i relativi compensi professionali sono liquidabili “ all’esito positivo della fase di merito ”.
13. L’appellante, in sintesi, contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:
a) nel gravame di primo grado, si è dedotto che la disciplina di riparto (o meglio, la lacunosità della relativa regolamentazione), si pone in netto contrasto con il comma 5 dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014, che così recita: “ I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali... ”;
b) il contestato comma 3 dell’art. 14 si esprimerebbe in termini meramente tautologici e generici, non specificando in cosa consista il criterio di attribuzione “ in maniera proporzionale al rendimento individuale dei singoli avvocati” , laddove la norma primaria richiede evidentemente che il regolamento espliciti criteri precisi e puntuali (“ oggettivamente misurabili ” ex art. 9 cit.);
c) nel ricorso di primo grado si è altresì soggiunto che “ Per come confezionato il comma regolamentare in questione, parrebbe di poter desumere (ma è solo una congettura; oltre non ci si può spingere) che i compensi derivanti dalle soccombenze di controparte si liquidino – in maniera del tutto ingiusta - in misura uguale tra tutti gli avvocati in servizio, sia quelli costituiti nel giudizi che hanno dato origine ai compensi da soccombenza, che quelli non costituiti, salve le decurtazioni percentuali per ciascuno di essi per le ipotesi partitamente delineate alle lett. “a”, “b” e “c” dello stesso comma. Il che risulterebbe abnorme rispetto alla natura stessa dei compensi, che mirano a remunerare l’attività svolta (“più lavori e consegui risultati positivi e più sei pagato”), manifestamente ingiusto e foriero di gravi sperequazioni ”;
d) il TAR, pronunciandosi in merito, avrebbe travisato la doglianza, ritenendo che la stessa si appuntasse sulle ipotesi di riduzione dei compensi;
e) oggetto della censura non è la disciplina della decurtazione del compenso nelle tre ipotesi specificamente delineate alle lettere “a”, “b” e “c” dello stesso comma, ma – bensì – l’inespresso criterio di ripartizione, tra gli avvocati dell’Ufficio Legale, dei compensi relativi alle “ spese recuperate ”;
f) il Comune avrebbe definito i criteri di “demerito”, ma nulla avrebbe specificato in ordine ai criteri valorizzanti il “merito”, così come invece prescritto dal 5° comma dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014, il quale impone la definizione di criteri di riparto delle “ spese recuperate ” in base al rendimento individuale;
g) se il TAR ha inteso sostenere che, ai fini del riparto delle somme recuperate, sia sufficiente la definizione dei criteri che presiedono alla decurtazione dei compensi nelle ipotesi di inadempienze nella condotta processuale, tale tesi sarebbe in contrasto con il disposto dell’art. 9, comma 5, 1° periodo, del d.l. n. 90/2014;
h) la puntualità negli adempimenti è solo uno dei criteri che presiedono alla valutazione del rendimento, occorrendo che – oltre ad esso – siano doverosamente definiti ulteriori criteri;
i) sarebbe, in definitiva, erronea la sentenza nella parte in cui ha rigettato il motivo sub II.a del ricorso n. 305/2021, con il quale si è dedotta la genericità del comma 3 dell’art. 14 del regolamento impugnato e il suo contrasto con l’art. 9, comma 5, del d.l. n. 90/2014, che invece demanda al Regolamento l’esplicitazione di criteri precisi e puntuali.
14. Le censure così sintetizzate possono a questo punto essere esaminate.
15. Il capo di sentenza oggetto di critica concerne i criteri di riparto dei compensi professionali. La contestazione non verte sui criteri di decurtazione, bensì sui criteri di ripartizione.
La sentenza, quindi, viene impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo sub II.a del ricorso n. 305/2021, con il quale era stata dedotta la genericità del comma 3 dell’art. 14 del Regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura del Comune di Potenza per il suo contrasto con l’art. 9, comma 5, del d.l. n. 90/2014. È opportuno precisare che la determinazione dirigenziale n. 1167/2024 del 24 maggio 2024 ad oggetto “ liquidazione compensi professionali avvocati dell’ente relativi a sentenze favorevoli con recupero delle spese di soccombenza anno 2021 ”, depositata dall’appellante in data 30 maggio 2024, non ha alcuna rilevanza sul presente giudizio, come correttamente osservato dalla stessa appellante.
15.1. L’appello è fondato.
15.2. L’art. 9 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 così recita: “ I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale” .
15.3. La disposizione concretizza il principio secondo cui l’autonomia professionale e indipendenza che devono caratterizzare l’operato degli avvocati dipendenti di Enti pubblici non impedisce che gli enti valutino le relative prestazioni, purché tale attività valutativa sia svolta secondo necessari canoni di oggettività, terzietà e indipendenza. Gli indicatori definiti per la valutazione delle prestazioni, allo scopo di ripartire i compensi, ben possono misurare la tempistica degli adempimenti e di per sé non sono tali da incidere sulle scelte tecnico defensionali proprie dell’avvocato o sulle altre prerogative sulle quali si misura in concreto l’autonomia e l’indipendenza nell’esercizio dell’attività professionale.
15.4. L’art. 14 comma 3 del regolamento del Comune di Potenza, però, prevede in modo generico la ripartizione delle somme recuperate in proporzione alla produttività, con tre criteri di decurtazione per tre tipologie di negligenze professionali: inosservanza di termini processuali, mancata partecipazione a udienze, scarsa efficacia della difesa in giudizio.
15.5. L’art. 14 comma 7 del predetto regolamento prevede il criterio di ripartizione nel caso di vittoria in giudizio con compensazione delle spese richiamando il comma 6 (che disciplina tale fattispecie) e non anche il comma 3 (spese di soccombenza recuperate). Il Comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, può fissare un criterio di riparto diverso per le due fattispecie purché tale criterio sia esplicitato.
15.6. Coglie nel segno quindi la censura dell’appellante laddove argomenta (e precisa a pagina 2 della memoria depositata il 20 maggio 2024) nel senso che, a fronte della puntuale indicazione dei criteri di decurtazione, l’Amministrazione non ha specificato i criteri di ripartizione delle spese recuperate in maniera proporzionale al rendimento individuale.
15.7. Manca, in definitiva, nell’art. 14 del regolamento, un criterio di misurazione del rendimento individuale con conseguente violazione dell’art. 9 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 che prevede che i criteri siano oggettivamente misurabili.
16. Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto con riforma del capo di sentenza impugnato e accoglimento del motivo II.a del ricorso di primo grado n. r.g. 305 del 2021 e annullamento dell’art. 14 comma 3 del Regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura del Comune di Potenza.
La particolarità e la novità delle questioni sottese alla presente controversia giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
SAnna De Nictolis, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | SAnna De Nictolis |
IL SEGRETARIO